La pubblica amministrazione ha a disposizione trenta giorni per rispondere ad una richiesta di accesso agli atti.
Entro questo arco temporale può rispondere con un accoglimento della richiesta o con un rigetto.
Nel caso in cui trascorrono i trenta giorni senza alcuna risposta, si parla di silenzio rigetto, pertanto, diniego. L’interessato può, allora, tutelarsi nei confronti di questo diniego attraverso un ricorso al TAR o alla commissione statale per l’accesso agli atti amministrativi o al difensore civico competente per territorio.