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Decreto Legislativo 61/2017: revisione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

Uno dei temi che con la Legge 107 è stato delegato al Governo di allora è stata la revisione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

formazione professionale

Le norme emanate ad oggi sono il D.Lgs. 61/2017, il decreto attuativo quadro e le linee guida.
Con tali atti l’intenzione è stata quella di ridisegnare radicalmente l’impianto dell’istruzione professionale nel nostro Paese, tentando di integrare meglio i due sottosistemi, quello statale e quello regionale. I due sistemi non dovrebbero sovrapporsi, né potranno essere assorbiti l’uno dall’altro, ma dovrebbero garantire un’offerta formativa di IeFP da parte in ogni Regione, mediante la realizzazione di percorsi formativi che consentano il raggiungimento sia della qualifica al termine del triennio, sia del diploma al termine del quadriennio.

Il tema va inquadrato nella cornice costituzionale del rapporto Stato – Regioni e della sussidiarietà, tenendo conto delle specificità sociali, economiche e produttive delle diverse Regioni d’Italia.
In questi tre anni ogni istituto, in attuazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ha effettuato i passaggi di delibera indispensabili, contestualizzandoli nel quadro dei rapporti con il territorio.
Il tema riprende, inoltre, in mano una questione già affrontata dal Ministro Moratti con l’allora D.Lgs. 226/2005, che non ha visto una conclusione: allora, l’obiettivo era portare l’IeFP sotto il Governo della Regione, lasciando l’istruzione Tecnica e Liceale sotto lo Stato.

La riforma della Buona Scuola deve essere, invece, avviata con le prime classi dall’anno scolastico 2018-2019 e la piena entrata a regime sarà nell’anno scolastico 2022/2023, con la definitiva abrogazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, riordino degli istituti professionali del Ministro Gelmini, discendente dalla Legge 133/2008.
Nel Decreto 61 e nelle ulteriori norme attuative, le istituzioni scolastiche della Istruzione Professionale sono definite scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione. Pertanto, le stesse sono strettamente collegate al territorio nel quale operano e devono essere impegnate in processi di sperimentazione, di ricerca e di innovazione, con la conseguente apertura nei confronti delle istituzioni, dei portatori di interesse, del contesto.

La revisione proposta ha ridefinito il numero degli indirizzi che passano da 6 ad 11 volti a raggiungere specifici profili d’uscita differenti per ciascun indirizzo di studi. Il nuovo sistema favorisce con maggiore facilità ed efficacia didattica la possibilità di passaggio tra i corsi di istruzione professionale ed i corsi di formazione professionale e viceversa.

La nuova impostazione che avremo modo di approfondire dettagliatamente nel parlare delle Indicazioni Nazionale e Linee Guida ha una forte curvatura laboratoriale ed investimento significativo nella personalizzazione dei percorsi con la stesura e condivisione del cosiddetto Piano Formativo Individuale, redatto dal consiglio di classe entro il 31 Gennaio del primo anno di frequenza e costantemente monitorato ed aggiornato.

Collegato ad esso è la realizzazione della rete nazionale di scuole professionali ed il raccordo con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. Inoltre, tali istituti possono avvalersi dell’istituto dell’apprendistato quale strumento formativo per l’accesso al lavoro, come disciplinato dal decreto legislativo n. 81 del 2015.

Per consentire l’ordinato passaggio al nuovo ordinamento della IP, il D.Lgs n. 61/2017 prevede ancora una serie di provvedimenti attuativi di concerto con il Ministero del lavoro e previa intesa con le Regioni e di concerto con il Ministero dell’Economia e la stipula di Accordi con le rispettive Regioni.

Collegato ad esso è la realizzazione della rete nazionale di scuole professionale ed il raccordo con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro: tali contesti non potrebbero ricoprire un ruolo centrale e strategico nell’attuazione delle politiche attive al lavoro? Il percorso di inserimento, accompagnamento e riconversione professionale non troverebbe in tali istituti ed enti una realtà preparata a farvi fronte in modo efficace ed incisivo? Se il cosiddetto reddito di cittadinanza dovesse proseguire nel proprio percorso di attuazione, non potrebbero essere coinvolte tali realtà anziché i centri per l’impiego?…

Per consentire l’ordinato passaggio al nuovo ordinamento della IP, il D.Lgs. 61/2017 prevede ancora una serie di provvedimenti attuativi di concerto con il Ministero del lavoro e previa intesa con le Regioni e di concerto con il Ministero dell’Economia e la stipula di Accordi con le rispettive Regioni. La situazione, ad oggi, varia molto da Regione a Regione ed è in continua evoluzione.

A questo proposito non può non essere conosciuti l’art. 116 della Costituzione Italiana che regolamenta il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in cui la formazione professionale si inserisce.

L’evoluzione di tale riorganizzazione potrebbe essere complicata da ulteriori elementi legati all’inquadramento del personale, all’armonizzazione dei diversi contratti oggi in vigore, alla regolamentazione da parte delle singole Regioni.

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FAQ

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Che differenza c’è tra decreto legge e decreto legislativo?

Il decreto legge è regolamentato dall’articolo 77 della Costituzione. 

Il decreto legge può essere emanato dal Governo in soli casi di necessità ed urgenza. 

il decreto legge viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra immediatamente in vigore, ma deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la sua decadenza dall’origine.

Il decreto legislativo è regolamentato dell’articolo 76 della Costituzione.

Il decreto legislativo è emanato dal Governo previa delega da parte del Parlamento che fissa anche i principi e criteri direttivi da rispettare per regolamentare la materia sul quale è stato delegato.

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Quali sono i decreti attuativi della Buona Scuola?

La Legge 107 del 2015, meglio nota come legge della Buona Scuola, ha previsto, all’articolo 1 Commi 180 e 181, di delegare il governo per normare determinate materie. Una di queste materie riguardava la riscrittura del Testo Unico delle norme sulla scuola ma non è stata discussa ed approvata. Mentre, le altre materie hanno visto l’emanazione di una serie di decreti legislativi, approvati nel 2017, che vanno dal numero 59 al numero 66 e ciascuno approfondisce una specifica materia che è stata delegata al Governo.

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Cos’è l’ordinamento scolastico?

Per ordinamento scolastico si intende come è organizzato il sistema scuola all’interno di un Paese. 

Nel nostro caso specifico, abbiamo il sistema integrato di educazione, istruzione dagli 0 ai 6 anni di età, che è articolato in servizi educativi e scuola d’infanzia. Nei servizi educativi troviamo i nido, i micro nido, le sezioni primavera. 

Abbiamo, poi, il primo ciclo di istruzione che si articola in scuola primaria, scuola secondaria di primo grado.

Si passa alla scuola secondaria di secondo grado che si articola in istituti tecnici istituti professionali e licei e nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, che include i percorsi triennali e quadriennali.

Infine abbiamo poi il sistema dei centri permanenti di istruzione per gli adulti (CPIA) che includono il percorso di primo livello, di secondo livello e di prima alfabetizzazione per l’acquisizione della lingua italiana.

LEX

Legislazione e Normativa Scolastica.

Decreto Legislativo n. 59 del 1998
Legge n. 53 del 2003 – Riforma Moratti
Decreto Legislativo n. 59 del 2004
PNRR Futura: la Scuola per l’Italia di Domani

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