In una scuola che può definirsi autonoma, si inserisce il principio della scuola come comunità educante, recentemente ripreso e valorizzato nell’ultimo CCNL Scuola, 2016-2018.

Tema delicatissimo, che ha subito evoluzioni interessanti da analizzare, strettamente collegato al tema degli organi collegiali e del loro funzionamento.

Sono stati veramente tanti i tentativi di riforma degli organi collegiali, tutti falliti. Un intervento indiretto, ma pesantemente divisivo e minante dello spirito partecipativo di tali organismi è avvenuto con la cosiddetta Buona Scuola. Quest’ultima, infatti, in modo anche piuttosto contradditorio, ha cercato di realizzare pienamente l’autonomia delle istituzioni scolastiche, ma ha utilizzato strumenti che hanno inciso negativamente sul funzionamento e sullo spirito partecipativo dei collegi docenti. Uno degli strumenti cui faccio riferimento è il cosiddetto compenso per la valorizzazione del merito (Bonus), introdotto con la legge n. 107/2015, art. 1 cc. dal 126 al 130, che ha riguardato solo il personale docente a tempo indeterminato, escludendo tutto il resto del personale scolastico ed ha introdotto un significativo elemento concorrenziale e di divisione. Altro esempio, è la Card per la formazione, introdotta con la legge n. 107/2015, art 1 cc 121, 122, 124, destinata solo al personale docente a tempo indeterminato, come se il resto del personale non dovesse costantemente formarsi, lasciando, inoltre, alla solitaria scelta del personale questo aspetto rilevante e fondamentale per qualsiasi professionalità.

La contraddizione più evidente sta proprio nell’utilizzo ripetuto del termine comunità in almeno sei passaggi, disattesi, poi, nei fatti su alcune scelte palesi.

Nell’impegnativo percorso di ricostruzione della partecipazione in seno alle istituzioni scolastiche è, quindi, riproposto attraverso il CCNL 2016/2018, il tema della scuola quale comunità educante. Il concetto di comunità può essere analizzato da molteplici punti di vista e va calato nel contesto dell’era di internet che ha rivoluzionato i parametri classici di spazio, tempo e relazione.

Lo stesso principio della scuola come comunità educante ha attraversato fasi diverse e riconoscimenti diversi a seconda della lettura data del rapporto tra comunità e sistema educativo: istituzionalizzazione del processo educativo, specializzazione funzionale dell’educazione, crisi del mandato educativo, completa delega alla scuola, i social come estensione della comunità/classe o della comunità/scuola.

La sfida lanciata con l’articolo 24 nel 2018 richiama alla responsabilità tutti e ciascuno in base al ruolo ricoperto dal punto di vista educativo, personale e sociale.

Articolo 24 del 2018

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali dell’ordinamento italiano […]

Quindi, la creazione e la vita attiva di una comunità in questo senso è possibile se fondata sul riconoscimento di rapporti autentici, per operare insieme nel comune interesse di consentire ad ogni alunno, alunna, studente, studentessa di raggiungere il proprio personale successo formativo.

In questo, la comunità educante è uno spazio vitale per la realizzazione piena ed autentica dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Solo in questo modo si riconosce al concetto di comunità educante un valore istituzionale, in linea con quanto era già nelle intenzioni degli estensori dei Decreti Delegati del 1974 che hanno istituito i nuovi organi collegiali di governo ed il riordinamento di quelli esistenti. La Costituzione non ha utilizzato il termine comunità ma ha riconosciuto valore giuridico alle formazioni sociali intermedie tra Stato ed individuo.

Le stesse Indicazioni Nazionali per il primo ciclo hanno ripetutamente richiamato il concetto di comunità in più di un passaggio, nella medesima accezione del sopra citato art. 24, sottolineando la dimensione di cooperazione tra i diversi attori, valorizzando la comunità professionale dei docenti, enfatizzando la centralità della persona nella scuola come comunità.

Articolo 24 del 2018

Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994 […]

Potremmo dire che la comunità scolastica si compone di un insieme di comunità diverse, rappresentate dai diversi attori inseriti nell’art. 24, che si trovano ad operare tra loro per affrontare insieme la quotidianità.

Legislazione Scolastica

Conoscerla, comprenderla, saperla applicare.

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La sfida di oggi sta, forse, proprio nel riuscire a tradurre il fare comunità nella scuola, nel trovare un giusto equilibrio tra dimensione comunitaria, organizzativa, giuridica ed amministrativa di una scuola riconosciuta autonoma.

Per tentare di fornire un contributo alla riflessione, ragionando di proposte di rinnovamento, in prossimi contributi incroceremo la vita degli organi collegiali della scuola con la stimolante e nascente esperienza della partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa del settore privato.