Partirò con una sintesi della storia delle modalità di abilitazione e di reclutamento nel nostro Paese.
L’Articolo 97 della Costituzione prevede che l’accesso al ruolo avvenga attraverso concorso, “salvo casi stabiliti dalla legge”.
Nel 1971, la Legge 1074 supera già il vincolo prevedendo incarichi a tempo indeterminato e corsi abilitanti speciali.
Due anni dopo, nel 1973, la Legge 477 istituì le graduatorie ad esaurimento e i corsi abilitanti. Nel 1982, la legge 270 conferma e rinnova le modalità precedenti di conseguimento dell’abilitazione per accedere al ruolo.
La Legge 326 del 1984 recupera coloro che sono stati esclusi dalle precedenti tornate e abilita riservatamente ancora il personale.
Nel 1989, con la legge 417, si istituisce la cosiddetta graduatoria del doppio canale.
Se mettiamo a confronto i concorsi ordinari, previsti dalla Costituzione come modalità ordinaria di accesso al ruolo, con le abilitazioni riservate, deroghe previste dalla stessa Costituzione, ne scaturisce il seguente quadro: dal 1982 al 2016 sono stati istituiti sei concorsi ordinari; dal 1982 al 2005 ben 8 abilitazioni riservate.
Per quanto riguarda la formazione iniziale interessante è vedere come negli anni ‘90 viene istituita la Laurea in Scienze della Formazione Primaria (LSFP) e il percorso di Specializzazione per l’istruzione Secondaria di Secondo Grado e per il Sostegno (SISS e SOSS) la cui ufficialità entra in vigore a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000.
Il Decreto Legislativo 297 del 1994, noto come Testo Unico, prevede l’istituzione di un concorso abilitante dopo l’obbligo del titolo di accesso e l’abilitazione con due anni di servizio per accedere al doppio canale.
Viene, però, nel frattempo, prevista una fase transitoria con la legge 341 del 90 articolo 3 comma 8: in questo caso è il titolo di accesso per la scuola primaria e infanzia rimane il titolo magistrale e la laurea per coloro che non hanno conseguito il titolo entro l’anno scolastico 2001-2002 e, tutti i successivi concorsi dopo il primo maggio 2000 prevedono l’obbligo di abilitazione.
La legge 124 del 1999 prevede, poi, il passaggio dal cosiddetto doppio canale alla graduatoria permanente utilizzata per le assunzioni in ruolo e istituisce l’abilitazione riservata con almeno 360 giorni di servizio.
Dopo diversi anni, finalmente, nel 1999, viene istituito il concorso ordinario e nel 2003 la riforma Moratti, con il Decreto Legislativo 227 del 2005 prevede che, accanto al diploma universitario, siano previste le lauree magistrali e un anno di praticantato.
Subentra, però, successivamente, nel 2007, la riforma Fioroni che abroga, con la finanziaria 2006 la norma della Moratti e prevede un nuovo reclutamento attraverso corsi biennali e la trasformazione delle graduatorie da permanente a graduatorie ad esaurimento (GAE) (Legge 296 del 2006).
Successivamente, il ministro Gelmini, concede una deroga al inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per coloro che sono iscritti all’anno accademico 2007-2008 nell’iscriversi alle GAE e istituisce il cosiddetto TFA, Tirocinio Formativo Attivo, con il DM 249 del 2010, per il conseguimento dell’abilitazione.
Arrivando al 2012, vengono istituite la fascia aggiuntiva delle GAE e il percorso di abilitazione riservata, noto come PAS, per chi fosse in possesso di almeno 360 di servizio. La Legge 107 del 2015, nell’ennesimo tentativo di porre fine al fenomeno del precariato, introduce un piano straordinario di assunzioni e istituisce il cosiddetto FIT, Formazione Iniziale e Tirocinio. Codesto percorso, da frequentare successivamente alla laurea quinquennale, è di durata triennale, prevede la copertura di tale periodo attraverso un contratto a tempo determinato, si configura come un tirocinio per acquisire le conoscenze e competenze disciplinari e professionali per diventare docenti e consente il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari in ambito pedagogico e metodologico didattico e l’eventuale specializzazione in pedagogia e didattica speciale per coloro che intendono accedere a ruolo di sostegno. Il contratto applicato a codesto personale è una sorta di contratto di formazione – lavoro e dovrebbe essere regolamentato nel contratto collettivo nazionale. La fase transitoria doveva rimanere in vigore fino all’anno scolastico 2024 2025, ma, in questi giorni, nella discussione del DEF (Documento Economico Finanziario), il governo giallo – verde sta già proponendo modifiche al decreto legislativo 59 introducendo la durata di un solo anno di specializzazione.
Le domande e le riflessioni sul percorso di formazione iniziale e di reclutamento sono comunque tante:
- perché ogni governo tenta di affrontare il tema del precariato creando sempre ulteriori difficoltà? il problema parte, forse, dalla volontà di cambiare quanto fatto dai predecessori, senza realmente analizzare il problema in termini quantitativi e qualitativi?
- Essendo strutturale il problema di molti docenti con un carico notevole di anni di precariato sulle proprie spalle, perché non differenziare i percorsi per i neo supplenti dai precari storici?
- anziché introdurre forme non selettive di concorso, perché non alzare la verifica delle competenze del personale nel corso del cosiddetto anno di prova?
- perché, anziché prevedere un percorso di otto anni (laurea + FIT), pari alla specializzazione di un medico, non si consente l’inserimento dei crediti pedagogici e metodologico – didattici, nel corso di laurea?
Lasciamo tali quesiti aperti alle riflessioni dei lettori, sperando di avere presto un quadro più chiaro e rassicurante per coloro che intendono intraprendere la strada dell’insegnamento.
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