Non sempre… Infatti, l’Art. 28 del CCNL scuola 2016/18 prevede quanto segue: “… l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”.
Quindi tale sostituzione è prevista solo le ore del potenziato non sono impegnate nei progetti del PTOF ma sono ore cosiddette “a disposizione”.