Per approfondire come cambia la valutazione nella scuola primaria a partire dall’anno scolastico 2020/21, vedremo nel dettaglio come la stessa si esprime in giudizi descrittivi in sostituzione dei voti.
Per analizzare attentamente ogni passaggio, articolo la riflessione in quattro punti:
I principali riferimenti normativi
I principali riferimenti legislativi cui fare riferimento vanno ricostruiti e lo faremo con un percorso a ritroso, partendo dai più recenti.
L’ordinanza ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 ha introdotto, nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti, i giudizi descrittivi. Questa ordinanza discende, a sua volta, del cosiddetto decreto scuola, approvato nell’aprile scorso, poi convertito in legge a giugno, che ha inizialmente introdotto i giudizi nella valutazione finale e successivamente esteso anche alla valutazione periodica.
L’altro riferimento fondamentale, allegato all’ordinanza ministeriale n. 172, sono le cosiddette linee guida, che hanno un ruolo orientativo, ma che aiutano molto nell’affrontare il tema della formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale.
Questo percorso non è nuovo ma discende dal precedente decreto legislativo n. 62 del 2017, uno dei decreti discendenti dalle deleghe della buona scuola, ossia della legge n. 107 del 2015. Infatti, già all’interno di questo testo si è intrapreso un vero e proprio percorso per distinguere la valutazione degli apprendimenti dalla certificazione delle competenze e arrivare progressivamente, all’interno di ogni istituzione scolastica, a realizzare questi due passaggi: la valutazione riguardante i risultati di apprendimento, quindi, con espressione di un giudizio fondato su elementi di verifica, che sono anche l’esito diciamo di un itinerario piuttosto complesso; la certificazione delle competenze che, invece, tenta di offrire una rappresentazione del saper fare intenzionale ed efficace raggiunto dall’allievo ed descritto in relazione al contesto nel quale questo avviene.
Il d.lgs n. 62/2017 ha anche sistematizzato, integrato e modificato le precedenti norme relative al tema valutazione e, quindi, ha integrato le precedenti norme tentando di rivedere l’impianto del tema valutazione e certificazione.
Naturalmente, tutti questi riferimenti hanno, però, una fonte principale, un riferimento centrale: le Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione, approvate nel 2012 con il decreto Miur n. 254 del 2012. Questo è il punto di riferimento per ogni docente per poter impostare la propria programmazione all’interno di una scuola che è riconosciuta come autonoma. Infatti, ogni istituzione scolastica, partendo dalle Indicazioni nazionali, elabora un proprio curricolo d’istituto verticale che, quindi, accompagna progressivamente la programmazione dalle prime classi alle ultime classi e agli ordini di scuola successivi, rispettando i vincoli ordinamentali. Una volta elaborato, questo curricolo va inserito all’interno del Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e deve essere riferimento per la progettazione dell’attività didattica. A sua volta, parlando delle Indicazioni nazionali e della elaborazione di un curricolo da parte della scuola autonoma, l’altro riferimento fondamentale deve essere il DPR n. 275 del 1999, il Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche che ha riconosciuto la cosiddetta autonomia funzionale e, quindi, l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo che ogni scuola ha nei propri poteri e che può esercitare.
Altro riferimento sono, poi, gli ordinamenti che, nel caso della scuola primaria, fanno riferimento al DPR n. 89 del 2009 e al piano dell’offerta formativa all’interno del quale ogni scuola ha inserito il proprio curricolo, i criteri, i tempi ed i modi della valutazione, discussi e definiti del collegio dei docenti.
I due ultimi riferimenti imprescindibili sono il decreto legislativo n. 297 del 1994, meglio noto come Testo Unico delle norme sulla scuola, che in particolare dall’articolo all’articolo 15, elenca quali siano gli organi collegiali, quali ruoli abbiano, come sono composti.
Infine, dal momento che la reintroduzione dei giudizi nella scuola primaria riguarda tutte le istituzioni scolastiche statali o paritarie, bisogna far riferimento alla legge n. 62 del 2000 che ha riconosciuto la parità alle istituzioni scolastiche, da allora definite paritarie ed inserite in un sistema pubblico integrato.
Le novità introdotte per l’anno scolastico 200/21
Quali sono le novità introdotte a partire dall’anno scolastico 2020/21? Innanzitutto, ogni istituzione scolastica, nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti, esprima un giudizio riguardante ciascuna delle discipline di studio che sono previste dalle Indicazioni nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica. La valutazione in itinere deve essere, logicamente, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e resta espressa da parte dei docenti nelle forme che vengono ritenute più opportune ed utili per restituire i risultati in modo ragionato alle famiglie ed agli studenti. Naturalmente, la valutazione in itinere che fa capo ad ogni docente, può essere espressa nei modi che si ritiene più consoni ma deve essere in linea con quelle che sono le indicazioni relative alla valutazione. I giudizi sostituiscono, pertanto, i voti e devono essere espressi in maniera descrittiva, facendo riferimento agli obiettivi di apprendimento inseriti nel curricolo di ogni istituzione scolastica.
Quindi, ogni scuola, per ogni anno, per ogni disciplina deve indicare specifici obiettivi di apprendimento che, logicamente, devono a loro volta fare riferimento alle Indicazioni nazionali. Bisogna, allora, prestare particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.
I giudizi così espressi devono, inoltre, essere anche coerenti col modello di certificazione delle competenze rilasciato alla conclusione del quinto anno della primaria e del terzo anno della scuola secondaria di primo grado.
I giudizi devono far riferimento a determinati livelli di apprendimento che il Ministero, nell’ordinanza ministeriale n. 172 e nelle linee guida, articola in quattro livelli di apprendimento: in via di prima acquisizione, base, intermedio, avanzato.
I livelli definiti dal Ministero non possono essere modificati né ridotti né ampliati, perché elaborati sulla base di una precisa impostazione pedagogica e un’attenta riflessione didattica.
Per quanto riguarda l’insegnamento di religione cattolica, di attività alternativa e la valutazione del comportamento, l’ordinanza precisa che viene mantenuto l’impianto esistente.
Nelle indicazioni del Ministero si guarda anche alla situazione dei DSA e diversamente abili: si fa riferimento al cosiddetto PEI per quanto riguarda gli alunni diversamente abili e al PDP per quanto riguarda gli alunni certificati con DSA, perché nel momento in cui si vanno ad individuare gli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina in ogni anno, i docenti devono fare riferimento a questi due documenti per poter calare gli obiettivi di apprendimento su quelli che sono i piani personalizzati relativi a particolari situazioni.
Infine, il Ministero chiarisce che, a partire dall’anno scolastico 2020/21 e poi per il 2021/22 si passa progressivamente alla realizzazione di quanto indicato nell’ordinanza e che sono previste attività di formazione periodica messa in cantiere direttamente dal Ministero.
Le linee guida allegate all’ordinanza non impongono assolutamente nulla ma suggeriscono ed integrano l’attività, richiamando quanto stabilito a suo tempo dalle Indicazioni nazionali, pertanto sono da considerarsi un utile riferimento.
Il ruolo degli organi collegiali in merito al tema valutazione
Il ruolo degli organi collegiali in merito a tale passaggio è importantissimo ed in particolare va analizzato l’operato di due organi collegiali: il consiglio di classe ed il collegio docenti.
Per quanto riguarda il consiglio di classe, che ha un ruolo di coordinamento didattico e di cura dei rapporti interdisciplinari, va sottolineato il ruolo centrale per quanto riguarda la valutazione periodica e finale. Infatti, è proprio il consiglio di classe che deve per ogni anno scolastico e per ogni disciplina stabilire quali siano gli obiettivi di apprendimento.
Il collegio docenti, composto da tutti i docenti operanti all’interno di una scuola, ha dei compiti molto complessi e vari. Ne richiamo in particolare quelli relativi, direttamente o indirettamente, alla valutazione. Prima di tutto, il collegio
- cura la programmazione,
- elabora Il piano triennale dell’offerta formativa che abbiamo detto deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi indirizzi di studio,
- delibera la suddivisione dell’anno scolastico in periodi e, di conseguenza, nsi stabilisce il momento dell’anno in cui va espressa questa valutazione periodica (trimestre, quadrimestre, pentamestre),
- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica con l’obiettivo anche di curare l’orientamento,
- stabilisce i criteri, le modalità e gli strumenti della valutazione che inserisce all’interno del piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale.
- In virtù dell’autonomia didattica, il collegio progetta dei percorsi per la rilevazione e la valutazione delle competenze, per arrivare progressivamente alla certificazione delle competenze.
- Il collegio ha responsabilità in merito al processo di autovalutazione dell’istituto, cioè quel percorso che attraverso il rapporto di autovalutazione, porta all’elaborazione del piano di miglioramento, del piano triennale dell’offerta formativa, con i relativi elementi di miglioramento ed i canali e strumenti da utilizzare per migliorare i punti di forza e sistemare i punti di debolezza ed all’elaborazione del bilancio sociale.
Quindi, nell’istituzione scolastica il collegio docenti hanno un ruolo anche in merito all’attuazione di quel sistema nazionale di valutazione introdotto a partire dal 2013.
I punti fermi, i cardini sui quali si deve impostare l’attività della programmazione e della valutazione nella scuola primaria
Quali sono gli elementi principali cui far riferimento, a partire dall’anno scolastico 2020/21, per la reintroduzione dei giudizi in sostituzione dei voti alla scuola primaria?
Prima di tutto, è bene ricordare che la valutazione è una delle competenze che il docente deve avere, infatti l’articolo 27 del CCNL comparto scuola 2016-2018 elenca chiaramente tutte le competenze dei docenti e tra queste vi è la competenza di valutazione.
Inoltre, è importante chiarire come nelle linee guida si spiega che, per quanto riguarda la scuola primaria, c’è il progressivo superamento del voto numerico per riuscire a rappresentare in trasparenza gli articolati processi cognitivi, metacognitivi, emotivi e sociali attraverso cui si manifestano i relativi apprendimenti.
Inoltre, la valutazione degli apprendimenti deve essere formativa e formatrice, cioè deve stabilire effettivamente quali sia il dispositivo più adatto per raggiungere gli apprendimenti ma anche offrire elementi utili perché si possa rivedere la programmazione ed offrire all’alunno una rappresentazione ben chiara degli obiettivi per poter pianificare, l’azione, i criteri e la gestione anche degli errori, senza che questi vengano vissuti con particolare frustrazione ma come un elemento dal quale partire per poter migliorare. Pertanto, l’idea di una valutazione formatrice intende introdurre progressivamente una riflessione metacognitiva che accompagni gli apprendimenti.
Già il decreto legislativo n. 62 del 2017, discendente dalla Buona Scuola, aveva precisato come la valutazione dei processi formativi e dei risultati di apprendimento fosse una delle attività da doversi condurre all’interno della scuola e, soprattutto, ne avesse sottolineato il ruolo di documentazione dello sviluppo dell’identità personale dell’alunno e di promozione dell’autovalutazione.
Ho sottolineato più volte ed è utile ribadirlo come scelte relative a questa valutazione e all’espressione dei giudizi devono essere coerenti con il piano triennale dell’offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi, con le Indicazioni Nazionali e, soprattutto, devono rispettare i criteri definiti dal collegio dei docenti.
Le Indicazioni nazionali esprimono molto bene quale sia il ruolo della valutazione all’interno dell’attività didattica: la valutazione precede, accompagna e segue ogni percorso curricolare in modo tale da poter valorizzare ottenuti dagli alunni. Quindi, la valutazione che precede in maniera diagnostica permette di raccogliere gli elementi utili per poter impostare la nostra programmazione, la valutazione che accompagna ha le caratteristiche di essere diffusa, formativa e formatrice, la valutazione che segue verifica e certifica quanto viene raggiunto.
Pertanto, ogni scuola primaria, a partire da quest’anno deve declinare quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali in un curricolo d’istituto, se non fosse già stato fatto. Partendo da questi elementi deve individuare il repertorio di obiettivi di apprendimento che devono servire per la valutazione periodica e finale di ogni disciplina, guardando ai diversi campi del sapere, alle conoscenze, alle abilità indispensabili per raggiungere i traguardi di sviluppo delle competenze. In questo senso, la stesse linee guida precisano come gli obiettivi di apprendimento devono contenere un riferimento all’azione, cioè quale processo cognitivo viene attivato e un riferimento al contenuto disciplinare, cioè quella aspetto a cui l’azione si riferisce. Il Ministero, nelle linee guida alla pagina tre, spiega anche molto bene come formulare attentamente questa azione e questi contenuti, chiarendo di non utilizzare verbi troppo generici ma descrittori precisi (per esempio, propone elencare, collegare, nominare, riconoscere, riprodurre, selezionare,…), in modo da evitare sostanzialmente descrittori che direbbero tutto e niente.
Per quanto riguarda i contenuti disciplinari, il Ministero precisa che possono essere di vario tipo ed avremo modo in un successivo video di approfondirli, analizzando le basi pedagogiche e didattiche della valutazione. Anticiponsolo, c’è precisato nelle linee guida, che possono essere di carattere fattuale, concettuale, procedurale o metacognitivo.
I livelli di raggiungimento vengono elaborati facendo riferimento a diverse dimensioni, proposte dal Ministero in quattro: l’autonomia, la tipologia di situazione, le risorse e la continuità. Alle pagine quattro e cinque delle linee guida si approfondisce come poter articolare queste diverse dimensioni (ad esempio, livello avanzato di apprendimento propone L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note ( tipologie di situazione – prima dimensione), mobilitando una varietà di risorse sia fornita dal docente sia reperite altrove (risorse – seconda dimensione), in modo autonomo (autonomia – terza dimensione) e con continuità (continuità – quarta dimensione).
Nelle linee guida si precisa che queste dimensioni sono suggerite, ma non si esclude che la scuola ne possa aggiungere delle altre, per esempio, se ha introdotto degli elementi di riflessione metacognitiva sul proprio operato potrebbe inserire una quinta dimensione che è la capacità dell’alunno di poter esprimere una riflessione sulla propria azione e, quindi, potrebbe essere la quinta dimensione che va arricchire il quadro.
L’intenzione di fondo è operazionalizzare, quindi, far emergere la struttura logica sottesa alla valutazione e valorizzare quanto di questo molte scuole hanno già fatto e fare in modo di chiarire come la valutazione sia strettamente connessa alla progettazione, sia funzionale alla stessa e viceversa.
Quindi, ogni istituzione scolastica, a partire dal corrente anno scolastico, nell’elaborare il proprio documento di valutazione, deve inserire la disciplina alla quale si fa riferimento, gli obiettivi di apprendimento o i nuclei tematici che sono stati appunto affrontati e che dovevano essere raggiunti per anno scolastico, il livello raggiunto e il giudizio descrittivo.
È molto utile che questo passaggio tanto delicato ma significativo venga attentamente descritto e ben precisato alle famiglie perché vedere la traduzione degli esiti di apprendimento attraverso un voto risulta più immediato, mentre il giudizio descrittivo potrebbe essere più difficilmente comprensibile. Pertanto, diviene importante che questa comunicazione con le famiglie rispetto alla valutazione periodica, in prima battuta e finale poi, sia chiara e trasparente, in modo da aiutare nella lettura e nella comprensione del testo.
Se volessimo entrare nel vivo di una discussione sul ruolo della valutazione, sarebbe interessante riflettere sulla introduzione dei giudizi e sulla sostituzione dei voti per tutti gli ordini di scuola, fondamentale nell’accompagnare anche in termini di orientamento e nell’aiutare nel passaggio di testimone delle informazioni da un da un ordine all’altro, momento delicato frequentemente causa di dispersione.
Concludo con il possibile percorso per il corrente anno scolastico, a completamento del processo avviato dal 2012 con l’essenzializzazione del curriculo.
Rivedere un lungo elenco di obiettivi di apprendimento, impensabile per il rischio non riuscire a raggiungere determinati risultati. Inserire tutto sarebbe come pensare di studiare un libro sottolineandone tutte le pagine: non servirebbe!
Ogni scuola deve avviare o rivedere il percorso di essenzializzazione del curricolo individuando quali siano gli aspetti,i nuclei tematici indispensabili, imprescindibili che per ogni disciplina, per ogni anno scolastico dovrebbero essere affrontati perché funzionali al percorso che poi arriva alla certificazione delle competenze.
Ogni docente può continuare ad utilizzare una pluralità di strumenti per valutare, avendo ben presente quali scelte pedagogiche e didattiche sono sottese ad ogni scelta.
Avremo modo di approfondire questo tema in un successivo video (link) in cui tenteremo proprio di analizzare come la reintroduzione dei giudizi ha come sfondo una ben precisa impostazione pedagogico-didattica dell’attività all’interno della scuola.
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