In virtù dell’articolo 23 comma 9 del contratto collettivo del comparto scuola, nel momento in cui è convocata un’assemblea del personale docente, il dirigente deve registrare la volontà di partecipare da parte degli interessati, deve, conseguentemente, sospendere temporaneamente le attività didattiche nel periodo utile per partecipare all’assemblea e deve tenere anche conto del tempo necessario per poter rientrare in servizio.
Nel caso, invece, in cui si tratti di partecipazione ad assemblea da parte del personale ATA bisogna fare riferimento al contratto d’istituto all’interno del quale sono indicati i criteri per individuare il personale che, a turno, può partecipare all’assemblea.
Infine, è importante ricordare come, in occasione degli scrutini e degli esami finali, non è prevista la possibilità di convocare assemblee in orari coincidenti con gli scrutini e gli esami finali.
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