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Autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche

L'autonomia funzionale riconosciuta alle istituzioni scolastiche ha inciso sul loro profilo e funzionamento. A distanza di circa vent'anni la riforma della Buona scuola ha cercato di dare nuovo slancio all'autonomia: vi è riuscita?

autonomia funzionale

In questo articolo cerchiamo di capire quale sia il profilo e il funzionamento delle istituzioni scolastiche che sono riconosciute autonome.

L’art. 21 della L. n. 59/1997 ha attribuito alle istituzioni scolastiche l’autonomia funzionale ed ha riconosciuto loro personalità giuridica.

In quel periodo era in corso anche il riordino dell’intero sistema formativo, il tentativo di riforma degli organi collegiali, la riorganizzazione del Ministero, il nuovo inquadramento dei capi d’istituto come dirigenti, la revisione della contabilità scolastica.

La finalità con cui è stata introdotto il riconoscimento di tale autonomia è il superamento del modello burocratico ministeriale nella gestione delle Istituzioni scolastiche, per realizzare progressivamente un modello di tipo orizzontale, che coinvolge le istituzioni scolastiche e la comunità di appartenenza ed il territorio.

Il riconoscimento della personalità giuridica consente, pertanto, di attribuire alle scuole funzioni amministrative centrali e periferiche per quanto attiene le gestione del servizio di istruzione, gli adempimenti relativi alla carriera scolastica e il rapporto con gli alunni, l’amministrazione del patrimonio e delle risorse, la gestione dello stato giuridico del personale docente e non docente.

La scuola può, così, esercitare capacità di diritto privato partecipando o promuovendo forme di associazione tra soggetti pubblici e privati, reti di scuole, accordi di programma, consorzi, convenzioni, stipulando contratti.

Data l’oggettiva difficoltà di un pieno esercizio di tale autonomia, la Legge n. 107/2015 ha cercato di darvi piena attuazione attraverso alcune azioni:

  • a) ricorrere alle forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal DPR n. 275/1999, in particolare ricorrendo all’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, al potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari stabiliti, alla programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline; 
  • b) disporre di un organico potenziato, denominato organico dell’autonomia per soddisfare le diverse esigenze didattiche, organizzative e progettuali; 
  • c) adottare un piano triennale dell’offerta formativa; 
  • d) avere una maggiore autonomia contabile e semplificazione amministrativa.

Il potenziamento dell’autonomia è strettamente connesso al perseguimento delle seguenti finalità: 

  • contrasto alle diseguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire o recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
  • educazione alla cittadinanza attiva; 
  • garanzia o effettività del diritto allo studio e delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.

 Sempre legge n. 107/2015, nel rispetto del principio della libertà d’insegnamento,  individua alcuni obiettivi formativi: 

  • a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento all’italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea;  
  • b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
  • c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
  • d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;
  • e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
  • f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
  • g) potenziamento delle discipline motorie;  
  • h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
  • i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
  • l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; favorire il diritto allo studio degli alunni adottati;
  • m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale;
  • n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR n. 89/2009;
  • o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
  • p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
  • q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
  • r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;
  • s) definizione di un sistema di orientamento. 

L’attuazione di tale finalità attraverso la riforma della Buona scuola ha, a mio parere, sbagliato la modalità di attuazione: ha bypassato il passaggio fondamentale del coinvolgimento di coloro che vivono e operano all’interno della scuola, calando sulla loro testa l’ennesima riforma.

Se la singola istituzione scolastica, attraverso le scelte negli organi collegiali, cerca di raggiungere obiettivi e finalità,organizzandosi nel modo più opportuno, realizzando l’offerta formativa in termini di flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia, rispondendo alle esigenze del contesto di appartenenza, non possiamo pensare che si riesca nel rilancio intervenendo dall’alto in modo molto invasivo.

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FAQ

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Quale durata ha il Piano dell’Offerta Formativa di un istituzione scolastica?

Con la Legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola,  all’art. 1 c. 2, il Piano dell’Offerta Formativa ha assunto una durata Triennale: PTOF.
Lo stesso può, comunque, essere rivisto ogni anno entro il mese di ottobre.

LEX

Legislazione e Normativa Scolastica.

Decreto Interministeriale n. 44 del 2001
Decreto Interministeriale n. 129 del 2018
Decreto Legislativo n. 112 del 1998
Decreto Legislativo n. 300 del 1999

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