La validità dell’anno scolastico può essere finalizzata a vari scopi: punteggio in graduatoria d’istituto per le supplenze del personale a tempo determinato; punteggio per la graduatoria interna del personale a tempo indeterminato ai fini dell’individuazione dei perdenti posto; riconoscimento dell’anno ai fini della ricostruzione di carriera;…

A prescindere dallo scopo, l’anno scolastico è considerato valido se sono prestati almeno 180 giorni di servizio o si è prestato servizio continuativo dal primo febbraio agli scrutini.

Questo è previsto dal D.Lgs n, 297/1994 in diversi articoli a seconda dello scopo: art. 438 c. 1 per il superamento del periodo di prova; art. 527 c. 2 per la retribuzione delle supplenze annuali; art. 489 c. 1 per la validità dell’intero anno scolastico, precisato a decorrere dall’A.S. 1974/75 e ripreso dalla Legge n. 124/1999 art. 11 c. 14