Primo irrinunciabile riferimento è il calendario scolastico regionale, approvato ai sensi dell’Art. 138 comma 1 lettera d del D.Lgs. 112/1998, all’interno del quale si trovano le date di avvio e di conclusione, i periodi di sospensione dell’attività didattica, cui le scuole si devono attenere.

Una volta emesse tali delibere, le istituzioni scolastiche, ai sensi dell’Art. 5 del DPR 275/99 e dell’art.10 del D.Lgs. 297/94 possono decidere adattamenti del calendario scolastico, in funzione di dare attuazione al Piano dell’Offerta Formativa, con il coinvolgimento dei rispettivi organi partecipativi, collegio docenti e consiglio d’istituto.

I rispettivi riferimenti normativi prevedono, infatti, che gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (art 5 c. 2 DPR 275/1999) e che il consiglio di circolo o di istituto…ha potere deliberante… nelle seguenti materie: c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali (Art 10 c. C3 lettera c D.Lgs. 297/1994).

Solitamente, si sente citare un limite di duecento giorni di lezione. Ebbene, l’art. 74 del D.Lgs. 297/94 prescrive proprio che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno duecento giorni.
Tale limite va tenuto in debito conto rispetto ad eventuali chiusure straordinarie, dettate da causa di forza maggiore, come nevicate, ordinanze del sindaco, tornate elettorali,…

Di fronte, però, a situazioni imprevedibili ed inaspettate presentatesi nel corso di un anno scolastico che hanno determinato la chiusura per cause di forza maggiore, il non rispetto dei duecento giorni non compromette, comunque, la validità dell’anno. Cerchiamo ora di capire il perché.

Quest’ultimo argomento va attentamente approfondito facendo riferimento al DPR 122/2009 ed al D.Lgs. 62/2011, che prescrivono nella secondaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale.

La medesima situazione va affrontata dal consiglio di classe per valutare assenze lunghe da parte degli/lle alunni/e, studenti/esse che debitamente motivate consentono il riconoscimento dell’anno, purché non si pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione delle competenze raggiunte.

Le scuole dispongono, pertanto, di chiari riferimenti normativi per poter procedere al rispetto del calendario scolastico della propria regione ed effettuare eventi adattamenti o recuperi, passando attraverso le delibere dei diversi organismi collegiali.