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Che fine ha fatto l’alternanza scuola lavoro?

La domanda che ci poniamo è dettata dagli ultimi interventi normativi che stanno ridisegnando l'esperienza introdotta obbligatoriamente con la Legge della Buona Scuola

alternanza scuola lavoro

L’obbligo dell’alternanza scuola lavoro

Innanzi tutto, è utile rileggere la norma che ha introdotto obbligatoriamente l’esperienza didattica dell’alternanza scuola lavoro nel triennio della scuola secondaria di secondo grado: la cosiddetta riforma della Buona Scuola, la Legge 107/2015, articolo 1, commi dal 33 al 41.
Dal terzo anno della scuola secondaria di secondo grado diviene obbligatorio svolgere ore di alternanza così articolate: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei. Tale attività era già sperimentata in quanto introdotta dal decreto legislativo 77/2005, discendente dalla Legge 53/2003, meglio nota come Riforma Moratti.
La legge 107 ha solo introdotto l’obbligatorietà a partire dalle classi terze e dell’anno Scolastico 2015/16.
Le finalità che la norma si pone attraverso questa metodologia didattica sono incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. È, infatti, doveroso sottolineare come l’alternanza Scuola Lavoro sia una metodologia didattica che favorisce negli studenti il consolidamento delle conoscenze acquisite a scuola, la messa in gioco di competenze trasversali e delle soft skills, le competenze per la vita, il confronto sul campo delle attitudini di ciascuno per arricchirne la formazione e l’orientamento.

I primi anni di alternanza scuola lavoro

Il primo anno di entrata in vigore, le scuole che non avevano mai sperimentato stage attraverso il d.lgs. 77 si sono ritrovate ad dover organizzare in pochissimi mesi tutte le fasi di un’esperienza tanto significativa e delicata: contatto con la aziende, stesura condivisa del progetto di alternanza scuola lavoro, progettazione del calendario, attuazione, monitoraggio e supervisione, coinvolgimento del consiglio di classe, documentazione del percorso, valutazione dello stesso. Non si può, pertanto, nascondere la difficoltà incontrata a svolgere in modo adeguato ogni passaggio.
Hanno inciso in modo significativo anche i numeri degli studenti coinvolti, il tessuto economico e produttivo del territorio ed i tempi eccessivamente ristretti di entrata in vigore della norma.
Per rendere un’idea della portata, basti pensare alla Provincia di Brescia.
Una ricerca condotta dall’Indire nel 2014, ha rilevato come buona parte degli istituti bresciani, in particolare tecnici e professionali, avessero già svolto esperienze di stage, ma le aziende più disponibili fossero state quelle al di sotto dei nove dipendenti, con il primario obiettivo di assumere nuovo personale. Se guardiamo al numero degli studenti e delle studentesse di classe terza nell’anno scolastico 2013/14 ed ipotizziamo un trend abbastanza stabile di frequenza fino alla maturità, al termine del loro triennio avranno bisogno di ospitalità dalle aziende e realtà lavorative bresciane per circa tre milioni di ore di alternanza.
Capite, pertanto, come la sfida sia indubbiamente interessante e significativa ma altrettanto impegnativa e rischiosa, soprattutto se progettata e condotta con fretta ed improvvisazione.
Vista la difficoltà a raccogliere in tempi ristretti aziende disponibili all’esperienza e per favorire l’incontro tra istituzioni scolastiche e realtà disponibili ad accogliere studenti in alternanza scuola lavoro è stato istituito il Registro Nazionale delle Imprese presso le Camere di Commercio.

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Un altra incombenza molto importante è stata prescritta dalla Legge 107: la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Alle scuole è fatto obbligo formare i ragazzi sulla tutela della salute e della sicurezza, prevedendo percorsi da svolgersi prima del loro ingresso nella realtà lavorativa.
Al tema si collega anche la questione della predisposizione da parte delle aziende ospitanti di documenti di valutazione dei rischi che tengano conto della presenza di minori, seguiti da un tutor aziendale, che non possono entrare nel processo di produzione, così come della necessità di esplicitare nel progetto di alternanza scuola lavoro quali sedi aziendali ospiteranno gli studenti o se sono previste uscite sul territorio.
Potete comprendere quanto anche questa tematica, richiamata dall’alternanza scuola lavoro, configuri profili di responsabilità significativi per le istituzioni scolastiche e per le realtà ospitanti.

Alternanza scuola lavoro ed esame di maturità

Il Decreto Legislativo 62/2017, frutto di una delle materie delegate dalla Legge 107 al Governo, prevede che l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifichi i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze,
abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore o per l’inserimento nel mondo del lavoro.  Per condurre tale valutazione, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, nel corso dell’esame di Stato, si tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro. L’ammissione stessa all’esame di Stato è subordinata a tale adempimento.
Il testo del Decreto Legislativo 62/2017 aveva previsto che la valutazione del percorso in alternanza fosse parte integrante della valutazione finale dello studente e incidesse sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 
Infatti, nel considerare tale esperienza i docenti dovevano tener conto dei seguenti aspetti: le ricadute sugli apprendimenti disciplinari, sul voto di condotta, nell’attribuzione dei crediti, anche se per l’Anno Scolastico 2017/18 non sarebbe diventata determinante.
Il consiglio di classe, pertanto, doveva considerare anche delle valutazioni in itinere svolte dal tutor esterno, per attribuire valore agli atteggiamenti, ai comportamenti, alla motivazione dello studente, per valorizzare il significativo ruolo formativo dell’esperienza di alternanza scuola lavoro nel concorrere al miglioramento e promuovere l’autovalutazione di ciascuno.

Cosa è cambiato nell’anno scolastico 2018/19

L’accesso e animato dibattito attorno ad alcuni temi, tra cui l’alternanza scuola lavoro, ha visto il Governo Giallo Verde intervenire proprio su tale tematica in vista dell’esame di maturità 2018/19.
Attraverso la Legge Finanziaria sono approvate alcune modifiche sull’obbligo del monte ore complessivo e sui finanziamenti.
Nello specifico è stata, poi, la nota Miur 3380 dell’8 febbraio 2019 che ha fornito indicazioni in merito.

Da alternanza a percorsi

Innanzi tutto è stata coniata una nuova definizione dell’esperienza di alternanza scuola lavoro: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
In secondo luogo è rideterminato il monte ore: non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Viene, pertanto, modificata la logica: non più un numero obbligatorio di ore complessive ma un numero minimo di ore che ciascuna istituzione scolastica deve garantire.
Per l’Anno Scolastico 2018/19 è sospeso l’obbligo di svolgimento come requisito per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado.
Nel frattempo, il Miur è impegnato nella stesura di nuove Linee Guida che dovrebbero entrare in vigore dall’Anno Scolastico 2019/20.

Un bilancio dell’esperienza di alternanza scuola lavoro

Non mi permetto di affrontare in una pagina un vero e proprio bilancio, ma propongo alcune riflessioni alla conclusione di questo excursus sull’esperienza dell’alternanza scuola lavoro dal 2015 ad oggi.
Il primo aspetto che ritengo doveroso sottolineare è che è stato un errore introdurre con improvvisazione e gran fretta l’obbligo a Settembre 2015, con pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale a Luglio 2015.
Non sarebbe stato, forse, più professionale e coinvolgente, passare attraverso una sperimentazione di tale obbligo, che vedesse protagoniste nell’implementazione quelle istituzioni scolastiche già esperte di stage attraverso il d.Lgs. 77/2005?
La gradualità, la scientificità ed il monitoraggio costante della sperimentazione avrebbero evitato sterili critiche, coinvolto gli attori primari del sistema ed aggiustato il tiro di un’esperienza che abbiamo visto essere arricchente ma molto impegnativa.
Per gli studenti poter toccare con mano il contesto del mondo del lavoro prima della conclusione degli studi ha un’enorme valenza: sono costretti a mettere in gioco conoscenze ed abilità acquisite a scuola;  possono verificare se l’indirizzo di studi scelto sia rispondente ai propri interessi futuri, con conseguente valenza orientativa; possono maturare o mettere in gioco competenze trasversali e per la vita;..
Direi che l’alternanza scuola lavoro può diventare un reale terreno di incontro tra l’istruzione e la formazione ed il mondo del lavoro! Entrambe devono, però, essere mese nelle condizioni di condividere, progettare, realizzare, attuare, monitorare e valutare insieme l’esperienza con le dovute condizioni di coinvolgimento, tempo, spazio e risorse adeguate.

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Che differenza c’è tra decreto legge e decreto legislativo?

Il decreto legge è regolamentato dall’articolo 77 della Costituzione. 

Il decreto legge può essere emanato dal Governo in soli casi di necessità ed urgenza. 

il decreto legge viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra immediatamente in vigore, ma deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la sua decadenza dall’origine.

Il decreto legislativo è regolamentato dell’articolo 76 della Costituzione.

Il decreto legislativo è emanato dal Governo previa delega da parte del Parlamento che fissa anche i principi e criteri direttivi da rispettare per regolamentare la materia sul quale è stato delegato.

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Quali sono i decreti attuativi della Buona Scuola?

La Legge 107 del 2015, meglio nota come legge della Buona Scuola, ha previsto, all’articolo 1 Commi 180 e 181, di delegare il governo per normare determinate materie. Una di queste materie riguardava la riscrittura del Testo Unico delle norme sulla scuola ma non è stata discussa ed approvata. Mentre, le altre materie hanno visto l’emanazione di una serie di decreti legislativi, approvati nel 2017, che vanno dal numero 59 al numero 66 e ciascuno approfondisce una specifica materia che è stata delegata al Governo.

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Cos’è l’ordinamento scolastico?

Per ordinamento scolastico si intende come è organizzato il sistema scuola all’interno di un Paese. 

Nel nostro caso specifico, abbiamo il sistema integrato di educazione, istruzione dagli 0 ai 6 anni di età, che è articolato in servizi educativi e scuola d’infanzia. Nei servizi educativi troviamo i nido, i micro nido, le sezioni primavera. 

Abbiamo, poi, il primo ciclo di istruzione che si articola in scuola primaria, scuola secondaria di primo grado.

Si passa alla scuola secondaria di secondo grado che si articola in istituti tecnici istituti professionali e licei e nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, che include i percorsi triennali e quadriennali.

Infine abbiamo poi il sistema dei centri permanenti di istruzione per gli adulti (CPIA) che includono il percorso di primo livello, di secondo livello e di prima alfabetizzazione per l’acquisizione della lingua italiana.

LEX

Legislazione e Normativa Scolastica.

Decreto Legislativo n. 59 del 1998
Legge n. 53 del 2003 – Riforma Moratti
Decreto Legislativo n. 59 del 2004
PNRR Futura: la Scuola per l’Italia di Domani

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