Venerdì 26 Ottobre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto con il quale bandire il tanto atteso concorso per sanare la vicenda del titolo magistrale conseguito entro l’Anno Scolastico 2001/2002, innescata nel 2013, quando il Consiglio di Stato ne ha riconosciuto il valore abilitante.
La vicenda ha preso il via dopo una lunga serie di vertenze nelle quali si è tentato di superare l’obbligo del concorso per ottenere l’abilitazione ad insegnare nella scuola d’infanzia e primaria.
Nel 2013, il Consiglio di Stato ha riconosciuto tale valore abilitante.
Questa soluzione ha innescato un’altra serie di ricorsi per riuscire ad accedere alle cosiddette Graduatorie ad Esaurimento, finalizzate alla assunzione in ruolo del 50% del contingente dei posti complessivi.
Le GAE sono state istituite con la Legge Finanziaria del 2007 che ha trasformato le storiche Graduatorie Permanenti, periodicamente aperte e/o aggiornate, in graduatorie aperte un volta per sempre e costantemente da aggiornare per non perdere il diritto a rimanervi.
Nel caso della richiesta di inserimento in tale graduatorie ormai “blindate”, la giustizia amministrativa ha talvolta prospettato una soluzione diversa rispetto alla giustizia ordinaria, autorizzando l’inserimento con riserva dei ricorrenti.
Per la giustizia amministrativa sembrava filasse tutto liscio, finché il 20 dicembre 2017 il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza definitiva, a seguito dell’Adunanza Plenaria del 15 novembre 2017, pronunciandosi in maniera sfavorevole rispetto alla questione dei diplomati magistrali entro il 2001/2002, che chiedevano il diritto di inserirsi in GAE.
Quale strada è rimasta per cercare una sistemazione della vicenda? Una soluzione politica! Demandata al Governo di turno.
Ebbene, proprio il giorno 26 Ottobre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo strumento che dovrebbe avviare il percorso per dirimere ogni questione: il Decreto che fissa le condizioni di partecipazione al concorso straordinario per l’accesso ai ruoli della scuola d’infanzia e primaria, la tabella dei titoli valutabili, i programmi dell’esame e la composizione delle commissioni.
Ahimè, molti problemi restano aperti: per accedere è necessario avere prestato servizio almeno due anni nella scuola statale negli ultimi otto anni. Qui si scatena la presa di posizione di coloro che hanno lavorato maggiormente nella scuola paritaria, inserita nel sistema pubblico integrato, con i medesimi vincoli di possesso di una abilitazione della scuola statale. Analogamente, si scatena la protesta dei neo laureati di scienze della formazione primaria, esclusi perché privi di quei due anni di servizio e con una laurea quinquennale abilitante rispetto al solo diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Per complicare il quadro già sufficientemente complesso, va descritto il quadro che gli inserimenti con riserva precedentemente descritti ha generato: personale assunto a tempo indeterminato con clausola risolutoria che, a seconda abbia visto o meno passare in giudicato una sentenza in linea con l’ultima espressione negativa rispetto a tale inserimento, si ritrova o meno con un contratto a tempo determinato.
Inoltre, dal momento che la situazione si è protratta oltre il dovuto, avremo docenti che, seppur con clausola risolutoria, hanno superato l’anno di prova, il cui decreto è subordinato allo scioglimento della riserva, che non potranno prendere parte al concorso per mancanza di quei due fatidici anni nella scuola statale.
In buona sostanza, prima ancora della pubblicazione definita del bando, già erano potenzialmente presenti diversi motivi di contenzioso che rischiano di minare la finalità di sanatoria dello stesso.
Altre soluzioni erano prospettabili, come un’apertura straordinaria delle GAE per del personale che, se avesse già avuto esperienza nella scuola, si trovava in posizione utile per incarichi annuali e per il ruolo e, se avesse posseduto il solo titolo di accesso, avrebbe dovuto affrontare la necessaria gavetta per accedere al ruolo.
In conclusione, possiamo dire che non esiste concorso senza ricorso, in particolare quando lo stesso non analizza adeguatamente tutte le sfaccettature di un problema per prospettarne soluzioni funzionali.
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