MARCO CORTI
Digital Strategist

Un sito non è solo design: è SEO, architettura dei contenuti, user experience, strategia editoriale.

Ogni elemento ha una funzione.

Ogni scelta una ragione.

Sono Marco Corti, Digital Strategist. Navigando questo progetto, stai già sperimentando il mio metodo di lavoro.

Logo Marco Corti

© MicroTag | Marco Corti.
P.IVA IT04394750980

Esame di maturità: cosa cambia nel 2019

Con il DPR 323/1998, con la Legge 1/2007 e con il D.lgs. 122/2009, che vedremo poi nel dettaglio, sono state definite le tappe dell’esame di maturità, a conclusione del secondo ciclo di istruzione, che abbiamo conosciuto fino ad oggi.

A partire dal 17 Giugno 2020 prende il via l’esame di Stato per l’anno scolastico 2019/2020.

Aggiornamenti esame di Stato 2020

Nello specifico con il DPR 323/1998 viene attribuito il cosiddetto credito formativo, ossia ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato.

Mentre  con il DPR 122/2209, il regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, vengono introdotti il voto sul comportamento e l’ammissione all’esame subordinata al conseguimento, nello scrutinio finale, di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

La Legge 107/2015, la cosiddetta Legge della Buona Scuola, all’art. 1 comma 181, ha previsto che la valutazione e la certificazione delle competenze fossero oggetto di delega al Governo per la riscrittura della norma.

Ebbene, a Maggio 2017, è stato approvato il D.lgs. 62, che ha previsto quanto segue.

La valutazione deve avere come oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione.

La valutazione deve, inoltre, avere finalità formativa ed educativa e concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documentandone lo sviluppo dell’identità e promuovendone l’ autovalutazione, in merito a conoscenze, abilità e competenze.

Nello specifico, il Capo III del D.lgs. 62 si è occupato dell’Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, ribadendo all’Art. 12 le finalità sopracitate e rimandando alle Indicazioni Nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, evidenziandone la funzione orientativa per gli studi o per il lavoro.

Il consiglio di classe ha il compito di attribuire il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

In linea, poi, con quanto previsto dal DPR 80/2013, il consiglio di classe deve elaborare, entro il quindici Maggio di ciascun anno, un documento relativo ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi ed ai tempi del percorso formativo.

La regolamentazione voluta dalla legge 107/2015 (Buona scuola) e prevista da un suo decreto legislativo (62/2017), è stata attuata dallo stesso Ministero oggi in carica con il decreto 769 del 26.11.2018, che prevede i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta.

I quadri di riferimento, allegati al sopracitato decreto, sono differenziati per i licei, gli istituti tecnici e professionali e forniscono indicazioni relative alle caratteristiche ed alla struttura delle prove d’esame, ai nuclei tematici fondamentali ed agli obiettivi delle prove, alla valutazione delle stesse.

Per favorire un’adeguata informazione e formazione del personale coinvolto sono stati organizzate Conferenze di servizio sull’intero territorio nazionale, rivolte ai Dirigenti Scolastici ed ai Coordinatori delle scuole paritarie del secondo ciclo.

La nuova maturità avrebbe dovuto entrare in vigore dall’A.S. 2018/19.

In data 26 Novembre 2018 il Ministro, in un comunicato stampa del Miur, ha dichiarato che la maturità dall’Anno Scolastico in corso, coerente con la recente normativa avrebbe previsto due scritti invece di tre, eliminando la terza prova, elaborata dalle commissioni, prestando, prestando, maggiore attenzione alle prime due prove, predisposte a livello nazionale.

I quadri inseriti nel Decreto 769 del 26 Novembre 2018 descrivono, pertanto, le caratteristiche e gli obiettivi in base ai quali saranno costruiti il primo scritto di italiano e la  seconda prova diversa per ciascun indirizzo di studi.

Tali dichiarazioni hanno, legittimamente, creato scompiglio nei docenti, negli studente e nelle studentesse e nelle famiglie, anche, perché accanto ad esso vi è il Decreto Mille Proroghe intervenuto dell’alternanza scuola lavoro: per quest’anno non sarà criterio di accesso all’esame, in quanto il Ministero non ha ritenuto che l’ammissione potesse essere pregiudicata dalla partecipazione all’alternanza.

L’esperienza di alternanza sarà, piuttosto, parte del colloquio.

Infine, l’altra preoccupazione incombente sono le prove Invalsi, che, a detta del Ministro Bussetti, per quest’anno, restano fuori dall’esame ed i risultati delle prove non faranno media con il voto di maturità.

L’auspicio è che da qui alla conclusione dell’anno non sopraggiungano ulteriori novità, che creerebbero solo confusione ed incertezza.

Conoscere la legislazione scolastica ed il contratto

Nella scuola vanno debitamente considerate anche la dimensione affettiva, emotiva, relazionale,…che  generano tante incomprensioni, malintesi, rancori, errori… evitabili conoscendo le regole, che sono, appunto, raccolte nella legislazione scolastica.
Da lavoratori della scuola e da cittadini, abbiamo il dovere di conoscere dapprima un documento di grande rilevanza: la Carta Costituzionale.
In essa sono inseriti gli aspetti fondamentali entro cui si costruisce la scuola: il sistema di Governo, lo stato di diritto, il quadro dei diritti e dei doveri, la modalità di partecipazione alle scelte del Paese,…
Elenco, semplicemente, alcuni degli articoli di significativa importanza per il mondo dell’istruzione e della formazione:

  • Art. 34: La scuola è aperta a tutti.
    L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
    I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi…
  • Art. 13: La libertà personale è inviolabile.
    Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge….
  • Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali…
  • Art. 1: L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
    La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
  • Art. 2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
  • Art. 33: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento…
  • Art. 117: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali…

Quest’ultimo tema è di grande attualità, essendo la Lombardia una delle Regioni che ha intrapreso il percorso per accaparrarsi alcune prerogative legislative proprio sul tema dell’istruzione. Oggi, il quadro non e assolutamente chiaro, ma è indispensabile che ciascuno di noi si tenga costantemente informato ed aggiornato sulle intenzioni rispetto al tema.
La conoscenza della legislazione scolastica e del CCNL sono di estrema necessità anche per la loro funzionalità e per l’uso costruttivo. Quando, infatti, si affronta una situazione da risolvere entrano in gioco molte norme, anche derivanti da fonti legislative diverse.
Esporrò alcuni esempi.

IL RAPPORTO LAVORO NEL SETTORE PUBBLICO: dalla procedure di privatizzazione del rapporto di lavoro nel settore pubblico, oltre al riferimento all’art. 97 della Costituzione per la modalità di selezione, entrano in gioco il Codice Civile ed il Codice di Procedura Civile.

UN TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA: i riferimenti principali sono il CCNL Comparto Scuola, il Contratto Collettivo Integrativo sulla mobilità  e sulla mobilità annuale, la Circolare degli Organici.

LE USCITE DIDATTICHE: una recente circolare della Funzione Pubblica ha caricato di notevoli responsabilità il personale della scuola organizzatore delle uscite didattiche, con incombenze legate al controllo del mezzo, della condizione dell’autista, della dovuta copertura assicurativa,… Da questo esempio, si evince come accanto alle norme per le procedure di programmazione, delibera ed autorizzazione di un uscita didattica, si debba fare riferimento ai Codici Civile e Penale ed ai rispettivi Codici di procedure.

L’AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: l’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, rimanda ad una innumerevole serie di norme per garantire il riconoscimento e l’esercizio della personalità giuridica da parte delle istituzioni scolastiche e dei loro organismi decisionali.
Innanzi tutto il DPR 275/99, il Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,  discendente dall’art 21 L. 59/1997, la cosiddetta Legge Bassanini.
Seguono, poi, le regole di funzionamento degli organi collegiali, raccolte nel D.Lgs. 297/1994, il Testo Unico delle norme della scuola, ma discendenti dai decreti delegati del 1974.
Ulteriori riferimenti irrinunciabili sono il D.I 44/2001 sul Regolamento Contabile e tutti i processi attivati con il sistema nazionale di valutazione, attraverso il DPR 80/2013: la stesura del Rapporto di Autovalutazione, il conseguente Piano di Miglioramento, il Piano dell’offerta Formativa Triennale e la Rendicontazione Sociale.
Infine, la recente L 107/2015, la Buona Scuola e tutti i contratti e le norme che regolamentano ordinamenti, iscrizioni, organici.

Tali esempi dimostrano quanto una situazione abbia bisogno di un fitto intreccio di norme, pertanto, la stessa non può essere affrontata con superficialità e fermandosi alla prima notizia trovata sulla rete.

Per essere attrezzati a saper individuare una notizia fondata o una falsa non esiste un algoritmo preconfezionato, ma dobbiamo attrezzarsi per saper problematizzare consapevolmente cosa significa vero e acquisire consapevolezza su quanto tale ricerca arricchisca la nostra crescita.

Una tendenza diffusa che si nasconde dietro le fake è anche quella che promuove il ricorso facile per far calzare una norma, un bando, una legge sulla mia soggettiva e specifica esigenza. Peccato che il mio interesse soggettivo e legittimo cozza sempre contro qualche interesse soggettivo e legittimo di qualcun altro: se le stesse realtà sostengono il ricorso dell’uno e dell’altro, la domanda da porsi è quale sia la linea politica di scelte che li caratterizza.
La vertenza è legittima e, per fortuna, esiste, ma va utilizzata come estrema ratio, dopo che vari tentativi di soluzione sono stati perseguiti senza ottenere il risultato. Non può,  però,  divenire la strada intrapresa di fronte a qualsiasi norma o bando che detta determinate regole, per superare i vincoli posti da queste.
Inoltre, bisogna saper problematizzare anche il ricorsificio facile ed immediato, per capire quali abbiano un possibile fondamento e quali siano, invece, solo specchietti per le allodole.

Un interessante esempio di complessità di analisi della norma che caratterizza nello specifico la professione docente è l’art 27 del CCNL Comparto Scuola, che delinea il profilo del docente: “il profilo professionale del docente è costituito da competenze disciplinari, metodologico -didattiche, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, organizzativo -relazionali, di orientamento, di ricerca, documentazione e di valutazione tra loro correlate ed integranti”.
Ne scaturisce il profilo di un docente che deve maturare una complessa ed articolata preparazione, in un contesto ulteriormente complicato dalla globalizzazione e dalla frenesia della civiltà digitale. Ne è dimostrazione il recente contratto della scuola che ha dovuto inserire il principio del diritto alla disconnessione, per regolamentare l’utilizzo dei canali digitale per veicolare le informazioni e le direttive.

La necessità e la significatività della norma si colgono anche in due passaggi fondamentali che riguardano l’esercizio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’attuazione del sistema di valutazione, brevemente accennati prima. Le due norme di riferimento sono rispettivamente la Legge 59/1997, la cosiddetta Riforma Bassanini, dalla quale è disceso il DPR 275/1999, il Regolamento dell’autonomia ed il D.Lgs. 80 del 2013 che ha istituito il sistema nazionale di valutazione.
Ebbene l’anno Scolastico 2018/19 è l’anno di allineamento dei due processi, che sono passati attraverso alcune fasi: il RAV, il PDM, il PTOF ed il BS.

Cercherò ora di spiegare ciascun acronimo ed i processi sottesi alla realizzazione dello stesso.
RAV: il Rapporto di Autovalutazione, che prescrive agli organi collegiali di saper analizzare e descrivere.
PDM: il Piano di Miglioramento, che scaturisce dall’analisi precedente ed insieme al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, prevede di saper organizzare e realizzare.
BS: il Bilancio Sociale, ultima fase del sistema di valutazione, che vedrà attuazione nei prossimi mesi e prevede la capacità di valutare e di raccontare.

Ciascuno dei processi descritti è strettamente correlato all’altro e non può essere condotto da singole commissioni di lavoro in seno al collegio docenti senza un confronto, un coinvolgimento ed una partecipazione di tutti gli attori della scuola.
Se questo non accade, ciascun adempimento viene subito e vissuto come mero atto burocratico, fine a se stesso e privo della reale efficacia.

Descritto tale quadro entro cui ci si muove secondo regole precise, specifiche e complesse nella loro articolata applicazione, possiamo paragonare la scuola ad un sistema aperto, con una struttura complessa, le cui parti sono in relazione non lineare tra loro, me in costante influenza reciproca  e in continua integrazione. Basta pensare quanto lo stesso studente non sia un utente finale, ma colui che influenza le scelte formative di un’istituzione scolastica.

Infine, alla scuola si può applicare la teoria dei legami deboli: un insieme di sistemi e di senso diversi, rappresentati dalle famiglie, dai docenti, dai dirigenti,… con alta adattabilità, centrata su connessioni altamente flessibili, centrata sul processo e influenzata dalla corresponsabili tra le parti e il tutto.

In questo “gioco” le cui regole sono tante ed intrecciate tra loro, la professione docente va affrontata con uno sguardo complesso e d’insieme, leggendo le stesse norme come elementi chiave la cui non conoscenza genera disfunzionalità. Piuttosto, le stesse vanno lette, affrontate, analizzate e integrate da diversi punti di vista: giuridico e giurisdizionale, pedagogico, didattico, educativo, storico, sociale,…

Bilancio competenze per anno di prova docenti

Per l’anno di prova docenti i neo assunti sono chiamati ad elaborare, in virtù del D. Mle 850/2015, il proprio bilancio delle competenze: una forma di autovalutazione della propria professionalità, da elaborarsi in collaborazione con il docente tutor.

Perché è significativo dedicare un momento di riflessione su tale azione formativa? Per la valenza pedagogica di tale metodologia, per l’utile strumento finalizzato alla percezione di autoefficacia, per il coinvolgimento del docente in una modalità di valutazione cui, spesso, sono destinatari gli/le studenti/esse.

La filosofia sottesa alla didattica per competenze pone, infatti, al centro della riflessione non il programma da svolgere ma i risultati degli apprendimenti cui approdare; centrali non sono più il docente, il percorso e la scuola, ma lo studente e la studentessa, i loro risultati e la società.

La scelta pedagogica della programmazione per competenze ha una visione dinamica, si rifa ad un approccio olistico e, soprattutto, cerca di raggiungere la maturazione di un sapere situato.

Per comprendere il significativo cambio di paradigma cui si è approdati con tale didattica, può essere interessante analizzare una delle definizioni del termine “competenza”, quella elaborata da Pellerey nel 2004: è la capacità di far fronte ad un compito o ad un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e ad orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive e ad utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo.

La competenza, articolata in conoscenza (ossia il sapere), in abilità (ossia il saper fare) e in attitudine (ossia il saper essere), deve essere raggiunta per poter efficacemente affrontare una situazione particolare, una situazione di studio e raggiungere un risultato osservabile.

Far applicare tale paradigma anche al docente nella fase di formazione iniziale per il superamento del periodo di prova docenti, lo coinvolge sicuramente in un’operazione di valutazione personale che può diventare significativa in termini professionali: elaborare un bilancio rispetto alla didattica, alla partecipazione alla vita scolastica e rispetto alla formazione personale.
Da tale bilancio, il Dirigente Scolastico ed il Tutor, coinvolgendo il docente elaborano, poi, uno specifico patto per lo sviluppo professionale e delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale.

La riflessione dei docenti neoassunti nell’utilizzo di tale strumento di analisi, può contribuire a farlo calare nei panni degli/lle studenti/esse coinvolti nella delicata operazione di valutazione e di autovalutazione?

Una metafora ritengo rappresenti in modo significativo l’impostazione di una didattica per competenze: la metafora del ponte, in contrapposizione a quella del muro. Lo studente, la studentessa divengono produttori di conoscenza, hanno a disposizione una molteplicità di strumenti per affrontare situazioni con un approccio problematico, anziché essere unicamente riproduttori di conoscenze trasmesse, sotto forma di contenuti attraverso metodi tradizionali, come il libro di testo e la lezione frontale.

Concludo con una provocazione: i recenti ennesimi interventi legislativi finalizzati a sanare il problema irrisolto del precariato rischiano di rendere sempre più strutturali forme concorsuali non selettive per stabilizzare e per evitare contenziosi.

Non sarebbe ottimale fare in modo che il cosiddetto anno di prova diventasse l’autentico momento di confronto con se stessi e con la propria professionalità, per trasformare tale anno tanto significativo in un autentico percorso selettivo e di crescita?

Decreto Legislativo 59 del 2017: la formazione iniziale e reclutamento

Partirò con una sintesi della storia delle modalità di abilitazione e di reclutamento nel nostro Paese.
L’Articolo 97 della Costituzione prevede che l’accesso al ruolo avvenga attraverso concorso, “salvo casi stabiliti dalla legge”.

Nel 1971, la Legge 1074 supera già il vincolo prevedendo incarichi a tempo indeterminato e corsi abilitanti speciali.
Due anni dopo, nel 1973, la Legge 477 istituì le graduatorie ad esaurimento e i corsi abilitanti. Nel 1982, la legge 270 conferma e rinnova le modalità precedenti di conseguimento dell’abilitazione per accedere al ruolo.
La Legge 326 del 1984 recupera coloro che sono stati esclusi dalle precedenti tornate e abilita riservatamente ancora il personale.

Nel 1989, con la legge 417, si istituisce la cosiddetta graduatoria del doppio canale.
Se mettiamo a confronto i concorsi ordinari, previsti dalla Costituzione come modalità ordinaria di accesso al ruolo, con le abilitazioni riservate, deroghe previste dalla stessa Costituzione, ne scaturisce il seguente quadro: dal 1982 al 2016 sono stati istituiti sei concorsi ordinari; dal 1982 al 2005 ben 8 abilitazioni riservate.
Per quanto riguarda la formazione iniziale interessante è vedere come negli anni ‘90 viene istituita la Laurea in Scienze della Formazione Primaria (LSFP) e il percorso di Specializzazione per l’istruzione Secondaria di Secondo Grado e per il Sostegno (SISS e SOSS) la cui ufficialità entra in vigore a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000.
Il Decreto Legislativo 297 del 1994, noto come Testo Unico, prevede l’istituzione di un concorso abilitante dopo l’obbligo del titolo di accesso e l’abilitazione con due anni di servizio per accedere al doppio canale.
Viene, però, nel frattempo, prevista una fase transitoria con la legge 341 del 90 articolo 3 comma 8: in questo caso è il titolo di accesso per la scuola primaria e infanzia rimane il titolo magistrale e la laurea per coloro che non hanno conseguito il titolo entro l’anno scolastico 2001-2002 e, tutti i successivi concorsi dopo il primo maggio 2000 prevedono l’obbligo di abilitazione.

La legge 124 del 1999 prevede, poi, il passaggio dal cosiddetto doppio canale alla graduatoria permanente utilizzata per le assunzioni in ruolo e istituisce l’abilitazione riservata con almeno 360 giorni di servizio.
Dopo diversi anni, finalmente, nel 1999, viene istituito il concorso ordinario e nel 2003 la riforma Moratti, con il Decreto Legislativo 227 del 2005 prevede che, accanto al diploma universitario, siano previste le lauree magistrali e un anno di praticantato.

Subentra, però, successivamente, nel 2007, la riforma Fioroni che abroga, con la finanziaria 2006 la norma della Moratti e prevede un nuovo reclutamento attraverso corsi biennali e la trasformazione delle graduatorie da permanente a graduatorie ad esaurimento (GAE) (Legge 296 del 2006).

Successivamente, il ministro Gelmini, concede una deroga al inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per coloro che sono iscritti all’anno accademico 2007-2008 nell’iscriversi alle GAE e istituisce il cosiddetto TFA, Tirocinio Formativo Attivo, con il DM 249 del 2010, per il conseguimento dell’abilitazione.

Arrivando al 2012, vengono istituite la fascia aggiuntiva delle GAE e il percorso di abilitazione riservata, noto come PAS, per chi fosse in possesso di almeno 360 di servizio. La Legge 107 del 2015, nell’ennesimo tentativo di porre fine al fenomeno del precariato, introduce un piano straordinario di assunzioni e istituisce il cosiddetto FIT, Formazione Iniziale e Tirocinio. Codesto percorso, da frequentare successivamente alla laurea quinquennale, è di durata triennale, prevede la copertura di tale periodo attraverso un contratto a tempo determinato, si configura come un tirocinio per acquisire le conoscenze e competenze disciplinari e professionali per diventare docenti e consente il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari in ambito pedagogico e metodologico didattico e l’eventuale specializzazione in pedagogia e didattica speciale per coloro che intendono accedere a ruolo di sostegno. Il contratto applicato a codesto personale è una sorta di contratto di formazione – lavoro e dovrebbe essere regolamentato nel contratto collettivo nazionale. La fase transitoria doveva rimanere in vigore fino all’anno scolastico 2024 2025, ma, in questi giorni, nella discussione del DEF (Documento Economico Finanziario), il governo giallo – verde sta già proponendo modifiche al decreto legislativo 59 introducendo la durata di un solo anno di specializzazione.

Le domande e le riflessioni sul percorso di formazione iniziale e di reclutamento sono comunque tante:

  • perché ogni governo tenta di affrontare il tema del precariato creando sempre ulteriori difficoltà? il problema parte, forse, dalla volontà di cambiare quanto fatto dai predecessori, senza realmente analizzare il problema in termini quantitativi e qualitativi?
  • Essendo strutturale il problema di molti docenti con un carico notevole di anni di precariato sulle proprie spalle, perché non differenziare i percorsi per i neo supplenti dai precari storici?
  • anziché introdurre forme non selettive di concorso, perché non alzare la verifica delle competenze del personale nel corso del cosiddetto anno di prova?
  • perché, anziché prevedere un percorso di otto anni (laurea + FIT), pari alla specializzazione di un medico, non si consente l’inserimento dei crediti pedagogici e metodologico – didattici, nel corso di laurea?

Lasciamo tali quesiti aperti alle riflessioni dei lettori, sperando di avere presto un quadro più chiaro e rassicurante per coloro che intendono intraprendere la strada dell’insegnamento.

Concorsi della scuola: ultime notizie

Aggiornamenti sul Concorso Scuola Docenti: ultime novità relative ai diversi bandi emanati, con i relativi requisiti di accesso, procedura di presentazione delle domande di partecipazione e scadenze.

Concorso Scuola Docenti

Con il D. LGS. 59/2017 sono stati ridefinite le modalità di formazione iniziale e di reclutamento per la scuola secondaria. Tale decreto discende da una delle nove deleghe della Legge 107, la cosiddetta Buona Scuola, che all’Art. 1 comma 181 ha elencato una serie di materie demandate al Governo di allora.
Il D. LGS 59 ha istituito il FIT, percorso verticale unitario triennale di formazione e tirocinio, finalizzato ad acquisire ed aggiornare costantemente le conoscenze e le competenze disciplinari e professionali del personale docente. L’accesso al percorso sarebbe avvenuto tramite concorso pubblico nazionale, dopo il conseguimento della laurea magistrale con i relativi dei 24 CFU in ambito pedagogico e metodologico – didattico e dell’eventuale specializzazione in pedagogia e didattica speciale per il ruolo su posti di sostegno. Per ciascuno dei tre anni di FIT il personale doveva essere assunto con contratto di incarico annuale a tempo determinato. In attesa della piena entrata in vigore della procedura con i concorsi banditi successivamente all’Anno Scolastico 2024/2025, era prevista una norma transitoria di esaurimento delle graduatorie, provinciali e regionali o interregionali.
Il Governo giallo-verde sta, però, discutendo in questi giorni, in sede di approvazione della Legge di Bilancio, la modifica del decreto legislativo 59.
Le novità sostanziali sono le seguenti: riduzione da tre a un anno della durata del percorso di formazione e di prova; la conferma in ruolo dovrà avvenire alla conclusione dell’anno di prova; si è costretti alla permanenza presso l’istituto di conferma del ruolo per almeno cinque anni complessivi, uno di prova ed i quattro successivi.
Gli obiettivi dichiarati dal Ministro dell’istruzione sono il superamento della lunga attesa per la stabilizzazione del personale, oggi costretto ad anni di incarico a tempo determinato, la garanzia della continuità didattica, il ripristino del valore abilitante del concorso, la finalizzazione del colloquio orale del concorso alla verifica delle competenze disciplinari ed alla conoscenza della lingua inglese a livello almeno B2, l’istituzione della validità biennale della graduatoria concorsuale.
Rimangono una serie di interrogativi sulla fase di transizione, in particolare per coloro che superati i trentasei mesi di servizio in una classe di concorso, sono in attesa dell’ultima fase del piano straordinario previsto dalla Legge 107.
Affronteremo l’ennesimo tentativo di trovare soluzioni all’annoso problema del precariato nella scuola, speriamo mediando opportunamente le legittime aspettative dei/lle docenti, assunti/e per anni a tempo determinato, con le doverose esigenze degli/lle studenti/esse di avere personale stabile e professionalmente preparato.
Sicuramente il tema susciterà dibattito e confronto.
Gli appuntamenti in programma su questo specifico tema ma anche sugli altri collegati, daranno l’opportunità di un costante aggiornamento.

Non c’è concorso senza ricorso

Venerdì 26 Ottobre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto con il quale bandire il tanto atteso concorso per sanare la vicenda del titolo magistrale conseguito entro l’Anno Scolastico 2001/2002, innescata nel 2013, quando il Consiglio di Stato ne ha riconosciuto il valore abilitante.
La vicenda ha preso il via dopo una lunga serie di vertenze nelle quali si è tentato di superare l’obbligo del concorso per ottenere l’abilitazione ad insegnare nella scuola d’infanzia e primaria.
Nel 2013, il Consiglio di Stato ha riconosciuto tale valore abilitante.
Questa soluzione ha innescato un’altra serie di ricorsi per riuscire ad accedere alle cosiddette Graduatorie ad Esaurimento, finalizzate alla assunzione in ruolo del 50% del contingente dei posti complessivi.

Le GAE sono state istituite con la Legge Finanziaria del 2007 che ha trasformato le storiche Graduatorie Permanenti, periodicamente aperte e/o aggiornate, in graduatorie aperte un volta per sempre e costantemente da aggiornare per non perdere il diritto a rimanervi.
Nel caso della richiesta di inserimento in tale graduatorie ormai “blindate”, la giustizia amministrativa ha talvolta prospettato una soluzione diversa rispetto alla giustizia ordinaria, autorizzando l’inserimento con riserva dei ricorrenti.

Per la giustizia amministrativa sembrava filasse tutto liscio, finché il 20 dicembre 2017 il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza definitiva, a seguito dell’Adunanza Plenaria del 15 novembre 2017, pronunciandosi in maniera sfavorevole rispetto alla questione dei diplomati magistrali entro il 2001/2002, che chiedevano il diritto di inserirsi in GAE.

Quale strada è rimasta per cercare una sistemazione della vicenda? Una soluzione politica! Demandata al Governo di turno.

Ebbene, proprio il giorno 26 Ottobre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo strumento che dovrebbe avviare il percorso per dirimere ogni questione: il Decreto che fissa le condizioni di partecipazione al concorso straordinario per l’accesso ai ruoli della scuola d’infanzia e primaria, la tabella dei titoli valutabili, i programmi dell’esame e la composizione delle commissioni.

Ahimè, molti problemi restano aperti: per accedere è necessario avere prestato servizio almeno due anni nella scuola statale negli ultimi otto anni. Qui si scatena la presa di posizione di coloro che hanno lavorato maggiormente nella scuola paritaria, inserita nel sistema pubblico integrato, con i medesimi vincoli di possesso di una abilitazione della scuola statale. Analogamente, si scatena la protesta dei neo laureati di scienze della formazione primaria, esclusi perché privi di quei due anni di servizio e con una laurea quinquennale abilitante rispetto al solo diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Per complicare il quadro già sufficientemente complesso, va descritto il quadro che gli inserimenti con riserva precedentemente descritti ha generato: personale assunto a tempo indeterminato con clausola risolutoria che, a seconda abbia visto o meno passare in giudicato una sentenza in linea con l’ultima espressione negativa rispetto a tale inserimento, si ritrova o meno con un contratto a tempo determinato.

Inoltre, dal momento che la situazione si è protratta oltre il dovuto, avremo docenti che, seppur con clausola risolutoria, hanno superato l’anno di prova, il cui decreto è subordinato allo scioglimento della riserva, che non potranno prendere parte al concorso per mancanza di quei due fatidici anni nella scuola statale.

In buona sostanza, prima ancora della pubblicazione definita del bando, già erano potenzialmente presenti diversi motivi di contenzioso che rischiano di minare la finalità di sanatoria dello stesso.

Altre soluzioni erano prospettabili, come un’apertura straordinaria delle GAE per del personale che, se avesse già avuto esperienza nella scuola, si trovava in posizione utile per incarichi annuali e per il ruolo e, se avesse posseduto il solo titolo di accesso, avrebbe dovuto affrontare la necessaria gavetta per accedere al ruolo.

In conclusione, possiamo dire che non esiste concorso senza ricorso, in particolare quando lo stesso non analizza adeguatamente tutte le sfaccettature di un problema per prospettarne soluzioni funzionali.

Scroll