Le norme emanate ad oggi sono il D.Lgs. 61/2017, il decreto attuativo quadro e le linee guida.
Con tali atti l’intenzione è stata quella di ridisegnare radicalmente l’impianto dell’istruzione professionale nel nostro Paese, tentando di integrare meglio i due sottosistemi, quello statale e quello regionale. I due sistemi non dovrebbero sovrapporsi, né potranno essere assorbiti l’uno dall’altro, ma dovrebbero garantire un’offerta formativa di IeFP da parte in ogni Regione, mediante la realizzazione di percorsi formativi che consentano il raggiungimento sia della qualifica al termine del triennio, sia del diploma al termine del quadriennio.
Il tema va inquadrato nella cornice costituzionale del rapporto Stato – Regioni e della sussidiarietà, tenendo conto delle specificità sociali, economiche e produttive delle diverse Regioni d’Italia.
In questi tre anni ogni istituto, in attuazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ha effettuato i passaggi di delibera indispensabili, contestualizzandoli nel quadro dei rapporti con il territorio.
Il tema riprende, inoltre, in mano una questione già affrontata dal Ministro Moratti con l’allora D.Lgs. 226/2005, che non ha visto una conclusione: allora, l’obiettivo era portare l’IeFP sotto il Governo della Regione, lasciando l’istruzione Tecnica e Liceale sotto lo Stato.
La riforma della Buona Scuola deve essere, invece, avviata con le prime classi dall’anno scolastico 2018-2019 e la piena entrata a regime sarà nell’anno scolastico 2022/2023, con la definitiva abrogazione del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, riordino degli istituti professionali del Ministro Gelmini, discendente dalla Legge 133/2008.
Nel Decreto 61 e nelle ulteriori norme attuative, le istituzioni scolastiche della Istruzione Professionale sono definite scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione. Pertanto, le stesse sono strettamente collegate al territorio nel quale operano e devono essere impegnate in processi di sperimentazione, di ricerca e di innovazione, con la conseguente apertura nei confronti delle istituzioni, dei portatori di interesse, del contesto.
La revisione proposta ha ridefinito il numero degli indirizzi che passano da 6 ad 11 volti a raggiungere specifici profili d’uscita differenti per ciascun indirizzo di studi. Il nuovo sistema favorisce con maggiore facilità ed efficacia didattica la possibilità di passaggio tra i corsi di istruzione professionale ed i corsi di formazione professionale e viceversa.
La nuova impostazione che avremo modo di approfondire dettagliatamente nel parlare delle Indicazioni Nazionale e Linee Guida ha una forte curvatura laboratoriale ed investimento significativo nella personalizzazione dei percorsi con la stesura e condivisione del cosiddetto Piano Formativo Individuale, redatto dal consiglio di classe entro il 31 Gennaio del primo anno di frequenza e costantemente monitorato ed aggiornato.
Collegato ad esso è la realizzazione della rete nazionale di scuole professionali ed il raccordo con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. Inoltre, tali istituti possono avvalersi dell’istituto dell’apprendistato quale strumento formativo per l’accesso al lavoro, come disciplinato dal decreto legislativo n. 81 del 2015.
Per consentire l’ordinato passaggio al nuovo ordinamento della IP, il D.Lgs n. 61/2017 prevede ancora una serie di provvedimenti attuativi di concerto con il Ministero del lavoro e previa intesa con le Regioni e di concerto con il Ministero dell’Economia e la stipula di Accordi con le rispettive Regioni.
Collegato ad esso è la realizzazione della rete nazionale di scuole professionale ed il raccordo con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro: tali contesti non potrebbero ricoprire un ruolo centrale e strategico nell’attuazione delle politiche attive al lavoro? Il percorso di inserimento, accompagnamento e riconversione professionale non troverebbe in tali istituti ed enti una realtà preparata a farvi fronte in modo efficace ed incisivo? Se il cosiddetto reddito di cittadinanza dovesse proseguire nel proprio percorso di attuazione, non potrebbero essere coinvolte tali realtà anziché i centri per l’impiego?…
Per consentire l’ordinato passaggio al nuovo ordinamento della IP, il D.Lgs. 61/2017 prevede ancora una serie di provvedimenti attuativi di concerto con il Ministero del lavoro e previa intesa con le Regioni e di concerto con il Ministero dell’Economia e la stipula di Accordi con le rispettive Regioni. La situazione, ad oggi, varia molto da Regione a Regione ed è in continua evoluzione.
A questo proposito non può non essere conosciuti l’art. 116 della Costituzione Italiana che regolamenta il riparto delle competenze tra Stato e Regioni in cui la formazione professionale si inserisce.
L’evoluzione di tale riorganizzazione potrebbe essere complicata da ulteriori elementi legati all’inquadramento del personale, all’armonizzazione dei diversi contratti oggi in vigore, alla regolamentazione da parte delle singole Regioni.






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