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Come diventare insegnante dopo la Buona scuola

La legge della Buona scuola ha pianificato una nuova modalità di formazione iniziale e di reclutamento per la scuola secondaria, recentemente rivista.

Come diventare insegnanti

Approfondiamo il decreto legislativo 59 discendente dalla legge 107 relativo al riordino ed alla semplificazione della modalità di formazione iniziale e reclutamento nella scuola secondaria.

Si tratta di un tema sempre piuttosto complesso e articolato perché, frequentemente, oggetto di interventi legislativi nel corso degli anni, con cambiamento continuo delle condizioni per poter diventare insegnanti e conseguentemente poter passare di ruolo come personale docente.

È il caso anche del decreto 59 del 2017: un decreto che discende da una delle deleghe previste della Buona Scuola con l’obiettivo di trovare una volta per tutte soluzione all’annoso problema del reclutamento e del precariato nella scuola. Infatti, si poneva come obiettivo la semplificazione delle procedure e l’istituzionalizzazione di una modalità stabile di formazione iniziale e di reclutamento.  Pertanto, per poter capire questo argomento, dobbiamo far riferimento ad altri interventi legislativi precedenti che sono, prima di tutto, il testo unico delle norme sulla scuola, il decreto legislativo n. 297 del 1994, che all’articolo 399 aveva regolamentato questo tema. Inoltre, non dobbiamo dimenticare la legge finanziaria del 2007 che aveva istituito le cosiddette graduatoria ad esaurimento, sostituendo le vecchie graduatorie permanenti, che venivano periodicamente aggiornate ogni due/tre anni, per poter essere assunti in ruolo attraverso questa graduatoria di soli titoli. 

Inoltre, abbiamo il decreto cosiddetto dignità che è intervenuto sul tema ed è l’ultimo il Decreto Sostegni bis.

Anche la legge n. 107 ha tentato di introdurre una modalità stabile di formazione iniziale e di reclutamento con il conseguimento dei cosiddetti 24 crediti formativi universitari, cioè crediti formativi relativi alle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologico-didattiche, perché secondo la logica della 107, diversi studenti che decidono di intraprendere una laurea che non necessariamente ha lo sbocco professionale di insegnamento avrebbero avuto la necessità di approfondire queste dimensioni più psicopedagogiche e metodologico-didattiche.

Dal 2015, quando è entrata in vigore la Buona scuola fino ad oggi, diversi interventi ulteriori sono stati fatti e quelle condizioni che sono state poste hanno subito ulteriori modifiche.

Il cosiddetto TFA, Tirocinio Formativo Attivo, che inizialmente la legge della Buona scuola aveva previsto dovesse essere una una sorta di percorso professionalizzante è stato rivisto sia nei tempi che nei modi. Il quadro che abbiamo oggi, che sicuramente non si può considerare definitivo, vede una serie di concorsi che sono stati banditi e le cui domande sono state presentate nell’estate del 2020 e che non sono ancora stati completamente realizzati. Si tratta di concorsi ordinari, con prove scritte ed una prova orale,  concorsi riservati che dovrebbe invece prevedere un percorso “facilitato” per coloro che hanno già del servizio e un percorso riservato finalizzato al conseguimento dell’abilitazione.

Nonostante questi bandi siano stati emanati nell’estate del 2020 con determinate condizioni, a seguito dell’approvazione del decreto sostegno bis nel luglio del 2021 sono stati modificati e il quadro di oggi prevede un concorso ordinario con modalità semplificata con un’unica prova scritta con domande a risposta multipla. Chi supera questa prova scritta con almeno 70/100 ha la possibilità di accedere alla prova orale e, conseguentemente, superato anche la prova orale, accedere alla graduatoria per la chiamata in ruolo.

Rimane, poi, un concorso riservato ai fini del ruolo che è stato espletato e realizzato.

Infine, un concorso riservato a fini abilitanti che consente al personale che ha presentato domanda sempre nell’estate del 2020 di ottenere, superando una prova con domande a risposta multipla, l’abilitazione utile per partecipare ad un successivo concorso ordinario, oppure favorire la stabilizzazione per coloro che hanno lavorato in una scuola paritaria o in un centro di formazione professionale.

Pertanto, sul tema della formazione iniziale e del reclutamento, oggetto di questa delega da cui è scaturito lo specifico decreto 59 del 2017, è sempre importante tenersi aggiornati, in quanto ad ogni cambio di governo o ogni volta che si intende affrontare il tema del reclutamento e trovare soluzione al problema del precariato nel nostro Paese, si assiste ad un cambio di rotta, a delle novità che si ritengono risolutive.

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La formazione del personale docente è stata oggetto di intervento legislativo sia per prepararsi a diventare docenti che nella carriera dopo il ruolo.

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FAQ

Domande Frequenti Correlate.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola ha uno specifico spazio dedicato alla formazione: gli articoli 63 e 64 del CCNL 2006/09, confermati dal successivo CCNL 2016/18.
Lo stesso riposta, infatti che la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
Per il personale Ata, la partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo.
Per il personale docente sono previsti cinque giorni nel corso dell’anno scolastico, sia per frequentare che per ricoprire il ruolo di formatore.

LEX

Legislazione e Normativa Scolastica.

Decreto n. 92 del 8 Febbraio 2019, disposizioni su procedure di specializzazione sul sostegno
Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 specializzazione sostegno
Decreto Legislativo n. 59 del 2017
Quadro titoli italiani classificati secondo EQF

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