Queste situazioni sono regolamentate dall’articolo 2048 del Codice Civile e, prima di tutto, riguardano i genitori o gli affidatari.
Infatti, questi sono considerati responsabili del danno cagionato dal fatto illecito commesso da un minore sotto la loro tutela. Possono, tuttavia, essere scagionati da questa responsabilità, se dimostrano di non aver potuto impedire il fatto…
I docenti
Analogamente, l’articolo 2048 configura come responsabili con le medesime condizioni anche gli insegnanti e la scuola quando a questi sono affidati appunto i minori. Infatti, l’insegnante che, sotto la propria sorveglianza, dovesse avere un minore che compie un fatto illecito e in virtù di questo procura un danno a terzi è considerato responsabile. Questa è la cosiddetta Culpa in vigilando. Quest’ultima è considerato una colpa presunta, cioè una colpa dovuta ad un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza. Anche gli insegnanti possono fornire una prova liberatoria e, nello specifico, devono dimostrare di aver messo in atto tutti quegli aspetti organizzativi e disciplinari finalizzati a poter gestire l’attività in sicurezza. In secondo luogo, gli stessi devono dimostrare che il fatto accaduto avesse una assoluta imprevedibilità, pertanto, fosse impossibile impedirlo, anche con un intervento immediato da parte dell’insegnante.
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