L’O.M. n.185/1995 (art. 3, comma 30) prevede che: gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli
altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate.
Una eventuale disposizione da parte del dirigente scolastico, attraverso un ordine di servizio, che preveda la prestazione lavorativa di ATA o docenti, originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione a conclamate esigenze di servizio, ma sempre nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione di scuola, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettere h e m del CCNL/2007 (flessibilità contrattata).
Durante la chiusura della scuola per elezioni il personale deve essere in servizio?
È possibile di fronte a conclamate esigenze di servizio ma richiamando la contrattazione.
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