Il decreto legge n. 36 del 2022 ha modificato il tema della formazione iniziale e della formazione continua. 

Innanzitutto è importante richiamare la legge di conversione di questo decreto, presentato proprio nella fase finale dell’anno scolastico 2021/22, con la necessità di essere convertito in legge entro sessanta giorni, infatti, il 29 Giugno è stato convertito in legge, la legge n. 79.

Questo decreto rientra nel più ampio progetto di attuazione nel cosiddetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un insieme di risorse che sono state investite per garantire un rilancio ed una ripresa del nostro Paese. All’interno di questo piano è incluso un investimento anche nella scuola.

Il decreto 36 nello specifico va ad affrontare due tematiche: 

  • la formazione iniziale, cioè il percorso che deve essere intrapreso da una persona per iniziare la carriera di insegnante e quindi come poter ottenere la cosiddetta abilitazione alla professione docente insieme alla modalità attraverso la quale il Ministero dell’Istruzione procede con la selezione del personale, ossia il reclutamento. 
  • Il secondo tema è la formazione continua, cioè la formazione del personale in ruolo. Questo tema dovrebbe, peraltro, essere oggetto di contrattazione dal momento che la formazione e l’aggiornamento del personale sono temi contrattuali.

In realtà, il Ministro Bianchi ha deciso, nel bel mezzo della trattativa di rinnovo del contratto, di avviare l’approvazione di questo decreto che interviene in maniera incisiva sul tema della formazione continua.

Formazione iniziale 

Il decreto in questione è intervenuto a modificare il più recente decreto sulla modalità per conseguire l’abilitazione, il d.lgs n. 59/2017, discendente da una delle deleghe della Buona scuola, che ha introdotto i cosiddetti 24 Crediti Formativi Universitari in ambito pedagogico e didattico, per poter conseguire l’abilitazione alla professione docente o comunque poter accedere all’insegnamento. Infatti, è rimasta aperta una diatriba sulla validità di tali 24 CFU come abilitazione. Infatti, una recente sentenza ha dichiarato l’equiparazione dei 24 CFU all’abilitazione all’insegnamento, anche se  la norma originaria non lo prevedeva.

Nel testo originario del d.lgs n. 59/2017, che ha modificato il percorso su come diventare insegnanti dopo la Buona scuola, si prevedeva l’attivazione anche di un tirocinio formativo attivo, una sorta di contratto di apprendistato professionalizzante con il quale la persona potevo ottenere l’abilitazione alla conclusione del percorso. Immediatamente dopo l’entrata in vigore di questo decreto sono intervenute una serie di modifiche che hanno rivisto questo percorso di tirocinio formativo attivo, quindi, ci troviamo in una situazione di vuoto normativo in materia.

Così, il DL n. 36 è intervenuto modificando ulteriormente il d. Lgs n.59, introducendo delle nuove regole per ottenere l’abilitazione.

Tale nuova formazione iniziale entrerà ufficialmente in vigore dal primo Gennaio 2025, con l’attivazione di un percorso universitario o accademico finalizzato al conseguimento dell’abilitazione.

Il percorso di abilitazione deve far maturare nel docente competenze disciplinari, psicopedagogiche, culturali, didattiche e metodologiche indispensabile per poter insegnare e prestare particolare attenzione anche al tema dell’inclusione e della partecipazione degli studenti. Possiamo dire che la finalità è far maturare le competenze professionali del docente ben descritte nell’art. 27 del CCNL comparto scuola 2016/18.

Altra finalità del percorso è contribuire a fare maturare capacità di progettazione di percorsi flessibili e adattabili alle capacità di studenti. Questa formazione iniziale che il Ministro disegna si completerà, poi, con la formazione continua che, quindi, ha una valenza di formazione permanente del personale del ruolo, che vedremo nella seconda parte. 

Innanzitutto, è fondamentale richiamare gli step indispensabili per poter accedere a questa formazione iniziale: il possesso del titolo di studio vincolante per l’insegnamento, titolo di studio che già oggi è previsto come vincolante per poter accedere anche le graduatorie delle supplenze e per poter lavorare nelle scuole. È indispensabile verificare che la propria laurea includa tutti quei Crediti Formativi Universitari indispensabili per insegnare le discipline della classe di concorso dove presento domanda. In secondo luogo, il nuovo percorso abilitante non sarà più di 24 CFU ma di 60 CFU, comprensivo di almeno 10 CFU che approfondiscono l’area pedagogica e non meno di 20 CFU indirizzati alle esperienze di tirocinio, diretto ed indiretto.

Questi crediti formativi universitari devono includere anche un approfondimento del tema dell’inclusione ed un particolare DPCM, ancora da approvare di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dovrà approfondire le modalità di accreditamento da parte dell’università e una serie di altri aspetti che sono, in particolare, le linee guida per il riconoscimento di eventuali crediti formativi universitari che un candidato potrebbe avere già approfondito in altri percorsi, la modalità di svolgimento della prova finale selettiva per ristabilire se si è conseguito o meno l’abilitazione, la composizione delle commissioni giudicatrice, il profilo conclusivo delle competenze professionali maturate dal docente alla conclusione del percorso, i costi massimi, dal momento che questi percorsi universitari sono a carico degli studenti.

Infine, il terzo step sarà quello di essere assunti a tempo determinato dopo il superamento di una prova concorsuale. Conseguentemente, è previso il periodo di formazione e di prova, come da sempre avviene, che verrà modificato nelle modalità di realizzazione.

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L’abilitazione, pertanto, si articola in molti passaggi: una prima parte con il conseguimento dei 60 CFU, il superamento di una prova finale, che dovrebbe consistere in una lezione simulata. Inoltre, è prevista una riserva di posti e l’onere dell’intero percorso è completamente a carico dei corsisti. Il Ministero ha previsto, poi, una fase di transizione, con situazioni particolari:

  • Percorsi abilitanti speciali per chi è già in possesso di un’abitazione in un’altra classe di concorso o è specializzato sul sostegno.
    Queste persone hanno la possibilità di ridurre i 60 CFU e conseguirne solo 30, articolati in almeno 20 riguardanti l’area pedagogica e almeno 10 riguardanti l’esperienza di tirocinio diretto. 
  • Concorso riservato a coloro che hanno almeno 3 anni di servizio di insegnamento nella scuola statale, di cui almeno 1 specifico sulla classe di concorso per la quale s’intende concorrere. Questi requisiti devono essere posseduti allo scadere della domanda del concorso il cui bando, naturalmente, non c’è ancora.
  • Il caso di coloro che sono in possesso del titolo di accesso, quindi, dalla laurea e dei 24 CFU entro il 30/10/2022.
  • L’ultima deroga riguarda coloro che sono in possesso del titolo di accesso e hanno conseguito 30 CFU nel periodo che intercorre dalla conclusione della fase transitoria 2, cioè dal primo di Novembre 2022 fino al 31/12/2024, ultima data utile entro cui far valere una deroga perché poi entra ufficialmente in vigore la nuova modalità di formazione iniziale.

Il Ministero ha previsto anche un’ulteriore revisione e semplificazione delle diverse classi di concorso per cui importante che, accanto all’aggiornamento rispetto alla modalità di reclutamento e di formazione iniziale che ci riguarda, tenere controllato anche il nuovo di decreto che dovrebbe rivedere le classi di concorso e, quindi, i titoli di accesso a queste classi di concorso, perché verranno specificati i CFU indispensabili per insegnare le specifiche discipline. 

Quindi, è importante che chi stia per accedere al percorso di accesso per la scuola come docente tenga controllato e monitorato quali siano i CFU indispensabili per accedere all’insegnamento in modo tale da sfruttare il percorso universitario per eventuali integrazioni degli esami ed evitare di doverlo fare in un secondo momento, dopo aver conseguito la laurea.

Va sottolineato che in tema di formazione iniziale e reclutamento, ogni governo ha pianificato la propria soluzione ideale per trovare rimedio al problema del precariato nella scuola.

Per affrontare il tema in maniera seria e concreta, andrebbe analizzata la situazione all’interno delle nostre scuole, dove ancora il numero di posti vacanti coperti da precari è davvero molto elevato.

Perché anziché allungare il periodo universitario di preparazione per l’accesso all’insegnamento, non prevedere che i CFU indispensabili siano inclusi nel percorso di laurea? Non sarebbe, piuttosto, auspicabile non pianificare un ulteriore impegno di tempo e di risorse alle persone che devono conseguire una specializzazione di molti anni per poter accedere alla scuola, mantenendo, poi, l’incognita di non capire quanto tempo si debba attendere prima di poter passare di ruolo?

Formazione continua 

Entriamo nel vivo del secondo passaggio, che riguarda la formazione continua cioè la formazione del personale già di ruolo. 

Come dicevo all’inizio va fatta una forte critica sia nei contenuti ma soprattutto nel metodo: il Ministro Bianchi, nonostante da Febbraio 2022 sia in corso la trattativa per il rinnovo del contratto, ha deciso di intervenire per legge sul tema della formazione continua, tema assolutamente contrattuale. Quindi, sarebbe stato corretto e rispettoso sia per i lavoratori e le lavoratrici della scuola che per i loro rappresentanti affrontare la discussione su questo tema in sede di rinnovo contrattuale. Peraltro, va sottolineato che il Ministro, sullo scadere dell’anno scolastico, ha proposto il dl n. 36, convertito in legge a Giugno, imbrigliando la contrattazione in corso con vincoli sul tema della formazione continua. 

Al di là di contenuti, è grave la modalità: la formazione continua, quindi la formazione permanente del personale di ruolo, diventerà obbligatoria dall’anno scolastico 2023/24 per i neo immessi ruolo. Sarà, invece, incentivata per tutto il restante personale di ruolo e, soprattutto, mantiene la dimensione di facoltativa, cioè non diventa obbligatoria, per chi è già di ruolo, mentre per il personale che entra ruolo dal 2023/24 è un po’ in linea di continuità con quanto abbiamo approfondito prima, cioè con la dimensione di formazione iniziale. 

La formazione non obbligatoria è incentivata per stimolarne la frequenza attraverso incentivi, in parte recuperati dal fondo dell’istituzione scolastica, cioè con i finanziamenti che arrivano all’istituzione scolastica per la parte relativa al miglioramento dell’offerta formativa. In particolare, sono incentivati con tale finanziamento i percorsi di progettazione, tutoraggio, accompagnamento allo sviluppo delle potenzialità degli studenti. 

Mentre, è stabilito che venga rinviato alla fase contrattuale la definizione delle ore e dei criteri per l’incentivazione.
In questo modo la contrattazione è già vincolata su alcuni temi e sulla destinazione di una quota di risorse.
Il DL n. 36 prevede che l’incentivazione non sia inferiore al 10% e non superiore al 20% dello stipendio in godimento.
Inoltre, mi permetto di evidenziare che nella scuola è fondamentale il tema della formazione, come per qualsiasi professione, pertanto non si vuole demonizzare la necessità di una formazione permanente come risorsa fondamentale, tuttavia, ci sarebbero molti altri temi contrattuali che avrebbero bisogno di un forte investimento come, per esempio, la necessità di riconoscere l’enorme mole di lavoro sommerso che quotidianamente il personale docente deve sostenere, come una modalità di carriera all’interno della scuola dal momento che molte figure intermedie dall’introduzione dell’autonomia scolastica in poi sono diventate indispensabili per affiancare il dirigente e permettere all’istituzione scolastica di realizzare l’offerta formativa. Bisogna, piuttosto, investire risorse nel cosiddetto middle management.

La formazione continua delineata consiste in percorsi di durata triennale, con verifiche intermedie e finali. 

Dopo la protesta della scuola rispetto all’idea di rispolverare precedenti interventi sulla progressione economica per anzianità, questa partita non è stata toccata. Infatti, ancora oggi nella scuola esistono i cosiddetti scatti di anzianità, ossia una differenza economica in base all’anzianità di servizio, unico elemento di differenza economica. Nell’intento del Ministro c’era rispolverare il decreto Brunetta, prima, e la legge della Buona scuola, poi, che volevano rivedere questa progressione economica per la sola anzianità. 

Impegnata nell’organizzare, promuovere e coordinare la formazione sarà Scuola di alta formazione dell’istruzione, di nuova istituzione, con sede a Roma, in collaborazione stretta con Indire e Invalsi, con compiti specifici legati alla promozione della formazione, al coordinamento delle attività di formazione del personale, al monitoraggio di queste attività. Con specifico decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministero dell’economia e della finanza, dovranno essere definiti i contenuti della formazione ed i percorsi formativi incentivati. 

Naturalmente, per garantire questo percorso, è indispensabile avere determinate risorse e, nello specifico, le risorse per l’attuazione di questo impianto di formazione continua vengono recuperate attraverso una riduzione dell’organico di diritto, quindi di quei posti vacanti al 31 di Agosto. Il taglio stimato partirà nell’anno scolastico  2026/27 per concludersi con l’anno scolastico 2031/32, limitando, pertanto, il numero delle nuove assunzioni in ruolo.

Naturalmente, la vicenda organici tiene conto anche dell’andamento demografico, che sulla scuola influisce significativamente. La partita, però, doveva servire ad applicare, finalmente, la tanto attesa e programmata riduzione del numero di alunni per classe. L’andamento demografico doveva essere un elemento per garantire il superamento del problema delle cosiddette classi pollaio. Ora, attraverso questa riduzione di organico, si rischia di vanificare nuovamente il progetto di riduzione del numero degli alunni per classe, problema rilevante all’interno della scuola. Questo è un problema palese nelle classi prime dove si può arrivare ad avere fino a trenta studenti o nelle classi con alunni diversamente abili, nelle quali non sono rispettati i parametri numerici volti a garantire il diritto allo studio.

Dal 2015, con l’approvazione della Buona scuola, era prevista la possibilità per i dirigenti scolastici di ridurre il numero di alunni per classe, ma se agli stessi non è garantito l’organico sufficiente diventa un progetto impossibile!

Pertanto, questa riduzione di organico rischia di vanificare un tema che è sicuramente preoccupante perché riguarda il calo demografico ma che sarebbe molto importante per condurre la quotidiana attività didattica, ossia, al tema della riduzione del numero di alunni per classe. 

La seconda fonte di finanziamento è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Infine, è prevista la riduzione dell’importo della card del docente a decorrere dal 2028, ossia, si riduce quel finanziamento introdotto dalla Buona scuola per il personale docente di ruolo, volto a garantire la formazione continua e permanente.

Nella parte conclusiva del DL n. 36 sono previste modifiche anche al fondo per la valorizzazione del merito, ossia il cosiddetto bonus Renzi.

Ricostruiamo velocemente la storia del Bonus per la valorizzazione del merito: introdotto con la Buona scuola, ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, inizialmente era un fondo completamente gestito dal dirigente, che insieme al comitato di valutazione definiva i criteri in virtù dei quali stabilire chi potesse accedere al bonus e in maniera del tutto individuale il dirigente poteva decidere a chi destinarlo. Grazie al rinnovo contrattuale 2016/18 ed alla finanziaria 2019 sono state introdotte ulteriori modifiche, portando questo bonus a diventare completamente oggetto di contrattazione e destinato anche personale ata, con gli unici criteri stabiliti dalla contrattazione d’istituto

Infine, un nuovo aspetto non incluso nel DL n. 36 ma ad esso collegato attraverso l’approvazione del decreto aiuti: la nascita di una nuova figura di docente esperto.

Il docente esperto

All’interno delle istituzioni scolastiche, a prescindere dal quadro che avrebbe intenzione di costruire la trattativa contrattuale, viene introdotta la figura di docente esperto, che non deve fare altro che insegnare.

Per ottenere tale titolo, va conseguita una valutazione positiva in tre percorsi formativi permanenti consecutivi e non sovrapponibili. Il Ministero stabilisce un limite di contingente alle risorse da destinare a questa figura del docente esperto, che percepirà 5650 euro lordi annui.

Non si tratta, pertanto, di una figura di staff a supporto del funzionamento della scuola, né di un docente coordinatore per i colleghi ma di un docente che ha positivamente superato almeno tre percorsi formativi ed accettato di non trasferirsi in altra scuola.

Interessante è vedere anche il numero complessivo di persone che potrà accedere a questa figura: non più di 8000 unità per ciascun anno scolastico a partire dall’anno scolastico 2032/33 fino all’anno scolastico 2035/36. 

In sede di prima applicazione, in attesa che venga effettuato il rinnovo contrattuale, si applicano alcuni criteri stabiliti dal Ministero nel decreto aiuti bis per la valutazione e la selezione del personale: la media dei punteggi ottenuti nei tre cicli formativi; in caso di parità di punteggio tra più persone il criterio di discrimine diventa la permanenza del docente dell’istituzione scolastica e in subordine l’esperienza professionale che è stata maturata nel corso dell’intera carriera, oppure i titoli di studio posseduti con la specificità del voto conseguito.

Pertanto, si interviene per legge su una materia che dovrebbe essere oggetto di contrattazione e non si tiene in debita considerazione quali siano le reali esigenze della scuola, in linea con quanto già accaduto anche con la legge 107/2015, che ha instillato nella scuola una logica concorrenziale di forte individualismo, anzichè di partecipazione responsabile e dimensione collegiale.

In realtà la scuola dovrebbe essere una comunità educante, gestita attraverso le scelte che vengono effettuate all’interno degli organismi collegiali, cioè di quegli organismi partecipativi dove ciascuno è responsabilmente coinvolto per assumere le scelte che riguardano la scuola, lavorando in sinergia per dare attuazione all’offerta formativa che ha come prima finalità garantire il successo formativo di ogni studente e di ogni studentessa.

La fase di conversione in legge del decreto aiuti ha modificato la figura di docente esperto in docente stabilmente incentivato, senza, però, superare la logica di invadenza per legge su un tema contrattuale.

Ora, infatti, la contrattazione si trova di fronte ad alcuni vincoli e obbligata ad affrontare la nascita di figure che alla scuola non servono.

Questa vicenda dimostra l’assoluta mancanza di conoscenza del mondo della scuola, delle esigenze della scuola e, soprattutto, di rispetto nei confronti dei lavori lavoratori e lavoratrici ma anche di coloro che gli stanno rappresentando in sede di rinnovo contrattuale. 

Non abbiamo visto ancora logicamente tutti gli effetti di questo intervento perché i vari di DPCM ne devono dettagliare l’attuazione, tuttavia, abbiamo già un quadro abbastanza chiaro di quello che c’é aspetterà nei prossimi anni.