Le intenzioni del legislatore erano volte a superare il modello burocratico ministeriale nella gestione delle Istituzioni scolastiche per realizzare un modello orizzontale, formato da un insieme di comunità scolastiche, nelle quali si fa istruzione, ricerca, formazione, attraverso modelli flessibili, in vista del raggiungimento di obiettivi generali definiti dal livello nazionale.
La personalità giuridica riconosce le Istituzioni scolastiche come persone giuridiche cioè enti pubblici soggetti di diritti, di doveri e degli effetti delle azioni giuridicamente rilevanti.
I regolamenti attuativi di tale autonomia sono il DPR n. 275/1999 ed il DPR n. 233/1998, art. 2, c.1.
Da questi discendono i profili in cui si esercita l’autonomia, che sono i seguenti:
Autonomia Didattica
L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione (art. 21, c. 9, L. n. 59/1997).
La stessa si esercita nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema. Le istituzioni scolastiche tentano di raggiungere gli obiettivi nazionali attraverso percorsi formativi che favoriscano il diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, rispettando e valorizzando le diversità, le potenzialità di ciascuno, al fine di raggiungere il successo formativo, regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.
Autonomia Organizzativa
L’altra dimensione, l’autonomia organizzativa, è finalizzata alla realizzazione di forme di flessibilità, di diversificazione, di efficienza e di efficacia del servizio scolastico.
L’autonomia organizzativa è strettamente collegata all’autonomia didattica.
Le Istituzioni scolastiche esercitano l’autonomia organizzativa per la promozione e il sostegno dei processi innovativi e per il miglioramento dell’offerta formativa, deliberando adattamenti del calendario scolastico, garantendo l’orario complessivo del curricolo, articolando l’orario destinato alle singole discipline ed attività, utilizzando in modo diversificato i docenti in funzione di esigenze metodologiche ed organizzative.
Autonomia di ricerca sperimentazione e sviluppo
L’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo ha il fine di sostenere il migliore esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa, consentendo alle scuole di operare singolarmente o tra loro associate, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. In questo modo, le scuole possono condividere progetti inerenti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l’integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Sono, inoltre, riconosciuti spazi per la ricerca educativa a scuola da realizzarsi secondi criteri scientifici collaudati e tratti dall’esperienza e dalla letteratura di settore.
Un aspetto non esplicitamente elencato tra le espressioni dell’autonomia del DPR n. 275/1999 ma desumibile dai profili giuridici conseguenti al riconoscimento dell’autonomia funzionale vi è l’autonomia amministrativo contabile. Essa consiste nell’ampliamento della capacità provvedimentale delle istituzioni scolastiche, attribuendo loro funzioni dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione (esempio, pratiche di ricostruzione carriera, di pensione,…).
L’autonomia amministrativa comprende, inoltre, la gestione contabile dell’istituzione scolastica che permette a ciascuna scuola di gestire il proprio bilancio, di avere una propria dotazione finanziaria.
Per operare scelte in ciascuno dei diversi profili dell’autonomia, il dirigente scolastico deve coinvolgere i cosiddetti ORGANI COLLEGIALI, organismi partecipativi della scuola che sono coinvolti nelle scelte la cui istituzione risale ai Decreti Delegati del 1994. Il dettaglio di composizione di tali organi, i ruoli, le funzioni, i compiti sono riportati nel D.Lgs n. 297/1994, il Testo Unico delle norme sulle istituzioni scolastiche.
Cerchiamo di analizzare alcuni passaggi fondamentali:
- Il piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale ed organizzativa di ogni singola scuola ed esplicita la progettazione curricolare, extra curricolare, educativa ed organizzativa. Lo stesso è elaborato dal collegio dei docenti ed approvato dal consiglio d’istituto. In origine, nel 1997, si parlava di Piano dell’Offerta Formativa (POF) ma lo stesso è diventato triennale (PTOF) con l’entrata in vigore della riforma della Buona Scuola dall’Anno Scolastico 2015/16. Il PTOF va approvato o rivisto entro il mese di Ottobre.
- Gli adattamenti del calendario scolastico, partendo da quanto definito dal Calendario Scolastico Regionale, sono definiti dal consiglio d’istituto.
- Ogni istituzione scolastica approva un proprio regolamento d’istituto, ossia l’insieme delle regole utili a garantire il corretto funzionamento della scuola, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, dirigente, personale ata, docenti, genitori e studenti.
- L’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica va discusso con il collegio docenti per le scelte e conseguenti ricadute didattiche, approvato dal consiglio d’istituto e proposto alle famiglie all’atto dell’iscrizione. Se durante la durata di un ciclo scolastico s’intende promuovere una modifica dell’orario di funzionamento scelto dalle famiglie all’atto dell’iscrizione al primo anno, va promosso un referendum per verificarne il consenso o meno: in caso di non piena adesione, non può essere modificato l’orario di funzionamento per le “vecchie” classi ma può solo coinvolgere i nuovi iscritti alle prime, le cui famiglie effettuano la scelta oraria con l’iscrizione.
- Ad avvio anno scolastico il dirigente propone un piano annuale delle attività al collegio docenti, che deve discuterne ed approvarlo, ai sensi del CCNL Comparto Scuola 2006/09 artt. 28 e 29 confermato dal recente CCNL 2015/18. Questo piano include la programmazione e la verifica iniziale e finale svolte collegialmente, le riunioni del collegio docenti e lo scambio d’informazioni con le famiglie sui risultati degli scrutini per un totale di ore fino a quaranta. Inoltre, in tale piano vanno inserite le riunioni dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione per un ulteriore monte ore che non può superare le quaranta ore. Eventuali attività di aggiornamento e di formazione collegiale vanno inserite nel primo pacchetto di ore o riconosciute economicamente con il fondo d’istituto. Ogni modifica del piano annuale va discussa ed approvata in collegio docenti, convocato dal dirigente o richiesto da almeno un terzo dei componenti del collegio stesso.
Autonomia scolastica e buona scuola
Nel luglio 2015, con la Legge n.107, si è cercato di dare piena attuazione all’autonomia scolastica.
Normativa essenziale di riferimento
- D.Lgs n.297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; articoli dal 5 al 10 sugli organi collegiali della scuola.
- DPR n.275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
- CCNL Comparto Scuola 2006/09; Artt. 28 e 29 relativi alle attività funzionali alla docenza
- Legge n.107/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
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