MARCO CORTI
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Collaboratore scolastico: chi è, che cosa fa e quanto guadagna

Il collaboratore scolastico rientra nel più ampio profilo del personale ATA, insieme agli assistenti amministrativi e tecnici, cioè il personale amministrativo tecnico e ausiliario in servizio presso le scuole.

La classifica del personale ATA rientra nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola, la cui ultima versione sottoscritta è del 2016/18.

Le diverse aree professionali sono inserite in questo contratto e ci permettono di vedere le varie figure.

Compiti, mansioni, incarichi

Nello specifico, il collaboratore scolastico, come tutto il personale ATA che lavora all’interno delle istituzioni scolastiche, può avere compiti che si dividono in due aree: la prima area riguarda i compiti e le mansioni inerenti lo specifico profilo professionale e, poi, possiamo avere in aggiunta degli incarichi specifici.
Cerchiamo di capire meglio come si articolano queste due aree.

Le mansioni e le attività del profilo professionale di appartenenza includono attività di pulizia, di sorveglianza, di prima accoglienza, di collaborazione con il personale docente per la gestione dei momenti di spostamento degli alunni e la sorveglianza nei corridoi e nelle attività in cui gli alunni o gli studenti possono essere presenti e non sono sotto la sorveglianza del docente.

Negli incarichi specifici rientrano, invece, una serie di attività in più che prevedono delle responsabilità aggiuntive, che possono essere attribuite al personale ATA e, nello specifico del collaboratore scolastico, sono volte a dare attuazione al piano dell’offerta formativa di un’istituzione scolastica, cioè alla realizzazione del progetto formativo che una scuola ha elaborato ed approvato in collegio docenti e che può essere definito la carta d’identità di una scuola.

Questi incarichi possono consistere in servizi di primo soccorso, in collaborazione per la gestione dell’assistenza alla persona, oppure per gestire le situazioni, soprattutto di sicurezza, di assistenza agli alunni diversamente abili.
Sia le mansioni specifiche del profilo che gli incarichi specifici sono inseriti all’interno del piano annuale delle attività del personale ATA che, ogni anno, il DSGA, il Direttore Generale dei Servizi Amministrativi, elabora all’inizio dell’anno e condivide con lo stesso personale in un’assemblea.

Per capire come possono essere riconosciuti questi incarichi specifici è necessario consultare la contrattazione d’istituto, cioè quel contratto che viene discusso e sottoscritto tra il dirigente scolastico e la RSU dell’istituto. All’interno del singolo contratto d’istituto viene, infatti, specificato se le mansioni aggiuntive vengono attribuite al personale e riconosciute sulla base di un riconoscimento economico aggiuntivo che deriva dal fondo di istituto, cioè da finanziamenti specifici che la scuola riceve e che deve contrattare, oppure sono frutto di un percorso formativo al quale il collaboratore scolastico ha partecipato e in virtù del quale, avendo superato il corso, ha la possibilità di ottenere stabilmente nel proprio stipendio dei riconoscimenti economici aggiuntivi.

Pertanto, sia che la strada sia quella della contrattazione d’istituto che, quindi, di anno in anno, può stabilire quali siano questi incarichi, sia che sia frutto del fatto di avere diritto stabilmente ad un riconoscimento economico aggiuntivo nello stipendio, accanto alla mansione ordinaria, il collaboratore scolastico può attingere a questi incarichi in più, a supporto dell’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Orario di servizio

L’orario a tempo pieno è di 36 ore settimanali, che possono essere articolate in 6 ore per 6 giorni o 7.15 ore per 5 giorni, a seconda dell’organizzazione più funzionale alle esigenze dell’offerta formativa della scuola.

Naturalmente, il personale ATA che presta al di sopra delle 6 ore di servizio, proprio per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è tenuto a fare una mezz’ora di pausa dopo le 6 ore.

Inoltre, per esigenze specifiche interne alla scuola vi possono essere delle attività o delle riunioni o delle proposte di offerta formativa che richiedono un’apertura aggiuntiva della scuola. In questo caso, può essere richiesto di svolgere ore straordinarie ed è possibile che ogni qualvolta sia necessario il collaboratore scolastico possa arrivare a fare fino a 9 ore giornaliere. Vale sempre il principio della pausa dopo le 6 ore.

Come si diventa collaboratore scolastico

Innanzitutto, da diversi anni a questa parte, è indispensabile inserirsi nella graduatoria d’istituto con il possesso almeno di una qualifica triennale.

Fino a qualche anno fa bastava avere la licenza media e almeno 30 giorni di servizio come collaboratore; negli ultimi aggiornamenti è diventato vincolante avere una qualifica almeno triennale.

Attraverso questo accesso alla graduatoria d’istituto si può ambire ad avere delle supplenze, dapprima supplenze brevi e saltuarie, poi anche supplenze più lunghe. Attraverso questo cumulo di servizi si può raggiungere un traguardo: cumulare fino a 24 mesi di servizio anche discontinui.

Raggiunti questi 24 mesi di servizio specifici sulla figura del collaboratore scolastico, si può chiedere di accedere ad un’altra graduatoria: la graduatoria permanente provinciale del personale ATA per la figura del collaboratore. Questa graduatoria è anche detta, in maniera semplificata, graduatoria dei 24 mesi, proprio perché servono 24 mesi per accedervi.

Attraverso questa graduatoria si può essere chiamati o per gli incarichi annuali, quindi le supplenze al 30 giugno o al 31 di agosto o per le missioni a ruolo.

Quanto guadagna un collaboratore scolastico?

Naturalmente, come tutto il personale della scuola, personale docente e personale ATA, anche il collaboratore scolastico ha una differenza stipendiale a seconda dell’anzianità di servizio, quindi, la differenza economica dello stipendio dipende da quanti anni di anzianità si sono accumulati.

Pertanto, abbiamo diverse classi stipendiali all’interno della figura del collaboratore: la prima classe stipendiale è la classe 0-8, poi abbiamo 9-14, quindi 15-20, segue 21-27, poi, 28-34 ed, infine, la classe stipendiale più altra al compimento dei 35 anni di anzianità di servizio.

La classe 0 – 8, dagli 0 agli 8 anni di servizio, è il cosiddetto stipendio tabellare base.

La classe stipendiale base riguarda coloro che accedono alle supplenze perché, durante la supplenza, anche se io cumulo quei famosi 24 mesi di servizio, essendo a tempo determinato, ho sempre la classe stipendiale base, quindi la classe 00.

La prima classe stipendiale corrisponde a 15.419,94 lordi annui che corrispondono a 1.284,99 lordi al mese per 12 mesi e la tredicesima, quindi per 13 mensilità.

Questo stipendio vale sia per la supplenza che per il periodo di servizio di prova fino a quando maturo il diritto ad avere la ricostruzione di carriera. Con l’attribuzione della ricostruzione di carriera (link) posso far caricare tutti gli anni e i servizi per il ruolo che sono stati già accumulati e, via via, che procedo nella mia anzianità di servizio, io raggiungerò tutti quegli scaglioni che vi ho detto prima, fino ad arrivare alla classe più elevata, che è la classe a 35.

Lo stipendio della classe 35 corrisponde a 20.095 euro lordi annui, che corrispondono a 1.674,59 lordi mensili, per 12 mesi più la tredicesima.

Come vedevamo sopra, accanto a questo stipendio, vi possono essere una serie di riconoscimenti aggiuntivi che si differenziano in base agli incarichi che mi vengono dati all’interno della scuola.

Naturalmente, l’inquadramento economico descritto è l’inquadramento economico standard, poi, ciascuno può avere una situazione particolare perché, magari, gode di detrazione fiscale, di detrazioni per i familiari a carico, dell’assegno unico per i figli a carico. Pertanto, ciascuno può avere una serie di specifiche stipendiali che, variando da caso a caso, non possono essere descritte.

BYOD – Bring Your Own Device

Approfondiamo nel dettaglio una delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale: il BYOD.

Il Piano Nazionale Scuola Digitale discende, a sua volta, dalla riforma della Buona scuola, una riforma complessiva che ha cercato di dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche.

La Buona scuola è entrata ufficialmente in vigore nel 2015 con la legge n. 107 e si tratta di un un testo piuttosto complesso, composto, infatti, da un solo articolo e ben 212 commi.
Entriamo nel vivo di questa attività specifica del Piano Nazionale Scuola Digitale che è sinteticamente chiamata BYOD. BYOD è l’acronimo di Bring Your Own Device, porta il tuo dispositivo a scuola.

Ossia, si cerca di promuovere l’utilizzo dei device che, quotidianamente, gli studenti e le studentesse utilizzano nel tempo libero, nella propria vita privata e si cerca di integrarli all’interno della quotidiana attività didattica a scuola.

Naturalmente, per riuscire in questa attività il Ministero dell’Istruzione ha previsto un vero e proprio decalogo, cioè 10 punti per l’uso dei dispositivi mobile a scuola.

Analizziamo ciascuno di questi punti:

1. Ogni novità comporta cambiamenti

Ogni cambiamento deve, all’interno della scuola, cercare di essere utile per favorire l’apprendimento ed il benessere degli studenti e delle studentesse. Proprio per far fronte al cambiamento e contestualizzarlo nella specificità di ogni istituzione scolastica, nel lontano 1999 è stato approvato il cosiddetto Regolamento delle autonomia delle istituzioni scolastiche che discende da quel processo di progressivo decentramento messo in campo grazie alla Riforma Bassanini.

In questo modo, ogni istituzione scolastica autonoma ha la possibilità di far fronte ai diversi cambiamenti incontrati e calarli nella specificità del contesto di appartenenza, in modo da far nascere una comunità educante e favorire l’apprendimento ed il benessere di ogni studente e studentessa.

2. I cambiamenti non vanno rifiutati ma compresi e utilizzati per il raggiungimento dei propri scopi.

A dimostrazione di questo, nel corso degli anni, dal momento che ormai possiamo dire che gli strumenti tecnologici pervadono la nostra quotidianità, il contratto nazionale del comparto scuola nel 2016-2018, ha introdotto un elemento distintivo, un articolo che è stato il primo rispetto anche ad altri contratti, cioè il cosiddetto principio del diritto alla disconnessione.

Proprio per rendersi conto che questi cambiamenti e questi strumenti, che ci permettono di avere delle opportunità interessanti, non vanno rifiutati ma vanno integrati nella quotidianità della nostra attività.

Attraverso il diritto alla disconnessione si è precisato come ogni istituzione scolastica al tavolo della trattativa, che coinvolge il dirigente scolastico, figura che rappresenta il datore di lavoro, e i rappresentanti sindacali dei Lavoratori, RSU o RSA, definiscono quali strumenti devono essere utilizzati per le comunicazioni tra scuola e lavoratori e in quali modi e tempi, per non rifiutare queste innovazioni ma integrarle nella quotidianità scolastica.

3. La scuola promuove le condizioni strutturali per l’uso delle tecnologie digitali.

E’ esplicito un impegno da parte del Ministero dell’Istruzione a mettere in condizione ogni scuola di poter disporre davvero di quei servizi e di quella connettività indispensabili per utilizzare le tecnologie e l’innovazione.

Potremmo aprire un enorme capitolo di approfondimento dal momento che la situazione nel nostro Paese è molto varia e cambia da territorio a territorio. Sicuramente, nel corso degli ultimi anni, vi è stato un forte investimento in questo senso e l’esperienza della pandemia ha dato un ulteriore slancio, costringendo ad utilizzare innovazioni e strumenti tecnologici nell’attività scolastica.

4. La scuola accoglie e promuove lo sviluppo del digitale nella didattica.

Le tecnologie, come abbiamo visto nell’esperienza della pandemia, sono proprio pervasive e possono essere utilizzate nella quotidiana attività didattica. L’esperienza della didattica a distanza, prima e della didattica digitale integrata, poi, che è rimasta come strumento importante per garantire la frequenza e l’apprendimento degli studenti, sono stati sicuramente una dimostrazione di queste capacità di accoglienza e di promozione del digitale nella didattica. Questa azione ha richiesto alla scuola un grande sforzo e, infatti, si è dimostrato un enorme senso responsabilità e un grande coinvolgimento del personale.

Oserei dire che questo quarto punto è stato affrontato appieno ed è stato realmente attuato per fare fronte all’esperienza tragica della pandemia.
La scuola ne è uscita affaticata con ben tre anni scolastici sconvolti da quarantene, isolamento,… ma ne è stata anche arricchita come ha dimostrato la capacità di integrare le tecnologie nell’attività didattica e nel favorire l’utilizzo della digitalizzazione.

5. I dispositivi devono essere un mezzo e non un fine.

Quindi, il personale docente deve avere chiare le finalità del loro utilizzo, che non sono il saper utilizzare lo strumento, ma fare in modo che lo strumento diventi funzionale all’apprendimento.

Un altro passaggio significativo, richiamato in altri punti che affronteremo, è il tema dell’educazione digitale e dell’educazione alla cittadinanza digitale. Infatti, ormai, non possiamo più parlare solo di educazione alla cittadinanza ma di educazione alla cittadinanza digitale, che ha tra le finalità quella di aiutare gli studenti e gli studentesse a maturare un utilizzo funzionale, consapevole e critico di queste strumentazioni. Solo in questo modo tali strumenti diventano per loro una risorsa e, pertanto, un mezzo e non un fine.

6. L’uso dei dispositivi per promuovere l’autonomia.

In questo punto, possiamo vedere, in un certo senso, un richiamo alle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente del 2018. In tale documento di riferimento sono elencate per ciascuna competenza quali siano le conoscenze, le abilità e le attitudini.

Grazie all’uso consapevole e critico degli strumenti e canali digitali, i ragazzi hanno l’opportunità di maturare progressivamente autonomia decisionale e capacità di analisi delle informazioni e risorse che tali strumenti permettono di sfruttare.

7. Il digitale nella didattica è una scelta.

Sta ai docenti introdurlo e condurlo in classe, cioè i dispositivi che vengono introdotti nella quotidianità didattica a scuola, siano essi digitali e analogici, sono promossi dal personale docente, che, pertanto, li utilizza come strumento funzionale a poter promuovere l’apprendimento.

8. Il digitale trasforma l’ambiente di apprendimento.

La scuola non è più, infatti, la sola sede dove uno studente e una studentessa possono apprendere. Le esperienze, informali e non formali, che pervadono la quotidianità degli studenti, sono tutte occasioni di apprendimento. Per questo, la scuola deve fare in modo di utilizzare il digitale per trasformare gli ambienti di apprendimento e per renderli oltre che più accattivanti, anche per renderli stimolanti per un apprendimento significativo.

Questo passaggio era già stato ben chiarito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione del 2012 e dalle Indicazioni Nazionali e dalle linee guida del secondo ciclo, con i regolamenti per gli istituti tecnici, professionali e per i licei.

9. Alleanza educativa con la famiglia.

Si ribadisce sempre che la scuola da sola non può riuscire in questa esperienza, cioè, anche nella vita quotidiana, in famiglia e con l’intera comunità di riferimento, gli strumenti digitali devono essere integrati ed utilizzati. Ci deve, pertanto, essere un’educazione all’utilizzo di questi strumenti e, quindi, l’alleanza con la famiglia è fondamentale e trova perfetta espressione nel riconoscimento della scuola come comunità educante.

In questo senso, il recente contratto del comparto scuola 2016-2018, ha proprio reintrodotto un’importantissimo articolo: l’articolo 24 che, riconoscendo la scuola come comunità educante, vede tutti gli attori della scuola corresponsabili a garantire il successo formativo di ogni studente e di ogni studentessa. In tale orizzonte, l’utilizzo dei dispositivi mobile nella quotidianità dei nostri ragazzi, deve essere un tema oggetto di confronto e di alleanza tra la scuola e la famiglia.

10. Educare alla cittadinanza digitale è un dovere per la scuola.

Abbiamo accennato prima come ormai non si possa più parlare solo di educazione alla cittadinanza ma la cittadinanza è da considerarsi cittadinanza digitale, dal momento che i nostri ragazzi devono essere preparati a saper utilizzare in maniera adeguata tutti gli strumenti che le tecnologie gli mettono a disposizione. Sono, infatti, un’enorme risorsa di conoscenze e di opportunità di relazioni. Pensiamo solo quanto sia innovativo ed affascinante, rispetto anche solo a 15 anni fa, potersi collegare in contemporanea in qualsiasi posto del mondo e parlare in lingue diverse, con persone dislocate ovunque.

Queste opportunità per i nostri ragazzi sono un’importante risorsa di conoscenza che va affrontata e gestita con preparazione per essere in grado di utilizzare in maniera critica e consapevole queste risorse. Se facciamo una ricerca in rete, troviamo una miriade di materiale, pertanto, dobbiamo avere quella consapevolezza e quella capacità critica che ci permette di vedere l’autenticità di una fonte, che ci aiuti a comprendere un post, a verificarne l’autenticità.

Pertanto, sapere utilizzare in modo consapevole e critico tutte queste risorse è uno degli obiettivi fondamentali perché ormai non possiamo più parlare solo di cittadinanza in generale ma di cittadinanza digitale.

Pensate solo come la cittadinanza digitale pervada ormai anche il rapporto che ogni cittadino ha con la pubblica amministrazione. Gli strumenti come lo SPID o l’identità digitale, che sono a disposizione del cittadino e sono conosciuti anche dai nostri ragazzi, devono essere utilizzati con competenza, per saperli sfruttare in maniera chiara, precisa e funzionale alle esigenze personali.

Conclusione

La Buona scuola e, in particolare, il Piano Nazionale Scuola Digitale, hanno cercato di innovare alcuni aspetti delle istituzioni scolastiche e molto interessante è l’idea di integrare questi strumenti che quotidianamente i ragazzi tengono in mano nella nostra attività didattica, proprio per rendere chiaro loro quanto posano essere importanti per il loro apprendimento e per la loro crescita.

Si tratta di una sfida Interessante che, sicuramente, richiede un forte impegno da parte del personale scolastico, perché nel progettare l’attività didattica devo tener conto dell’utilizzo anche di strumenti nuovi e devo saperli rendere coinvolgenti ed integrarli nella lezione.

Nello stesso tempo, però, sarebbe importante che tutto il carico di lavoro che questa attività comporta sia in termini di tempo che di preparazione professionale, venga tenuto in debita considerazione, partendo dell’affollamento delle nostre classi. Infatti, una classe numerosa rende meno funzionale e semplice riuscire a realizzare un progetto così interessante. Forse, riprendere in mano quell’idea, ribadita anche dalla legge 107 che permette al dirigente scolastico di ridurre il numero degli alunni per classe, sarebbe doverosa .. per farlo, il dirigente ha, però, necessità che venga riconosciuto l’organico necessario!

Innanzitutto, ridurre il numero degli alunni per classe aiuterebbe a rendere maggiormente efficace e fattibile l’attuazione di questa esperienza di integrazione dei device nella quotidianità dell’attività didattica a scuola.

In secondo luogo, in occasione del rinnovo del contratto della scuola, scaduto nel 2018, si tenga in debita considerazione il carico di lavoro quotidiano che il personale della scuola in genere e il personale docente, per quanto attiene l’ipotesi che qui stiamo descrivendo, è costretto ad affrontare.

In questo modo, facendo fronte ad un riconoscimento del reale carico di lavoro, che potremmo descrivere in molti più altri aspetti, si riuscirebbe a rendere maggiormente fattibile l’esperienza di promozione di questo decalogo, perché, altrimenti, ci si trova affannati a rincorrere le tante esigenze che quotidianamente vanno affrontare in classe. Si può,
comunque, tentare di promuovere il presente decalogo ma con una grande fatica perché il tempo e le risorse a disposizione sono veramente limitate.

Graduatorie ATA: come lavorare da supplente

Sei interessato ad accedere al mondo della scuola come personale amministrativo, tecnico o ausiliario? cerchiamo di capire come funzionano le graduatorie per poter assumere le supplenze ed entrare nella scuola per queste figure professionali.

Dapprima è utile chiarire come poter essere chiamati a fare delle supplenze nel ruolo di personale amministrativo o tecnico o ausiliario all’interno della scuola.

E’ indispensabile sottolineare come la scadenza delle graduatorie e quindi la riapertura o l’aggiornamento per chi fosse già inserito non ha mai una data ben precisa e, quindi, è di fondamentale importanza tenersi costantemente aggiornati per sapere quando e come potersi inserire o quando e come poter aggiornare la graduatoria. Infatti, se siete già inseriti e vi dimenticate questo appuntamento, venite tolti: per questo bisogna necessariamente ricordarsi di verificare le scadenze!

Accanto all’elemento temporale è molto importante avere chiaro le modalità di aggiornamento perché frequentemente alla riapertura delle graduatorie ci sono state novità.

Le graduatorie vengono utilizzate per le supplenze, cioè per supplire, sostituire il personale che si assenta.

La tipologia di assenza può variare: supplenza breve o saltuaria che riguarda un breve periodo di assenza del titolare del posto che ha diritto la conservazione dello stesso. Quindi, può trattarsi di un’assenza per malattia, per permessi non retribuiti, per brevi periodi, per maternità o astensione facoltativa. Sono definite brevi perché non coprono l’intero anno scolastico 

L’altra tipologia di assenze che possiamo avere all’interno della scuola è l’incarico annuale, di copertura dell’intero anno scolastico. Anche qui occorre fare delle precisazioni: può esservi una supplenza dal primo Settembre al 30 Giugno, definita di tipo B, oppure dal primo Settembre al 31 Agosto, definita di tipo A.

Rispetto alle supplenze brevi, si tratta, invece, di posti liberi per l’intero anno scolastico, vacanti per svariati motivi, dall’assenza del titolare per un periodo molto lungo o per un utilizzo in distacco del titolare presso altre amministrazioni oppure posti residuati e rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo.

Cerchiamo di ricostruire la situazione vigente per quanto attiene le graduatorie.

Le graduatorie sono un elenco graduato di persone che accumulano punteggio per diverse tipologie di titoli, per il titolo di accesso, specifico per ogni profilo professionale, per ulteriori titoli culturali aggiuntivi, per il servizio prestato nella scuola statale o paritaria o in altre amministrazioni. 

Attualmente e sottolineo attualmente, le graduatorie in vigore per il personale ata sono le graduatorie d’istituto e la graduatoria permanente provinciale nota anche come dei 24 mesi.

Ho evidenziato attualmente perché, come ribadito in più occasioni, il tema delle graduatorie ha subito e può subire delle modifiche, di cui la storia della scuola è disseminata.

Frequentemente, gli interventi legislativi in materia sono stati volti a risolvere l’annoso problema del precariato nella scuola.

Per questo è importante contestualizzare la situazione vigente di organizzazione di questa graduatoria. 

Le graduatorie d’istituto sono a disposizione della singola scuola e sono finalizzate proprio a chiamare il personale in sostituzione di chi si assenta nell’inquadramento del personale ata. 

Le figure professionali del personale ata sono le seguenti:

  • collaboratore scolastico,
  • assistente amministrativo,
  • assistente tecnico di laboratorio,
  • altre figure che hanno poca diffusione ma che vengono sempre inquadrate come personale ata, come il guardarobiere, gli assistenti alle aziende agrarie, l’infermiere, il cuoco.

In ogni istituto esiste una graduatoria specifica per queste diverse figure professionali a seconda del fabbisogno.

Attualmente, la graduatoria ha validità triennale.

Queste graduatorie sono utilizzate per sostituire il personale assente per brevi periodi, per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie, oppure per coprire quei posti vacanti per l’intero anno scolastico.

Per coprire le supplenze di durata annuale, dapprima opera l’ufficio scolastico territoriale (ex provveditorato agli studi) che stabilisce un calendario con il quale assegna i posti vacanti al 30 Giugno ed al 31 Agosto. Se alcuni di questi posti avanzano, l’impegno per trovare il supplente passa alle graduatorie delle singole istituzioni scolastiche in cui sono incardinati i posti.

La prima graduatoria interpellata dall’ufficio scolastico territoriale è, allora, la graduatoria permanente provinciale, dei 24 mesi, cui si accede solo dopo almeno 24 mesi di servizio nel profilo professionale specifico.

Questa graduatoria è molto importante per la carriera come ata perché, innanzi tutto, è utilizzata nella prima fase degli incarichi annuali e , secondariamente, perché da essa si attinge anche per l’immissione in ruolo.

Negli ultimi anni la modalità per aggiornare o inserirsi nelle graduatorie ata è diventata telematica: attraverso il supporto del Ministero Istruzione noto come istanze online. 

Si tratta di un supporto inserito sul sito del Ministero dell’Istruzione all’interno del quale avvengono tutte quelle pratiche utili alla gestione dell’attività amministrativa nella scuola.

Per potervi accedere è ormai indispensabile possedere lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che rientra nel più vasto tema della cittadinanza digitale. Se non siete ancora in possesso dello SPID, è importante che lo attiviate prima della riapertura delle graduatorie.

Al momento dell’aggiornamento o della riapertura delle graduatorie, sarà attivata una sessione specifica di compilazione su istanze online, con un periodo ben preciso nell’arco del quale si deve compilare.

Tutto quanto è richiesto è dichiarato attraverso autocertificazione: il titolo di accesso, perché per ogni profilo professionale ha uno specifico titolo richiesto, eventuali titoli aggiuntivi e servizi prestati.

Il titolo di accesso varia a seconda della figura professionale:

  • per accedere come collaboratore scolastico è indispensabile avere almeno una qualifica triennale; fino a qualche anno fa era consentito essere in possesso della sola licenza media poi, nel corso degli anni, è stato concesso di mantenere l’inserimento in graduatoria con la sola licenza media esclusivamente per coloro che avessero almeno trenta giorni di servizio come collaboratore scolastico. Non sappiamo che cosa prevederà ancora la prossima graduatoria, ma si presume venga mantenuta la richiesta di almeno una qualifica almeno triennale.
  • Per accedere come assistente amministrativo è richiesto un diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
  • Per il personale assistente tecnico è richiesto un diploma specifico per tipologia di laboratorio, da verificare con attenzione prima di presentare domanda.

In occasione della riapertura delle graduatorie, una specifica ordinanza chiarirà tutti questi passaggi ed indicherà i titoli prescritti, insieme ad una tabella di valutazione per attribuire i punteggi sopra citati.

Abbiamo, poi, l’autocertificazione dei titoli di servizio, cioè quei periodi di attività di supplenza svolta all’interno della scuola statale o paritaria o in altre specifiche amministrazioni, che permettono di accumulare punteggio.

Nel caso del servizio presso la scuola statale i punti sono di 0,5 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni fino a un massimo di 0,6 punti per anno. scolastico.

 Per poter verificare come vengono valutati i titoli di servizio o culturali è importante consultare la tabella di valutazione allegata all’ordinanza di aggiornamento delle graduatorie.

Un altro adempimento determinante, frequentemente dimenticato, riguarda la verifica delle graduatorie provvisorie, cioè nel momento in cui avviene l’aggiornamento della graduatoria, sia essa d’istituto o provinciale, viene redatta una graduatoria provvisoria funzionale alla verifica da parte degli interessati del punteggio attribuito. Troppo spesso accade che si trascuri questo appuntamento che, invece, è importante perché permette di segnalare errori in eccesso o in difetto. La significatività di questo passaggio, si coglie quando alla verifica successiva da parte della scuola si riscontra un errore che non permette di mantenere la supplenza avviata: si rischia di non poter più lavorare o per mancanza del titolo o perché si è rinunciato ad altre opportunità perché già impegnati in un’altra supplenza, poi, rimessa in discussione dalla correzione del punteggio.

Da ultimo ma non per importanza, se decidete di intraprendere l’esperienza come personale amministrativo, tecnico o ausiliario nella scuola, è importante abbiate ben presente anche il regolamento delle supplenze, cioè una regolamentazione di come deve avvenire la chiamata, come ci si debba comportare di fronte a una proposta di supplenza, come si possa rinunciare ad una proposta per un’altra.

I documenti di riferimento sono il regolamento delle supplenza, solitamente inserito nell’ordinanza di aggiornamento delle graduatorie d’istituto, e la periodica circolare delle supplenze per l’avvio dell’anno scolastico, emessa dal Ministero dell’Istruzione per le operazioni propedeutiche alla ripresa della scuola.

In sintesi, direi che per accedere al complicato mondo della scuola come personale ata, si deve rimanere costantemente aggiornati su modi ed i tempi di apertura delle graduatorie, per evitare di perdere significative opportunità.

Nuovo PEI… Piano Educativo Individualizzato

Negli ultimi anni scolastici si è verificata un po’ di confusione sul modello PEI, il modello per il Piano Educativo Individualizzato.

Cerchiamo di ricostruire cosa sia accaduto e fare un po’ di chiarezza su quale modello bisogna utilizzare. 

La vicenda dei modelli per i Piani Educativi Individualizzati è piuttosto confusa: nuovi modelli sono stati, prima, applicati, poi, tolti a seguito di una sentenza e, poi, ripristinati.

Cerchiamo di partire dall’inizio. 

Decreto Interministeriale n. 182/2020

Con il decreto interministeriale n. 182 del 2020 è stato adottato un nuovo modello di piano educativo individualizzato e sono state approvate nuove Linee Guida dell’inclusione.

Questo decreto discende da un percorso che è nato attraverso la riforma della Buona scuola, la legge n. 107/2015, che ai commi 180 e 181 ha incluso alcune deleghe e tra queste la delega volta al riordino di tutta la materia dell’inclusione, dal quale è disceso il D. lgs n. 66/2017, Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, oggetto di specifica formazione e specializzazione nei percorsi del TFA sostegno.

Attraverso questo decreto ed i successivi atti, tra cui il DI n. 182/2020, sono stati proposti il nuovo modello per i PEI e le nuove Linee guida. 

La legge della Buona scuola è un testo piuttosto complesso ed articolato, composto da un solo articolo e ben 212 commi, con molti rimandi a decretazione successiva.

Il tema dell’inclusione scolastica ha da lungo tempo fatto la differenza nel nostro Paese che si è distinto, prima di altri Paesi, per avere chiuso le scuole speciali e per aver investito in un percorso che è passato attraverso l’integrazione e, successivamente, l’inclusione.

Sentenza TAR n. 9795/2021

In merito al DI n. 182 è accaduto che un gruppo un gruppo di associazioni impegnate nel campo della disabilità hanno impugnato questo decreto, ritenendo che fosse stato approvato con un eccesso di potere, ossia non fosse stato seguito l’iter necessario con le dovute consultazione per arrivare all’approvazione dello stesso. Pertanto, attraverso il ricorso al Tar del Lazio, è stato chiesto l’annullamento del decreto in questione.

La sentenza in materia è la numero 9795 del 2021 sessione terza che ha prodotto il blocco dell’applicazione del DI n.182 e quindi il blocco della messa in pratica di tutto quel che comportava questo decreto. Il tutto è avvenuto ad avvio dell’anno scolastico 2021/22, pertanto, la scelta è stata sospendere l’utilizzo dei nuovi modelli di PEI e l’indicazione fornita dal Ministero dell’Istruzione è stata quella di utilizzare i vecchi modelli. 

Sentenza Consiglio di Stato n. 03196/2022

Naturalmente la vicenda non finisce qui perché, a sua volta, il Ministero dell’Istruzione e il Ministero delle Finanze hanno impugnato il pronunciamento del Tar Lazio e da qui è scaturita la sentenza del Consiglio di Stato n. 03196 del 2022, che ha sostanzialmente ribaltato la sentenza del Tar Lazio. Ne è derivato che è prevista l’entrata in vigore del DI n. 182/2022 e tutto quanto in esso contenuto, quindi i nuovi modelli di PEI e le nuove Linee Guida sull’inclusione. 

La sentenza del Consiglio di Stato è stata emessa il 26 Aprile 2022, quindi, nella fase conclusiva dell’anno scolastico. Pertanto, il buon senso ha portato il Ministero dell’Istruzione a rinviare le indicazioni utili per l’utilizzo dei nuovi modelli all’anno scolastico successivo. 

Entrata in vigore DI n. 182: PEI, curricolo studente,…

Veniamo, pertanto, all’avvio dell’anno scolastico 2022/23. 

Dovrebbe entrare ufficialmente in vigore il DI n. 182 ma il Ministero dell’Istruzione ha emanato disposizione correttive, attualmente al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

In attesa delle disposizioni definite è interessante analizzare contenuti e passaggi fondamentali del DI n. 182.

La prospettiva alla quale si fa riferimento è in linea con quanto previsto dal D.lgs n. 66/2017, cioè si guarda ad una prospettiva bio-psico-sociale del funzionamento umano. Infatti, si fa esplicito riferimento al ICF Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e Salute del 2001 che ha ratificato sostanzialmente la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Questa impostazione si caratterizza per il fatto di ritenere che la disabilità non stia nella persona ma nel cattivo funzionamento della persona (difficoltà – menomazioni) ed il rapporto tra questa e l’ambiente di appartenenza. Per esempio, ciascuno di noi potrebbe trovarsi nella medesima situazione quando si rompe una gamba e si trova in difficoltà nel rapporto con il contesto di vita: questo è un esempio di cattivo funzionamento in rapporto al contesto.

E’ importante tale visione perché ribalta la prospettiva e costringe tutte le realtà a mettere in atto tutte quelle azioni e quelle strategie utili per garantire alla persona di essere inclusa e, quindi, poter svolgere tranquillamente tutte le proprie attività e, nel caso specifico della scuola, raggiungere, nonostante queste difficoltà, il proprio personale successo formativo. 

Infatti, anche il nuovo modello PEI si incentra sui processi di individualizzazione e di personalizzazione. 

Con l’individualizzazione s’intende dire che l’impegno della scuola è volto a garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi di apprendimento di ciascuno con ritmi e tempi diversi, rispettando gli stili cognitivi di ciascuno. 

Con la personalizzazione si mettono in atto quelle strategie utili a valorizzare il potenziale cognitivo di chi apprende, cercando di raggiungere i medesimi obiettivi di apprendimento di tutti gli altri. 

Questo modello del PEI deve essere elaborato dal GLO, Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione, un nuovo gruppo di lavoro istituito grazie al D.lgs n. 66 che ha rivisto la Legge 104 in materia di inclusione scolastica.

Il PEI ha durata annuale, è elaborato ed aggiornato dal GLO ed è rivisto ad ogni passaggio tra i vari gradi d’istruzione o in caso di trasferimento dello studente da un’istituzione scolastica all’altra.

E’ importante notare che all’interno si trova anche una sessione specifica dedicata al PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ex alternanza scuola lavoro, quell’esperienza molto significativa di attività che svolge lo studente o la studentessa nella propria carriera scolastica presso una realtà lavorativa. 

Per la scuola secondaria di secondo grado c’è anche un’altra novità: una sessione dedicata alla descrizione di sé da parte dello studente, condotta attraverso colloqui ed interviste. Si tratta del coinvolgimento dello studente, naturalmente senza costrizione, nella fase di elaborazione del PEI, con la finalità di far maturare consapevolezza e non valutare o giudicare. 

Interessante è scorrere velocemente altri passaggi di questo decreto interministeriale:

  • Articolo 9 dedicato all’ambiente di apprendimento, che deve essere un ambiente di apprendimento inclusivo, cioè bisogna prestare particolare cura ai processi decisionali di organizzazione ed ai processi decisionali corresponsabili, che devono coinvolgere anche tutti coloro che hanno a che fare con lo studente disabile per fare in modo che il percorso sia davvero un percorso inclusivo. 
  • Articolo 3 dedicato al GLO che deve portare avanti una progettazione di interventi inclusivi ed è composto dal team dei docenti della classe, dai genitori o comunque da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, da figure professionali specifiche che la scuola potrebbe aver introdotto e dall’unità di valutazione multidisciplinare. Questo gruppo elabora e tiene costantemente aggiornato il PEI.
  • Articolo 10 dedicato al curricolo dell’alunno, dove vanno indicati i percorsi e le attività ordinarie o personalizzate o differenziate rivolte allo studente o alla studentessa, i criteri di valutazione che devono essere seguiti.

Nella progettazione disciplinare potremmo avere, quindi, diverse ipotesi di curricolo:

  • che segue la progettazione didattica della classe;
  • con personalizzazione e verifiche identiche o equipollenti;
  • con percorso didattico differenziato e verifiche non equipollenti;
  • con esonero da alcune discipline di studio.

Nel PEI, va, pertanto, specificato se il percorso didattico è ordinario, personalizzato o differenziato con i relativi criteri di valutazione.

  • Articolo 12 relativo agli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza.
  • Articolo 10 sull’organizzazione generale del progetto di inclusione e dell’utilizzo delle risorse. Infatti, come ben richiama il D.lgs n.66, nel progetto di inclusione la scuola deve prevedere anche la richiesta di risorse da indirizzare all’ufficio scolastico regionale proprio per avere a disposizione risorse umane e materiali finalizzate a garantire l’inclusione.
  • Articolo 14 sulla certificazione delle competenze.
  • Articolo 15 sulla valutazione finale e sulla proposta di riassegnazione di eventuali risorse.
  • Articolo 17 sull’esame della documentazione in materia di controversie.
  • Articolo 20 che introduce le nuove Linee Guida dell’inclusione.

Linee Guida Inclusione

Approfondiamo con un excursus veloce del testo le nuove Linee Guida. E’, però, interessante consultare il testo che Vi suggerisco di leggere nel dettaglio.

  • Introduzione, quadro generale, riferimenti normativi. Offre un quadro dettagliato dei riferimenti normativi riferiti all’inclusione, passando in rassegna la storia che ha caratterizzato il nostro Paese, dalla chiusura delle scuole speciali al percorso di integrazione fino ad arrivare al percorso di inclusione.
  • Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO). Composizione del GLO. Compiti e scadenze degli impegni del GLO.
  • Partecipazione delle studentesse e degli studenti. Interessante novità riguarda il coinvolgimento degli studenti nella stesura del PEI con la finalità di far maturare maggiore consapevolezza di sè, dei propri punti di forza e di debolezza. 
  • Supporto dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare.
  • Incontri del GLO.
  • Organizzazione degli incontri e verbalizzazione.

Sezioni del PEI:

  1. Quadro informativo.
  2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento.
  3. Raccordo con il Progetto Individuale. Si sottolinea il raccordo tra il PEI ed il progetto individuale, altra novità che è doveva essere istituita da tempo e che è stata fortemente voluta e sottolineata proprio dal D.lgs 66/2017, con lo scopo di responsabilizzare non solo la scuola e la famiglia ma tutte le realtà all’interno delle quali lo studente o la studentessa disabile sono impegnati e sono coinvolti.
  4. Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico.
  5. Interventi sull’alunno: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità.
  6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.
  7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo.
  8. Interventi sul percorso curricolare.
    1. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).
      Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo.
  9. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse.
  10. Certificazione delle competenze con eventuali note esplicative.
  11. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari.
  12. PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo.

Conclusioni

Ho cercato di ricostruire in maniera sintetica l’iter di una vicenda piuttosto articolata e confusa, soprattutto dal momento che ha riguardato delle scelte nel bel mezzo dell’anno scolastico. La situazione ha, infatti, disorientato proprio il personale che ha iniziato con indicazioni e modello di un certo tipo, poi bloccato e, successivamente, di nuovo ripristinato.

Quindi si è trattato di una situazione che ha creato parecchia confusione, peraltro riguardante studenti e studentesse che dovrebbero avere maggiore attenzione, cura e rispetto, già sacrificati dalla frequente mancanza di continuità didattica per il limitato numero di posti stabili sul sul sostegno o di personale specializzato.

In attesa dei chiarimenti attraverso tali disposizioni correttive al vaglio del CSPI, le scuole stanno utilizzando vari modelli adattati. Il 13 ottobre il Ministero Istruzione ha fornito ulteriori indicazioni precisando che le scuole devono adottare i nuovi modelli PEI previsti dal DI n.182.

Speriamo che venga fatta chiarezza, si proceda con il buon senso e non avvenga un ulteriore cambio prescrittivo in corso d’anno.

Sarebbe, allora, importante che su un tema così delicato come quello dell’inclusione fosse gestito con meno confusione, più rispetto sia per la scuola nel garantire l’inclusione che per gli studenti diversamente abili ai quali questa inclusione dovrebbe essere a fine garantita proprio per il loro personale successo formativo.

Animatore digitale

Approfondiamo la figura dell’animatore digitale per capire quando sia stato introdotto e quali compiti abbia. 

La figura dell’animatore digitale è entrata ufficialmente in vigore ed è stato introdotta nella scuola grazie al cosiddetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale.

Cerchiamo di capire tutte le tappe che hanno portato all’introduzione di questa figura.

Bisogna partire dalla cosiddetta riforma della Buona scuola, infatti, attraverso l’approvazione della legge n. 107/2015, è stato introdotto un piano di riforma delle istituzioni scolastiche per dare pieno rilancio all’autonomia.

Sì tratta, peraltro, di una norma molto complessa, strutturata in un solo articolo e ben duecento dodici commi, frutto della discussione di approvazione e, pertanto, sintesi finale di un confronto che ha prodotto un testo abbastanza complesso.

All’interno della legge 107 è stato previsto che venga attuato il Piano Nazionale Scuola Digitale, che è entrato ufficialmente in vigore il 27 Ottobre del 2015, attraverso l’approvazione del decreto n. 851.

In tale testo è inserita anche la figura dell’animatore digitale. 

Chi è l’animatore digitale

L’animatore digitale è stato ufficialmente introdotto grazie all’approvazione del decreto n. 435 del 2015, emanato sempre dal Ministro della pubblica istruzione, che ha previsto l’introduzione all’interno della scuola di risorse specifiche per l’organizzazione di percorsi diretti esplicitamente a favorire un pieno sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole e questo passaggio deve avvenire proprio grazie alla figura dell’animatore digitale. 

La figura in questione rientra tra le azioni del PNSD, che, infatti, consiste in una serie di azioni volte proprio a promuovere la digitalizzazione all’interno della scuola sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista organizzativo e amministrativo. Proprio attraverso l’azione 28 si identifica la figura centrale per promuovere questa digitalizzazione: l’animatore digitale. Ad esso compete anche l’importante compito di occuparsi della formazione dei colleghi. In questo senso, sono stati introdotti finanziamenti specifici.

Grazie alla nota n. 17791 del 19 Novembre 2015 è stato indicato quale ruolo debba ricoprire l’animatore digitale, cosa debba fare, quali compiti gli competono: innanzitutto si è precisato che deve essere individuato tra i docenti come figura dotata di particolari capacità organizzative, che, inizialmente, nell’arco di un triennio, deve tentare di stimolare il personale scolastico tutto, docenti e ata, coinvolgere l’intera comunità che ruota attorno alla scuola, per favorire questo processo di digitalizzazione e di diffusione dell’innovazione e delle nuove tecnologie. 

Azioni di attuazione del PNSD

Inizialmente, sono state previste tre fondamentali azioni: 

  1. Un percorso di formazione specifico per questa figura professionale.
  2. Successive azioni rivolte alla scuola, dapprima impegnata nella formazione interna, per favorire il coinvolgimento di tutto il personale nel dare attuazione alle azioni previste dal PNSD. Nello specifico, si è trattato di attivare laboratori formativi, promuovere scambi di esperienze, favorire l’approfondimento di buone prassi, in modo da creare delle contaminazioni positive.
    Secondariamente, le azioni del PNSD in questa seconda fase devono essere rivolte all’intera comunità scolastica. Pertanto, va previsto un coinvolgimento di tutti coloro che vivono la scuola, compresi gli studenti e le famiglie. Infatti, l’obiettivo indicato è il coinvolgimento della comunità scolastica che include anche il territorio, per promuovere una cultura condivisa dell’azione digitale e dell’educazione digitale.
  3. Infine, la terza azione da mettere in campo è creare delle soluzioni organizzative innovative.

Ossia, attraverso questa figura professionale ed  attraverso il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica, devono essere individuate soluzioni metodologiche e tecnologiche volte a garantire la sostenibilità di un’esperienza digitale, di una promozione della digitalizzazione delle scuole, attività di assistenza tecnica e di progettazione volte a implementare questa strumentazione. In particolare, è necessario implementare l’utilizzo delle tecnologie e delle soluzioni digitali nell’attività didattica quotidiana. 

L’esperienza della pandemia: uno stimolo alla digitalizzazione

È importante richiamare quanto la tragica esperienza della pandemia abbiamo offerto un forte slancio in questa direzione. La fase di lockdown ha, infatti, costretto la scuola a fare i conti con la necessità di attivare soluzioni tecnologiche e digitali prima diffuse a macchia di leopardo. 

Nell’anno scolastico 2019/20, è stata riconosciuta come centrale la figura dell’animatore digitale. Anche se è doverosa una sottolineatura:  troppo spesso, per far fronte a questa nuova, inaspettata esperienza, l’animatore digitale è stato confuso con il tecnico che doveva riorganizzare l’attività didattica in una maniera inaspettata e mai essere sperimentata prima. L’animatore digitale si è fatto, quindi, carico di organizzare il supporto e la formazione dei colleghi per gestire le lezioni a distanza. In particolare, durante la prima fase, la più acuta, spesso la figura dell’animatore digitale è diventata punto di riferimento più dal punto di vista tecnico, cioè colui che ha dovuto far fronte a questa necessità ed aiutare i colleghi a poter organizzare e mettere in cantiere delle esperienze di didattica distanza, che dal punto di vista culturale.

È stato giusto che questa figura fosse investita di questo incarico proprio per far fronte ad una soluzione mai vissuta prima e grazie proprio queste figure si è riusciti davvero a far fronte ad un’emergenza, ma è importante sottolineare come il ruolo dell’animatore digitale non è un ruolo di assistente tecnico, cioè non deve essere colui che sa far funzionare le piattaforme o permette di far funzionare le strumentazioni tecnologiche a disposizione della scuola.

Il ruolo dell’animatore digitale è un ruolo didattico, deve essere uno stimolo didattico nell’utilizzo delle tecnologie nella quotidiana attività scolastica.

Assistente tecnico di laboratorio ed animatore digitale

È  importante questa sottolineatura tant’è che il Ministero, per andare oltre a questa lettura che per un certo periodo è avvenuta, ha potenziato la presenza degli assistenti tecnici di laboratorio anche in ordini di scuola che prima non gli avevano. Infatti, subito dopo l’esperienza pandemica negli anni scolastici successivi è, quindi, precisamente nell’anno scolastico 2021/22 il Ministero ha introdotto la figura dell’assistente tecnico di laboratorio anche negli istituti comprensivi.

Infatti, prima di tale periodo, l’assistente tecnico di laboratorio era una figura professionale prevista solo ed esclusivamente nella scuola secondaria.

Per favorire la realizzazione delle azioni del PNSD e restituire il ruolo previsto dal piano all’animatore digitale, sono stati introdotti gli assistenti tecnici anche in ordini di scuola inferiori.

In questo modo, si è cercato e si sta cercando di promuovere la digitalizzazione, l’utilizzo delle nuove tecnologie nella quotidiana attività didattica. 

Il personale che è stato individuato inizialmente come animatore digitale, è stato coinvolto in un percorso formativo ad hoc che ha proprio cercato di fare in modo di sviluppare conoscenze e competenze, capacità finalizzate a promuovere quelle tre azioni che abbiamo visto prima.

La digitalizzazione amministrativa

La digitalizzazione all’interno della scuola dovrebbe arrivare anche a coinvolgere la parte amministrativa e, quindi, il lavoro delle segreterie. Tale operazione, rientrante nel più vasto progetto di dematerializzazione e digitalizzazione dell’intera pubblica amministrazione, non è sicuramente molto facile, data la forte burocratizzazione che caratterizza la pubblica amministrazione e la scuola.

Anche su questo versante, il compito dell’animatore digitale è di promozione, di stimolo culturale. Infatti, lo stesso può analizzare le esigenze all’interno della scuola, può tentare di progettare dei percorsi formativi interni volti proprio a garantire anche questo passaggio, può pianificare azioni funzionali ad un processo complessivo in questo senso.

A distanza di ormai di qualche anno dall’introduzione di questa figura possiamo dire che ha avuto un ruolo importante per tentare di promuovere l’esperienza del PNSD, per garantire la messa in campo delle diverse azioni. È stata ed è, indubbiamente, una risorsa fondamentale, da stimolo per fare in modo di passare progressivamente da quelle enormi difficoltà che abbiamo incontrato nel lockdown, alle esperienze strutturate e progettare di didattica digitale integrata che fanno ancora parte dell’attività di un’istituzione scolastica.

Va, tuttavia, fatta ancora molta strada per un efficace e reale processo di digitalizzazione delle segreterie e per un riconoscimento formale nel contratto della figura dell’animatore digitale, insieme ad altre figure di middle management, ormai irrinunciabili nella scuola autonoma e ancora solo riconosciute a livello informale, interno all’organizzazione.

ICF… Classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute

Nel promuovere e rilanciare grazie alla legge 104 l’inclusione scolastica, è divenuto documento di riferimento la Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF) che rivoluziona la visione della disabilità guardando al contesto.

Approfondendo il tema inclusione si fa frequentemente riferimento al documento ICF, Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute del 2001, ratificata con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. 

Tale documento è tanto importante perché ha introdotto un passaggio culturale determinante: viene letta in modo diverso la disabilità. 

La disabilità non sta, infatti, nella persona ma nel rapporto tra il cattivo funzionamento della persona (menomazione) e il suo ambiente di vita. 

Quindi, da questa impostazione cambia proprio l’approccio perché chiunque di noi può nella propria vita incontrare delle difficoltà dal momento che diventa determinante il contesto all’interno del quale siamo inseriti.

Al tema viene, infatti, dedicato ampio spazio di approfondimento nei percorsi TFA sostegno, specializzazione volta a preparare il personale ad affrontare l’importante ruolo dell’insegnante di sostengo.

Con l’introduzione dell’ICF si effettua, pertanto, un vero e proprio passaggio culturale molto significativo. 

Per garantire l’inclusione, la persona diversamente abile vede riconosciuto il diritto di raggiungere un proprio equilibrio e il personale successo formativo.

Tenendo, poi, in debita considerazione il contesto, si tenta di intervenire per favorire questo processo di inclusione.

Approccio bio-psico-sociale 

L’ICF e l’ICF Children sono caratterizzati da un approccio globale che considera l’individuo in modo bio-psico-sociale, ossia mettendo in risalto l’importanza del corpo, del funzionamento mentale e cognitivo, del contesto e della posizione della persona all’interno della comunità di appartenenza.

In questo modo si favorisce un’analisi approfondita e integrata di tutte le variabili che incidono sulla qualità della vita delle persone con disabilità, garantendo un approccio più completo e rispettoso della loro dignità e dei loro diritti.

L’accomodamento ragionevole, nell’approccio ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), si riferisce a tutte le misure che vengono adottate per garantire che le persone con disabilità possano partecipare alla vita quotidiana in modo autonomo e soddisfacente, rimuovendo o mitigando le barriere che potrebbero impedire o limitare tale partecipazione.

L’accomodamento ragionevole viene definito come “ogni modifica o adeguamento personalizzato che non comporta un onere eccessivo e che consente alle persone con disabilità di accedere alle attività e ai servizi disponibili per il resto della popolazione, senza discriminazioni” (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, art. 2).

L’approccio ICF, infatti, promuove l’adozione di misure mirate a rimuovere le barriere ambientali e sociali che limitano la partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, educativa e lavorativa, riconoscendo che tali barriere possono essere più limitanti delle disabilità stesse.

L’accomodamento ragionevole, quindi, è un’importante strumento per garantire l’inclusione delle persone con disabilità, e si può concretizzare in molte forme, come ad esempio la predisposizione di percorsi formativi personalizzati, l’utilizzo di ausili tecnologici, l’adeguamento degli spazi e dei servizi, la modifica delle modalità di comunicazione e di valutazione, e così via.

Il concetto di accomodamento ragionevole è stato assunto attraverso l’introduzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in Italia nel 2007.

Attraverso questo nuovo approccio si prevede: 

  • il dovere da parte della società di mettere in atto modifiche ed adattamenti necessari ed appropriati per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali (Art. 2); 
  • Al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazione, gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli (Art.4);  
  • Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l’uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente Convenzione (Art.5).

Ancora una volta, il nostro Paese ha saputo credere nell’inclusione e scegliere di seguire la strada di una rivoluzione culturale in materia.

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