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Come cambia la valutazione nella scuola primaria

Per approfondire come cambia la valutazione nella scuola primaria a partire dall’anno scolastico 2020/21, vedremo nel dettaglio come la stessa si esprime in giudizi descrittivi in sostituzione dei voti.

Per analizzare attentamente ogni passaggio,  articolo la riflessione in quattro punti: 

I principali riferimenti normativi

I principali riferimenti legislativi cui fare riferimento vanno ricostruiti e lo faremo con un percorso a ritroso, partendo dai più recenti.

L’ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 ha introdotto, nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti, i giudizi descrittivi. Questa ordinanza discende, a sua volta, del cosiddetto decreto scuola, approvato nell’aprile scorso, poi convertito in legge a giugno, che ha inizialmente introdotto i giudizi nella valutazione finale e successivamente esteso anche alla valutazione periodica.

 L’altro riferimento fondamentale, allegato all’ordinanza ministeriale n. 172, sono le cosiddette linee guida, che hanno un ruolo orientativo, ma che aiutano molto nell’affrontare il tema della formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale.

Questo percorso non è nuovo ma discende dal precedente decreto legislativo n. 62 del 2017, uno dei decreti discendenti dalle deleghe della buona scuola, ossia della legge n. 107 del 2015. Infatti, già all’interno di questo testo si è intrapreso un vero e proprio percorso per distinguere la valutazione degli apprendimenti dalla certificazione delle competenze e arrivare progressivamente, all’interno di ogni istituzione scolastica, a realizzare questi due passaggi: la valutazione riguardante i risultati di apprendimento, quindi, con espressione di un giudizio fondato su elementi di verifica, che sono anche l’esito diciamo di un itinerario piuttosto complesso; la certificazione delle competenze che, invece, tenta di offrire una rappresentazione del saper fare intenzionale ed efficace raggiunto dall’allievo ed descritto in relazione al contesto nel quale questo avviene.

Il d.lgs n. 62/2017 ha anche sistematizzato, integrato e modificato le precedenti norme relative al tema valutazione e, quindi, ha integrato le precedenti norme tentando di rivedere l’impianto del tema valutazione e certificazione.

Naturalmente, tutti questi riferimenti hanno, però, una fonte principale, un riferimento centrale: le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione, approvate nel 2012 con il decreto Miur n. 254 del 2012. Questo è il punto di riferimento per ogni docente per poter impostare la propria programmazione all’interno di una scuola che è riconosciuta come autonoma. Infatti, ogni istituzione scolastica, partendo dalle Indicazioni nazionali, elabora un proprio curricolo d’istituto verticale che, quindi, accompagna progressivamente la programmazione dalle prime classi alle ultime classi e agli ordini di scuola successivi, rispettando i vincoli ordinamentali. Una volta elaborato, questo curricolo va inserito all’interno del Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e deve essere riferimento per la progettazione dell’attività didattica.  A sua volta, parlando delle Indicazioni nazionali e della elaborazione di un curricolo da parte della scuola autonoma, l’altro riferimento fondamentale deve essere il DPR n. 275 del 1999, il Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche che ha riconosciuto la cosiddetta autonomia funzionale e, quindi, l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo che ogni scuola ha nei propri poteri e che può esercitare.

Altro riferimento sono, poi, gli ordinamenti che, nel caso della scuola primaria, fanno riferimento al DPR n. 89 del 2009 e al piano dell’offerta formativa all’interno del quale ogni scuola ha inserito il proprio curricolo, i criteri, i tempi ed i modi della valutazione, discussi e definiti  del collegio dei docenti.

I due ultimi riferimenti imprescindibili sono il decreto legislativo n. 297 del 1994, meglio noto come Testo Unico delle norme sulla scuola, che in particolare dall’articolo all’articolo 15, elenca quali siano gli organi collegiali,  quali ruoli abbiano, come sono composti. 

Infine, dal momento che la reintroduzione dei giudizi nella scuola primaria riguarda tutte le istituzioni scolastiche statali o paritarie, bisogna far riferimento alla legge n. 62 del 2000 che ha riconosciuto la parità alle istituzioni scolastiche, da allora definite paritarie ed inserite in un sistema pubblico integrato.

Le novità introdotte per l’anno scolastico 200/21

 Quali sono le novità introdotte a partire dall’anno scolastico 2020/21? Innanzitutto, ogni istituzione scolastica, nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti, esprima un giudizio riguardante ciascuna delle discipline di studio che sono previste dalle Indicazioni nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica. La valutazione in itinere deve essere, logicamente, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e resta espressa da parte dei docenti nelle forme che vengono ritenute più opportune ed utili per restituire i risultati in modo ragionato alle famiglie ed agli studenti. Naturalmente, la valutazione in itinere che fa capo ad ogni docente, può essere espressa nei modi che si ritiene più consoni ma deve essere in linea con quelle che sono le indicazioni relative alla valutazione. I giudizi sostituiscono, pertanto, i voti e devono essere espressi in maniera descrittiva, facendo riferimento agli obiettivi di apprendimento inseriti nel curricolo di ogni istituzione scolastica. 

Quindi, ogni scuola, per ogni anno, per ogni disciplina deve indicare specifici obiettivi di apprendimento che, logicamente, devono a loro volta fare riferimento alle Indicazioni nazionali. Bisogna, allora, prestare particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.

I giudizi così espressi devono, inoltre, essere anche coerenti col modello di certificazione delle competenze rilasciato alla conclusione del quinto anno della primaria e del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. 

I giudizi devono far riferimento a determinati livelli di apprendimento che il Ministero, nell’ordinanza ministeriale n. 172 e nelle linee guida, articola in quattro livelli di apprendimento: in via di prima acquisizione,  base, intermedio, avanzato.

I livelli definiti dal Ministero non possono essere modificati né ridotti né ampliati, perché elaborati sulla base di una precisa impostazione pedagogica e un’attenta riflessione didattica.

Per quanto riguarda l’insegnamento di religione cattolica, di attività alternativa e la valutazione del comportamento, l’ordinanza precisa che viene mantenuto l’impianto esistente.

Nelle indicazioni del Ministero si guarda anche alla situazione dei DSA e diversamente abili: si fa riferimento al cosiddetto PEI per quanto riguarda gli alunni diversamente abili e al PDP per quanto riguarda gli alunni certificati con DSA, perché nel momento in cui si vanno ad individuare gli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina in ogni anno, i docenti devono fare riferimento a questi due documenti per poter calare gli obiettivi di apprendimento su quelli che sono i piani personalizzati relativi a particolari situazioni.

Infine, il Ministero chiarisce che, a partire dall’anno scolastico 2020/21 e poi per il 2021/22 si passa progressivamente alla realizzazione di quanto indicato nell’ordinanza e che sono previste attività di formazione periodica messa in cantiere direttamente dal Ministero. 

Le linee guida allegate all’ordinanza non impongono assolutamente nulla ma suggeriscono ed integrano l’attività, richiamando quanto stabilito a suo tempo dalle Indicazioni nazionali, pertanto sono da considerarsi un utile riferimento.

Il ruolo degli organi collegiali in merito al tema valutazione

Il ruolo degli organi collegiali in merito a tale passaggio è importantissimo ed in particolare va analizzato l’operato di due organi collegiali:  il consiglio di classe ed il collegio docenti.

Per quanto riguarda il consiglio di classe, che ha un ruolo di coordinamento didattico e di cura dei rapporti interdisciplinari, va sottolineato il ruolo centrale per quanto riguarda la valutazione periodica e finale.  Infatti, è proprio il consiglio di classe che deve per ogni anno scolastico e per ogni disciplina stabilire quali siano gli obiettivi di apprendimento.

Il collegio docenti, composto da tutti i docenti operanti all’interno di una scuola, ha dei compiti molto complessi e vari. Ne richiamo in particolare quelli relativi, direttamente o indirettamente, alla valutazione. Prima di tutto, il collegio

  • cura la programmazione,
  • elabora Il piano triennale dell’offerta formativa che abbiamo detto deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studio,
  • delibera la suddivisione dell’anno scolastico in periodi e, di conseguenza, nsi stabilisce il momento dell’anno in cui va espressa questa valutazione periodica (trimestre, quadrimestre, pentamestre), 
  • valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica con l’obiettivo anche di curare l’orientamento,
  • stabilisce i criteri, le modalità e gli strumenti della valutazione che inserisce all’interno del piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale.
  • In virtù dell’autonomia didattica, il collegio progetta dei percorsi per la rilevazione e la valutazione delle competenze, per arrivare progressivamente alla certificazione delle competenze.
  • Il collegio ha responsabilità in merito al processo di autovalutazione dell’istituto, cioè quel percorso che attraverso il rapporto di autovalutazione, porta all’elaborazione del piano di miglioramento, del piano triennale dell’offerta formativa, con i relativi elementi di miglioramento ed i canali e strumenti da utilizzare per migliorare i punti di forza e sistemare i punti di debolezza ed all’elaborazione del bilancio sociale.

Quindi, nell’istituzione scolastica il collegio docenti hanno un ruolo anche in merito all’attuazione di quel sistema nazionale di valutazione introdotto a partire dal 2013.

I punti fermi, i cardini sui quali si deve impostare l’attività della programmazione e della valutazione nella scuola primaria

Quali sono gli elementi principali cui far riferimento,  a partire dall’anno scolastico 2020/21, per la reintroduzione dei giudizi in sostituzione dei voti alla scuola primaria?

Prima di tutto, è bene ricordare che la valutazione è una delle competenze che il docente deve avere, infatti l’articolo 27 del CCNL comparto scuola 2016-2018 elenca chiaramente tutte le competenze dei docenti e tra queste vi è la competenza di valutazione.

Inoltre, è importante chiarire come nelle linee guida si spiega che, per quanto riguarda la scuola primaria, c’è il progressivo superamento del voto numerico per riuscire a rappresentare in trasparenza gli articolati processi cognitivi, metacognitivi, emotivi e sociali attraverso cui si manifestano i relativi apprendimenti. 

Inoltre, la valutazione degli apprendimenti deve essere formativa e formatrice, cioè deve stabilire effettivamente quali sia il dispositivo più adatto per raggiungere gli apprendimenti ma anche offrire elementi utili perché si possa rivedere la programmazione ed offrire all’alunno una rappresentazione ben chiara degli obiettivi per poter pianificare, l’azione, i criteri e la gestione anche degli errori, senza che questi vengano vissuti con particolare frustrazione ma come un elemento dal quale partire per poter migliorare. Pertanto, l’idea di una valutazione formatrice intende introdurre progressivamente una riflessione metacognitiva che accompagni gli apprendimenti.

Già il decreto legislativo n. 62 del 2017, discendente dalla Buona Scuola, aveva precisato come la valutazione dei processi formativi e dei risultati di apprendimento fosse una delle attività da doversi condurre all’interno della scuola e, soprattutto, ne avesse sottolineato il ruolo di documentazione dello sviluppo dell’identità personale dell’alunno e di promozione dell’autovalutazione.

Ho sottolineato più volte ed è utile ribadirlo come scelte relative a questa valutazione e all’espressione dei giudizi devono essere coerenti con il piano triennale dell’offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi, con le Indicazioni Nazionali e, soprattutto, devono rispettare i criteri definiti dal collegio dei docenti. 

Le Indicazioni nazionali esprimono molto bene quale sia il ruolo della valutazione all’interno dell’attività didattica:  la valutazione precede, accompagna e segue ogni percorso curricolare in modo tale da poter valorizzare ottenuti dagli alunni. Quindi, la valutazione che precede in maniera diagnostica permette di raccogliere gli elementi utili per poter impostare la nostra programmazione, la valutazione che accompagna ha le caratteristiche di essere diffusa, formativa e formatrice, la valutazione che segue verifica e certifica quanto viene raggiunto.

Pertanto, ogni scuola primaria, a partire da quest’anno deve declinare quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali in un curricolo d’istituto, se non fosse già stato fatto. Partendo da questi elementi deve individuare il repertorio di obiettivi di apprendimento che devono servire per la valutazione periodica e finale di ogni disciplina, guardando ai diversi campi del sapere, alle conoscenze, alle abilità indispensabili per raggiungere i traguardi di sviluppo delle competenze. In questo senso, la stesse linee guida precisano come gli obiettivi di apprendimento devono contenere un riferimento all’azione, cioè quale processo cognitivo viene attivato e un riferimento al contenuto disciplinare, cioè quella aspetto a cui l’azione si riferisce. Il Ministero, nelle linee guida alla pagina tre, spiega anche molto bene come formulare attentamente questa azione e questi contenuti, chiarendo di non utilizzare  verbi troppo generici ma descrittori precisi (per esempio, propone elencare, collegare, nominare, riconoscere, riprodurre, selezionare,…), in modo da evitare sostanzialmente descrittori che direbbero tutto e niente.

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, il Ministero precisa che possono essere di vario tipo ed avremo modo in un successivo video di approfondirli, analizzando le basi pedagogiche e didattiche della valutazione. Anticiponsolo, c’è precisato nelle linee guida, che possono essere di carattere fattuale, concettuale, procedurale o metacognitivo.

I livelli di raggiungimento vengono elaborati facendo riferimento a diverse dimensioni, proposte dal Ministero in quattro: l’autonomia, la tipologia di situazione, le risorse e la continuità. Alle pagine quattro e cinque delle linee guida si approfondisce come poter articolare queste diverse dimensioni (ad esempio, livello avanzato di apprendimento propone L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note ( tipologie di situazione – prima dimensione), mobilitando una varietà di risorse sia fornita dal docente sia reperite altrove (risorse – seconda dimensione),  in modo autonomo (autonomia – terza dimensione) e con continuità (continuità – quarta dimensione).

Nelle linee guida si precisa che queste dimensioni sono suggerite, ma non si esclude che la scuola ne possa aggiungere delle altre, per esempio, se ha introdotto degli elementi di riflessione metacognitiva sul proprio operato potrebbe inserire una quinta dimensione che è la capacità dell’alunno di poter esprimere una riflessione sulla propria azione e, quindi, potrebbe essere la quinta dimensione che va arricchire il quadro. 

 L’intenzione di fondo è operazionalizzare, quindi, far emergere la struttura logica sottesa alla valutazione e valorizzare quanto di questo molte scuole hanno già fatto e fare in modo di chiarire come la valutazione sia strettamente connessa alla progettazione, sia funzionale alla stessa e viceversa.

 Quindi, ogni istituzione scolastica, a partire dal corrente anno scolastico, nell’elaborare il proprio documento di valutazione, deve inserire la disciplina alla quale si fa riferimento, gli obiettivi di apprendimento o i nuclei tematici che sono stati appunto affrontati e che dovevano essere raggiunti per anno scolastico, il livello raggiunto e il giudizio descrittivo.

È molto utile che questo passaggio tanto delicato ma significativo venga attentamente descritto e ben precisato alle famiglie perché vedere la traduzione degli esiti di apprendimento attraverso un voto risulta più immediato, mentre il giudizio descrittivo potrebbe essere più difficilmente comprensibile. Pertanto, diviene importante che questa comunicazione con le famiglie rispetto alla valutazione periodica, in prima battuta e finale poi, sia chiara e trasparente, in modo da aiutare nella lettura e nella comprensione del testo. 

Se volessimo entrare nel vivo di una discussione sul ruolo della valutazione,   sarebbe interessante riflettere sulla introduzione dei giudizi e sulla sostituzione dei voti per tutti gli ordini di scuola, fondamentale nell’accompagnare anche in termini di orientamento e nell’aiutare nel passaggio di testimone delle informazioni da un da un ordine all’altro, momento delicato frequentemente causa di dispersione.

Concludo con il possibile percorso per il corrente anno scolastico, a completamento del processo avviato dal 2012 con l’essenzializzazione del curriculo. 

Rivedere un lungo elenco di obiettivi di apprendimento, impensabile per il rischio non riuscire a raggiungere determinati risultati. Inserire tutto sarebbe come pensare di studiare un libro sottolineandone tutte le pagine: non servirebbe!

Ogni scuola deve avviare o rivedere il percorso di essenzializzazione del curricolo individuando quali siano gli aspetti,i nuclei tematici indispensabili, imprescindibili che per ogni disciplina, per ogni anno scolastico dovrebbero essere affrontati perché funzionali al percorso che poi arriva alla certificazione delle competenze.

Ogni docente può continuare ad utilizzare una  pluralità di strumenti per valutare, avendo ben presente quali scelte pedagogiche e didattiche sono sottese ad ogni scelta.

Avremo modo di approfondire questo tema in un successivo video (link) in cui tenteremo proprio di analizzare come la reintroduzione dei giudizi ha come sfondo una ben precisa impostazione pedagogico-didattica dell’attività all’interno della scuola.

Valutazione scuola primaria: dai voti ai giudizi

Per rivedere la valutazione dai voti ai giudizi, il Ministero ha emesso l’Ordinanza Ministeriale n. 172 e le relative Linee Guida il 4 Dicembre 2020, rivedendo, così, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria. Questo ha suscitato una certa preoccupazione nelle scuola, data la prima scadenza per la valutazione periodica per fine Gennaio 2021.

Dalle Indicazioni Nazionali…

Il processo che sta coinvolgendo la scuola primaria discende dall’impostazione didattica delle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione del 2012, che costituiscono il documento di riferimento per individuare e definire gli obiettivi di apprendimento. Questi ultimi sono l’oggetto della valutazione periodica e finale di ciascuna disciplina. 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo…

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. […] Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo…

La valutazione documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Nella definizione del curricolo di istituto e nella programmazione annuale della singola classe, vanno definiti gli obiettivi di apprendimento che descrivono, cioè, le manifestazioni dell’apprendimento. Nella definizione degli obiettivi vanno chiariti il contenuto disciplinare ed il processo cognitivo da promuovere negli alunni e negli studenti.

Nel ridefinire la valutazione attraverso giudizi della scuola primaria vanno espressi i livelli di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento.

Altro riferimento fondamentale è il d.lgs n. 62/2017, discendente dalla legge 107 del 2015, la legge della Buona Scuola, riguardante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e nell’Esame di Stato.

Livelli di apprendimento

Il Ministero, nei documenti citati, offre quattro livelli di apprendimento per esprimere i giudizi della scuola primaria:

  • Avanzato,
  • Intermedio,
  • Di base,
  • In via di prima acquisizione.

I criteri cui i docenti devono fare riferimento per valutare i livelli di raggiungimento devono rifarsi all’autonomia, alla continuità, alla tipologia di situazione, alle risorse mobilitate e ad eventuali altre dimensioni definite dal collegio docenti ed inserite opportunamente tra i criteri di valutazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica.

I livelli definiti dal Ministero sono descritti nel modo seguente:

  • Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
  • Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
  • Di base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
  • In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Documento di valutazione

Nel documento di valutazione va, allora, fatto riferimento alla disciplina, agli obiettivi di apprendimento, al giudizio descrittivo con la definizione del livello raggiunto.

Nella valutazione intermedia del corrente anno scolastico, dati i tempi molto ristretti, l’istituzione scolastica deve tradurre le valutazioni dei singoli docenti in giudizi, esprimendo gli eventuali voti nella nuova classificazione, mentre la valutazione in itinere può continuare ad essere espressa nelle forme che il docente ritiene opportuno ma deve, come sempre, essere in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti dal Piano triennale dell’Offerta Formativa.

La valutazione finale andrà adeguatamente costruita per ciascuna disciplina e per l’insegnamento trasversale di educazione civica attraverso giudizi descrittivi nel documento di valutazione, nella prospettiva di una valutazione formativa e formatrice e di una valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

Infine, il Ministero raccomanda alle scuole di adottare modalità di interrelazione con le famiglie che non si riducano ad una formalità amministrativa ma garantiscano la necessaria trasparenza amministrativa del processo e chiariscano le novità introdotte.

Pur condividendo la sostituzione dei voti nella scuola primaria con i giudizi, perché in linea con l’impostazione pedagogica e didattica delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, va amaramente sottolineata un’altra volta la modifica di aspetti sostanziali della scuola con interventi calati dall’alto anziché processi che facciano tesoro delle tante e significative esperienze delle scuole, partendo dal basso, sfruttando l’autonomia di ricerca, forme di sperimentazione e tempi più distesi per la costruzione di qualcosa che nasca dalle esigenze delle istituzioni scolastiche.

Infatti, il Ministero ha dovuto fornire anche alcune FAQ, partendo dalle richieste più frequenti, per supportare i tanti dubbi delle istituzioni scolastiche. Un processo di revisione della valutazione secondo il dettato delle Indicazioni Nazionali sarebbe stato maggiormente efficace e costruttivo se nato dall’esigenza diretta già manifestata da molti docenti e non calato dall’alto con un’ordinanza.

Ordinanza Ministeriale sulla Valutazione

Analizziamo gli aspetti salienti e riportiamo uno stralcio del riferimento legislativo.

La finalità, esplicitata dall’Ordinanza all’Art. 1, è fornire specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti per il corrente anno scolastico.

In molti passaggi è ribadita la competenza degli organi collegiali nella definizione e conduzione di tale delicata materia.

Infatti, i docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti (Art. 2 c. 1).

Inoltre, il collegio docenti procede alla eventuale integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa (Art. 2 c. 2).

L’Ordinanza si articola, poi, nella valutazione per la scuola secondaria di primo grado (Art. 3) e per le classi non terminali della scuola secondaria di secondo grado (Art. 4).

Sono, inoltre, previste disposizioni particolari per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (Art. 5).

In caso di valutazioni inferiori a sei decimi, sono previsti un piano di integrazione degli apprendimenti e un  piano di apprendimento individualizzato (Art. 6). Sono esclusi da tale intervento i passaggi tra le classi terminali ad un nuovo ordine di scuola.

Sono previste disposizioni specifiche per l’istruzione degli adulti (Art. 7) e per situazioni particolari riscontrabili nelle singole scuole (Art. 8).

È utile anche fare riferimento alla norma che regolamenta la valutazione e la certificazione delle competenze, tuttora in vigore.

Sistema Nazionale di Valutazione

Lo Stato ha il compito di predisporre un idoneo sistema di controlli e di garanzie per assicurare la reale acquisizione di conoscenze e competenze da parte degli studenti

Il DPR n. 80/2013 disciplina il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative con l’obiettivo di garantire un elevato standard di qualità dell’insegnamento e promuovere il miglioramento continuo delle attività svolte.

Le fasi in cui si articola il processo sono l’autovalutazione delle istituzioni scolastiche, la valutazione esterna, le azioni di miglioramento, la rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche.

Il piano di miglioramento è un documento che definisce le azioni concrete che la scuola intende adottare per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’organizzazione scolastica.

Il piano di miglioramento deve essere adottato al termine delle azioni auto-valutative e deve essere reso noto alla comunità scolastica e alle famiglie degli studenti.

In sintesi, l’autovalutazione delle istituzioni scolastiche rappresenta un’opportunità importante per le scuole di analizzare e verificare il proprio servizio, individuare i propri punti di forza e di debolezza e formulare un piano di miglioramento per garantire un elevato standard di qualità dell’insegnamento e dell’organizzazione scolastica. 

Il RAV è uno strumento prezioso per supportare le scuole in questo processo.

Il processo di autovalutazione rappresenta una fase cruciale della valutazione delle istituzioni scolastiche.

Durante questa fase, le scuole analizzano e verificano il proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e di ulteriori elementi significativi integrati dalle scuole stesse.

Per supportare le scuole in questa fase, l’Invalsi ha predisposto un rapporto di autovalutazione (RAV) in formato elettronico, che deve essere compilato da ogni istituzione scolastica.

Il RAV consente di analizzare le seguenti aree: contesto, esiti, processi nelle pratiche educativo-didattiche e nelle pratiche gestionali ed organizzative.

Il RAV è articolato in 5 sezioni e si basa su 49 indicatori, che permettono alle scuole di individuare i propri punti di forza e di debolezza.

In seguito all’analisi delle aree e alla valutazione dei propri punti di forza e di debolezza, le scuole sono in grado di individuare le priorità su cui lavorare e formulare un piano di miglioramento.

Le istituzioni scolastiche hanno il compito di predisporre e realizzare un piano di miglioramento (PDM) basato sui risultati dell’autovalutazione attraverso il RAV.

Il PDM rappresenta uno strumento di programmazione di interventi concreti per l’attuazione degli obiettivi prioritari individuati nel RAV.

Il piano di miglioramento è uno strumento di pianificazione che si basa sui dati emersi dall’autovalutazione e che ha lo scopo di individuare le azioni concrete da mettere in atto per migliorare la qualità del servizio scolastico offerto.

Esso prevede un insieme di attività che sono volte a migliorare gli aspetti considerati deboli, ovvero quelli individuati come punti di criticità nell’autovalutazione.

Il PDM deve essere realistico e concreto e deve essere predisposto in modo da garantire la fattibilità delle attività proposte.

È importante che sia coinvolta tutta la comunità scolastica, dal personale docente e non docente agli studenti e alle famiglie, in modo da favorire una partecipazione attiva e una condivisione degli obiettivi e delle attività previste dal piano.

Il piano di miglioramento deve contenere una descrizione dettagliata delle azioni previste, dei tempi e delle modalità di realizzazione, nonché degli indicatori di risultato che saranno utilizzati per monitorare l’efficacia degli interventi.

Inoltre, è importante che il PDM preveda anche una fase di valutazione dei risultati raggiunti al termine del periodo previsto per la sua implementazione.

In sintesi, il piano di miglioramento rappresenta uno strumento fondamentale per le istituzioni scolastiche che intendono migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’organizzazione scolastica.

Esso si basa sui risultati dell’autovalutazione e prevede la definizione di azioni concrete per risolvere le criticità individuate.

La sua predisposizione e realizzazione richiedono la partecipazione di tutta la comunità scolastica e devono prevedere anche una fase di valutazione dei risultati raggiunti.

Il Piano di Miglioramento (PDM) è uno strumento fondamentale per l’attuazione degli obiettivi prioritari individuati durante l’autovalutazione.

Esso costituisce parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e viene redatto dalle istituzioni scolastiche sulla base del modello proposto dall’INDIRE.

Il modello proposto è diviso in quattro sezioni operative, mirate a guidare il processo di stesura del PDM in modo sistematico ed efficace.

Nella prima sezione, la scuola è chiamata a scegliere gli obiettivi di processo più utili in funzione delle priorità individuate durante l’autovalutazione.

Nella seconda sezione, la scuola deve decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi selezionati, tenendo conto delle risorse disponibili e delle esigenze degli studenti.

La terza sezione è dedicata alla pianificazione degli obiettivi di processo individuati, con la definizione di tempi e modalità di attuazione.

Infine, nella quarta sezione, la scuola deve valutare, condividere e diffondere i risultati ottenuti, al fine di assicurare un monitoraggio costante dell’efficacia delle azioni intraprese.

Questa fase di valutazione è svolta dal Nucleo di valutazione, il quale ha il compito di fornire un giudizio sulle attività svolte e sull’efficacia dei risultati ottenuti, al fine di migliorare continuamente il processo di formazione.

La valutazione esterna delle istituzioni scolastiche rappresenta un’importante fase del processo di valutazione e avviene in base alle medesime voci della valutazione interna.

Questa fase si articola in diverse azioni che mirano a garantire una valutazione oggettiva e completa dell’istituzione scolastica.

In primo luogo, l’INVALSI individua le situazioni da sottoporre a verifica sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia definiti dallo stesso ente.

Successivamente, i nuclei di valutazione effettuano visite alla scuola sulla base di un programma e di protocolli di valutazione adottati dalla Conferenza per il coordinamento funzionale composta dai presidenti dell’INVALSI e dell’Indire, e da un dirigente tecnico.

Al termine della fase di valutazione esterna, la scuola riceve una relazione con gli esiti dell’analisi effettuata dai nuclei di valutazione.

Questi esiti saranno utilizzati per la ridefinizione dei piani di miglioramento già predisposti dalle scuole sulla base del proprio RAV.

In questo modo, la valutazione esterna diventa uno strumento per migliorare la qualità del servizio offerto dalle istituzioni scolastiche, attraverso una verifica obiettiva e professionale degli aspetti ritenuti più rilevanti.

La quarta fase del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative, come previsto dal DPR n. 80/2013, è quella della rendicontazione sociale.

Tutte le scuole sono tenute ad adempiere a questa fase, che consiste nella pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.

La rendicontazione sociale è ineludibile e vincolata alle precedenti tre fasi del procedimento valutativo, ovvero il Rapporto di autovalutazione, il Piano di miglioramento e gli elementi forniti dai nuclei di valutazione.

La sua logica è quella di responsabilizzare le istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse pubbliche in rapporto agli esiti scolastici.

Gli elementi della rendicontazione sociale riguardano diversi aspetti dell’attività svolta dalla scuola, tra cui la rappresentazione dell’identità della scuola, delle finalità e dei valori di riferimento, del contesto sociale e territoriale, del rapporto della scuola con le istituzioni del territorio, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, delle attività realizzate, dei risultati educativi ottenuti e degli obiettivi di miglioramento.

La rendicontazione sociale, quindi, non solo permette di garantire una maggiore trasparenza sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche di promuovere una cultura della valutazione e della responsabilità all’interno della comunità scolastica.

In questo modo, le istituzioni scolastiche possono diventare sempre più consapevoli dei propri punti di forza e delle aree che necessitano di interventi di miglioramento, con l’obiettivo di garantire una formazione sempre più efficace ed efficiente per gli studenti.

Valutazione e certificazione delle competenze

Valutare e certificare

Doverosi alcuni chiarimenti terminologici.
La valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento degli alunni, degli studenti, delle alunne e delle studentesse.
Le finalità che la animano sono formativa ed educativa, per concorrere al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli stessi, documentale, per descrivere ed accompagnare lo sviluppo dell’identità personale e promuovere l’autovalutazione di ciascuno.
La valutazione si occupa anche del comportamento e si riferisce, pertanto, allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
In merito a codesto argomento, i riferimenti fondamentali sono lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità ed i singoli regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.
La certificazione delle competenze si occupa nello specifico dell’acquisizione delle competenze utili all’orientamento degli studenti.
La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione ed al superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Nel primo ciclo di istruzione, i modelli di riferimento sono definiti a livello nazionale ed emanati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Tali modelli si rifanno ad alcuni principi contenuti in documenti di riferimento: il profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;  le competenze chiave individuate dall’Unione
Europea. Con tali modelli si procede alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze, alla segnalazione di competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale, alla elaborazione dell’eventuale piano educativo individualizzato, alla descrizione del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione.

Scrutinio ed ammissione alla classe successiva

Le alunne e gli alunni della scuola primaria e gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Per poter consentire, invece, nella scuola primaria, una eventuale non ammissione, in sede di scrutinio, la decisione va assunta all’unanimità.
Per la scuola secondaria di primo grado, tra i requisiti per l’ammissione vi è la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Sono consentite, tuttavia, deroghe che devono essere motivate ed approvate dal collegio dei docenti, purché la frequenza consenta al consiglio di classe di avere elementi sufficienti per una valutazione, altrimenti, il consiglio ne accerta e verbalizza la non validità dell’anno scolastico, con la conseguente non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
Il Decreto, nel caso della scuola secondaria di secondo grado, approfondisce i criteri e le modalità di ammissione all’esame conclusivo dei candidati interni (Art. 13) ed esterni (Art. 14).

Esame conclusivo primo ciclo

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico dello studente.
Con questo esame conclusivo si verificano le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte, attraverso tre prove scritte in italiano o nella lingua in cui è svolto l’insegnamento, in ambito logico matematico e ed una prova divisa in sezioni, ciascuna per ogni lingua straniera studiata.
L’esame si conclude con un colloquio.
Tutte le valutazioni sono espresse in decimi.
La predisposizione delle prove d’esame compete alla commissione, che ne definisce anche il calendario, i criteri per la correzione e la valutazione.

Esame conclusivo secondo ciclo

L’ammissione all’esame di Stato è disposta con lo scrutinio finale del consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Per essere ammessi all’esame di Stato, bisogna essere in possesso di alcuni requisiti: frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale; partecipazione alle prove predisposte dall’INVALSI nell’ultimo anno di corso; svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.
È, inoltre, possibile attribuire crediti scolastici attraverso esperienze maturate nel secondo biennio e nell’ultimo anno in attività anche extra scolastiche.
Entro il quindici maggio, il consiglio di classe deve elaborare un documento riguardante i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione e gli obiettivi raggiunti.
L’esame consta di due prove a carattere nazionale: una prova è in italiano o nella lingua di insegnamento; la seconda prova è in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica ed ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.
Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell’istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed accerta le competenze professionali acquisite dal candidato. In questo caso, una parte della prova è predisposta dalla commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
L’esame si conclude con un colloquio volto ad accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
Proprio su quest’ultimo passaggio e sui crediti da riconoscere è intervenuto nel corrente anno scolastico il Miur, con le Note Miur 3050 e 17676 del 4/10/2018. In esse, si descrivono le principali novità in merito ai requisiti di ammissione, al credito scolastico, alla struttura e all’organizzazione delle prove d’esame,…
Va, poi, tenuta in debito conto l’Ordinanza Ministeriale sugli Esami di Stato della secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2018/19, che dedica un approfondimento alla conduzione del colloquio e soprattutto alla preparazione dello stesso, in quanto la commissione è chiamata a preparare dettagliatamente i passaggi propedeutici, in coerenza con il cosiddetto Documento del 15 Maggio. La commissione deve, infatti, scegliere testi, documenti, materiali,… che intende sottoporre ai/lle candidati/e, inserirli in apposite buste chiuse, in numero superiore rispetto ai candidati stessi e, dell’intera procedura, stendere documentata verbalizzazione e conservarne relativa documentazione.
Superato l’esame di Stato, viene rilasciato il diploma, cui è allegato anche il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano di studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse, i livelli di apprendimento conseguito nelle prove scritte a carattere nazionale, le competenze.

Personalizzazione

Attenzione particolare va posta nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, per i quali è prevista l’adozione di adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove o specifici adattamenti della prova oppure l’esonero della prova.
Qualora uno/a studente/essa non si presentino all’esame, viene rilasciato un attestato di credito formativo valido per l’iscrizione e la frequenza alla scuola secondaria di secondo grado, a corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti.
Nel caso di certificati disturbi di apprendimento o di particolare gravità del disturbo di apprendimento, può essere prevista dalla documentazione la dispensa delle prova scritta di lingua straniera, sostituita da apposita prova orale stabilita dalla sottocommissione.
Nel corso dell’esame conclusivo della scuola secondaria secondo grado, la commissione predispone una o più prove differenziate, che possono prevedere anche valore equipollente a quelle ordinarie, non menzionate nel diploma finale.
In questi specifici casi, viene rilasciato un attestato di credito formativo con tutte le informazioni utili per ricavare il percorso dello studente.

Invalsi

L’istituto, ai sensi del DPR 80/2013, prevede la somministrazione di rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.
Nella scuola primaria sono somministrate nelle classi seconda e quinta, nella scuola secondaria primo grado nella classe terza, entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione.
Mentre nella scuola secondaria secondo grado è coinvolto solo l’ultimo anno.

Il decreto 62/2017 disciplina, poi, la valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale o sottoposti all’istruzione parentale e l’ammissione agli esami di candidati privatisti.

Essendo i temi valutazione e certificazione delle competenze molto delicati ed estremamente rilevanti, potete tenervi aggiornati, continuando a seguire il sito dove periodicamente inserisco novità e contributi di approfondimento.

Esame di Maturità 2019: aggiornamenti

E’ stata pubblicata la tanto attesa Ordinanza Ministeriale sugli Esami di Stato della secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2018/19.

A partire dal 17 Giugno 2020 prende il via l’esame di Stato per l’anno scolastico 2019/2020.

Aggiornamenti esame di Stato 2020

Dopo le esternazioni del Ministro sull’intenzione di modificare il D.Lgs. 62/2017, la cui entrata in vigore definitiva doveva avvenire nel corso del corrente anno scolastico, nelle scuole si è diffusa una certa preoccupazione per il poco tempo a disposizione.

Nel comunicato accompagnatorio dell’O.M. 205/2019, si dichiara la volontà di utilizzare tale strumento come guida per la maturità 2019, in aiuto di commissioni e per lo svolgimento delle prove del prossimo Giugno.

Le prossime tappe sono le seguenti:
26 Marzo 2019: simulazione della prima prova;
2 Aprile 2019: simulazione della seconda prova;
17 Giugno 2019: prima riunione plenaria delle commissioni;
19 Giugno 2019: prima prova scritta;
20 Giugno 2019: seconda prova scritta.

Rimane la scadenza del 15 Maggio per l’elaborazione da parte dei consigli di classe del Documento relativo al percorso formativo svolto dagli/lle studenti/esse, con i relativi riferimenti ai tempi e modi della programmazione, alle modalità ed ai criteri di valutazione. Tale documento serve ancora alle commissioni per condurre il colloquio, tenendo conto del percorso svolto e degli eventuali approfondimenti di Cittadinanza e Costituzione.

L’O.M. per la Maturità 2019 ricalca molti passaggi relativi alla gestione dei candidati interni ed esterni, dettaglia le fasi e le operazioni da svolgersi in ciascuna delle sopracitate scadenze, riprende le Note Miur 3050 e 17676 del 4/10/2018.

L’O.M. dedica, inoltre, un approfondimento alla conduzione del colloquio e soprattutto alla preparazione dello stesso, in quanto la commissione è chiamata a preparare dettagliatamente i passaggi propedeutici, in coerenza con il cosiddetto Documento del 15 Maggio. La commissione deve, infatti, scegliere testi, documenti, materiali,… che intende sottoporre ai/lle candidati/e, inserirli in apposite buste chiuse, in numero superiore rispetto ai candidati stessi e, dell’intera procedura, stendere documentata verbalizzazione e conservarne relativa documentazione.

Durante il colloquio, tali materiali dovranno offrire lo spunto iniziale di discussione, con l’obiettivo di verificare contenuti e metodi specifici di ciascuna disciplina, valutare la capacità del/lla candidato/a di utilizzare conoscenze e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale.

Le novità sopraggiunte alla data di Marzo stanno, indubbiamente, creando preoccupazione, soprattutto per la tempistica ristretta e per le ulteriori incombenze che l’O.M. attribuisce alle commissioni d’esame.
Siamo di fronte un’altra volta alle modifiche di norme, calate dall’alto, senza sperimentazione, coinvolgimento degli attori della scuola e, soprattutto, senza il tempo materiale per affrontare una nuova modalità d’esame per la Maturità di Giugno 2019.

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