Per approfondire il tema dei giorni di permesso per motivi personali o familiari è indispensabile avere a mente il testo degli articoli di riferimento del contratto comparto scuola statale.
Come ribadisco sempre, è imprescindibile la lettura del testo normativo o contrattuale, prima di procedere anche ad approfondire pareri e riflessioni.

Le questioni da premettere sono più di una:

  • per alcuni istituti contrattuali, tra cui anche i permessi, vi è diverso trattamento tra il personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato;
  • il personale docente ed il personale Ata hanno alcune differenti condizioni legate al periodo di attività didattica, vincolante per i docenti, non necessariamente in servizio nel periodo di sospensione dello stesso.

Permessi retribuiti

Analizzeremo, comunque, nel dettaglio le casistiche.
Partirei con la lettura dell’ Art 15 Comma 1 CCNL comparto Scuola 2016/2018 che definisce le tipologie di permessi:
Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:

  • partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
  • lutti per perdita di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente e ATA.
  • comma 2: il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
  • Comma 3: …un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi all’evento.

Inoltre, altri permessi riconosciuti e consentiti da specifiche norme di legge.

Giorni di permesso per motivi personali o familiari

Mi soffermerei, in particolare, sul comma due che, solitamente, è oggetto di chiarimento e confuso nell’applicazione.
A partire, infatti, dal contratto comparto Scuola del 2006/09 è stata modificata la vecchia dicitura da sono concessi ad a diritto, a domanda. Una modifica sostanziale, in quanto il dipendente comunica la necessità di prendere fino a tre giorni di permesso per motivi personali o familiari, senza necessità di preoccuparsi di chi lo sostituirà, operazione di competenza dell’amministrazione. Inoltre, questi giorni possono essere giustificati anche attraverso autocertificazione da parte dell’interessato. Quest’ultimo deve, pertanto, fornire all’amministratore elementi sufficienti per giustificare l’assenza retribuita e l’amministrazione non ha più il ruolo di concedere.
Vedremo, poi, come tali permessi e modalità varranno anche parlando di alcuni giorni di ferie.
Diverso trattamento hanno, per ora, coloro che sono con contratto a tempo determinato, i cosiddetti supplenti, in quanto all’art. 19 si recita al personale a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
Le ferie sono proporzionate alla durata del contratto e, se non fruibili per scadenza dello stesso, liquidate.
Con il Comma 7 del medesimo articolo sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi
compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attributi permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art. 15 c. 2
.
Al comma 9 descrive il medesimo trattamento riservato al personale a tempo indeterminato per i giorni di lutto.

Ferie

Prima di chiarire altre situazioni, è utile un affondo anche sul tema ferie, gestito in modo del tutto particolare per la scuola.
L’Art 13 Comma 9 CCNL comparto Scuola 2016/2018 prescrive che le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore alle sei giornate lavorative. Per il personale docente, la fruibilità di suddetti giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi anche oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per le ore eccedenti, salvo quanto previsto all’art. 15 c. 2.
Comma 11: compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale Ata può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 Luglio – 31 Agosto.

Come avete modo di vedere il personale docente ha il vincolo di fruizione delle ferie nel periodo di inattività didattica per garantire il diritto allo studio e perché in buona parte degli ordini di scuola ha a che fare con minori, cui va garantita tutela e sorveglianza.
Inoltre, il personale a tempo determinato è costretto a collocare le ferie anche nelle sospensioni dell’attività previste nel calendario scolastico regionale, perché in questo modo, l’Amministrazione non deve retribuire a fine contratto le ferie maturate e non godibili oppure deve retribuirle parzialmente in quanto poche quelle restanti.

I docenti e le ferie in corso d’anno

I docenti a tempo indeterminato possono, tuttavia, chiedere 6 giorni di ferie in corso d’anno, purché abbiano esaurito i tre gironi illustrati precedentemente per fondati motivi, da documentare anche attraverso autocertificazione. In questo unico caso, il vincolo di non creare oneri aggiuntivi per l’amministrazione a causa della sostituzione viene superato e vi si può derogare.
Proprio in queste settimane l’Aran, con Nota n. 2664/2019 del 04/04/2019 – Direzione Contrattazione – UO Settori Conoscenza, sta mettendo in discussione​ tale istituto contrattuale per ragioni economiche. Speriamo che la vicenda si chiuda presto in modo positivo, ridando centralità al contratto, data la difficoltà per il personale docente a prendere ferie per seri e comprovati motivi in corso d’anno.

Permessi brevi

Infine, un accenno ai cosiddetti permessi brevi, regolamentati all’art. 16 del medesimo CCNL: compatibilmente con le esigenze di servizio… sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono  ad unità minime che siano orarie di lezione.

Comma 3. 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio...

Comma 5. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per le ore non recuperate.
Come potete notare con la locuzione su richiesta, sono attribuiti tali permessi orari devono essere concessi e recuperati in base alle necessità dell’amministrazione entro i due mesi successivi. Qualora questo non avvenga per scelta o responsabilità del dipendente, vanno recuperate le ore in busta paga, se  per causa dell’amministrazione, gli stessi decadono senza trattenuta.

Sperando di avere chiarito alcuni dubbi sul confuso tema dei permessi, vi invito a continuare a tenervi aggiornati.