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Collaboratore scolastico: chi è, che cosa fa e quanto guadagna

Approfondiamo la figura del collaboratore scolastico: chi è, che cosa fa, quanto guadagna e come si può entrare a far parte di questo profilo professionale.

collaboratore scolastico

Il collaboratore scolastico rientra nel più ampio profilo del personale ATA, insieme agli assistenti amministrativi e tecnici, cioè il personale amministrativo tecnico e ausiliario in servizio presso le scuole.

La classifica del personale ATA rientra nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola, la cui ultima versione sottoscritta è del 2016/18.

Le diverse aree professionali sono inserite in questo contratto e ci permettono di vedere le varie figure.

Compiti, mansioni, incarichi

Nello specifico, il collaboratore scolastico, come tutto il personale ATA che lavora all’interno delle istituzioni scolastiche, può avere compiti che si dividono in due aree: la prima area riguarda i compiti e le mansioni inerenti lo specifico profilo professionale e, poi, possiamo avere in aggiunta degli incarichi specifici.
Cerchiamo di capire meglio come si articolano queste due aree.

Le mansioni e le attività del profilo professionale di appartenenza includono attività di pulizia, di sorveglianza, di prima accoglienza, di collaborazione con il personale docente per la gestione dei momenti di spostamento degli alunni e la sorveglianza nei corridoi e nelle attività in cui gli alunni o gli studenti possono essere presenti e non sono sotto la sorveglianza del docente.

Negli incarichi specifici rientrano, invece, una serie di attività in più che prevedono delle responsabilità aggiuntive, che possono essere attribuite al personale ATA e, nello specifico del collaboratore scolastico, sono volte a dare attuazione al piano dell’offerta formativa di un’istituzione scolastica, cioè alla realizzazione del progetto formativo che una scuola ha elaborato ed approvato in collegio docenti e che può essere definito la carta d’identità di una scuola.

Questi incarichi possono consistere in servizi di primo soccorso, in collaborazione per la gestione dell’assistenza alla persona, oppure per gestire le situazioni, soprattutto di sicurezza, di assistenza agli alunni diversamente abili.
Sia le mansioni specifiche del profilo che gli incarichi specifici sono inseriti all’interno del piano annuale delle attività del personale ATA che, ogni anno, il DSGA, il Direttore Generale dei Servizi Amministrativi, elabora all’inizio dell’anno e condivide con lo stesso personale in un’assemblea.

Per capire come possono essere riconosciuti questi incarichi specifici è necessario consultare la contrattazione d’istituto, cioè quel contratto che viene discusso e sottoscritto tra il dirigente scolastico e la RSU dell’istituto. All’interno del singolo contratto d’istituto viene, infatti, specificato se le mansioni aggiuntive vengono attribuite al personale e riconosciute sulla base di un riconoscimento economico aggiuntivo che deriva dal fondo di istituto, cioè da finanziamenti specifici che la scuola riceve e che deve contrattare, oppure sono frutto di un percorso formativo al quale il collaboratore scolastico ha partecipato e in virtù del quale, avendo superato il corso, ha la possibilità di ottenere stabilmente nel proprio stipendio dei riconoscimenti economici aggiuntivi.

Pertanto, sia che la strada sia quella della contrattazione d’istituto che, quindi, di anno in anno, può stabilire quali siano questi incarichi, sia che sia frutto del fatto di avere diritto stabilmente ad un riconoscimento economico aggiuntivo nello stipendio, accanto alla mansione ordinaria, il collaboratore scolastico può attingere a questi incarichi in più, a supporto dell’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Orario di servizio

L’orario a tempo pieno è di 36 ore settimanali, che possono essere articolate in 6 ore per 6 giorni o 7.15 ore per 5 giorni, a seconda dell’organizzazione più funzionale alle esigenze dell’offerta formativa della scuola.

Naturalmente, il personale ATA che presta al di sopra delle 6 ore di servizio, proprio per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è tenuto a fare una mezz’ora di pausa dopo le 6 ore.

Inoltre, per esigenze specifiche interne alla scuola vi possono essere delle attività o delle riunioni o delle proposte di offerta formativa che richiedono un’apertura aggiuntiva della scuola. In questo caso, può essere richiesto di svolgere ore straordinarie ed è possibile che ogni qualvolta sia necessario il collaboratore scolastico possa arrivare a fare fino a 9 ore giornaliere. Vale sempre il principio della pausa dopo le 6 ore.

Come si diventa collaboratore scolastico

Innanzitutto, da diversi anni a questa parte, è indispensabile inserirsi nella graduatoria d’istituto con il possesso almeno di una qualifica triennale.

Fino a qualche anno fa bastava avere la licenza media e almeno 30 giorni di servizio come collaboratore; negli ultimi aggiornamenti è diventato vincolante avere una qualifica almeno triennale.

Attraverso questo accesso alla graduatoria d’istituto si può ambire ad avere delle supplenze, dapprima supplenze brevi e saltuarie, poi anche supplenze più lunghe. Attraverso questo cumulo di servizi si può raggiungere un traguardo: cumulare fino a 24 mesi di servizio anche discontinui.

Raggiunti questi 24 mesi di servizio specifici sulla figura del collaboratore scolastico, si può chiedere di accedere ad un’altra graduatoria: la graduatoria permanente provinciale del personale ATA per la figura del collaboratore. Questa graduatoria è anche detta, in maniera semplificata, graduatoria dei 24 mesi, proprio perché servono 24 mesi per accedervi.

Attraverso questa graduatoria si può essere chiamati o per gli incarichi annuali, quindi le supplenze al 30 giugno o al 31 di agosto o per le missioni a ruolo.

Quanto guadagna un collaboratore scolastico?

Naturalmente, come tutto il personale della scuola, personale docente e personale ATA, anche il collaboratore scolastico ha una differenza stipendiale a seconda dell’anzianità di servizio, quindi, la differenza economica dello stipendio dipende da quanti anni di anzianità si sono accumulati.

Pertanto, abbiamo diverse classi stipendiali all’interno della figura del collaboratore: la prima classe stipendiale è la classe 0-8, poi abbiamo 9-14, quindi 15-20, segue 21-27, poi, 28-34 ed, infine, la classe stipendiale più altra al compimento dei 35 anni di anzianità di servizio.

La classe 0 – 8, dagli 0 agli 8 anni di servizio, è il cosiddetto stipendio tabellare base.

La classe stipendiale base riguarda coloro che accedono alle supplenze perché, durante la supplenza, anche se io cumulo quei famosi 24 mesi di servizio, essendo a tempo determinato, ho sempre la classe stipendiale base, quindi la classe 00.

La prima classe stipendiale corrisponde a 15.419,94 lordi annui che corrispondono a 1.284,99 lordi al mese per 12 mesi e la tredicesima, quindi per 13 mensilità.

Questo stipendio vale sia per la supplenza che per il periodo di servizio di prova fino a quando maturo il diritto ad avere la ricostruzione di carriera. Con l’attribuzione della ricostruzione di carriera (link) posso far caricare tutti gli anni e i servizi per il ruolo che sono stati già accumulati e, via via, che procedo nella mia anzianità di servizio, io raggiungerò tutti quegli scaglioni che vi ho detto prima, fino ad arrivare alla classe più elevata, che è la classe a 35.

Lo stipendio della classe 35 corrisponde a 20.095 euro lordi annui, che corrispondono a 1.674,59 lordi mensili, per 12 mesi più la tredicesima.

Come vedevamo sopra, accanto a questo stipendio, vi possono essere una serie di riconoscimenti aggiuntivi che si differenziano in base agli incarichi che mi vengono dati all’interno della scuola.

Naturalmente, l’inquadramento economico descritto è l’inquadramento economico standard, poi, ciascuno può avere una situazione particolare perché, magari, gode di detrazione fiscale, di detrazioni per i familiari a carico, dell’assegno unico per i figli a carico. Pertanto, ciascuno può avere una serie di specifiche stipendiali che, variando da caso a caso, non possono essere descritte.

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FAQ

Domande Frequenti Correlate.

8 giorni per partecipare a concorsi ed esami, eventualmente comprensivi anche del viaggio.

3 giorni di lutto per evento anche non continuativi, per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di un componente per nucleo familiare o convivente stabile o affine di primo grado.

3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, da documentare anche attraverso autocertificazione.

15 giorni consecutivi per il matrimonio, da fruire da una settimana prima a due mesi successivi all’evento.

Con l’affermazione privatizzazione del pubblico impiego si fa riferimento a quel processo che, passando attraverso il decreto legislativo n. 92 del 1993 ed il cosiddetto Testo Unico del pubblico impiego, il decreto legislativo n. 165 del 2001, ha progressivamente equiparato la disciplina del pubblico dipendente a quella del lavoratore privato.

Questo processo ha comportato l’introduzione di un contratto individuale di lavoro ed una contrattazione collettiva di settore.

Ha comportato una serie di effetti.

  • La separazione tra indirizzo politico e l’attività di gestione. L’ indirizzo politico è detenuto dalla governo dagli organi di governo e fissa le linee generali e gli obiettivi. Le attività di gestione degli organismi, in particolare dirigenziali, sono volti ad attuare le scelte dell’indirizzo politico.
  • Effetti sul rapporto di lavoro inserito nel quadro della contrattazione collettiva nazionale e dei contratti individuali di lavoro di istituzione del ruolo unico di dirigenza.
  • La definizione di un trattamento di base stabilito in base all’efficienza e al raggiungimento di determinati obiettivi prefissati.
  •  La devoluzione delle controversie del rapporto di lavoro al giudice ordinario.
  •  L’istituzione del ruolo unico dirigenziale.

Nell’azione in autotutela la scuola interviene unilateralmente, con mezzi a disposizione, per tentare di tutelare la propria sfera d’azione, per eliminare o conservare un atto invalido o inopportuno.

Sono considerati azione in autotutela i seguenti esempi: la correzione della graduatoria d’istituto, la sistemazione dei punteggi nella graduatoria dei concorsi, l’annullamento di un atto illegittimo…

Si definisce azione in autotutela in quanto la scuola interviene senza bisogno di attendere che un cittadino segnali l’errore o ricorra in tribunale.

Si tratta, pertanto, di un azione volta ad evitare contenziosi, giustificata da ragioni di interesse pubblico, che tiene conto degli interessati e dei controinteressati.

Le azioni di autotutela possono essere classificate in esecutive o decisorie.

LEX

Legislazione e Normativa Scolastica.

Decreto Legislativo n. 111 del 1995
Circolare Ministeriale n. 674 del 2016
DPR n. 249 del 1998
DPR n. 235 del 2007

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