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Che fine ha fatto l’alternanza scuola lavoro?

L’obbligo dell’alternanza scuola lavoro

Innanzi tutto, è utile rileggere la norma che ha introdotto obbligatoriamente l’esperienza didattica dell’alternanza scuola lavoro nel triennio della scuola secondaria di secondo grado: la cosiddetta riforma della Buona Scuola, la Legge 107/2015, articolo 1, commi dal 33 al 41.
Dal terzo anno della scuola secondaria di secondo grado diviene obbligatorio svolgere ore di alternanza così articolate: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei. Tale attività era già sperimentata in quanto introdotta dal decreto legislativo 77/2005, discendente dalla Legge 53/2003, meglio nota come Riforma Moratti.
La legge 107 ha solo introdotto l’obbligatorietà a partire dalle classi terze e dell’anno Scolastico 2015/16.
Le finalità che la norma si pone attraverso questa metodologia didattica sono incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. È, infatti, doveroso sottolineare come l’alternanza Scuola Lavoro sia una metodologia didattica che favorisce negli studenti il consolidamento delle conoscenze acquisite a scuola, la messa in gioco di competenze trasversali e delle soft skills, le competenze per la vita, il confronto sul campo delle attitudini di ciascuno per arricchirne la formazione e l’orientamento.

I primi anni di alternanza scuola lavoro

Il primo anno di entrata in vigore, le scuole che non avevano mai sperimentato stage attraverso il d.lgs. 77 si sono ritrovate ad dover organizzare in pochissimi mesi tutte le fasi di un’esperienza tanto significativa e delicata: contatto con la aziende, stesura condivisa del progetto di alternanza scuola lavoro, progettazione del calendario, attuazione, monitoraggio e supervisione, coinvolgimento del consiglio di classe, documentazione del percorso, valutazione dello stesso. Non si può, pertanto, nascondere la difficoltà incontrata a svolgere in modo adeguato ogni passaggio.
Hanno inciso in modo significativo anche i numeri degli studenti coinvolti, il tessuto economico e produttivo del territorio ed i tempi eccessivamente ristretti di entrata in vigore della norma.
Per rendere un’idea della portata, basti pensare alla Provincia di Brescia.
Una ricerca condotta dall’Indire nel 2014, ha rilevato come buona parte degli istituti bresciani, in particolare tecnici e professionali, avessero già svolto esperienze di stage, ma le aziende più disponibili fossero state quelle al di sotto dei nove dipendenti, con il primario obiettivo di assumere nuovo personale. Se guardiamo al numero degli studenti e delle studentesse di classe terza nell’anno scolastico 2013/14 ed ipotizziamo un trend abbastanza stabile di frequenza fino alla maturità, al termine del loro triennio avranno bisogno di ospitalità dalle aziende e realtà lavorative bresciane per circa tre milioni di ore di alternanza.
Capite, pertanto, come la sfida sia indubbiamente interessante e significativa ma altrettanto impegnativa e rischiosa, soprattutto se progettata e condotta con fretta ed improvvisazione.
Vista la difficoltà a raccogliere in tempi ristretti aziende disponibili all’esperienza e per favorire l’incontro tra istituzioni scolastiche e realtà disponibili ad accogliere studenti in alternanza scuola lavoro è stato istituito il Registro Nazionale delle Imprese presso le Camere di Commercio.

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Un altra incombenza molto importante è stata prescritta dalla Legge 107: la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Alle scuole è fatto obbligo formare i ragazzi sulla tutela della salute e della sicurezza, prevedendo percorsi da svolgersi prima del loro ingresso nella realtà lavorativa.
Al tema si collega anche la questione della predisposizione da parte delle aziende ospitanti di documenti di valutazione dei rischi che tengano conto della presenza di minori, seguiti da un tutor aziendale, che non possono entrare nel processo di produzione, così come della necessità di esplicitare nel progetto di alternanza scuola lavoro quali sedi aziendali ospiteranno gli studenti o se sono previste uscite sul territorio.
Potete comprendere quanto anche questa tematica, richiamata dall’alternanza scuola lavoro, configuri profili di responsabilità significativi per le istituzioni scolastiche e per le realtà ospitanti.

Alternanza scuola lavoro ed esame di maturità

Il Decreto Legislativo 62/2017, frutto di una delle materie delegate dalla Legge 107 al Governo, prevede che l’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifichi i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze,
abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore o per l’inserimento nel mondo del lavoro.  Per condurre tale valutazione, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, nel corso dell’esame di Stato, si tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro. L’ammissione stessa all’esame di Stato è subordinata a tale adempimento.
Il testo del Decreto Legislativo 62/2017 aveva previsto che la valutazione del percorso in alternanza fosse parte integrante della valutazione finale dello studente e incidesse sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 
Infatti, nel considerare tale esperienza i docenti dovevano tener conto dei seguenti aspetti: le ricadute sugli apprendimenti disciplinari, sul voto di condotta, nell’attribuzione dei crediti, anche se per l’Anno Scolastico 2017/18 non sarebbe diventata determinante.
Il consiglio di classe, pertanto, doveva considerare anche delle valutazioni in itinere svolte dal tutor esterno, per attribuire valore agli atteggiamenti, ai comportamenti, alla motivazione dello studente, per valorizzare il significativo ruolo formativo dell’esperienza di alternanza scuola lavoro nel concorrere al miglioramento e promuovere l’autovalutazione di ciascuno.

Cosa è cambiato nell’anno scolastico 2018/19

L’accesso e animato dibattito attorno ad alcuni temi, tra cui l’alternanza scuola lavoro, ha visto il Governo Giallo Verde intervenire proprio su tale tematica in vista dell’esame di maturità 2018/19.
Attraverso la Legge Finanziaria sono approvate alcune modifiche sull’obbligo del monte ore complessivo e sui finanziamenti.
Nello specifico è stata, poi, la nota Miur 3380 dell’8 febbraio 2019 che ha fornito indicazioni in merito.

Da alternanza a percorsi

Innanzi tutto è stata coniata una nuova definizione dell’esperienza di alternanza scuola lavoro: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
In secondo luogo è rideterminato il monte ore: non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Viene, pertanto, modificata la logica: non più un numero obbligatorio di ore complessive ma un numero minimo di ore che ciascuna istituzione scolastica deve garantire.
Per l’Anno Scolastico 2018/19 è sospeso l’obbligo di svolgimento come requisito per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado.
Nel frattempo, il Miur è impegnato nella stesura di nuove Linee Guida che dovrebbero entrare in vigore dall’Anno Scolastico 2019/20.

Un bilancio dell’esperienza di alternanza scuola lavoro

Non mi permetto di affrontare in una pagina un vero e proprio bilancio, ma propongo alcune riflessioni alla conclusione di questo excursus sull’esperienza dell’alternanza scuola lavoro dal 2015 ad oggi.
Il primo aspetto che ritengo doveroso sottolineare è che è stato un errore introdurre con improvvisazione e gran fretta l’obbligo a Settembre 2015, con pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale a Luglio 2015.
Non sarebbe stato, forse, più professionale e coinvolgente, passare attraverso una sperimentazione di tale obbligo, che vedesse protagoniste nell’implementazione quelle istituzioni scolastiche già esperte di stage attraverso il d.Lgs. 77/2005?
La gradualità, la scientificità ed il monitoraggio costante della sperimentazione avrebbero evitato sterili critiche, coinvolto gli attori primari del sistema ed aggiustato il tiro di un’esperienza che abbiamo visto essere arricchente ma molto impegnativa.
Per gli studenti poter toccare con mano il contesto del mondo del lavoro prima della conclusione degli studi ha un’enorme valenza: sono costretti a mettere in gioco conoscenze ed abilità acquisite a scuola;  possono verificare se l’indirizzo di studi scelto sia rispondente ai propri interessi futuri, con conseguente valenza orientativa; possono maturare o mettere in gioco competenze trasversali e per la vita;..
Direi che l’alternanza scuola lavoro può diventare un reale terreno di incontro tra l’istruzione e la formazione ed il mondo del lavoro! Entrambe devono, però, essere mese nelle condizioni di condividere, progettare, realizzare, attuare, monitorare e valutare insieme l’esperienza con le dovute condizioni di coinvolgimento, tempo, spazio e risorse adeguate.

Quando e come chiamare il supplente a scuola

Negli ultimi anni è diventato un problema da affrontare la sostituzione del personale assente nella scuola attraverso i supplenti. I motivi che hanno alimentato il dibattito sono più di di uno: difficoltà a reperire personale disponibile alla sostituzione, norme sibilline che danno adito alle più diverse interpretazioni, la minaccia di denunce per avere determinato oneri aggiuntivi a carico dell’amministrazione, norme discriminatorie verso la scuola che mettono in seria difficoltà la garanzia del servizio e del diritto allo studio.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza

Innanzi tutto, vanno richiamate note piuttosto datate che davano la possibilità alla scuola di sostituire il personale con ore disponibili e non utilizzate: le cosiddette ore a disposizione di cui erano composte alcune cattedre. Oppure, altro esempio, è stato l’utilizzo delle ore di compresenza alla scuola primaria.
Ebbene, nel primo caso, vi era la possibilità di sostituire fino a quindici giorni di assenza del titolare e nel secondo caso fino a cinque giorni.
In entrambe le situazioni vi era, però, la possibilità e non l’obbligo, in quanto tali ore potevano essere state destinate alla progettualità dell’offerta formativa.

Interventi normativi sulle supplenze

A partire dalla cosiddetta riforma Gelmini (Legge 133/2008 e Legge 169/2008) sono sparite sia le ore a disposizione che le compresenze, pertanto, unica soluzione alla sostituzione del personale assente era chiamare un supplente o chiedere, se si trattava di pochi giorni, al personale della scuola che avesse espresso disponibilità a prestare ore aggiuntive.
Con l’avvento della Buona Scuola (Legge 107/2015) sono state introdotte molte ore aggiuntive che, nell’anno di avvio, il 2015/16, sono state classificate come potenziato. A partire dall’Anno Scolastico successivo, il 2016/17, tali ore sono state incluse nell‘organico dell’autonomia, composto appunto da cattedre di diritto (31/08), cattedre di fatto (30/06) e potenziato.
Nell’anno di introduzione di tale organico , lo stesso è stato, però, attribuito alle scuole ad anno scolastico abbondantemente avanzato, con la conseguenza molto frequente di vedere tale personale impegnato solo a sostituire eventuali assenze.

Cosa dice il CCNL comparto scuola

Per fortuna, già il vecchio CCNL Comparto Scuola, 2006/09, ma soprattutto il recente CCNL rinnovato, 2016/18, chiariscono in modo inequivocabile come siano da destinare a supplenza solo le ore non impegnate, ossia non progettate ed impegnate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
È, infatti, molto chiaro l ‘Art. 28 comma 1 del sopracitato CCNL: Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
Per maggiore completezza è utile anche date lettura dell’ Art. 26: I docenti in servizio in ciascuna istituzione scolastica appartengono al relativo organico dell’autonomia di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.

Può, tuttavia, accadere che per i molti assenti o per la lunga durata delle assenze, anche le ore disponibili e non impegnate non bastino. In questo caso, non si deve ricorrere alla divisione degli alunni ma procedere a chiamare supplenti, per garantire il rispetto del diritto allo studio.

Altro tema spesso richiamato a giustificazione di una non presenza di supplenti è la difficoltà a reperirne.
Per ovviare al problema è stata creata, all’interno della graduatoria per la scuola d’infanzia e la scuola primaria, una subgraduatoria con il personale disponibile a supplenze molto brevi, della durata massima di dieci giorni. Tale personale deve essere reperibile dalle ore 7.30 alle 9.00 di ogni giorno, con presa di servizio entro le ore 10.00. Qualora questo non avvenga, lo stesso viene cancellato dalla subgraduatoria per l’anno scolastico in corso.
Se anche tale strumento non basta o ci troviamo nell’ambito della secondaria dove tale subgraduatoria non è prevista si ricorre alle cosiddette MAD, Messa A Disposizione. Ogni anno, migliaia di persone danno la propria disponibilità fuori graduatoria per supplire il personale.
Inoltre, dal lontano 2007, il regolamento delle supplenze, DM 131 /2007, ha reintrodotto penalizzazioni per la non accettazione della supplenza, il mancato perfezionamento della stessa o l’abbandono del servizio. Infatti, la situazione di eccessiva libertà di modifica o di abbandono delle supplenza, rendeva ingestibile la situazione.
Il medesimo regolamento facilita anche la procedura, superando la telefonata o raccomandata con l’invio di una mail ad un numero illimitato di interessati inseriti in graduatoria, che hanno tempo 24 per rispondere e 24 per prendere servizio.

Per riassumere…

Pertanto, per riassumere la procedura: accertate le assenze del personale da sostituire, si verifica se la situazione di organico con ore non impegnate possa coprire totalmente o parzialmente il fabbisogno; qualora si debba ricorrere alla chiamata di supplenti, si procede con l’invio massivo di mail agli eventuali interessati per scorrere la graduatoria; avendo questi ultimi 24 ore di tempo per rispondere e 24 ore per prendere servizio, organizzo la sostituzione con ore disponibili o chiamando da Mad un sostituito per i due giorni utili allo scorrimento della graduatoria; se la graduatoria è esaurita, si provvede con le tabelle di viciniorietà a consultare le graduatorie di tutta la provincia, dalla scuola più vicina alla più lontana; infine se non ho trovato nessuno, utilizzo le MAD consegnate all’istituto per trovare i sostituti.
Con tali accorgimenti non si rischia il rilievo per aggravio alle casse dello stato, in quanto si sono analizzate tutte le ipotesi di soluzione per evitare sprechi e garantire il diritto allo studio.
Infine, un affondo sulla situazione molto grave nella quale versano le segreterie ed il personale Ata.
Con la finanziaria 2015, Legge 190/2014, il Governo di allora ha obbligato ad attendere di essere solo in tre dipendenti all’interno della segreteria per procedere alla sostituzione del personale. Situazione denunciata per le tante e complicate incombenze che gravano sulle scuole a partite dal riconoscimento della loro Autonomia dal 1999.
A seguito di tali proteste, vi è stato un leggero, seppur ancora insignificante, intervento: la possibilità di sostituire il personale anche al di sopra delle tre unità di presenza, purché l’assenza duri almeno trenta giorni (Art. 1, comma 602, della legge finanziaria 2018 in deroga all’art. 1, comma 332, della legge 190/2014).
Analoga situazione si è dovuta affrontare con i collaboratori scolastici, non sostituibili dal primo giorno: in questo caso si è scaricata sui dirigenti scolastici la responsabilità di decidere quando nominare, qualora si configurino profili di rischio per la sicurezza del personale o degli utenti. L’effetto della Finanziaria 2015 è stato, quindi, solo attenuato dalla Circolare Ministeriale 2116/2015, che prevede una deroga in via amministrativa.
Questa situazione si manifesta quotidianamente nelle scuole, dal momento in cui un alunno, un’alunna, uno studente, una studentessa varcano la soglia dell’istruzione scolastica.
Purtroppo, molto spesso, chi approva norme che guardano solo al risparmio o al fare cassa, non si rende pienamente conto delle ricadute negative su diritti fondamentali che la scuola ed il suo personale è tenuta a garantire: diritto allo studio, accoglienza, sorveglianza, buon andamento, efficienza, efficacia,…

Concorso 2019 per i docenti primaria e infanzia

Gli Uffici Scolastici Regionali proseguono nella pubblicazione delle date della prova orale del Concorso straordinario, ma si sta già mettendo in campo la macchina organizzativa per il Concorso Ordinario infanzia e primaria 2019.

La bozza del testo è già nota e già sottoposta al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Quest’ultimo ha rilevato le seguenti osservazioni:

  • sembra palesarsi una separazione troppo marcata tra la procedura finalizzata all’accesso ai posti comuni e quella per i posti sul sostegno. Tale rilievo è dettato dal timore di una netta separazione tra i due profili, con varie conseguenze, come quella della mobilità dei docenti tra i posti;
  • i quesiti della prova scritta per il sostegno dovrebbero affrontare anche tematiche disciplinari, culturali e professionali proprie dell’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia;
  • i quesiti della prova scritta e della prova orale per i posti comuni dovrebbero accertare anche conoscenze e competenze relative all’inclusione.

Dalla bozza del Decreto Ministeriale emerge che il Concorso verrà regolarmente indetto ogni due anni su base regionale ed esclusivamente nelle Regioni con disponibilità di posti o in cui siano esaurite o di scarsa capienza le graduatorie di merito.

I requisiti di ammissione sono i seguenti:

  • diploma magistrale e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti entro l’a.s.2001/02,
  • laurea in Scienze della formazione primaria o titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia,
  • per i posti di sostegno è necessario il titolo di specializzazione,
  • a differenza del recente concorso straordinario, non sono richiesti requisiti di servizio già prestato nel medesimo ordine di scuola.

Le prove del concorso ordinario si articoleranno nel modo seguente:

  • prova pre-selettiva, nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori a tre volte il numero dei posti,
  • prova scritta composta da due domande aperte con trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, per accertare le conoscenze e le competenze didattico – metodologiche relative alle discipline per la scuola primaria ed ai campi di esperienza per la scuola d’infanzia; per i posti di sostegno le domande sono specificamente dedicate ai temi dell’inclusione ed alle metodologie didattiche personalizzate;
  • la prova scritta prevede anche un quesito articolato in otto domande a risposta chiusa per verificare la comprensione di un testo in lingua inglese, raggiungendo il livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
  • prova orale, alla quale si accede una volta superata positivamente la prova scritta, dura trenta minuti, consiste nella presentazione di una progettazione di attività didattica, che permetta di accertare la conoscenza dei contenuti previsti dall’Allegato A del bando, la padronanza delle discipline, la capacità di effettuare una progettazione didattica efficace, con integrazione delle TIC;
  • per il colloquio di sostegno l’attenzione sarà particolarmente rivolta ad accertare le competenze nel progettare un ambiente di apprendimento volto all’inclusione ed al raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità ed alle differenti tipologie di disabilità.

Concluso l’iter concorsuale, stilata la graduatoria regionale di merito, si procederà alla chiamata in ruolo per la copertura dei posti disponibili.

Restiamo ora in attesa dell’approvazione del testo da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento sarà operativa la sezione di istanze on line per poter presentare domanda di partecipazione.

Aspettiamoci che, come in ogni tornata concorsuale, si aprirà la corsa alla vertenza per superare i requisiti prescritti dal bando.

Sistema integrato di educazione e di istruzione dagli 0 ai 6 anni di età

Il decreto legislativo 65, approvato il 13 Aprile 2017, ha posto le basi per cercare di integrare fra loro i sistemi inerenti l’offerta formativa e di servizi rivolta ai bambini ed alle bambine di età compresa tra gli 0 ed i 3 anni ed i 3 e 6 anni.

Il Decreto in questione  ha avuto necessità di ulteriori atti normativi ed ha avviato il processo per la fornitura di alcuni finanziamenti che, poi, vedremo nel dettaglio.
Nello specifico, sono stati deliberati il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni da parte del Consiglio dei Ministri, il giorno 11 dicembre 2017, in linea con l’articolo 8 del D.Lgs. n. 65 ed il Decreto Miur 687 del 26 Ottobre 2018, contenente i criteri e le modalità di riparto dei finanziamenti tra le Regioni per l’annualità 2018.
Indubbiamente, la sfida interessante sta nel tentativo di far integrare tra loro due realtà molto diverse come origine, storia, tipologia di offerta educativa e formativa, organizzazione, inquadramento giuridico e contrattuale.
Il decreto 65 esplicita tra le proprie finalità la promozione della continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, l’impegno a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali ed a favorire l’inclusione, il sostegno della primaria funzione educativa delle famiglie, anche con organismi di rappresentanza, la conciliazione vita/lavoro.

Nell’offerta oggi esistente per tale fascia di età esistono i nidi e micronidi, le sezioni primavera, le scuole d’infanzia, tutti opportunità organizzate dalla realtà statale, comunale e del sistema pubblico integrato con le scuole paritarie.
Il decreto fornisce, inoltre, un ‘attenta disanima dei compiti e delle funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7.

Analizzando il primo anno di vigenza, sembra che molto poco sia stato realizzato sulla formazione e sulla reale promozione e sul consolidamento di una integrazione tra i due sistemi. Sono state sì investite risorse ma in particolare a parziale copertura dei costi di gestione per l’abbattimento delle rette per i servizi educativi della prima infanzia e per le scuole non statali, come stabilizzazione graduale delle sezioni primavera, tendenzialmente​ aggregate alle scuole dell’infanzia statali o paritarie, come parziale copertura dei costi di gestione e l’ampliamento della rete dei servizi per le scuole non statali.

Interessate è analizzare quanto di contenuto tra gli obiettivi del decreto è, per ora restato sella carta: l’istituzione di Poli per l’infanzia e l’insediamento di una commissione preso il Miur per il sistema integrato di educazione e istruzione.
I Poli per l’infanzia sono stati previsti all’art. 3 del decreto 65 con lo specifico compito di accogliere un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. Gli stessi sono da considerarsi come laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio.
L’altro tema, la commissione, prevista all’art. 10 del medesimo decreto, doveva essere istituita entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma senza ulteriori oneri. La stessa, composta da esperti in materia, avrebbe avuto compiti consultivi e propositivi, contribuendo alla realizzazione del sistema integrato.

Riflettendo sul vissuto quotidiano all’interno delle istituzioni educative e didattiche, non si coglie un incisività del decreto e, soprattutto l’avvio di un reale e significativo percorso per un sistema integrato tra l’offerta formativa per 0 – 3 anni e per 3 – 6 anni. Gli stessi Uffici Scolastici Regionali non hanno intrapreso azioni di promozione del percorso né in termini formativi, né in termini amministrativi.
Ora, vi sarà ancora spazio per proseguire nell’attuazione del progetto? Vi è ancora l’intenzione da parte dei diversi attori istituzionali, Stato, Regioni, Enti Locali di proseguire con il progetto? Come riuscire a coinvolgere i protagonisti, famiglie, insegnanti ed educatori in tale riordino? Potrebbero tornare ad avere un ruolo centrale di regia sui diversi versanti, formativo, di coordinamento ed amministrativo per i finanziamenti, gli ambiti territoriali, sedi periferiche dell’Ufficio Scolastico Regionale? Perché non azzardare anche il tema tanto discusso del riconoscimento della scuola d’infanzia come parte del percorso obbligatorio di istruzione? Potrà avere riflessi su tale tematica una eventuale attuazione dell’autonomia differenziata?
A queste domande cercherò di dare risposta continuando a tenere monitorato il percorso di attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione dagli 0 ai 6 anni di età.

Decreto Legislativo 61/2017: revisione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Le norme emanate ad oggi sono il D.Lgs. 61/2017, il decreto attuativo quadro e le linee guida.
Con tali atti l’intenzione è stata quella di ridisegnare radicalmente l’impianto dell’istruzione professionale nel nostro Paese, tentando di integrare meglio i due sottosistemi, quello statale e quello regionale. I due sistemi non dovrebbero sovrapporsi, né potranno essere assorbiti l’uno dall’altro, ma dovrebbero garantire un’offerta formativa di IeFP da parte in ogni Regione, mediante la realizzazione di percorsi formativi che consentano il raggiungimento sia della qualifica al termine del triennio, sia del diploma al termine del quadriennio.

Il tema va inquadrato nella cornice costituzionale del rapporto Stato – Regioni e della sussidiarietà, tenendo conto delle specificità sociali, economiche e produttive delle diverse Regioni d’Italia.
In questi tre anni ogni istituto, in attuazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ha effettuato i passaggi di delibera indispensabili, contestualizzandoli nel quadro dei rapporti con il territorio.
Il tema riprende, inoltre, in mano una questione già affrontata dal Ministro Moratti con l’allora D.Lgs. 226/2005, che non ha visto una conclusione: allora, l’obiettivo era portare l’IeFP sotto il Governo della Regione, lasciando l’istruzione Tecnica e Liceale sotto lo Stato.

La riforma della Buona Scuola deve essere, invece, avviata con le prime classi dall’anno scolastico 2018-2019 e la piena entrata a regime sarà nell’anno scolastico 2022/2023, con la definitiva abrogazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, riordino degli istituti professionali del Ministro Gelmini, discendente dalla Legge 133/2008.
Nel Decreto 61 e nelle ulteriori norme attuative, le istituzioni scolastiche della Istruzione Professionale sono definite scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione. Pertanto, le stesse sono strettamente collegate al territorio nel quale operano e devono essere impegnate in processi di sperimentazione, di ricerca e di innovazione, con la conseguente apertura nei confronti delle istituzioni, dei portatori di interesse, del contesto.

La revisione proposta ha ridefinito il numero degli indirizzi che passano da 6 ad 11 volti a raggiungere specifici profili d’uscita differenti per ciascun indirizzo di studi. Il nuovo sistema favorisce con maggiore facilità ed efficacia didattica la possibilità di passaggio tra i corsi di istruzione professionale ed i corsi di formazione professionale e viceversa.

La nuova impostazione che avremo modo di approfondire dettagliatamente nel parlare delle Indicazioni Nazionale e Linee Guida ha una forte curvatura laboratoriale ed investimento significativo nella personalizzazione dei percorsi con la stesura e condivisione del cosiddetto Piano Formativo Individuale, redatto dal consiglio di classe entro il 31 Gennaio del primo anno di frequenza e costantemente monitorato ed aggiornato.

Collegato ad esso è la realizzazione della rete nazionale di scuole professionali ed il raccordo con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. Inoltre, tali istituti possono avvalersi dell’istituto dell’apprendistato quale strumento formativo per l’accesso al lavoro, come disciplinato dal decreto legislativo n. 81 del 2015.

Per consentire l’ordinato passaggio al nuovo ordinamento della IP, il D.Lgs n. 61/2017 prevede ancora una serie di provvedimenti attuativi di concerto con il Ministero del lavoro e previa intesa con le Regioni e di concerto con il Ministero dell’Economia e la stipula di Accordi con le rispettive Regioni.

Collegato ad esso è la realizzazione della rete nazionale di scuole professionale ed il raccordo con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro: tali contesti non potrebbero ricoprire un ruolo centrale e strategico nell’attuazione delle politiche attive al lavoro? Il percorso di inserimento, accompagnamento e riconversione professionale non troverebbe in tali istituti ed enti una realtà preparata a farvi fronte in modo efficace ed incisivo? Se il cosiddetto reddito di cittadinanza dovesse proseguire nel proprio percorso di attuazione, non potrebbero essere coinvolte tali realtà anziché i centri per l’impiego?…

Per consentire l’ordinato passaggio al nuovo ordinamento della IP, il D.Lgs. 61/2017 prevede ancora una serie di provvedimenti attuativi di concerto con il Ministero del lavoro e previa intesa con le Regioni e di concerto con il Ministero dell’Economia e la stipula di Accordi con le rispettive Regioni. La situazione, ad oggi, varia molto da Regione a Regione ed è in continua evoluzione.

A questo proposito non può non essere conosciuti l’art. 116 della Costituzione Italiana che regolamenta il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in cui la formazione professionale si inserisce.

L’evoluzione di tale riorganizzazione potrebbe essere complicata da ulteriori elementi legati all’inquadramento del personale, all’armonizzazione dei diversi contratti oggi in vigore, alla regolamentazione da parte delle singole Regioni.

Il calendario scolastico: come va definito

Primo irrinunciabile riferimento è il calendario scolastico regionale, approvato ai sensi dell’Art. 138 comma 1 lettera d del D.Lgs. 112/1998, all’interno del quale si trovano le date di avvio e di conclusione, i periodi di sospensione dell’attività didattica, cui le scuole si devono attenere.

Una volta emesse tali delibere, le istituzioni scolastiche, ai sensi dell’Art. 5 del DPR 275/99 e dell’art.10 del D.Lgs. 297/94 possono decidere adattamenti del calendario scolastico, in funzione di dare attuazione al Piano dell’Offerta Formativa, con il coinvolgimento dei rispettivi organi partecipativi, collegio docenti e consiglio d’istituto.

I rispettivi riferimenti normativi prevedono, infatti, che gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (art 5 c. 2 DPR 275/1999) e che il consiglio di circolo o di istituto…ha potere deliberante… nelle seguenti materie: c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali (Art 10 c. C3 lettera c D.Lgs. 297/1994).

Solitamente, si sente citare un limite di duecento giorni di lezione. Ebbene, l’art. 74 del D.Lgs. 297/94 prescrive proprio che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno duecento giorni.
Tale limite va tenuto in debito conto rispetto ad eventuali chiusure straordinarie, dettate da causa di forza maggiore, come nevicate, ordinanze del sindaco, tornate elettorali,…

Di fronte, però, a situazioni imprevedibili ed inaspettate presentatesi nel corso di un anno scolastico che hanno determinato la chiusura per cause di forza maggiore, il non rispetto dei duecento giorni non compromette, comunque, la validità dell’anno. Cerchiamo ora di capire il perché.

Quest’ultimo argomento va attentamente approfondito facendo riferimento al DPR 122/2009 ed al D.Lgs. 62/2011, che prescrivono nella secondaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale.

La medesima situazione va affrontata dal consiglio di classe per valutare assenze lunghe da parte degli/lle alunni/e, studenti/esse che debitamente motivate consentono il riconoscimento dell’anno, purché non si pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione delle competenze raggiunte.

Le scuole dispongono, pertanto, di chiari riferimenti normativi per poter procedere al rispetto del calendario scolastico della propria regione ed effettuare eventi adattamenti o recuperi, passando attraverso le delibere dei diversi organismi collegiali.

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