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Scopri come leggere il cedolino dello stipendio della scuola

Ti sarà capitato di trovarti di fronte a un cedolino dello stipendio chiedendoti: “Quell’acronimo o quel codice, che cosa significa?” Allora, cerchiamo di vedere nel dettaglio quali siano i dati fondamentali inseriti in un cedolino dello stipendio della scuola.

Dettaglio delle Voci del Cedolino

Entriamo nel dettaglio di tutte le voci che compongono un cedolino dello stipendio del comparto scuola, in modo tale da non trovarsi più disorientati davanti a codici o voci strane, ma sapere ciascuna di queste voci che cosa significhi.

Anagrafica del Dipendente

Innanzitutto, in alto a sinistra trovi l’anagrafica del dipendente. Questa è la sezione dove sono inseriti tutti i tuoi dati anagrafici: nome, cognome, codice fiscale, domicilio fiscale, data di nascita e il cosiddetto numero di partita, che identifica il tuo stipendio.

anagrafica

Dati dell’Ente di Appartenenza

In alto a destra si trovano i dati dell’ente di appartenenza: l’amministrazione pubblica, che è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’ufficio responsabile, il codice fiscale di questo ufficio e l’ufficio di servizio.

ente di appartenenza

Posizione Giuridica ed Economica

posizione giuridico economica

Nella riga successiva si trova la posizione giuridico – economica, che riguarda la tua situazione specifica. Qui è indicato a quale ordine di scuola e a quale inquadramento appartieni.

Successivamente, trovi il tipo di rapporto, se è a tempo indeterminato o determinato e la qualifica associata a un codice alfanumerico.

I codici che identificano l’inquadramento e l’ordine di scuola sono i seguenti:

Codice alfabetico

  • KA TEMPO INDETERMINATO
  • KS INCARICO ANNUALE
  • KT SUPPLENZA BREVE E SALTUARIA

Codice numerico

  1. COLLABORATORE SCOLASTICO
  2. COLLABORATORE SCOLASTICO DEI SERVIZI
  3. ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
  4. COORDINATORE AMMINISTRATIVO E TECNICO
  5. DOCENTE SCUOLA INFANZIA (MATERNA) E PRIMARIA (ELEMENTARE)
  6. DOCENTE DIPLOMATO SCUOLA SECONDARIA 2°
  7. DOCENTE SCUOLA MEDIA
  8. DOCENTE LAUREATO SCUOLA SECONDARIA 2°
  9. DSGA
  10. DIRIGENTE SCOLASTICO

Quindi dalla combinazione di tali codici alfanumerici si identifica l’inquadramento e l’ordine di scuola.

Inoltre, sono identificate le classi stipendiali che si classificano a seconda dell’anzianità di servizio e sono le seguenti:

  • CLASSE 00
  • CLASSE 09
  • CLASSE 15
  • CLASSE 21
  • CLASSE 28
  • CLASSE 35 

In caso di incaricato annuale o supplenza breve, per ora, la classe stipendiale di appartenenza è sempre 00 in quanto non è mai stato riconosciuto a tali situazioni il diritto a vedere attribuiti gli anni di anzianità pre ruolo, riconosciuti solo dopo la conferma in ruolo.

Infine, va verificata la cosiddetta scadenza della classe stipendiale di appartenenza per capire la scansione delle classi stipendiali (ad esempio, se è indicato 30/04/2027 vuole dire che dallo 01/05/2027 si passa alla classe stipendiale successiva).

Nel caso di un supplente, si trova la scadenza del contratto in vigore.

I dati relativi alla classe stipendiale ed alla scadenza della stessa vanno controllati per verificare e segnalare eventuali errori alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

La sessione si conclude con l’indicazione dell’adesione o meno alla pensione complementare, cioè ad un fondo pensione che prevede versamenti periodici dallo stipendio per integrare la contribuzione previdenziale ai fini della pensione.

Detrazioni e Ritenute

detrazioni

Nella sezione successiva, troviamo le detrazioni, che permettono di diminuire l’importo dell’IRPEF dovuta, cioè una tassa dovuta sullo stipendio lordo dello stipendio. Queste detrazioni possono variare in base al profilo di appartenenza, alla presenza di familiari a carico e ad altri fattori.

E, poi, riportato l’importo complessivo delle detrazioni alle quali si ha diritto.

Estremi di Pagamento

estremi di pagamento

Prima di arrivare alle voci specifiche dello stipendio, c’è una sezione dedicata agli estremi di pagamento. Qui si specifica come avviene il pagamento del tuo stipendio: su quale conto corrente, quali siano le coordinate, quando lo stipendio è esigibile.

Dettagli della Retribuzione

dettaglio della retribuzione

Finalmente, arriviamo ai dettagli della retribuzione. 

Qui si trovano le competenze fisse e variabili, le ritenute previdenziali, fiscali e altre ritenute.

Tra le competenze fisse troviamo lo stipendio tabellare e l’indennità integrativa speciale.

Entrambe le voci sono riconosciute nelle competenze.

Tra gli altri assegni possiamo trovare l’indennità di vacanza contrattuale ed una voce accessoria, per ora, non riconosciuta solo ai supplenti brevi: la Retribuzione Professionale Docente (RPD) per il personale docente ed il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ata.

Infine, potremmo avere altre voci come arretrati a credito nelle competenze o arretrati a debito nelle ritenute.

Queste ultime voci possono riguardare l’Anno Corrente (AC) o l’Anno Passato (AP).

Nella voce ritenute possiamo trovare ritenute previdenziali, ai fini della pensione e della liquidazione, ritenute fiscali ed altre ritenute.

Naturalmente tali voci sono indicate nella colonna ritenute.

Nelle altre ritenute possiamo trovare le ritenute dovute per l’adesione al fondo pensione complementare Espero. Inoltre, possiamo trovare la ritenuta sindacale dovuta all’adesione ad un’organizzazione sindacale, identificata attraverso il codice alfanumerico riportato nella colonna di sinistra.

Inoltre, possono trovarsi in questa sessione anche eventuali conguagli fiscali e previdenziali, con il dettaglio dell’importo mensile e l’indicazione della scadenza di applicazione delle ritenute.

Rientrano tra tali trattenute l’addizionale comunale e regionale che variano a seconda della residenza.

Conclusione

Come vedete, la composizione del cedolino dello stipendio della scuola è piuttosto complessa. Tuttavia, una volta chiarite le diverse voci, è importante monitorarle per assicurarsi che il cedolino sia stato elaborato correttamente.

Ricostruzione carriera docenti: calcolo e documentazione necessaria

Prima di approfondire nel dettaglio quali siano i documenti indispensabili per presentare la domanda di ricostruzione di carriera docenti, è importante approfondire come avvenga il calcolo utile a riconoscere i servizi.

Di tutti i periodi richiesti a riconoscimento, i primi 4 anni sono riconosciuti per intero ai fini giuridici ed economici, mentre il restante periodo vede riconosciuti i 2/3 per intero ed il restante 1/3 ai soli fini economici.

Il riconoscimento ai soli fini economici significa che il recupero di quel 1/3 residuo avverrà alla maturazione dei 16 anni di carriera per i docenti laureati scuola secondaria, dei 18 anni per i docenti degli altri ordini di scuola – ITP e DSGA, dei 20 anni per gli ATA.

Le classi stipendiali che sviluppano l’anzianità di servizio nella scuola sono le seguenti: classe 0-8/ 9-14/ 15-20/ 21-27/ 28-34/ 35.

Per poter presentare domanda di ricostruzione di carriera docenti e vedere riconosciuti i periodi dichiarati sono indispensabili i seguenti documenti:

  • Titolo di studio prescritto per prestare quel servizio, fornito in copia autentica o autocertificata;
  • Certificati di servizio o autocertificazione relativa ai periodi di servizio di cui si chiede il riconoscimento sull’anzianità di servizio;
  • Relazione sul superamento del periodo di prova e conferma in ruolo rilasciate dal comitato di valutazione;
  • Contratto a tempo indeterminato registrato.

I periodi di servizio dichiarati devono, poi, essere confermati dalle istituzioni scolastiche dove sono stati prestati.
Infatti, la scuola che gestisce la pratica di ricostruzione di carriera docenti interpella le singole istituzioni scolastiche dichiarate dall’interessato per ottenere tale riscontro.

Qualora si ritenga che non sia stato correttamente riconosciuto il servizio richiesto o vi siano stati degli errori da parte dell’amministrazione o della Ragioneria Territoriale dello Stato è possibile presentare ricorso.
L’eventuale ricorso va presentato al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro per ricostruzioni carriera successive al 15/09/2000.
Per decreti di ricostruzione entro il 15/09/2000, ormai concretamente non più esistenti, andava presentato ricorso al TAR (entro 60 gg) o al Presidente della Repubblica (entro 120 gg).
Per evitare il ricorso si può provare preliminarmente una strada alternativa: il tentativo di conciliazione all’ufficio scolastico regionale (USR) o all’ufficio territoriale del lavoro. Tale operazione è facoltativa dal 24/11/2010 e chiama in causa una terza parte, USR o ITL, con lo scopo di dirimere il contenzioso ed evitare la vertenza.

Ricostruzione carriera docenti: quali vantaggi produce

Nel parlare di ricostruzione di carriera docenti è doveroso chiarire perché sia fondamentale e produca vantaggi sull’anzianità di servizio e sul riconoscimento del punteggio.

Infatti, con la ricostruzione di carriera docenti si attribuisce validità agli anni di supplenza per lo stipendio e per la graduatoria d’istituto.

Quali sono i servizi considerati validi in questo senso?

I servizi prestati in scuole statali per almeno 180 giorni effettivi o per il servizio continuativo dal 1 Febbraio agli scrutini, per il personale docente.
Sono riconosciuti validi anche i servizi in part time.
Si può riconoscere esclusivamente il servizio prestato con il titolo di studio prescritto, vigente all’epoca.
Per i docenti valgono i servizi prestati nel medesimo ordine di scuola per il quale sono di ruolo.
Ai docenti è riconosciuto anche il cumulo servizi nello stesso ordine di scuola.

Vale il servizio sul sostegno con il possesso della specializzazione per il sostegno fino al 24/05/1999 e, successivamente, anche il servizio sul sostegno senza specializzazione, a decorrere dal 25/05/1999 (L. 124/1999).
Vale, inoltre, il servizio nelle scuole pareggiate, parificate, materne comunali. A tal proposito, è fatto salvo fino al 31/08/2008 il servizio nelle scuole paritarie primarie che hanno mantenuto lo status di parificate (docenti – note alla tab. A CCNI del 27/01/2022).

Per il personale ATA valgono i servizi nelle scuole statali non di ruolo calcolati per la effettiva durata ed i servizi di ruolo in carriera inferiore.

Il servizio militare ed il servizio civile sono considerati validi se prestati in costanza di rapporto di lavoro o successivamente al 30/01/1987, sia per il personale docente che ATA.

Quando presentare la domanda di ricostruzione carriera?

A decorrere dalla legge n. 107/ 2015, richiamando il precedente dm n. 190/ 1995, la domanda di riconoscimento dei servizi ai fini della carriera rappresentata sul dopo aver superato il periodo di prova.

La domanda va presentata su istanze online, piattaforma del Ministero dell’Istruzione alla quale si accede esclusivamente con lo Spid introdotto con il riconoscimento della cittadinanza digitale.
In ogni anno scolastico è possibile presentare domanda dal primo settembre al 31 dicembre.

Prima di procedere con la domanda di ricostruzione carriera docenti, va debitamente compilata stazione dei servizi.
È utile richiamare un suggerimento: nel compilare la dichiarazione dei servizi, sempre su istanze online, è importante inserire tutte le attività svolte presso le istituzioni scolastiche statali, paritarie, …

Nella fase di compilazione della dichiarazione dei servizi non ci si deve preoccupare se gli stessi valgono ai fini della ricostruzione di carriera: questo sarà un passaggio successivo.
L’importante è non omettere alcun servizio.

Il diritto va in prescrizione?

È importante anche richiamare una recente novità: la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2232/2020 ha superato la prescrizione decennale e mantenuto la prescrizione quinquennale degli arretrati.
Infatti, prima di tale ordinanza, il personale ATA o docente aveva dieci anni di tempo per presentare la domanda di ricostruzione di carriera e far riconoscere tutti i servizi pregressi a ruolo. Superato tale limite temporale, si perdeva il diritto di far valere tali servizi.

Ora, la prescrizione decennale è stata superata, quindi si può presentare domanda di ricostruzione di carriera superati i dieci anni dal superamento del periodo di prova.

Tuttavia, è importante ricordarsi di presentare la domanda il prima possibile, infatti, è stata mantenuta la prescrizione quinquennale degli arretrati. Questo significa che, nell’applicare il disposto della ricostruzione di carriera, la Ragioneria Territoriale dello Stato attribuisce solo eventuali arretrati dei cinque anni precedenti e non di eventuali ulteriori altri periodi.

Quali i tempi di attesa?

Una volta presentata la domanda di ricostruzione carriera docenti nei tempi indicati, la scuola dovrebbe elaborare il decreto entro 90 giorni per il successivo inoltro alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la verifica. Questo arco temporale è elevabile a 480 giorni.

Purtroppo, la difficile situazione di molte segreterie scolastiche non permette di rispettare abitualmente tali scadenze, infatti, i tempi di elaborazione della ricostruzione carriera docenti sono spesso rallentati.

La segreteria, prima di poter elaborare il testo vero e proprio del decreto, deve verificare dalle segreteria delle altre istituzioni scolastiche la fondatezza della nostra autocertificazione, chiedendo il riscontro.
Capite, pertanto, che i tempi si dilungano, soprattutto di fronte a segreteria in grossa difficoltà.

In linea teorica, se vengono rispettati i tempi prospettati, la Ragioneria Territoriale dello Stato riceve il decreto di ricostruzione carriera docenti, lo verifica e, confermata la correttezza, ne dà applicazione con decorrenza 28 febbraio.
Anche i tempi della Ragioneria non sono sempre così fiscali.

Infatti, qualora abbiate fatto le domande di rito senza ricevere alcun riscontro, sollecitate per iscritto l’istituzione scolastica e, qualora la pratica sia giacente alla Ragioneria, chiedete alla scuola il protocollo in uscita del decreto e il protocollo in entrata alla Ragioneria stessa. In questo modo, potete rivolgervi alla Ragioneria Territoriale e chiedere conto della tempistica di attuazione della pratica.

Vantaggi della ricostruzione

Parlando di vantaggi della ricostruzione di carriera docenti, è importante analizzare anche alcune situazioni particolari: le cosiddette maggiorazioni e l’inquadramento degli insegnanti di religione cattolica.

Maggiorazioni
Esistono alcune situazioni di supervalutazione del servizio legate ad un contesto particolare o a situazioni di particolare disagio.
Infatti, è riconosciuto maggiorato il servizio prestato in istituzioni scolastiche all’estero con un aumento per i primi due anni del doppio e per i successivi dell’un terzo.
Inoltre, riceve una maggiorazione il servizio prestato nelle scuole multilingue del Trentino Alto Adige con la maggiorazione di un terzo.
In passato, esisteva anche la maggiorazione legata ad una invalidità per causa di servizio, abrogata nel 2011.

Insegnanti di religione cattolica
Un caso particolare è l’inquadramento degli insegnanti di religione cattolica, che hanno, infatti, un trattamento differente sulla ricostruzione carriera docenti rispetto al resto del personale.
Vedono inquadrato il loro stipendio già da incaricati annuali, dopo aver prestato quattro anni a tempo determinato, con il trattamento orario di cattedra.
A partire dal primo settembre 1990, questa prerogativa è valida se sei in possesso del prescritto titolo per l’insegnamento.
Qualora ad un insegnante di religione mancassero i requisiti per poter applicare questo meccanismo di ricostruzione carriera docenti, viene prevista la possibilità di applicare i cosiddetti scatti biennali.
Una volta immessi in ruolo, gli insegnanti di religione cattolica acquisiscono il diritto di applicazione della ricostruzione carriera docenti. Pertanto, si è reso necessario chiarire che gli stessi vedono conservato il trattamento economico in vigore prima dell’emissione ruolo e, superato l’anno di prova, si rivede la ricostruzione di carriera, mantenendo lo stipendio in vigore.
Qualora dalla ricostruzione di carriera diventi necessario modificare la classe stipendiale, applicandone magari una inferiore, si mantiene lo stipendio in godimento calcolando un assegno ad personam che quantifica la differenza tra lo stipendio tabellare del tempo determinato e del tempo indeterminato.
Parlando dei vantaggi della ricostruzione di carriera, è anche doveroso ricordare alcune situazioni particolari succedutesi nel corso degli anni.

Blocco degli scatti di anzianità
Altra situazione interessante è avvenuta nel 2010 con il blocco degli anni 2010, 2011 2012 sui cosiddetti scatti di anzianità. La finanziaria varata allora, in una situazione di forte crisi economica, ha pensato bene di recuperare risorse recuperando sulla scuola la differenza economica legata esclusivamente all’anzianità di servizio.
Solo grazie ad una sequenza contrattuale che ha ribadito il diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio e recuperato le risorse non utilizzate dai fondi d’istituto degli anni precedenti, si è riusciti a recuperare quei tre anni sugli scatti di anzianità.
Ulteriore blocco degli scatti di anzianità è avvenuto nel 2013 ma con la previsione da parte della legge dell’impossibilità del recupero. Infatti, oggi, sulla nostra anzianità di servizio, non vediamo riconosciuto l’anno 2013 e per tutti è slittata in avanti la scadenza dello scatto in vigore.
Questi sono solo alcuni esempi e gli effetti della ricostruzione carriera docenti.

Slittamento ricostruzione carriera

Esiste, poi, la possibilità di uno slittamento della ricostruzione di carriera: valutiamone le cause.
Il ritardo nella progressione di carriera può essere dovuto a:

  • mancato raggiungimento del numero minimo di ore di formazione. Tale situazione è stata in vigore dal 04/08/1995 al 01/06/1999, quando era obbligatoria la formazione per il riconoscimento degli scatti biennali;
  • per periodi trascorsi in posizioni con sospensione della retribuzione; in questo caso è previsto un anno di ritardo per sospensione dal servizio fino ad un mese per i docenti e sospensione fino a 5 cinque giorni per ATA;
    sono previsti due anni di ritardo per sospensione dal servizio per periodi superiori
    Il riferimento in materia è l’art. 79 del CCNL 28/11/2007.

Ricostruzione carriera docenti: cos’è e quando va presentata

La ricostruzione di carriera è un’importante scadenza che riguarda i docenti e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) delle scuole. 

Si tratta del riconoscimento dei servizi prestati ai fini della carriera, che permette di attribuire anzianità e punteggio al ruolo attualmente ricoperto. 

È importante precisare che la ricostruzione di carriera docenti non deve essere confusa con il conteggio degli anni utili alla pensione.

Effetti della ricostruzione di carriera docenti

Il riconoscimento dei servizi prestati con la ricostruzione di carriera ha diversi effetti.

Innanzitutto, comporta un aumento dello stipendio in godimento. 

In secondo luogo, consente di ottenere punteggio di anzianità per la graduatoria interna dell’istituto, che è utilizzata in caso di identificazione di eventuali perdenti posto o per l’attribuzione di titolarità all’interno dei vari plessi di una scuola. 

Infine, il riconoscimento degli anni di servizio con la ricostruzione di carriera docenti permette di ottenere punteggio anche ai fini delle domande di mobilità, cioè per i trasferimenti o per i passaggi di ruolo.

Quando va presentata la domanda di ricostruzione carriera docenti

La domanda di ricostruzione di carriera può essere presentata solo dopo aver superato l’anno o il periodo di prova ed il periodo di formazione. 

L’anno di prova docenti dura un anno scolastico e si articola in attività didattica e funzionale alla docenza, in attività di formazione, approfondimento e documentazione, in una riflessione accompagnata rispetto alla professionalità maturata e da maturare.

Per il personale ATA, invece, il periodo di prova varia da due a quattro mesi, a seconda del profilo di appartenenza.

L’arco temporale durante il quale è possibile presentare la domanda di ricostruzione carriera docenti è dal primo settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico. La domanda deve essere compilata sull’apposito form su istanze online, una piattaforma del Ministero dell’Istruzione, destinata alla gestione di pratiche burocratiche e in diretta comunicazione con la piattaforma Sidi.

Può succedere che il sistema di istanze online non riconosca e non consenta di validare alcuni periodi di servizio, in particolare piuttosto datati. In questo caso, è possibile integrare la domanda online con una richiesta cartacea per il riconoscimento dei servizi non dichiarati online da inoltrare alla scuola.

In sintesi, la ricostruzione di carriera è un’importante pratica di riconoscimento dei servizi prestati dai docenti e dal personale ATA delle scuole, che consente di ottenere anzianità, punteggio e aumenti di stipendio. 

La domanda può essere presentata dal primo settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico, compilando l’apposito form su istanze online. 

In caso di servizi non dichiarati online, è possibile integrare la domanda con una richiesta cartacea.

Per quanto riguarda il personale docente, è importante anche richiamare le condizioni per poter superare positivamente il periodo di formazione e di prova.

Per poter superare positivamente l’anno di prova docenti si devono prestare almeno 180 giorni di servizio nell’anno scolastico e almeno 120 giorni di attività didattica. Inoltre, si deve partecipare e superare positivamente la formazione predisposta dagli uffici scolastici regionali e dalla piattaforma Indire e superare con valutazione positiva la verifica delle competenze da parte del comitato di valutazione dell’istituzione scolastica.

Distinzione tra decorrenza giuridica ed economica del ruolo

È importante fare una precisazione tecnica sulla distinzione tra la decorrenza giuridica e economica del ruolo. 

La decorrenza giuridica si riferisce alla data di effettiva decorrenza della nomina in ruolo, ovvero quando inizia il contratto a tempo indeterminato. 

La decorrenza economica, invece, si riferisce alla data di effettiva assunzione in servizio, ovvero il momento da cui decorre il riconoscimento economico del servizio prestato. 

È importante ricordare questa distinzione perché spesso esiste una sfasatura tra le due date che può influire sul riconoscimento del servizio e del punteggio.

Riferimenti legislativi

Per approfondire questi temi, sono importanti i seguenti riferimenti legislativi:

  • Legge n. 567/1970
  • C.M. n. 267/1991
  • Nota del Ministero Pubblica Istruzione n. 1081/2007.

Ricostruzione carriera docenti: cos’è e perché è importante

Il tema della ricostruzione di carriera dei docenti è piuttosto articolato e complesso.

Iniziamo ad affrontarlo con un’introduzione relativa al contesto entro il quale si è sviluppata l’attribuzione di questa incombenza alle istituzioni scolastiche autonome.

Con il processo di riforma della Pubblica Amministrazione, noto anche come riforma Bassanini, del Ministro a capo del dicastero, si è cercato di attuare un progressivo decentramento dell’amministrazione pubblica.

Anche le istituzioni scolastiche sono state coinvolte in questo processo.

Infatti, a partire dall’approvazione dell’articolo 21 legge n. 59/ 1997 e del DPR n. 275/ 1999, il Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ad ogni scuola è stata riconosciuta la cosiddetta autonomia funzionale.

Sostanzialmente, il modello precedente era di tipo gerarchico e burocratico, infatti, è ben rappresentato con una piramide al cui vertice si trovava il Ministero della Pubblica Istruzione con compiti di gestione. Corpi intermedi che assumevano gli atti e di provvedimenti del Ministero erano i provveditorati agli studi. Alla base della piramide si trovavano le singole scuole cui competeva mettere in pratica quanto definito dai livelli superiori.

Con la progressiva entrata in vigore dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, potremmo dire di essere passati da una struttura piramide la struttura reticolare. Nodi di questa struttura sono le singole istituzioni scolastiche e tutti gli attori che con essa realizzano l’impegnativo compito di garantire il successo formativo di ogni studente e di ogni studentessa.

Accanto alle scuole troviamo l’amministrazione statale, oggi articolata in uffici scolastici regionali ed ambiti territoriali, uffici periferici più ampi uffici scolastici regionali, le Regioni e gli Enti Locali. Ciascuno di tali attori ha compiti specifici volti a garantire l’esercizio dell’autonomia funzionale. Ad esempio, agli enti locali compete la gestione e la manutenzione degli edifici scolastici, facenti capo le Province per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado e facenti capo i Comuni per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione. Tra l’amministrazione statale e le Regioni e gli Enti Locali il raccordo è garantito dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni – Enti Locali.

La scuola è, inoltre, inserita nel più ampio contesto sociale, economico e culturale, con il quale deve costantemente interfacciarsi.

In questo modo, le istituzioni scolastiche, con tutti gli altri attori che abbiamo descritto, si impegnano nel garantire istruzione, educazione e formazione.

Il documento nel quale la singola istituzione scolastica esplicita le attività finalizzate a raggiungere tali obiettivi è il cosiddetto POF, Piano dell’Offerta Formativa ribattezzato dal 2015 con la Buona scuola, PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

È stato utile fornire tale inquadramento, in quanto la rivoluzione copernicana introdotta con il riconoscimento dell’autonomia funzionale alle singole istituzioni scolastiche, ha comportato anche una modifica incombenze ad essere attribuite.

Molte attività che un tempo erano svolte dai cosiddetti provveditorati sono passate alla competenza delle istituzioni scolastiche: la ricostruzione di carriera è una di queste.

Dal 2000 in poi, le istituzioni scolastiche hanno dovuto farsi carico della gestione del fascicolo personale di ogni dipendente attraverso la piattaforma Sidi e di ogni incombenza allo stato giuridico del personale.

È di diretta gestione della scuola la ricezione della domanda di ricostruzione di carriera e l’elaborazione della stessa al fine di far adeguare stipendio, in base all’anzianità maturata, da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato.
Lo spartiacque temporale il 31 Agosto 2000, infatti, coloro che sono stati neoimmessi in ruolo e hanno superato l’anno di prova docenti in prossimità di tale data hanno depositato la domanda di ricostruzione di carriera agli allora uffici scolastici territoriali e la pratica istitutiva dell’inquadramento era competenza di quell’ufficio.

A partire dal primo Settembre 2000, tale attività è gestita esclusivamente dalle istituzioni scolastiche.
Alle scuole è, poi, stato attribuito il compito di verificare le graduatorie ATA e del personale docente. Infatti, in occasione della prima supplenza successiva all’aggiornamento di una graduatoria per lavorare nella scuola, l’istituzione scolastica presso la quale si prende servizio ha il compito di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite in occasione dell’aggiornamento.
Inoltre, si è progressivamente arrivati ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche l’incombenza per predisporre le pratiche funzionali alla pensione e dalla liquidazione.

Queste sono solo alcune delle complicate pratiche e le istituzioni scolastiche devono gestire.

Da un lato, il riconoscimento dell’autonomia alle scuole ha permesso loro di esercitare autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Tuttavia, nel corso degli anni non si è fatto fronte a questa riorganizzazione con adeguate risorse umane e formazione per preparare a tali nuove impegnative incombenze.

La situazione di molte segreterie è, infatti, di forte sofferenza: organico sottodimensionato, elevato numero di precari, personale non adeguatamente preparato,… tutti aspetti funzionali all’esercizio dell’autonomia scolastica.

In ogni caso, anche nelle condizioni descritte, alle istituzioni scolastiche compete accogliere le domande di ricostruzione di carriera dei dipendenti, elaborarle ed inviarle alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la verifica e la successiva applicazione.

Docenti supplenti

Chi è il supplente?

Il supplente è la persona incaricata di sostituire gli assenti.

Nel caso della scuola la sostituzione può avvenire per diverse situazioni: 

  • Supplenza per un breve periodo in cui il titolare conserva il posto;
  • Supplenza annuale al 30 Giugno o al 31 Agosto, in sostituzione di titolare che conserva il posto;
  • Supplenza annuale al 30 Giugno o al 31 Agosto, su posto vacante.

Per individuare il supplente si deve scorrere una graduatoria, elenco graduato di persone, classificato per profilo professionale e ordine di scuola.

Come si diventa supplente?

Per essere interpellati come docenti supplenti va presentata una domanda che dichiara la disponibilità ad assumere proposte di lavoro nella scuola.

Abbiamo diverse strade per esprimere tale disponibilità, alcune periodiche ed ufficiali, altre non regolamentate: cerco di fare chiarezza.

La strada principale per diventare supplente è presentare domanda di inserimento nelle graduatorie, che sono distinte per profilo professionale, docente o ata.

Nel caso del personale docente, la graduatoria cui far riferimento è la GPS, Graduatoria Provinciale per le Supplenze, aperta e aggiornata ogni due anni. 

Attraverso questa graduatoria si può ambire ad assumere tutte le tipologie di proposta contrattuale sopra descritte: supplenze brevi da graduatoria d’istituto e supplenza annuale da GPS.

Per fare domanda nelle graduatorie sono previsti specifici titoli di accesso.

La strada, invece, non regolamentata è quella della cosiddetta Messa a Disposizione, MAD: ci si autocandida presso le istituzioni scolastiche, inviando una mail, consegnando una dichiarazione di disponibilità alle supplenze o compilando un form predisposto dalla scuola e pubblicato sul sito della stessa.

In questo caso, le scuole, esaurite le proprie graduatorie ed interpellate tutte le graduatorie delle istituzioni scolastiche della provincia, interpellano i supplenti della messa a disposizione fuori graduatoria.

Dal momento che il tema delle graduatorie per i supplenti è sempre molto discusso, conviene rimanere costantemente aggiornati sui modi, sui tempi e sulle condizioni per ambire a fare il supplente ed entrare in graduatoria. 

Quanto guadagna un supplente?

Non è facile definire a livello astratto cosa possa guadagnare un supplente. Infatti, vanno considerate come per ogni lavoratore o lavoratrice molte variabili: residenza per le addizionali regionali e comunali, eventuali detrazioni per familiari a carico, il diritto all’assegno unico in aggiunta allo stipendio, l’aliquota irpef applicata,…

L’aspetto importante da sapere è che lo stipendio in godimento è quello base stabilito dal CCNL comparto scuola in vigore, in quanto il supplente non ha diritto ad una ricostruzione di carriera e, conseguentemente, al riconoscimento degli scatti di anzianità.

L’unico caso di supplente con diritto alla ricostruzione di carriera riguarda gli insegnanti di religione cattolica incaricati.

Quanto si rimane supplente?

La risposta a questo quesito è semplice: fino all’immissione in ruolo!

Quando questo avviene? La risposta a tale domanda non è per niente semplice! Cerco di spiegare perché.

Il reclutamento nella scuola ha avuto sempre una storia travagliata: la Costituzione prevede che nel settore pubblico si passi attraverso un concorso, ma gli stessi non sono banditi periodicamente e la storia della scuola è ricca di deroghe straordinarie volte a sanare il problema del precariato.

Sul tema, infatti, molti Governi hanno messo in cantiere soluzioni diverse e svariate.

Anche qui, come per le graduatorie, il segreto è tenersi aggiornati!

Dove trovare info per il supplente?

Oltre ai temi evidenziati sui quali restare costantemente aggiornati, il supplente ha bisogno di essere preparato anche ad affrontare la quotidianità del lavoro scolastico dal punto di vista organizzativo, gestionale, amministrativo e didattico, sin dal primo ingresso in una scuola.

Per aiutare in questo intricato intreccio di informazioni, leggi, notizie, ho realizzato una Guida pratica per il supplente, che verrà costantemente aggiornata per non perdere opportunità, informazioni e, soprattutto, per non perdersi per strada!

Guida Pratica per i Docenti Supplenti

Per aiutare in questo intricato intreccio di informazioni, leggi, notizie, ho realizzato una guida patica per i docenti supplenti che contiene utili approfondimenti anche per il personale di ruolo.

Docenti Supplenti

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