Dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 61/2017, discendente dalla Legge 107/2015, si è proceduto ad avviare il processo di riordino degli istituti professionali.
Tra le norme in attesa di emanazione vi sono le Linee Guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei nuovi percorsi di istruzione professionale. Queste ultime sono previste dall’articolo 4, comma 4, del decreto 92/2018, Regolamento emanato dal Miur, di concerto con Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro dell’ economia e delle finanze e Ministro della salute. Nel frattempo, essendo in fase di conclusione la prima annualità del biennio dei nuovi percorsi, gli istituti necessitano di indicazioni operative per la conduzione dello scrutinio. Pertanto, il Miur, in data 4 Giugno 2019, ha diffuso una nota con codeste indicazioni operative (N° 0011981 dello 04/06/2019).
Il primo riferimento per condurre tale valutazione è il Progetto Formativo Individuale, introdotto dal D.Lgs 61/2017, che ciascun consiglio di classe deve redigere entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza dello/la studente/essa, aggiornandolo durante l’intero percorso scolastico a partire dal bilancio personale. La nota richiama gli adempimenti prescritti dal D.Lgs 62/2017.
Il consiglio di classe, accertata la frequenza di almeno il 75% del monte ore personalizzato, salvo deroghe giustificate da gravi motivi e valuta gli apprendimenti disciplinari, tenendo conto dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti.
Il consiglio può stabilire l’ammissione alla classe seconda e la conferma del Piano Formativo Individuale, l’ammissione alla classe successiva con adeguamenti del P.F.I per situazioni particolari di cambio in presenza di competenze raggiunte, l’ammissione con revisione del P.F.I per valutazione negativa in alcune discipline o per la non completa maturazione delle competenze o l’ammissione con revisione del P.F.I. In quest’ultimo caso vanno previste attività specifiche finalizzate al recupero delle carenze rilevate.
Infine, l’ultima ipotesi è la non ammissione alla classe successiva per valutazione negativa o non raggiungimento delle competenze, con conseguente rimodulazione del P.F.I. con previsione di eventuale ri-orientamento, considerando una attenta valorizzazione delle competenze anche parzialmente raggiunte. Per valutare la non ammissione si considera anche il comportamento, facendo riferimento alla votazione, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe che non deve essere inferiore a sei decimi.
Ora si attendono i passaggi successivi con l’emanazione delle Linee Guida.
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