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Aggiornamenti Titolo Magistrale

Dopo l'Intesa del 18 Ottobre, ci sono sviluppi sui titolati magistrali e sul loro servizio nell'Anno Scolastico 2019/20

aggiornamenti titolo magistrale

Il 18 di ottobre è stata raggiunta un’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali per trovare una soluzione per l’anno scolastico 2019/2020 al problema dei titolati magistrali, cioè di coloro che sono stati assunti in ruolo o hanno assunto una supplenza, chiamati da una graduatoria, la cosiddetta graduatoria di esaurimento, chiusa dal 2007.

Il titolo magistrale è stato dichiarato abilitante nel 2013, a graduatorie ad esaurimento ormai chiuse, e, di conseguenza, molte persone hanno deciso di far valere questo titolo per entrare in quella graduatoria. Come gli anni scorsi anche per l’anno scolastico 2019/2020 sono stati destinatari o di una supplenza annuale o dell’assunzione ruolo con la cosiddetta clausola risolutoria cioè con il vincolo che, una volta chiarito se si abbiano titolo o meno ad essere chiamati da questa graduatoria, avrebbero chiarito la possibilità della conferma e meno in ruolo.

Dal momento che le ultime sentenze hanno dichiarato l’impossibilità di essere inserite in questa graduatoria, il rischio corso da queste persone è essere licenziati improvvisamente siano essi incaricati annuali o immessi in ruolo. Per farvi fronte il ministero si è assunto l’impegno di replicare quanto accaduto nell’anno scolastico scorso con il Decreto Dignità: per garantire la continuità didattica e non costringere al cambio degli insegnanti ad anno scolastico avviato, gli stessi termineranno il proprio contratto al 30 Giugno.

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FAQ

Domande Frequenti Correlate.

La segreteria dell’istituto che deve stilare la graduatoria chiede ai singoli dipendenti di compilare una scheda ed autocertificare quanto inserito, secondo il modello e la tabella di valutazione inserita nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità in vigore.

Raccolte le autocertificazioni, la segreteria procede ad attribuire i punteggi in base alla tabella di Raccolte le autocertificazioni, la segreteria procede ad attribuire i punteggi in base alla tabella di valutazione allegata al CCNI mobilità e a graduare il personale nelle rispettive graduatorie distinte per profilo professionale, ordine di scuola e classe di concorso.

Alcuni istituti stanno sperimentando la compilazione della graduatoria interna attraverso istanze online. Questa modalità potrebbe entrare in vigore nell’anno scolastico 2022/23.

La graduatoria interna d’istituto, stilata rispettando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità, ha diversi utilizzi.

Individuare il personale, docente e ata, eventualmente perdente posto a seguito di contrazione dell’organico d’istituto; in base al numero dei perdenti posto, si individuano le ultime persone inserite in graduatoria o coloro che hanno ottenuto la titolarità nell’anno di contrazione e sono, pertanto, gli ultimi arrivati.

Avere un ordine nell’individuare le persone destinatarie di incarico a fronte di più candidati; questa ipotesi va regolamentata nel contratto d’istituto o inserita tra le indicazioni di auto candidatura.

Avere parametri di riferimento per assegnare il personale ai plessi ed alle sedi a fronte di più concorrenti interessati; anche tale ipotesi va inserita e regolamentata nella contrattazione decentrata d’istituto.

La graduatoria interna d’istituto è un elenco graduato del personale scolastico, distinto per profilo professionale e, nel caso dei docenti, per ordine di scuola e classe di concorso.

L’utilizzo della graduatoria interna d’istituto è indispensabile nel momento in cui va individuato un perdente posto a causa della contrazione di organico.

Le modalità ed i criteri con cui va stilata la graduatoria sono inseriti nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo della mobilità in vigore.

E’ frequente l’utilizzo della graduatoria interna d’istituto per assegnare incarichi o per l’assegnazione del personale alle sedi ed ai plessi.

Non sempre… Infatti, l’Art. 28 del CCNL scuola 2016/18 prevede quanto segue: “… l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”.
Quindi tale sostituzione è prevista solo le ore del potenziato non sono impegnate nei progetti del PTOF ma sono ore cosiddette “a disposizione”.

LEX

Legislazione e Normativa Scolastica.

Sentenza Consiglio di Stato n. 03196 del 2022
Sentenza TAR n. 9795 del 2021

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