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A che punto è il decreto d’urgenza sui precari?

Che fine ha fatto il decreto salva precari?

precario riflessivo

La discussione sul personale precario della scuola dovrà rientrare nel vivo, in quanto è stato approvato solo in parte il decreto d’urgenza inerente percorso PAS e concorso riservato, ma lo stesso non è mai stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Dopo l’Intesa del 24 Aprile 2019 tra Governo e Organizzazioni sindacali, si è avviata la macchina per arrivare all’approvazione di un decreto d’urgenza che stabilisca un percorso di formazione iniziale ed una modalità di reclutamento specifica per coloro che abbiano già lavorato nella scuola per almeno 36 mesi di servizio.

Le difficoltà in seno al Governo hanno messo in discussione gli impegni presi.

La giornata del 6 Agosto è stata decisiva per la conclusione dell’iter ministeriale di approvazione del decreto d’urgenza che contiene tutti gli aspetti riguardanti la modalità per conseguire l’abilitazione e per selezionare il personale.

Il Consiglio dei Ministri, dopo l’approvazione tecnica del testo, avvenuta nel preconsiglio, ha deciso di approvare con la dicitura salvo intese, quindi senza la possibilità di andare in Gazzetta Ufficiale ed in attesa di definire nel dettaglio entro la fine Agosto gli aspetti più discussi. Non vi è riuscito per la crisi di Governo.

Fra questi ultimi vi è l’inserimento di un passaggio maggiormente selettivo del personale che già da anni lavora nelle nostre istituzioni scolastiche.

Se la questione tanto discussa è una maggiore selettività del personale, a mio parere, andrebbe rivisto l’intero sistema della formazione iniziale e del reclutamento per tutti i profili professionali nella scuola.

Innanzi tutto, non si può pensare di scindere l’aspetto relativo alla formazione iniziale, finalizzato al conseguimento di una abilitazione alla professione per qualsiasi figura, dalla modalità di reclutamento. Infatti, la stratificazione di interventi normativi delle continue riforme e contro riforme ha prodotto disparità di trattamento e non ha mai definitivamente risolto il problema del precariato nella scuola. Quindi, formazione iniziale e reclutamento non posso essere trattati separatamente e subire modifiche in tempi diversi.

In secondo luogo, andrebbe realizzato un serio intervento che renda strutturale la copertura dei posti vacanti che, di anno in anno, si vengono a generare.

Infine, una seria, reale ed efficace selezione andrebbe introdotta sin dall’avvio delle prime supplenze! Non appena un candidato si approccia ad affrontare i primi incarichi, sia esso appartenente al personale Ata o al personale docente, andrebbe attentamente seguito per accompagnarlo nelle prime esperienze didattiche ed organizzative. Non è corretto né funzionale ad una seria offerta formativa, lasciar correre situazioni di difficoltà e, magari, ripetere lo stesso errore per il superamento del periodo di prova con la speranza o la promessa che la persona si trasferisca!

Un sistema scolastico che voglia funzionare deve avere tempi e modi certi per garantire l’offerta formativa proposta alle famiglie all’atto dell’iscrizione e del personale stabile che sappia quali regole del gioco conoscere e rispettare per la formazione iniziale ed il conseguente reclutamento, con un logica di verifica costante del proprio bilancio delle competenze e della propria professionalità.

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FAQ

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Quanti giorni di servizio bisogna prestare per far valere un anno scolastico?

La validità dell’anno scolastico può essere finalizzata a vari scopi: punteggio in graduatoria d’istituto per le supplenze del personale a tempo determinato; punteggio per la graduatoria interna del personale a tempo indeterminato ai fini dell’individuazione dei perdenti posto; riconoscimento dell’anno ai fini della ricostruzione di carriera;…

A prescindere dallo scopo, l’anno scolastico è considerato valido se sono prestati almeno 180 giorni di servizio o si è prestato servizio continuativo dal primo febbraio agli scrutini.

Questo è previsto dal D.Lgs n, 297/1994 in diversi articoli a seconda dello scopo: art. 438 c. 1 per il superamento del periodo di prova; art. 527 c. 2 per la retribuzione delle supplenze annuali; art. 489 c. 1 per la validità dell’intero anno scolastico, precisato a decorrere dall’A.S. 1974/75 e ripreso dalla Legge n. 124/1999 art. 11 c. 14

LEX

Legislazione e Normativa Scolastica.

Decreto legge n. 144 del 2022
Legge n.79/2022
Decreto Salva Precari 2019

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