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Organi collegiali: la giunta esecutiva nella scuola

Nell’analizzare gli organi collegiali, non possiamo non approfondire da chi è composta e quale ruolo abbia la giunta esecutiva nella scuola.

Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva nella scuola

Abbiamo già approfondito quali poteri abbia e da chi sia composto il consiglio di istituto. In seno al consiglio d’istituto viene poi eletta una giunta che, come suggerisce il termine stesso, ha un ruolo esecutivo. 

Questo ruolo consiste nel mettere in pratica e monitorare costantemente le delibere approvate dal consiglio d’istituto.

Il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali amministrativi sono membri di diritto di questa giunta esecutiva.

I poteri della Giunta Esecutiva nella scuola

Quali sono i poteri della giunta? Innanzitutto, quello di predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell’istituzione scolastica. Questi sono documenti fondamentali che permettono di dar seguito alle scelte e alle attività che hanno ricadute, naturalmente, anche economiche ed organizzative. Queste scelte sono inserite nel Piano Triennale dell’offerta formativa, la carta d’identità delle istituzioni scolastiche. Questo documento chiave della vita della scuola viene consegnato alle famiglie all’atto dell’iscrizione, proprio per far conoscere appieno cosa fa una scuola e quali siano le scelte educative, didattiche e strategiche che la caratterizzano. 

Inoltre, la giunta esecutiva ha un ruolo chiave per predisporre tutti i lavori del consiglio d’istituto. Pertanto, ha un ruolo centrale per predisporre tutte quelle attività e quei materiali che permettono al consiglio d’istituto di riunirsi, discutere i punti all’ordine del giorno, elaborare delibere ed assumere decisioni. 

Naturalmente, la giunta esecutiva può anche prendere l’iniziativa di convocare il consiglio d’istituto e, cosa fondamentale, cura l’esecuzione delle delibere. Una volta effettuate le delibere, permette, cioè, di metterle in pratica e portarle avanti.

Riferimenti normativi

I riferimenti fondamentali dei poteri della giunta esecutiva sono, innanzitutto, il decreto legislativo n. 297 del 1994, articolo 6. Questo decreto è sostanzialmente il Testo Unico delle norme della scuola.

In realtà, la giunta esecutiva, così come gli altri organi collegiali, sono entrati in vigore con i decreti delegati del 1974. Nel corso degli anni, hanno subito alcune modifiche. Per questo, nel 1994, si è reso utile raccogliere tutte le norme della scuola, codificarle e avere un’organizzazione chiara. A distanza di tanti anni dal 1994, sarebbe fondamentale avere un nuovo testo unico che faccia chiarezza sulle norme della scuola.

L’altro riferimento è la legge n.107, all’articolo 1, comma 14. Questa legge, nota come Buona scuola è molto complessa, è stata approvata attraverso la fiducia ed è composta da un unico articolo con ben 212 commi. All’interno del comma 14, si parla esplicitamente del potere della giunta esecutiva su alcuni temi.

L’importanza della Giunta Esecutiva nella scuola

Concludendo, la giunta esecutiva, essendo un organismo interno al consiglio d’istituto, ha un ruolo fondamentale. Il termine “esecutivo” sottolinea quanto sia centrale il ruolo di questo organismo per preparare i consigli di istituto, dare attuazione alle delibere del consiglio d’istituto e, conseguentemente, favorire la piena attuazione dell’offerta formativa di un’istituzione scolastica.

Organi collegiali: il ruolo centrale del consiglio di istituto

Abbiamo già avuto modo di vedere come siano fondamentali gli organi collegiali nella scuola. Cerchiamo adesso di capire nel dettaglio che cosa sia il consiglio d’istituto, da chi sia composto, cosa possa fare e soprattutto quali poteri gli competano.

Cos’è il Consiglio d’Istituto?

Entriamo nel vivo di uno dei principali organismi degli organi collegiali della scuola: il consiglio d’istituto.
Questo è l’organo amministrativo collegiale della scuola che ha potere deliberante, quindi ha un ruolo determinante in molte scelte dell’istituzione scolastica. Proprio perché organo amministrativo, detiene anche poteri sulle scelte di natura economica, gestionale e politica della scuola.

Il consiglio d’istituto rappresenta tutte le componenti dell’istituzione, infatti, all’interno abbiamo rappresentanti dei docenti, dei genitori, del personale ATA e nel caso della scuola secondaria di secondo grado, anche degli studenti. Inoltre, è presieduto da uno dei membri, che viene individuato tra i genitori ed eletto presidente.

Composizione del Consiglio d’Istituto

Il consiglio d’istituto varia a seconda del numero degli studenti.
Nel caso di istituzioni scolastiche con meno di 500 alunni, i componenti sono 14: 6 docenti, 1 rappresentante del personale ATA e 6 rappresentanti dei genitori, a cui va aggiunto il dirigente scolastico, componente di diritto.
Nel caso della scuola secondaria di secondo grado, i numeri vengono riorganizzati: avremo 3 rappresentanti dei genitori e 3 rappresentanti degli studenti.

Nel caso, invece, di un’istituzione scolastica con più di 500 studenti, il numero dei componenti sale a 19: 8 docenti, 2 rappresentanti del personale ATA e 8 genitori. Anche qui, nel caso della scuola secondaria di secondo grado la rappresentanza dei genitori si dimezza diventando 4 docenti e 4 studenti, , a cui va aggiunto il dirigente scolastico, componente di diritto.

Ruolo del Dirigente Scolastico

Il dirigente scolastico è un membro di diritto e partecipa alle sedute del consiglio d’istituto e viene coadiuvato dal DSGA, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che svolge un ruolo determinante per predisporre tutte le attività, soprattutto dal punto di vista amministrativo-contabile.

Poteri del Consiglio d’Istituto

Quali sono i poteri del Consiglio d’Istituto?
Essendo un organo amministrativo deliberante e partecipativo della scuola, ha tantissimi poteri.
Innanzitutto, approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi proposti dal dirigente scolastico. Questo passaggio è una recente novità, introdotta con l’approvazione della legge 107, la cosiddetta legge della Buona scuola del 2015.

Inoltre, il consiglio d’istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell’istituzione scolastica, ovvero quelle scelte amministrative fondamentali per poter dare attuazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Il consiglio d’istituto ha poi un potere deliberante su proposta della giunta esecutiva per quanto concerne l’organizzazione, la programmazione della vita e dell’attività delle istituzioni scolastiche, rispettando naturalmente i limiti di bilancio e i costi preventivati nel bilancio preventivo.

Ulteriori Poteri del Consiglio d’Istituto

Oltre a ciò, ha una serie di poteri ulteriori: l’adozione del regolamento interno di istituto, documento chiave che deve essere necessariamente conosciuto perché regolamenta la vita quotidiana all’interno delle istituzioni scolastiche. In esso si stabilisce come vanno gestite l’entrata e l’uscita da scuola, come mi devo comportare se entrano estranei nell’istituto, quali sono le responsabilità del personale docente in occasione dei cambi dell’ora, in occasione delle uscite didattiche, della gestione della mensa dell’eventuale attività dopo mensa.
Pertanto il regolamento d’istituto organizza tutte quelle attività che caratterizzano la quotidianità della scuola.
In esso si trovano anche molti passaggi relativi al funzionamento di questi organi collegiali, come entro quanto deve essere applicata la delibera, dove posso trovare le delibere,… 

Il consiglio d’istituto si occupa anche delle delibere relative all’acquisto ed alla conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, dell’adozione del calendario scolastico in base alle esigenze ambientali specifiche, definendo possibili chiusure aggiuntive nel rispetto dei vincoli posti dal calendario scolastico regionale, come almeno 200 giorni di attività didattica.

Si occupa, inoltre, della definizione dei criteri generali della programmazione educativa e dell’organizzazione e attuazione di tutte quelle attività che possono essere classificate in attività extrascolastica e anche le attività di recupero e potenziamento. Il consiglio d’istituto ha un ruolo importante anche per la promozione di contatti con il territorio e per la definizione delle cosiddette reti di scuole che si possono creare con altre istituzioni scolastiche sia per scambiare informazioni ma anche per scambiare esperienze e collaborazioni.
L’istituzione di rapporti con altre scuole tramite la creazione di cosiddette “reti di scuole” permette lo scambio di personale e l’organizzazione congiunta di attività formative. Ad esempio, le segreterie delle istituzioni scolastiche, di fronte alla crescente mole di mansioni e di attività amministrative provenienti dagli uffici periferici del Ministero, hanno spesso ricorso alla creazione di reti di scuole che gestiscono insieme le pratiche amministrative, dividendo i carichi di lavoro e specializzandosi su determinati ambiti. Questo rappresenta un esempio concreto di come una rete di scuole, grazie all’autonomia, riesca a rispondere alle esigenze delle scuole.

Un altro potere del Consiglio d’Istituto è quello di definire la partecipazione delle istituzioni scolastiche alle attività del territorio, che possono essere culturali, sportive o ricreative. Il Consiglio definisce anche le modalità e le forme per lo svolgimento di iniziative assistenziali di interesse per l’istituto. Tutto ciò assume particolare importanza nel contesto dell’autonomia, in quanto la scuola diventa un attore principale nella gestione educativa, interagendo con il territorio di appartenenza.

Il Consiglio d’Istituto ha anche il ruolo di fornire criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni alle condizioni ambientali e di contesto, come ad esempio le esigenze di trasporto degli studenti.
Il Consiglio ha inoltre un ruolo di coordinamento organizzativo delle attività dei consigli di classe, interclasse e intersezione. Esprime pareri sull’andamento generale dell’Istituto, sia dal punto di vista didattico che amministrativo e si pronuncia su ogni argomento stabilito per legge o dal Testo Unico o dalle leggi e dai regolamenti che definiscono la competenza dell’istituzione scolastica.

Riferimenti legislativi

Il testo di riferimento è il D.Lgs n. 297 del 1994, ovvero il Testo Unico delle norme della scuola. Questo decreto contempla i poteri degli organi collegiali, stabiliti originariamente dai decreti delegati  del 1974. In particolare, gli articoli dedicati al consiglio d’istituto vanno dal numero 8 al 10. Nel tempo, il testo ha subito vari adattamenti e modifiche, in particolare in seguito all’approvazione della legge dell’Autonomia e del riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Altro riferimento imprescindibile è, pertanto, il Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, il DPR n. 275/1999.

Inoltre, la norma più recente alla quale far riferimento è la Buona scuola, legge n. 107/2015, che ha cercato di dare piena attuazione all’autonomia scolastica rivedendo anche alcune prerogative del dirigente scolastico nel suo rapporto con gli organi collegiali.

Organi collegiali della scuola

I cosiddetti organi collegiali nella scuola sono stati introdotti per la prima volta con la riforma dei decreti delegati del 1974: una vera e propria rivoluzione che ha visto nella scuola una gestione sociale, che, quindi, si apriva all’esterno perché potevano prendere parte alle decisioni della scuola anche le famiglie e gli studenti.

Dal 1974 ad oggi molta acqua è passata sotto i ponti, tuttavia, gli organi collegiali sono ancora attivi ed espressione di partecipazione democratica della scuola.

Essi sono organi di autogoverno interni cui compete garantire l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, realizzando il principio della gestione sociale della scuola e della partecipazione democratica alla vita scolastica di docenti, studenti, genitori, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, enti locali e forze sociali.

Gli organi collegiali nella scuola autonoma

L’autonomia scolastica è stata introdotta attraverso una norma del 1997, la riforma Bassanini, la legge n. 59, che all’articolo 21, dedicato specificamente alle istituzioni scolastiche, ha tentato via via di decentrare sempre di più la gestione dell’amministrazione pubblica ed ha riconosciuto l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Attraverso il DPR n.275 del 1999 ogni istituzione scolastica non deve soltanto rispettare norme e indicazioni calate dall’alto ma gode di  una propria autonomia e che molto sinteticamente è definita autonomia funzionale proprio perché molte funzioni centrali sono state demandate alle scuole stesse e si consente loro di elaborare una propria offerta formativa.

Pertanto, per operare tali scelte autonome la scuola ha bisogno che tutti coloro che vivono la quotidianità della scuola per renderli partecipi delle decisioni. Per questo, gli organi collegiali, istituiti con i decreti delegati del 1974, introducendo una gestione sociale della scuola, attraverso la legge n. 477 del 1973, hanno trovato all’interno della autonomia dell’istituzione scolastica uno spazio adatto a poter esercitare appieno la propria partecipazione.

Partecipazione consapevole

È fondamentale che gli organismi che consentono l’esercizio della dimensione partecipativa e decisionale della scuola vivano pienamente questi momenti di discussione e di confronto per arrivare ad elaborare l’offerta formativa, a definire il regolamento di funzionamento della scuola e qualsiasi aspetto riguardi la quotidianità della vita scolastica.

Rispetto al lontano 1974, vedere riconosciuta ad ogni istituzione scolastica una propria autonomia, avrebbe potuto rafforzare e rendere ancora più indispensabile la dimensione partecipativa alle scelte della scuola.

Infatti, attraverso l’istituzione di questi organismi si arriva ad una vera e propria partecipazione democratica alla vita dell’istituzione scolastica.

Le scelte di elaborazione dell’offerta formativa, di approvazione del cosiddetto piano triennale dell’offerta formativa, di organizzazione, di definizione del regolamento dell’istituzione scolastica, di approvazione del calendario scolastico,…  sono tutti aspetti cui prendono parte tutti coloro che vivono quotidianamente la scuola.

I protagonisti degli organi collegiali

Vediamo, allora, chi sono i protagonisti di tali scelte.

Innanzitutto, gli studenti che, nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, sono attivi e partecipi all’interno degli organi collegiali.

In secondo luogo, i genitori, quindi, i docenti, il personale ATA, che includono ausiliari, assistenti amministrativi e assistenti tecnici, il dirigente scolastico e il DSGA, il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi.

Quindi, ogni persona che vive la quotidianità della scuola può e dire partecipare alla vita della propria istituzione scolastica.

Come e quando vengono eletti gli organi collegiali?

Alcuni di questi organismi vengono nominati attraverso un’elezione, come il consiglio d’istituto, il consiglio di interclasse o il comitato di valutazione. Altri, invece, hanno una composizione automatica dettata dal ruolo ricoperto, come il collegio dei docenti che è composto da tutti i docenti in servizio nell’istituzione scolastica, compreso i docenti di sostegno ed i docenti tecnico pratici, siano essi a tempo indeterminato o determinato.

I riferimenti fondamentali relativi alle elezioni degli organi collegiali sono:

  • ordinanza ministeriale n. 215 del 1991 che ha subito una serie di modifiche fino ad arrivare alle più recenti ordinanze ministeriali;
  • ordinanza ministeriale del 1998;
  • nota del Ministero dell’Istruzione (ora anche del Merito) di avvio ufficiale della procedura di rinnovo degli organi collegiali.

Il consiglio di istituto che, vedremo, essere l’organismo con un ruolo fondamentale dal punto di vista organizzativo e per le scelte anche di natura strategica e politica ed economica dell’istituzione scolastica, dura in carica tre anni e può essere rieletto in occasione della decadenza dei componenti. In questi casi, infatti, si rende necessario convocare le elezioni prima della scadenza dei tre anni perché i membri possono decadere per la conclusione della frequenza di uno studente oppure per la decisione del personale di cambiare scuola o perché un genitore non ha più i propri figli che frequentano l’istituzione scolastica.

Pertanto, in questi casi, si rende necessario procedere al rinnovo anche prima della scadenza naturale.

I consigli di classe, organismi della singola classe con compiti di natura più educativa e didattica, vengono rinnovati ogni anno entro il 31 ottobre.

Gli organi collegiali sono i seguenti: 

Consiglio d’Istituto

Il consiglio d’istituto è organo amministrativo collegiale deliberante. La sua composizione varia nei numeri in base alla popolazione scolastica.

Il consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

I poteri deliberativi del consiglio d’Istituto sono svariati: approva il Piano triennale dell’offerta formativa, il programma annuale e il conto consuntivo, adotta il regolamento interno dell’istituto, adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali,…

Giunta esecutiva

La giunta esecutiva è eletta dal consiglio d’Istituto ed è composta da un docente, un rappresentante del personale amministrativo o tecnico o ausiliario, due genitori.

Sono membri di diritto della giunta il dirigente scolastico, che la presiede e rappresenta giuridicamente l’istituto, ed il direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

La giunta entro il 31 ottobre propone al consiglio di istituto il programma annuale, che potremmo definire il bilancio della scuola, prepara i lavori del consiglio e cura l’esecuzione delle delibere.

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto da tutto il personale docente in servizio e dal dirigente scolastico che lo presiede. Il segretario del collegio è individuato dal dirigente scolastico tra uno dei collaboratori.

Il collegio può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro, ai quali affidare compiti istruttori e di analisi preliminare dei vari aspetti e delle varie incidenze dei problemi da esaminare.

I poteri del collegio dei docenti sono molteplici; vediamo nel dettaglio alcuni:

  • elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;
  • identifica le funzioni strumentali funzionali a fare attuazione al PTOF;
  • delibera il piano annuale o pluriennale di attività di aggiornamento del personale docente;
  • delibera sul funzionamento didattico della scuola;
  • formula proposte al dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la definizione dell’orario delle lezioni, considerando i criteri generali indicati dal consiglio di istituto;
  • valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica;
  • adotta i libri di testo, consultati i consigli di classe;
  • procede alla scelta tecnica dei sussidi didattici;
  • propone programmi di sperimentazione, ricerca e innovazione;
  • delibera le attività aggiuntive d’insegnamento e le attività funzionali all’insegnamento;
  • elegge i propri rappresentanti nel consiglio di istituto;
  • elegge i docenti componenti del comitato di valutazione dei docenti;
  • delibera la suddivisione dell’anno scolastico in periodi ai fini della valutazione degli alunni;
  • individua le modalità ed i criteri di valutazione degli alunni;
  • determina i criteri per lo svolgimento degli scrutini;
  • formula proposte al dirigente scolastico sull’assegnazione dei docenti alle classi.

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle norme dal D. Lgs n. 297/1994, dalle leggi e da regolamenti. Si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico.

Consigli di intersezione, di interclasse, di classe, 

I consigli di classe sono gli organi di governo didattico della sezione/classe; costituiscono la sede più diretta di collaborazione per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi e sono rispettivamente il  consiglio di intersezione nella scuola d’infanzia, il consiglio di interclasse nella scuola primaria e il consiglio di classe nell’istituto di istruzione secondaria. I consigli si preoccupano del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, hanno competenza in materia di programmazione, valutazione, sperimentazione e affrontano anche eventuali problemi specifici delle singole sezioni/classi per condividere ed intraprendere le opportune iniziative.

Sono componenti di tali consigli i docenti delle sezioni/classi, sono presieduti dal dirigente scolastico o da un docente del consiglio su delega.

Comitato di valutazione

Il comitato per la valutazione dei docenti è stato istituito con l´art. 8 del DPR n. 416/1974, assunto dall´art. 11 del D. Lgs n. 297/1994.

Tale organismo ha subito una recente modifica proprio attraverso la Legge 107 del 2015, che all’art 1 c. 129 prevede duri in carica tre anni scolastici e sia composto da tre docenti, due scelti dal collegio ed uno dal consiglio d’istituto, e da genitori e dagli studenti (differenti a seconda del ciclo di istruzione), scelti dal consiglio di istituto, da un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

La composizione con o senza la presenza dei genitori e degli studenti dipende dalla funzione: se riunito per definire i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a, b, c punto 3, del comma 129 della legge 107/15 è in composizione completa; se riunito per valutare del  superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo prevede la sola componente docenti. 

Inoltre, qualora un docente chieda la riabilitazione, essendo superato il periodo di validità di un provvedimento disciplinare, ai sensi dell’art.501 D.lgs. n. 297/94, lo stesso è valutato dal comitato in composizione completa.

Sono, poi, intervenute altre modifiche di aggiornamento della Legge 107/2015 nota come Buona Scuola.

Negli anni seguenti sono subentrati parecchi interventi: 

  • Prima il contratto comparto scuola del 2016/18 che ha ribadito come i criteri di ripartizione di tali risorse dovessero essere oggetto di contrattazione tra dirigente scolastico e le rappresentanze sindacali all’interno della scuola le cosiddette RSU. Quindi, i criteri di valutazione sono rimasti assegnati al comitato di valutazione.
  • Successivamente è intervenuta la legge finanziaria del 2020, la legge n. 160 del 2019, che ha precisato come l’intero compenso del bonus per la valorizzazione del merito dovesse rientrare completamente nella contrattazione integrativa, quindi, essere destinato a tutto il personale senza vincolo di destinazione. Questo ha inciso sulle contrattazioni d’istituto in corso e successive, rendendo necessario stabilire i criteri per poter assegnare il bonus. Le scelte operate dalle istituzioni scolastiche sono state molto diverse proprio perché trattasi di contrattazione integrativa decentrata. Alcuni hanno, infatti, deciso di rimandare all’anno scolastico successivo, quindi all’anno scolastico 2020/21, altri, invece, già firmato il contratto, hanno riaperto la trattativa per adeguarla alle nuove disposizioni. La sottolineatura importante da evidenziare è che tale compenso è rientrato a pieno titolo tra i finanziamenti della contrattazione, così come sono i compensi relativi al fondo d’istituto, alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici… rispettando il dettato del decreto legislativo n. 165/2001.

È da evidenziare, però, che è rimasto un vuoto normativo sul tema comitato di valutazione, non essendo intervenuta alcuna legge ad abolirlo. L’unico compito rimasto a tale comitato nella sola composizione del personale docente è quello di valutare il superamento dell’anno di prova del personale neo immesso in ruolo.

Nel 1974 sono stati istituiti anche degli organi collegiali territoriali per assicurare, a livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati.

  1. A livello centrale, è stato istituito il Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.
  2. A livello regionale, sono stati istituiti i Consigli regionali dell’istruzione.
  3. A livello locale, sono stati istituiti i Consigli scolastici locali.

Molti di essi sono andati ad esaurimento.

Ancora in carica e rinnovato periodicamente è il consiglio nazionale pubblica istruzione, ora Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), composto da rappresentanti della scuola, del Ministero Istruzione e della Conferenza Stato regioni.

Il CSPI formula proposte ed esprime pareri obbligatori in merito alla definizione delle politiche del personale della scuola, alle direttive del Ministro della pubblica istruzione in materia di valutazione del sistema dell’istruzione, agli obiettivi, agli indirizzi ed agli standard del sistema di istruzione e sulla quota nazionale dei curricoli, sull’organizzazione generale dell’istruzione. 

Il CSPI si pronuncia, inoltre, sulle materie sottoposte dal Ministro ed esprime pareri facoltativi su proposte di legge inerenti l’istruzione.

L’importanza di conoscere gli organi collegiali

I consigli di classe, interclasse, intersezione, il collegio docenti e il consiglio di istituto sono organismi partecipativi che permettono di garantire una gestione sociale e autonoma dell’istituzione scolastica.

Per questo motivo è importante capire nel dettaglio da chi sono composti, quali poteri abbiano, quali siano i loro compiti, quali impegni devono sostenere, quali scadenze devono rispettare o quali opportunità offrano per vivere pienamente ed in modo partecipato la vita delle istituzioni scolastiche autonome.

Supplenze GPS: cosa sono, come funzionano, cosa accade se non accetto una supplenza?

Cosa sono le GPS

Le cosiddette GPS sono le Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
Le stesse sono state realizzate per la prima volta del 2020, dopo una sperimentazione in alcune Province d’Italia della chiamata centralizzata da parte degli uffici scolastici territoriali.
Attraverso quest’ultima procedura, gli ex provveditorati, oggi uffici periferici degli uffici scolastici regionali, hanno proceduto a coprire i posti di incarico annuale, togliendo questa incombenza alle singole istituzioni scolastiche. Realizzata tale sperimentazione e raccolte le dovute osservazioni, nell’estate del 2020 sono state istituite per la prima volta le GPS.
Le GPS sono aggiornate ogni 2 anni.

A cosa servono le GPS

Queste graduatorie sono utilizzate per coprire le supplenze livello provinciale sui posti vacanti annuali al 30 di giugno e al 31 di agosto.
Coloro che sono inseriti in tali graduatorie, oltre ad avere l’opportunità di una proposta di supplenza annuale, hanno titolo ad essere inseriti anche nelle graduatorie d’istituto delle scuole.
Per essere destinatari di una nomina bisogna ricordarsi anche di un altro passaggio: prima dell’avvio delle operazioni di assegnazione dell’incarico annuale, ogni candidato e candidata devono ricordarsi di esprimere sul portale di istanze online le proprie preferenze rispetto a tutti posti disponibili all’interno della Provincia.
In questo modo, l’ufficio scolastico dispone di criteri dagli interessati per assegnare la nomina annuale. Possono essere indicate fino ad un massimo di 150 preferenze.
Solo in un secondo momento, chiuse le operazioni di assegnazione degli incarichi annuali, le singole istituzioni scolastiche, utilizzando le proprie graduatorie, potranno assegnare i posti residui nell’istituito o chiamare per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

Nuove sanzioni per chi non accetta o abbandona una supplenza

In occasione della riapertura delle GPS nel 2022, il decreto n. 112 del 6 Maggio 2022 ha definito all’articolo 14 gli effetti del mancato perfezionamento del contratto.
È stato, pertanto, rivisto il Regolamento delle supplenze con l’impianto sanzionatorio e disciplinare.
Le nuove sanzioni distinguono effetti del mancato perfezionamento rispettivamente per le GAE e le GPS e per le graduatorie d’istituto.

Nel caso delle GAE e delle supplenze GPS, si configurano le seguenti situazioni:

  • la rinuncia alla supplenza o la mancata assunzione in servizio, nel rispetto dei termini previsti, determina la perdita della possibilità di conseguire supplenze, annuali o fino al termine delle attività didattiche, da tutte le graduatorie, GAE, GPS, graduatorie d’istituto, per tutto l’anno scolastico di riferimento e per tutte le classi di concorso e i posti di insegnamento in cui si è inseriti;
  • l’abbandono del servizio, ossia rinunciare alla nomina dopo aver iniziato l’attività didattica, comporta l’impossibilità di avere qualsiasi tipologia di supplenza, per qualsiasi graduatoria per l’intero periodo di validità delle graduatorie.

Nel caso della graduatoria d’istituto, si configurano le seguenti situazioni:

  • la rinuncia ad una supplenza o alla proroga o alla conferma, anche se trattasi di completamento di cattedra, su posto comune, comporta la perdita del diritto ad assumere supplenza per l’anno scolastico di riferimento e per la specifica graduatoria d’istituto sia per il posto comune che per il posto di sostegno;
  • nel caso di posti di sostegno per il personale specializzato, la rinuncia ad una supplenza o alla proroga o conferma, oppure all’eventuale completamento su posto di sostegno, determina la perdita del diritto a conseguire supplenza per l’anno scolastico di riferimento e per la specifica graduatoria d’istituto sia per il posto di sostegno che per i posti o per le classi di concorso del medesimo livello di istruzione;
  • la mancata presa di servizio dopo l’accettazione della supplenza o la mancata risposta nel rispetto dei tempi previsti dalla norma a una qualsiasi proposta di contratto è considerata rinuncia esplicita;
  • l’abbandono del servizio, quindi la rinuncia alla supplenza dopo avere prestato attività didattica, determina l’impossibilità ad assumere altre supplenze sulla base delle graduatorie d’istituto per tutte le graduatorie e le tipologie di posti per tutto il periodo di validità delle graduatorie.

Sono previste attenzioni particolari per chi ha già in corso una supplenza breve ed è destinatario di una proposta annuale: come già previsto nella precedente tornata di istituzione delle GPS, c’é la possibilità di lasciare la supplenza breve da graduatoria d’istituto per accettarne una annuale o fino al termine delle attività didattiche, mantenendo una salvaguardia rispetto all’applicazione delle sanzioni previste per l’abbandono del servizio.

Come compilare le 150 preferenze

Naturalmente, le modifiche apportate al Regolamento delle supplenze potranno avere effetti nella fase di espressione delle preferenze di posti in vista delle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.

Accanto alla domanda di inserimento o di aggiornamento nelle GPS, ogni candidato dovrà, infatti, esprimere in ordine di gradimento le sedi di supplenza che potranno interessare, annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Tale operazione andrà svolta sempre in modalità telematica accedendo all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze (INS).

Durante la compilazione, ogni aspirante supplente dovrà tenere in debita considerazione le nuove sanzioni applicabili in caso di rinuncia, non presa di servizio dopo l’accettazione della nomina o abbandono del servizio.
Quindi, dovrà mettere in condizione il sistema di comprendere quali siano le proprie esigenze ed ordinare le preferenze considerando tutte le variabili:

  • se interessano tutti gli insegnamenti nei quali si è inseriti in graduatoria sia per posto comune che di sostegno;
  • quale tipo di preferenze s’intende considerare tra scuola, comune e distretto;
  • il tipo di contratto che si vorrebbe ottenere, se annuale (31 Agosto), fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno), su spezzone orario;
  • quale tipo di cattedra interessa, se nello stesso comune o anche tra comuni diversi.

Sostanzialmente, partendo dalla propria posizione in graduatoria e, conseguentemente, dalle possibilità che ne derivano, bisogna ipotizzare di farsi un elenco di preferenze, come avveniva quando la scelta era in presenza, per essere preparati all’elenco delle opzioni possibili. In questo modo si mette l’algoritmo in condizione di comprendere quali le esigenze e le preferenze per assegnare la nomina annuale.

IeFP, Istruzione e Formazione Professionale

Un quesito abbastanza frequente riguarda le linee guida degli istituti professionali: sono ancora in vigore?

Per rispondere in modo corretto va ricostruito il quadro della situazione che passa attraverso la revisione dei percorsi di istruzione professionale e il loro raccordo con i percorsi d’istruzione e formazione professionale.

Revisione percorsi IeFP

Il primo riferimento in materia è il decreto n. 92 del 24 Maggio 2018, discendente dalla cosiddetta riforma della Buona scuola, cioè la legge n. 107 del 2015, che ha tentato di dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Infatti, le famose deleghe dei commi 180 e 181 dell’articolo 1 di questa legge prevedevano anche la revisione dei percorsi di istruzione professionale ed il raccordo tra questi ed i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il primo decreto di attuazione di tale delega è stato il decreto legislativo n. 61 del 2017. 

Decreto 92/2018

All’interno del decreto n.92/2018 sono citati tutti quei riferimenti legislativi in vigore che sono dei riferimenti imprescindibili. Si fa, infatti, riferimento alle Linee guida degli istituti professionali, il DPR n.87/2010 e altre norme di riferimento che sono rimaste in vigore, come quella relativa agli Assi culturali, legge n.296/2006, altri riferimenti anche a documenti e circolari dell’Unione Europea e del Consiglio dei loro Europa che approfondiremo successivamente. 

Nel decreto n. 92 si chiarisce che l’oggetto del testo sono i risultati di apprendimento dell’area generale, articolati in competenze, abilità e conoscenze. Inoltre, tali risultati di apprendimento dell’area generale fanno riferimento agli assi culturali, introdotti con la legge 296/2006.

Quindi, combinando e articolando i risultati di apprendimento, il decreto 92 fornisce un importante riferimento nell’allegato 1.

Contiene, poi, i profili d’uscita dei diversi indirizzi di studio, ora 11, nell’allegato 2 e i quadri orari degli indirizzi nell’allegato 3.

Infine, correla ciascun indirizzo dei percorsi quinquennali degli Istituti professionali con le qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale facenti capo alle Regioni (allegato 4).

Definizioni

Altra importante sottolineatura contenuta in questo decreto sono le cosiddette definizioni: termini significativi imprescindibili ed indispensabili per orientarsi nel mondo dell’istruzione e formazione professionale.

  • apprendimento formale
  • apprendimento informale
  • apprendimento non formale
  • codice ATECO
  • bilancio personale
  • certificazione delle competenze
  • classificazione dei settori economico- professionali
  • competenza
  • decreto legislativo
  • istituzioni scolastiche IP
  • nomenclatura e classificazione delle unità professionali (N.U.P.)
  • percorsi IeFP
  • profilo di uscita di ciascun indirizzo
  • profilo professionale
  • progetto formativo individuale (P.F.I.)
  • qualificazione
  • sistema nazionale di certificazione delle competenze
  • unità di apprendimento.

Indirizzi di studio

L’articolo 3 è molto interessante perché declina i diversi profili di uscita degli studenti nei diversi indirizzi di studio.

I profili d’uscita riguardano gli indirizzi che sono stati rivisti e sono diventati 11.

Gli 11 indirizzi sono i seguenti:

  • Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali montane
  • Pesca commerciale e produzioni ittiche
  • Industria e artigianato per il Made in Italy
  • Manutenzione e assistenza tecnica
  • Gestione delle acque e risanamento ambientale
  • Servizi commerciali
  • Enogastronomia e ospitalità alberghiera
  • Servizi culturali e di spettacolo
  • Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
  • Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico
  • Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico

Quindi, tali indirizzi sono strutturati con attività di insegnamento di carattere generale, come già previsto nelle precedenti linee guida. 

La parte di istruzione generale, comune a tutti gli indirizzi, fa riferimento agli assi culturali dei linguaggi, dell’asse matematico e dell’asse storico sociale.

Ci sono, poi, attività di insegnamenti specifiche di indirizzo che sono riferite all’asse scientifico, tecnologico e professionale.

Il passaggio al nuovo ordinamento deve avvenire progressivamente ed è già stato avviato a partire dall’anno scolastico 2018/19.

Per favorire questo percorso di progressivo passaggio al nuovo ordinamento sono stati mantenuti e rafforzati i cosiddetti uffici tecnici, già esistenti all’interno delle istituzioni scolastiche, ed è stato mantenuto il cosiddetto curriculum dello studente e della studentessa, consegnato alla conclusione del percorso di studi.

L’articolo 5 fornisce alcune indicazioni per la definizione dei piani triennali dell’offerta formativa nell’ambito dell’istruzione e professionale. Pertanto fa riferimento a quel documento con le cosiddette Indicazioni nazionali e linee guida, il DPR n.87/2010, ed ha previsto misure di accompagnamento per la ridefinizione delle Linee guida stesse revisionate con un impianto che è stato molto ben strutturato, a supporto di questo percorso di revisione.

Profili d’uscita

Particolarmente interessante è l’allegato 1 che è praticamente la definizione del profilo di uscita degli studenti per l’insegnamento di area generale. 

Interessante è la sottolineatura metodologica: non si parte dagli obiettivi di apprendimento in termini di competenze distinte per discipline ma si parte dalle competenze del profilo di uscita dei percorsi di istruzione professionale e si declina i diversi indirizzi facendo riferimento agli assi culturali discendenti dalla legge n.296/2006.

Infatti, la declinazione che viene offerta all’interno nell’allegato 1 prevede gli assi culturali, a cui fanno riferimento le competenze, le abilità e le conoscenze che si intendono attivare.

Questa articolazione riguarda ciascuna delle competenze che si ritrovano all’interno del profilo di uscita degli istituti professionali.

Facciamo un esempio:

  • la prima competenza estrapolata dal Profilo d’uscita è “agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione in base ai quali essere in grado di valutare, orientare i propri comportamenti personali sociali e professionali”;
  • la declinazione delle abilità di questa competenza all’interno dell’asse culturale scientifico e tecnologico: “saper cogliere il ruolo della scienza e della tecnologia nella società attuale e l’importanza del loro impatto sulla vita sociale dei singoli, avendo come base imprescindibile delle conoscenze di base nell’area scientifica del settore”;
  • Ci sono, poi, una serietà di conoscenze: “le basi fondamentali relative alla composizione della materia, le sue trasformazioni, le caratteristiche basilari relative alla struttura degli esseri viventi e alla loro interazione con l’ambiente e via dicendo”.
  • Ci sarà poi la declinazione nell’ambito storico sociale e via dicendo.

Pertanto, per ciascuna delle competenze individuate nel profilo di uscita dello studente nei percorsi di istruzione professionale viene identificato l’asse culturale e, per ogni asse culturale, sono declinate le abilità e le conoscenze.
Da questo si evince l’apporto fornito da tale documento di riferimento per la progettazione e la realizzazione dell’attività didattica.

Revisione linee guida

Per cercare di rispondere al quesito iniziale dobbiamo necessariamente fare riferimento alle Linee guida riviste per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico ed organizzativo degli istituti appunto professionali e per fornire degli orientamenti interpretativi e funzionali alla realizzazione e all’implementazione del nuovo impianto dei percorsi. 

Questo documento delle Linee guida è un documento costantemente aggiornato e revisionato periodicamente.

Le linee guida si articolano in due parti:

  1. fornisce il quadro di riferimento interpretativo e metodologico;
  2. fornisce i traguardi intermedi di apprendimento che sono utili per i passaggi e per i raccordi tra l’istruzione professionale e l’istruzione e formazione professionale e per la declinazione dei percorsi di istruzione professionale.

Quadro di riferimento interpretativo e metodologico

Entriamo nel vivo della prima parte cioè del quadro di riferimento interpretativo e metodologico.

Questa parte delle Linee guida è interessante perché richiama i principali riferimenti normativi, già accennati nella parte iniziale del presente contributo, che richiamano il DPR n. 87/2010 e soprattutto si richiamano alcuni aspetti del contesto entro il quale si muove l’istruzione professionale e il raccordo tra l’istruzione professionale e la formazione professionale.

Gli elementi che vengono sottolineati sono l’eccessiva uniformità che hanno i diversi percorsi, i diversi curricoli nell’offerta formativa degli istituti professionali. Mentre con tale nuova impostazione si vorrebbe prestare attenzione alle vocazioni produttive presenti in un territorio, richiamando quanto già introdotto con il d.lgs n.61/2017: il radicamento nel territorio e considerare questi istituti veri e propri ambiti di ricerca all’interno del territorio. 

Inoltre, si registra una scarsa predisposizione per la personalizzazione, aspetto che solitamente caratterizza l’offerta formativa della formazione professionale. 

Pertanto, il tentativo di questo quadro di riferimento delle Linee guida è quello di superare questi ostacoli e migliorare l’offerta formativa degli istituti professionali. Un’attenzione particolare in chiave sistemica è posta al livello europeo, dove è stato istituito quel punto di riferimento che viene sintetizzato con il cosiddetto acronimo VET, Vocational Educational and Training, ossia quella sorta di organizzazione comprensiva di tutti i percorsi formativi a carattere professionalizzante che fa parte di un territorio e da qui è richiamata la dimensione che fa degli istituti professionali scuole territoriali dell’Innovazione, aperte e concepite come laboratorio di ricerca, sperimentazione e originalità didattica, con una marcata vocazione territoriale.

Sono, poi, richiamati gli altri fondamentali riferimenti legislativi:

  • decreto legislativo n. 61/2017;
  • decreto n. 92;
  • accordo Stato – Regione – Enti Locali del 2017, discendente dal decreto 61;
  • una serie di modelli che vengono proposti dal Ministero e che analizzeremo nel dettaglio.

In questa prima parte è richiamata l’identità degli istituti professionali.

Come già definito dal DPR n. 87 nel 2010, così come ciascun DPR che ha regolamentato gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, descrive l’identità dell’istituto. 

Nella nuova versione inserita nelle presenti Linee guida, l’identità degli indirizzi di istituto professionale viene definita come un nuovo paradigma, per far fronte a quelle difficoltà che abbiamo detto essere state registrate e tentando di far maturare un profilo socio-culturale degli studenti rispondente a nuove esigenze, per rispondere efficacemente alle esigenze del mercato del lavoro.

Il tema dell’attenzione al mondo del lavoro è oggetto di osservazione anche critica, in quanto frequentemente la diatriba tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola sta proprio nelle rispettive aspettative: la scuola non dovrebbe preparare esclusivamente alla richiesta di professionalità del mondo del lavoro ma la scuola dovrebbe garantire il successo formativo di ogni studente e di ogni studentessa e non preoccuparsi solo di formare lavoratori e lavoratrici ma, prima di tutto, cittadini e cittadine, ormai cittadini e cittadini digitali.

Tuttavia, spesso, l’attenzione che il mondo del lavoro rivolge alla scuola è notevole e ci si aspetta che si occupi di una preparazione tecnica specializzata, di bravi operai o tecnici, che rispondano all’esigenza professionale del mondo del lavoro. 

Però, oggi si ragiona ormai di preparare lavoratori e lavoratrici che siano in grado di essere flessibili e capaci di affrontare un mondo del lavoro in continua trasformazione.

Quindi, mi permetto di sottolineare che anche il nuovo paradigma che viene evidenziato da questa prima parte delle Linee guida richiama proprio il fatto che sia indispensabile che il mondo del lavoro accolga persone con grande capacità di apprendere tutta la vita, di sapersi formare, superando la logica dei meri esecutori a favore di persone sempre più capaci di visione, di cooperazione, di apertura e di intraprendenza.

Discorso pienamente in linea con il documento e l’impianto delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente.

In questo nuovo paradigma si presta, allora, notevole attenzione ad integrare l’apprendimento formale, con quello informale e non formale, proponendo il lavoro come strumento per imparare, cioè imparare lavorando e imparare a lavorare. Infatti è prevista una consistente quota di ore, che poi vedremo nel dettaglio, dedicate all’esperienza di tirocinio e di alternanza scuola lavoro.

Quindi, il nuovo paradigma vuole prestare attenzione ad una educazione al lavoro e attraverso il lavoro che è strettamente correlata al contesto territoriale di radicamento di un istituto professionale.

Di seguito le Linee guida offrono una serie di strumenti e processi per declinare l’indirizzo ed il relativo profilo dei percorsi formativi, definendo la cornice di riferimento. 

La cornice fa riferimento, innanzitutto, alla norma che ha introdotto gli assi culturali e presta attenzione al tema dell’inclusione e a garantire opportunità a tutti gli studenti ed alle studentesse, per riuscire a raggiungere il personale successo formativo. 

Per riuscirvi, si investe su processi di personalizzazione al fine di aiutare gli studenti ed accompagnarli in questa consapevolezza del proprio percorso di crescita.

Interessati sono, in, poi vedere una serie di contributi offerti:

  • Box 1 criteri per declinazione degli indirizzi e dei relativi profili rispetto alle esigenze del territorio 
  • Box 2 sistema di accreditamento 
  • Box 3 filiera TVET
  • BOX 5 scadenze per passaggi tra IP e IeFP 
  • Box 6 procedimento per il passaggio dall’istituto di provenienza a istituto di destinazione 
  • Uda (box 8 format) 
  • Box 7 schema del piano annuale/biennale 
  • Box 9 esempio procedura per la valutazione del PFI al termine del primo anno

Declinazione risultati di apprendimento intermedi

La seconda parte delle Linee guida entra nel merito della declinazione dei risultati di apprendimento intermedi del quinquennio.

Innanzitutto, va richiamata la metodologia utilizzata per elaborare questa declinazione dei risultati, effettuata da un gruppo di lavoro composto da persone operanti nell’ambito delle scuole di istruzione professionale e nell’ambito della formazione professionale e tenendo conto delle indicazioni che sono state fornite dai cosiddetti stakeholder consultati nella fase iniziale di avvio di questo percorso di revisione degli istituti professionali.

Riferimento è stato anche il Quadro Europeo delle qualifiche, punto di riferimento centrale, entrato in vigore il 23 aprile del 2008 con le Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa, quadro europeo che permette di inquadrare le diverse qualifiche conseguite all’interno dei paesi dell’Unione Europea.

Altro riferimento fondamentale sono le otto competenze chiave per l’apprendimento, nella prima versione del 2006 e successiva del 2018.

Inoltre, è documento fondamentale assunto dall’Italia con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in raccordo con il ministro dell’istruzione universitaria ricerca, dell’8 gennaio del 2018 relativo al Quadro nazionale delle qualifiche, discende dall’assunzione del dispositivo nazionale di riferimento per le qualifiche a livello europeo, declinato nel nostro Paese.

Tale documento diventa punto di riferimento metodologico e strumento nel contesto del nostro Paese per descrivere e classificare le qualifiche rilasciate dal sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Con tale orizzonte davanti, è possibile addentrarsi negli allegati A e B. 

Allegato A: la declinazione dei risultati di apprendimento intermedi delle dodici competenze di cui abbiamo visto all’inizio, relative agli insegnamenti delle attività di area generale dell’allegato 1. 

Questo allegato e questi risultati di apprendimento sono articolati facendo riferimento alle competenze del Regolamento che, poi, vengono articolate nel loro raggiungimento del primo biennio, nel terzo e nel quarto e nel quinto anno. 

Riprendiamo il nostro esempio iniziale:

  • “Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali e professionali”;
  • Questa prima competenza è declinata nel primo biennio nel seguente risultato di apprendimento intermedio: “saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare scolastico e sociale”;
  • La medesima competenza è declinata nel terzo anno: “saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e professionali strutturate che possono richiedere un adattamento del proprio operato nel rispetto di regole condivise”;
  • Nel quarto anno diventa: “saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e professionali soggette a cambiamenti, che possono richiedere un adattamento del proprio operato nel sistema di regole condivise e nella normativa specifica di settore”;
  • Infine, per il quinto anno: “saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali sociali e professionali per costruire un progetto di vita orientato allo sviluppo culturale sociale ed economico”.

Pertanto, per ciascuna delle 12 competenze che sono individuate dall’allegato 1 c’è questa declinazione dei risultati di apprendimento intermedi del profilo di uscita per le attività e gli insegnamenti di carattere generale.

L’Allegato B arricchisce il nostro quadro perché completa il riferimento alle competenze, riportando i risultati di apprendimento intermedi nel profilo di uscita per quanto riguarda gli insegnamenti di carattere generale e per ogni competenza fa riferimento al periodo o alla annualità, al livello del quadro europeo delle qualifiche, alla competenza intermedia e agli assi culturali.

Vediamo un esempio, partendo dalla solita nostra prima competenza:

  • Si stabilisce per ogni annualità del biennio, del terzo anno, del quarto anno e quinto anno, il rispettivo livello del quadro nazionale delle qualifiche, la competenza intermedia dall’allegato 1 e l’asse culturale al quale fa riferimento;
  • Si aggiungono l’asse storico sociale e l’asse tecnologica.

Conclusioni

Abbiamo visto come a partire dal DPR n. 87/2010 che aveva introdotto le Linee guida degli istituti professionali, è stato progressivamente rivisto, ampliato ed arricchito il quadro di codesti Istituti, con un’attenzione particolare alla dimensione della territorialità, alla personalizzazione del percorso ed alle attività laboratoriali, a seguito del decreto legislativo n. 61/2017. 

Con tale nuovo orizzonte, introdotto con la Buona scuola è stato progressivamente potenziato l’impianto degli istituti professionali dell’anno scolastico 2018/19 in poi, anche con un forte investimento per la costruzione di percorsi di raccordo in sussidiarietà e tra gli istituti professionali e istituti e gli enti di formazione professionale, prevedendo anche la possibilità per gli istituti professionali di attivare percorsi triennali di formazione professionale.

Concorso Dirigenti Scolastici: requisiti, prove, argomenti

In arrivo il bando per il concorso come dirigente scolastico. Ora abbiamo a disposizione il regolamento, che offre già informazioni utili per affrontare la domanda di partecipazione, verificare i requisiti richiesti, prepararsi alle prove selettive e studiare gli argomenti oggetto di valutazione.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sul concorso dirigenti scolastici, tanto atteso da diverso tempo ma ancora in fase di definizione.

Regolamento

Non disponiamo ancora di un vero e proprio bando, ma solo di un regolamento, che risale al 2021.

Naturalmente, il concorso dirigenti scolastici discende dal Testo Unico delle norme per il pubblico impiego, cioè il decreto legislativo n. 165 del 2001 e proprio grazie ad esso viene bandito regolarmente.

Si tratta di un concorso per titoli ed esami, pertanto, prevede delle prove scritte e una prova orale. Inoltre, prevede la valutazione titoli culturali e di servizio.

La cadenza di questo bando dovrebbe essere triennale, anche se vi incidono diverse variabili: le scelte del Governo di turno, la durata di espletamento dell’intera procedura,… Inoltre il regolamento prevede che il concorso sia su base regionale.

Requisiti

Approfondiamo quali siano i requisiti per poter partecipare.

Innanzitutto, si deve far parte del personale docente e educativo in servizio presso le scuole.

Si deve essere in possesso di un contratto a tempo indeterminato e bisogna essere stati confermati in ruolo. Inoltre, devono essere posseduti almeno cinque anni di servizio e nel regolamento è previsto che possa essere valutato anche il servizio prestato presso la scuola paritaria.

Infine, i titoli di accesso richiesti sono titoli a livello accademico o universitario: laurea specialistica o magistrale, laurea vecchio ordinamento, oppure diploma accademico. Naturalmente, per avere un dettaglio di questi titoli di accesso, è importante verificare già nel regolamento e anche nel bando, in modo da poter verificare se il titolo del quale siete in possesso vi permette di poter accedere a questo concorso.

Prova preselettiva

Il bando vero e proprio non è ancora stato approvato ma molte informazioni le abbiamo grazie al regolamento, al cui interno sono anticipate quelle che dovrebbero essere le prove di selezione per approdare al ruolo di dirigente.

Innanzitutto, può essere prevista una prova preselettiva ma questa dipende dal numero di candidati che presenteranno domanda: se all’interno della Regione il numero dei candidati che presenta domanda di partecipazione è superiore a quattro volte i posti che sono messi al concorso, è prevista una prova preselettiva.

La prova preselettiva è computer – based e che consta di 50 quesiti a risposta multipla, quindi 50 domande con risposta chiusa, con la scelta su quattro opzioni.

Gli argomenti oggetto dei quesiti sono già previsti dal regolamento e sono precisati all’articolo 7 comma 2 e sono i medesimi della prova scritta e li affronteremo nel seguito del presente contributo.

La durata di questa eventuale prova preselettiva è definita dal bando, per cui si tratta di una informazione che avremo solo una volta che verrà emesso ed approvato il bando.

Non è prevista, a differenza dell’ultimo concorso dirigenti scolastici, la pubblicazione di una batteria di domande. Pertanto, i candidati non potranno avere a disposizione una batteria di test da studiare e memorizzare ma le domande saranno rese note soltanto il giorno della prova preselettiva.

L’ordine con il quale vengono proposti i quesiti ai candidati è un ordine casuale e diversificato proprio per evitare che all’interno dell’aula dove si affronta questa eventuale prova preselettiva si possa copiare dal vicino di computer.

Ogni domanda corretta riceve il riconoscimento di 1 punto ed ogni domanda errata o non assegnata ha l’attribuzione di 0 punti. Quindi, qualora sia prevista la prova preselettiva, prestate molta attenzione anche a questo passaggio, perché chiaramente non fornire una risposta o fornirla errata non incide sull’esito del punteggio finale.

È ammesso alla prova scritta quel personale che riesce ad ottenere il punteggio dell’ultimo degli ammessi. Quindi all’interno del regolamento e, conseguentemente, del bando non è previsto un punteggio minimo da raggiungere per la preselettiva ma il punteggio che fa da limite per capire se si passa è determinato dagli esiti della prova stessa, in base a quanto sono preparati i candidati.

I candidati ammessi alla successiva prova scritta sono tre volte i posti messi a concorso.

In occasione della prova preselettiva non è ammesso portare in aula manuali, codici, dizionari, smartphone e qualsiasi strumento che consenta una comunicazione con l’esterno.

Prova scritta

Una volta superata questa eventuale prova preselettiva, che bisogna verificare se verrà effettuata una volta che saranno presentate le domande di partecipazione al concorso, si passa alla prova scritta.

La prova scritta consta di 5 domande aperte che vertono sempre sugli argomenti previsti dall’articolo 7 comma 2 del regolamento e 2 quesiti di lingua inglese che, a loro volta, sono articolati in 5 domande e risposta chiusa. In lingua inglese bisogna dimostrare di avere comprensione del testo e possedere almeno un livello B2 di competenza della lingua.

La durata di questa prova scritta è stabilito dal bando.

Anche in occasione della prova scritta non è prevista la possibilità di portare smartphone e qualsiasi altro dispositivo che permette una comunicazione con l’esterno, ma è ammesso portare delle leggi che non siano né commentate né riportino annotazioni di dottrina, perché giustamente, durante la prova, il candidato può consultare questi supporti per fornire i riferimenti corretti.

In questo caso, è stabilito un punteggio minimo: il regolamento prevede che, per poter superare la prova scritta, si ottenga almeno un punteggio di 70 punti.

Una volta superata la prova scritta, si accede alla prova orale e superata la prova orale, verrà elaborata la graduatoria che tiene conto della tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio che è già annessa al regolamento e che dovrà essere inserita poi nel bando.

Argomenti d’esame

Di seguito sono elencati gli argomenti sui quali sicuramente verterà la prova scritta, quella a domande aperte, ma sui quali potrebbe essere prevista anche la famosa prova preselettiva.

  • Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto.
  • Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali.
  • Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del Piano di miglioramento, nel quadro dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio.
  • Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica.
  • Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico.
  • Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici.
  • Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica amministrazione e in danno di minorenni.
  • Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali.
  • Sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea.

Criteri di valutazione della prova scritta

I criteri di valutazione della prova scritta vengono definiti dalla commissione.

Tuttavia, può essere interessante analizzare i criteri definiti in precedenti prove concorsuali.

Il primo criterio cui fa riferimento e sul quale le commissioni hanno concentrato la propria attenzione è verificare la coerenza e la pertinenza delle risposte rispetto alle competenze del dirigente scolastico.

Quindi la commissione nel valutare le azioni che sono state proposte all’interno delle risposte dei candidati si è concentrata sulla valenza strategica di queste azioni, che bisogna dimostrare siano funzionali alla realizzazione dei processi formativi all’interno della scuola, attraverso processi formativi di qualità ma che siano inseriti in una visione unitaria dell’istituzione scolastica e, quindi, dimostrare che come dirigente abbia anche una vision, un’idea di scuola.

Inoltre, sempre rispetto alla coerenza, viene verificato che queste azioni siano coerenti rispetto ai poteri del dirigente scolastico, che sono poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane e materiali. Infine, va dimostrata l’articolazione dell’efficacia di queste azioni in un quadro di sistema.

Pertanto, nell’elaborare la risposta ai quesiti, dovete avere ben presente cosa s’intende con coerenza e pertinenza per dimostrare di saper spiegare come s’intende svolgere il proprio ruolo futuro di dirigente scolastico.

Il secondo criterio è l‘inquadramento normativo, facendo i dovuti riferimenti rispetto alle scelte da effettuare, motivando in una vision complessiva dell’istituzione scolastica. È importante fare i dovuti riferimenti legislativi in modo pertinente, consapevole e critico, cioè, accompagnato da opportune riflessioni in materia.

Ulteriore criterio è la sintesi, l’esaustività e l’aderenza all’oggetto dei quesiti. Ossia, le risposte devono essere consone rispetto alla domanda e quindi tentare così di non andare fuori tema. Bisogna dimostrare di avere organicità nella trattazione e rigore nella descrizione delle azioni che si intendono mettere in campo ma anche delle situazioni, dei contesti e dei concetti. Naturalmente, per farlo bisogna saper essere concisi, chiari e con una trattazione che sia la più compiuta possibile.

Infatti, come dicevamo all’inizio, i tempi della prova scritta non li conosciamo ancora perché verranno definiti dal bando, però, in occasione dell’ultimo concorso, la tempistica per ogni domanda si è attestata attorno ai 20-25 minuti per domanda, quindi diventa molto importante essere mirati, precisi, puntuali e concisi, per dare una risposta mirata al quesito e poi saper motivare evitando di disperdersi in rivoli e riflessioni che rischiano di non dimostrare questa sintesi ed esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito.

Infine, criterio scontato, ma va richiamato: la correttezza logico formale, cioè bisogna dimostrare di avere una corretta espressione linguistica ma anche una capacità argomentativa e una costruzione logica all’interno dell’articolazione delle risposte.

Conclusioni

Le informazioni complete potranno essere fornite solo una volta che verrà emesso il bando di concorso ma era importante avere già una prima anticipazione perché, approvato il bando, la tempistica diventa stringente con un succedersi di scadenze molto ravvicinate. Per questo era importante avere chiaro almeno le modalità di selezione ed i contenuti sui quali prepararsi.

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