Tale decreto ha come oggetto la valutazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, degli studenti e delle studentesse e come finalità la valutazione formativa ed educativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli stessi. Attraverso la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze si documenta lo sviluppo dell’identità personale e si contribuisce a promuovere l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Tale decreto ha riorganizzato il precedente DPR n. 122/2009 che ha regolamentato il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia.

Il decreto n. 62 enuncia alcuni principi cui le istituzioni scolastiche devono fare riferimento: Tempestività dell’intervento per favorire eventuali recuperi, certificazione delle competenze; partecipazione alle rilevazioni internazionali e nazionali; miglioramento dei livelli di apprendimento; universalità della valutazione; comunicazione efficace e trasparente alle famiglie.

Tali principi devono essere costantemente ricordati e rispettati, pena il rischio di contenziosi, il non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e dei livelli di competenza previsti dai rispettivi Piani Triennali dell’Offerta Formativa e dai documenti di riferimento per il quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione.

La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze sono responsabilità del personale docente nel rispetto dell’autonomia professionale e della libertà di insegnamento ed in continuità con i criteri e le modalità definite nel collegio docenti ed inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa della propria istituzione scolastica.

La professionalità docente impegnata nella valutazione e nella certificazione richiama una evidente e forte responsabilità nell’osservazione, nella verifica e nella certificazione dello sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza.

Il D.Lgs. n.62, coordinandosi con i precedenti decreti legislativi in materia, fa riferimento anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità ed ai regolamenti delle istituzioni scolastiche.

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione ed al superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Nel primo ciclo di istruzione i modelli da utilizzare per la certificazione sono elaborati dal Ministero dell’Istruzione (ora Istruzione e Merito) e fanno riferimento a quanto elaborato nel profilo dello studente delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (Decreto n. 254/2021) e nelle Competenze chiave dell’apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018).

In tali modelli strutturati viene fornita una descrizione dettagliata dei diversi livelli di acquisizione delle competenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Inoltre, vengono identificate le competenze più rilevanti e significative per lo sviluppo del percorso formativo, sia in contesti formali, informali che non formali.

In questo processo, viene preso in considerazione anche il piano educativo individualizzato, che tiene conto delle specifiche esigenze e capacità di ciascuno studente, al fine di garantire un apprendimento efficace e personalizzato.

Il Decreto n. 62 prosegue indicando quali i vincoli per permettere il passaggio alla classe successiva o all’ordine di istruzione successivo: aver raggiunto livelli di apprendimento parziali o in via di prima acquisizione.

Vi sono, poi, alcune specificità: per la scuola primaria la non ammissione è consentita solo con il voto unanime del consiglio di classe in sede di scrutinio; nella scuola secondaria di primo grado va considerato anche l’obbligo di frequenza delle attività didattiche per almeno tre quarti del monte ore annuale, derogabile esclusivamente con la disponibilità di dati sufficienti per una valutazione e con delibera del collegio docenti.

La valutazione nella scuola

Nella sezione “La valutazione nel scuola” trovi approfondimenti relativi al tema per i diversi ordini di scuola e per un aggiornamento sui più recenti interventi legislativi in materia.

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Il Decreto definisce, inoltre, agli articoli 13 e 14 come debba avvenire l’esame conclusivo del primo e del secondo ciclo.

Legislazione Scolastica

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Esame conclusivo primo ciclo

Le prove d’esame sono volte a verificare conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli studenti e dalle studentesse affrontando tre prove scritte rispettivamente in italiano o nella lingua di insegnamento, in area matematica e nell’ambito della lingua straniera.

La competenza sui contenuti delle prove, sulla definizione del calendario e sulle conseguenti correzioni e valutazione è della commissione d’esame.

Per essere ammessi all’esame va ottenuto un voto positivo di ammissione espresso in decimi da parte del consiglio di classe, che valuta il percorso triennale affrontato.

La conclusione dell’esame consiste in un colloquio da parte della commissione.

Esame conclusivo secondo ciclo

L’ammissione all’esame di Stato prevede la necessità della frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale, la partecipazione alle prove INVALSI dell’ultimo anno di corso, l’adempimento dell’esperienza del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).

L’esame ha subito negli ultimi anni scolastici parecchi interventi di modifica  dettati anche dalla faticosa situazione generata dalla pandemia che ha travolto anche la regolare frequenza scolastica e la gestione dell’attività didattica. 

Documento di riferimento per la commissione deve essere il cosiddetto documento del quindici maggio nel quale ciascun consiglio di classe presenta il percorso formativo in tutti gli aspetti temporali, spaziali, contenutistici, metodologici, di valutazione,…

Il decreto n. 62 ha previsto una specifica articolazione dell’esame conclusivo:  

  • due prove a carattere nazionale, in italiano o nella lingua di insegnamento, 
  • una seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica riguardante  una o più discipline del corso di studio per accertare conoscenze, abilità e competenze del profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.

Al Ministero compete scegliere i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti, mentre nei percorsi dell’istruzione professionale una parte della seconda prova pratica è predisposta dalla commissione d’esame in coerenza con le specificità del piano dell’offerta formativa per accertare le competenze professionali acquisite dal candidato.

L’esame si conclude con un colloquio.

Negli ultimi anni scolastici a partire dal 2019 sono intervenute modifiche nella modalità di conduzione del colloquio finale.

Nello specifico l’O.M. n. 205 del 1 Marzo 2019 è intervenuta sulla conduzione del colloquio e sulla sua preparazione, con una responsabilità diretta della commissione nel preparare dettagliatamente i passaggi propedeutici, in coerenza con il cosiddetto Documento del 15 Maggio. 

Il D.Lgs. n. 62 è intervenuto anche sul peso del credito scolastico rispetto al punteggio complessivo dell’esame, introducendo la tabella A.

A partire dall’A. S. 2019/20 avrebbe dovuto essere riconosciuto al termine dell’esame anche il curriculum della studentessa e dello studente, che, in realtà, è stato introdotto dall’ A.S. 2020/21. Si tratta della descrizione delle discipline del piano di studi con il monte ore complessivo di frequenza, dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, delle competenze maturate.

Personalizzazione

Infine, il decreto n. 62 dedica un affondo specifico al tema della Personalizzazione ed alla partecipazione alle rilevazioni nazionali dell’Invalsi.

Infatti, la valutazione e la certificazione di alunni e di studenti richiede una particolare attenzione alle situazioni di disabilità e di disturbi specifici di apprendimento, prevedendo misure compensative o dispensative, se non addirittura l’esonero dalle prove.

Se uno studente o una studentessa si assentino nel corso dell’esame conclusivo, la Commissione rilascia un attestato di credito formativo utile per potersi iscrivere alla scuola secondaria di secondo grado, ai corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti.

Sempre di fronte alla necessità di personalizzazione dell’intervento, la commissione d’esame della scuola secondaria di secondo grado può elaborare prove differenziate con il medesimo valore delle prove ordinarie, purché se ne faccia riferimento nelle informazioni sul percorso dello studente e non nel diploma.

Il riferimento alle rilevazioni nazionali è il DPR n. 80/2013 che ha introdotte prove nazionali in italiano, matematica e inglese nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, nella classe terza della secondaria di primo grado e nella classe quinta della scuola secondaria secondo grado.

I risultati ottenuti in tali prove non rientrano, però, nella definizione del voto finale, anche se nel caso della secondaria di secondo grado possono essere previste prove suppletive per recuperarne l’assenza alla somministrazione nazionale.

Sulla valutazione degli apprendimenti e sulla certificazione delle competenze è piuttosto frequente assistere a continui interventi legislativi, rispetto ai quali è indispensabile tenersi costantemente aggiornati.