Ai docenti che sono tenuti ad affrontare l’anno di prova e di formazione sono i seguenti:
- Coloro che si trovano nel primo anno di contratto a tempo indeterminato;
- I docenti con proroga del periodo di prova o che non abbiano completato gli adempimenti dell’anno di prova nell’anno scolastico precedente;
- Docenti che abbiano ottenuto passaggio di ruolo in un altro ordine di scuola.
Servizi utili
Tra i vincoli prescritti per superare positivamente l’anno di formazione e di prova docenti vi sono anche dei giorni di servizio da prestare. Infatti, vanno svolti almeno 180 giorni di effettivo servizio e di questo almeno 120 giorni di attività didattica.
Nel conteggio dei giorni utili sono considerate valide tutte le attività connesse al servizio, compresi sospensione delle lezioni, esami, scrutini. Per verificare i giorni necessari sono, invece, esclusi i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa. Per conteggiare i 120 bisogna considerare le attività di insegnamento e le attività funzionali alla docenza.
Nel verificare i 180 ed 120 giorni bisogna considerare coloro che hanno un contratto part time per riproporzionare tale vincolo.
Rinvii
La norma dà la possibilità di rinviare gli adempimenti per il superamento del periodo di formazione e di prova ma solo per giustificate e motivate situazioni che hanno impedito la realizzazione di tutti gli step prescritti.
In caso di ripetizione del periodo di prova, bisogna partecipare alle connesse attività di formazione anche se le stesse fossero già state seguite nell’anno precedente.
Qualora il rinvio sia dovuto al non superamento periodo di prova per motivazioni didattiche e professionali, la possibilità di rinvio si può esercitare una sola volta.
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