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Pensione complementare: pensare oggi al domani

Si tratta, indubbiamente, di un tema piuttosto complesso. Cerchiamo, pertanto, di partire con un di storia.

Storia di alcune riforme pensionistiche

Il sistema previdenziale italiano, a partire dalla cosiddetta Riforma Dini (Legge 335/1995) si articola in tre diversi sistemi di calcolo della pensione: retributivo, contributivo e misto.
In prima battuta, lo spartiacque tra i tre è stato l’anno di avvio al lavoro.
Chi al 31 Dicembre 1995 aveva già versato almeno 18 anni di contributi, poteva godere del sistema retributivo.
Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, si classificava nel sistema contributivo.
Chi, al 31 Dicembre 1995 aveva meno di 18 anni di contributi, si inseriva nel sistema misto, combinazione, cioè, dei due sistemi, retributivo e contributivo.

Cosa caratterizza i diversi sistemi di calcolo pensionistico?

In modo molto semplice, provo a differenziare i sistemi di calcolo.
Nel sistema retributivo, la pensione è calcolata sulla base della media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni di lavoro.
Nel sistema contributivo, invece, si guarda ai contributi effettivamente versati nel corso della carriera lavorativa. Tale montante di contributi è moltiplicato per un coefficiente che varia a seconda dell’età di uscita del pensionando.
Nel sistema misto, si applica un combinato disposto dei due calcoli.
I diversi sistemi di calcolo, che la riforma aveva previsto dovessero progressivamente succedersi fino a introdurre in via definitiva il sistema solo contributivo, non hanno, in realtà rispettato le tappe pianificate.
Si è, quindi, visto nel 2011 l’intervento della Riforma Fornero, che ha, sostanzialmente, introdotto dal primo Gennaio 2012, il metodo di calcolo contributivo pro rata per tutti i lavoratori. Questo ha comportato che, ad oggi, gli unici sistemi di calcolo vigenti rimasti sono il misto, marginale e il contributivo, prevalente.

INPS

Prima di addentrarci nell’analisi del sistema contributivo, un brevissimo approfondimento sul nostro istituto di previdenza. L’INPS è, appunto, il Sistema Nazionale di Previdenza Sociale, che ha mosso i primi passi nel 1898 per istituire una modalità a ripartizione del welfare pubblico. Ossia, i contributi versati durante il lavoro servono per garantire l’erogazione delle prestazioni di chi è in pensione, con un forte impatto intergenerazionale.
Inoltre, accanto alla erogazione delle pensioni, della liquidazione (TFS o TFR), l’INPS eroga un’altra serie di prestazioni classificate come assistenziali per tutelare malattia, maternità, invalidità, disoccupazione, cassa integrazione…

Sistema contributivo

Cerchiamo, ora, di approfondire la situazione del sistema contributivo, in quanto ormai prevalente e, soprattutto, con esiti di importo della pensione molto inferiori rispetto ai vecchi metodi di calcolo.
All’atto della domanda di pensione, viene verificato a quanto ammonta il totale dei contributi versati da un lavoratore per determinare il cosiddetto montante. Quest’ultimo viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione che ad oggi determina un importo della pensione molto inferiore rispetto al calcolo retributivo. Il motivo di tale differenza è che il sistema retributivo, applicato ben oltre la tempistica precisata dalla riforma Dini, combinato con l’aumentare dell’aspettativa di vita delle persone già in pensione, ha comportato l’erogazione di importi di pensione non adeguatamente coperti dai contributi versati da codesti lavoratori nel corso della carriera lavorativa.
Sulle generazioni più giovani, necessariamente inserite nel sistema contributivo, grava anche una certa frammentarietà dei contributi, dettata da lavoro flessibile ed eccessivamente precario.
“Buchi” nella contribuzione significa, un domani, montate più basso.
Pertanto, è doveroso che chi ha davanti a sé almeno una decina di anni prima della quiescenza, valuti seriamente l’adesione ad una forma di pensione complementare.

TFR e TFS

Un ulteriore approfondimento utile riguarda i trattamenti di liquidazione alla conclusione del rapporto di lavoro.
Il Trattamento di Fine Rapporto, prestazione al termine del lavoro per i dipendenti assunti dal primo Gennaio 2001, consistente nel 6.91% della retribuzione utile annua, è, di norma, per i dipendenti pubblici depositato all’INPS che lo contabilizza e lo rivaluta, senza possibilità di richiesta di anticipo. Operazione impossibile anche per chi si trova nel regime TFS, Trattamento di Fine Servizio, in vigore per chi ha iniziato a lavorare prima del 2001.

Cosa è e come funziona la previdenza complementare

Definita il secondo pilastro del sistema previdenziale, consiste nell’accantonamento volontario e regolare di ulteriori contributi per aumentare la rendita pensionistica del lavoratore.
Sul mercato ne esistono diverse forme:

  • fondi pensione negoziali o chiusi,
  • fondi pensione aperti,
  • Piani Individuali Pensionistici (PIP).

I diversi fondi pensione

I fondi aperti sono istituiti da banche, assicurazioni, società di gestione risparmio e di intermediazione immobiliare.
Le PIP sono di tipo assicurativo.
Entrambe le tipologie prevedono una adesione con versamento esclusivo del lavoratore, detrazione di parte dei costi, condizioni negoziate direttamente dal lavoratore con l’istituto.
I fondi chiusi sono, invece, istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, vincolati al settore contrattuale specifico, controllati da un consiglio di amministrazione ma anche dall’assemblea dei soci aderenti medesimi. Il fatto di essere inquadrati nell’ambito della contrattazione, vincolano il datore di lavoro al versamento di una quota aggiuntiva di contributi sul fondo scelto, aspetto non previsto nelle altre forme di previdenza integrativa. Tutto il patrimonio del fondo chiuso è ripartito nelle posizioni individuali dei soci ed i costi di gestione sono ridotti al minimo possibile, proprio per la natura no profit.
Concentriamoci su quest’ultima tipologia di fondi che hanno caratteristiche piuttosto uniformi.

Prestazioni e agevolazioni

Vi possono aderire i lavoratori a tempo indeterminato, anche part time, i lavoratori a tempo determinato almeno tre mesi prima dello scadere del contratto. Per questi ultimi i versamenti personali e del datore di lavoro sono attivati alla vigenza del contratto e sospesi nei periodi di non copertura, ma si mantiene aperta la posizione.

Accantonamenti e prestazioni

Se decido di aderire ad un fondo complementare negoziale, la mia posizione individuale si compone dei seguenti elementi:

  • mio contributo,
  • contributo del datore di lavoro,
  • risparmio fiscale per detrazioni,
  • TFR,
  • rendimento del fondo,
  • quota associativa per costi amministrativi e di gestione.

Raggiunta l’età pensionabile, decido se proseguire nel versamento, estendibile nei benefici ai familiari, oppure scelgo tra le seguenti tre opzioni:

  • trasformare il 100% del montante nel fondo in rendita,
  • prelevare subito il 50% del montante ed il restante riceverlo in rendita,
  • prelevare il 100% in capitale, possibile solo per coloro il cui importo della rendita sia inferiore all’assegno sociale Inps.

La rendita è mensile, vitalizia, rivalutabile e reversibile.
Inoltre, è possibile accedere a prestazioni prima dell’uscita pensionistica come l’anticipazione del capitale versato dopo otto anni di adesione, per sopraggiunte spese sanitarie, per la ristrutturazione o l’acquisto della prima casa per sé e per i figli.
Per i dipendenti pubblici e per la scuola i fondi istituti a livello contrattuale sono, rispettivamente, Perseo ed Espero.

Come posso valutare se e dove aderire?

Come avete avuto modo di vedere, il tema è, piuttosto, complesso ed articolato. Inoltre, la situazione particolare di ciascuno influisce in modo determinante per una valutazione oculata.
Infatti, va considerata l’età dell’aderente, la durata degli anni di iscrizione, la percentuale di versamento, i rendimenti, i costi in base alla tipologia di fondo scelto, i versamenti del datore di lavoro se si tratta di fondo negoziale,…
È, pertanto, consigliabile consultare tutti i documenti disponibili sul fondo che si intende approfondire. I documenti fondamentali sono lo statuto, la nota informativa ed il “progetto esemplificativo standardizzato per i fondi negoziali, le “condizioni generali del contratto” per gli altri fondi.
Inoltre, è, ormai frequente trovare sui siti strumenti di simulazione che aiutano nel verificare una situazione personalizzata.

Per concludere, è fondamentale pianificare oggi una scelta attenta, oculata e lungimirante, per evitare di rendersi conto troppo tardi di un futuro previdenziale insostenibile.

Ferie e permessi nella scuola

Per approfondire il tema dei giorni di permesso per motivi personali o familiari è indispensabile avere a mente il testo degli articoli di riferimento del contratto comparto scuola statale.
Come ribadisco sempre, è imprescindibile la lettura del testo normativo o contrattuale, prima di procedere anche ad approfondire pareri e riflessioni.

Le questioni da premettere sono più di una:

  • per alcuni istituti contrattuali, tra cui anche i permessi, vi è diverso trattamento tra il personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato;
  • il personale docente ed il personale Ata hanno alcune differenti condizioni legate al periodo di attività didattica, vincolante per i docenti, non necessariamente in servizio nel periodo di sospensione dello stesso.

Permessi retribuiti

Analizzeremo, comunque, nel dettaglio le casistiche.
Partirei con la lettura dell’ Art 15 Comma 1 CCNL comparto Scuola 2016/2018 che definisce le tipologie di permessi:
Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

  • partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
  • lutti per perdita di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente e ATA.
  • comma 2: il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
  • Comma 3: …un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi all’evento.

Inoltre, altri permessi riconosciuti e consentiti da specifiche norme di legge.

Giorni di permesso per motivi personali o familiari

Mi soffermerei, in particolare, sul comma due che, solitamente, è oggetto di chiarimento e confuso nell’applicazione.
A partire, infatti, dal contratto comparto Scuola del 2006/09 è stata modificata la vecchia dicitura da sono concessi ad a diritto, a domanda. Una modifica sostanziale, in quanto il dipendente comunica la necessità di prendere fino a tre giorni di permesso per motivi personali o familiari, senza necessità di preoccuparsi di chi lo sostituirà, operazione di competenza dell’amministrazione. Inoltre, questi giorni possono essere giustificati anche attraverso autocertificazione da parte dell’interessato. Quest’ultimo deve, pertanto, fornire all’amministratore elementi sufficienti per giustificare l’assenza retribuita e l’amministrazione non ha più il ruolo di concedere.
Vedremo, poi, come tali permessi e modalità varranno anche parlando di alcuni giorni di ferie.
Diverso trattamento hanno, per ora, coloro che sono con contratto a tempo determinato, i cosiddetti supplenti, in quanto all’art. 19 si recita al personale a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
Le ferie sono proporzionate alla durata del contratto e, se non fruibili per scadenza dello stesso, liquidate.
Con il Comma 7 del medesimo articolo sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attributi permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art. 15 c. 2
.
Al comma 9 descrive il medesimo trattamento riservato al personale a tempo indeterminato per i giorni di lutto.

Ferie

Prima di chiarire altre situazioni, è utile un affondo anche sul tema ferie, gestito in modo del tutto particolare per la scuola.
L’Art 13 Comma 9 CCNL comparto Scuola 2016/2018 prescrive che le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore alle sei giornate lavorative. Per il personale docente, la fruibilità di suddetti giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi anche oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per le ore eccedenti, salvo quanto previsto all’art. 15 c. 2.
Comma 11: compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale Ata può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 Luglio – 31 Agosto.

Come avete modo di vedere il personale docente ha il vincolo di fruizione delle ferie nel periodo di inattività didattica per garantire il diritto allo studio e perché in buona parte degli ordini di scuola ha a che fare con minori, cui va garantita tutela e sorveglianza.
Inoltre, il personale a tempo determinato è costretto a collocare le ferie anche nelle sospensioni dell’attività previste nel calendario scolastico regionale, perché in questo modo, l’Amministrazione non deve retribuire a fine contratto le ferie maturate e non godibili oppure deve retribuirle parzialmente in quanto poche quelle restanti.

I docenti e le ferie in corso d’anno

I docenti a tempo indeterminato possono, tuttavia, chiedere 6 giorni di ferie in corso d’anno, purché abbiano esaurito i tre gironi illustrati precedentemente per fondati motivi, da documentare anche attraverso autocertificazione. In questo unico caso, il vincolo di non creare oneri aggiuntivi per l’amministrazione a causa della sostituzione viene superato e vi si può derogare.
Proprio in queste settimane l’Aran, con Nota n. 2664/2019 del 04/04/2019 – Direzione Contrattazione – UO Settori Conoscenza, sta mettendo in discussione​ tale istituto contrattuale per ragioni economiche. Speriamo che la vicenda si chiuda presto in modo positivo, ridando centralità al contratto, data la difficoltà per il personale docente a prendere ferie per seri e comprovati motivi in corso d’anno.

Permessi brevi

Infine, un accenno ai cosiddetti permessi brevi, regolamentati all’art. 16 del medesimo CCNL: compatibilmente con le esigenze di servizio… sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono  ad unità minime che siano orarie di lezione.

Comma 3. 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio...

Comma 5. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per le ore non recuperate.
Come potete notare con la locuzione su richiesta, sono attribuiti tali permessi orari devono essere concessi e recuperati in base alle necessità dell’amministrazione entro i due mesi successivi. Qualora questo non avvenga per scelta o responsabilità del dipendente, vanno recuperate le ore in busta paga, se  per causa dell’amministrazione, gli stessi decadono senza trattenuta.

Sperando di avere chiarito alcuni dubbi sul confuso tema dei permessi, vi invito a continuare a tenervi aggiornati.

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