La legge n. 104 del 1992 è stata ed è un documento fondamentale per l’inclusione scolastica nel nostro Paese. Nel 1992 questa legge quadro sull’handicap è stata una vera e propria rivoluzione culturale perché ha affrontato in maniera organica il tema dell’integrazione dal punto di vista sociale e scolastico, considerando il piano complessivo, esistenziale della persona con handicap.
Infatti, è interessante scorrere tutti gli articoli che compongono questo documento legislativo per cogliere la completezza e l’organicità della stessa.
Alcuni passaggi della legge sono stati recentemente rivisti attraverso il decreto legislativo 66/2017, norma discendente dalle deleghe della Buona scuola, che ha cercato di riordinare la materia dell’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti diversamente abili.
Il testo originario della legge 104 prevedeva alcuni documenti di riferimento che dovevano essere redatti dalla scuola in collaborazione con altre realtà e che dovevano essere di supporto al percorso di integrazione.
I documenti di riferimento erano i seguenti:
- DIAGNOSI FUNZIONALE: descrive analiticamente la compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di handicap ed è redatta dall’unità multidisciplinare dell’allora ASL ora ATS, che ha anche il compito di evidenziare le potenzialità dell’alunno.
- PROFILO DINAMICO FUNZIONALE: descrive l’alunno/a in relazione alle difficoltà che lo stesso dimostra di incontrare nelle attività, ne analizza lo sviluppo potenziale a breve e medio termine, è redatto da ATS in collaborazione con famiglia e scuola ed aggiornato ad ogni passaggio di ordine scolastico.
- P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato): elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, coinvolgendo genitori o chi ne fa le veci, figure professionali specifiche interne ed esterne, unità di valutazione multidisciplinare, viene elaborato ad avvio anno scolastico. Nello specifico il PEI descrive attività, strumenti, strategie, scelte didattiche e valutative per la programmazione individualizzata.
Revisione documenti dopo legge 107
Tali documenti sono stati rivisti attraverso il d. lgs n. 66 del 2017 ed attraverso le Linee guida dell’inclusione del 2019.
Tale revisione è stata oggetto anche di un altro decreto discendente dalla legge 107, il d.lgs. n. 59/2017, più volte modificato, che ha prodotto effetti anche sui percorsi del TFA sostegno.
Ora i nuovi documenti di riferimento sono i seguenti:
- PROFILO DI FUNZIONAMENTO: redatto una volta avvenuto l’accertamento in età evolutiva, rispettando i parametri del modello bio-psico-sociale che discende dal cosiddetto I.C.F, cioè la Classificazione Internazionale della Disabilità e della Salute, entrata in vigore attraverso l’introduzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, assunta dall’Italia nel 2007. È il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del progetto individuale.
- PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO: redatto dal gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO), elaborato entro il mese di ottobre di ogni anno, diventa il documento fondamentale per lo scambio di informazioni nei passaggi tra un ordine ed altre di scuola ma anche per essere rivisto periodicamente in corso d’anno, nel caso in cui ci sia necessità di revisionare alcuni passaggi. Nella redazione di tale documento si tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità e, soprattutto, si presta attenzione ad inserire gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti, le tecnologie, le strategie e le modalità per realizzare l’ambiente di apprendimento consono ed adatto a garantire l’inclusione scolastica. Inoltre, è un punto di riferimento importante perché esplicita anche le modalità attraverso le quali deve essere garantita l’attività di sostegno, la modalità con la quale si conduce la fase di verifica e di valutazione e perché fondamentale per garantire l’esperienza di alternanza scuola-lavoro nella scuola secondaria di secondo grado, oggi ribattezzata Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Infatti, anche gli studenti e le studentesse con tali difficoltà hanno pieno diritto di vivere questa significativa esperienza. Vanno, poi, definite le modalità di coordinamento di diversi interventi, pertanto, se ne prevede una periodica revisione.
- PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE: definito e condiviso in ogni istituzione scolastica, inserito a pieno titolo nel piano triennale dell’offerta formativa, cioè nella carta d’identità di presentazione di un’istituzione scolastica.
Revisione gruppi di lavoro dopo legge 107
Il d. lgs n. 66/2017 e le successive linee guida del 2019 hanno rivisto anche i gruppi di lavoro, cioè quelle équipe impegnate per garantire il percorso d’inclusione.
I gruppi di lavoro verranno così rivisti:
- Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), di nuova istituzione, che elabora il PEI e lo attua.
- Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) che funge da supporto al collegio docenti per progettare e dare attuazione al Piano Annuale per l’Inclusione, è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed include le figure che entrano in contatto con l’alunno/a, compreso il personale Ata ed eventuali figure di specialisti dell’ATS.
Oltre ai docenti, vi fanno parte anche i genitori, le figure professionali interne alla scuola che possono essere degli specialisti ma anche le figure professionali esterne a supporto, per esempio, dell’autonomia, della comunicazione. Partecipa, inoltre, l’unità di valutazione multidisciplinare dell’ATS. Interessante è, poi, il coinvolgimento degli studenti, in particolare nella scuola secondaria di secondo grado, Infatti, attraverso questo coinvolgimento, lo studente viene impegnato in età evolutiva nel proprio piano di autodeterminazione. Naturalmente, tale coinvolgimento non deve essere obbligatorio, perché è importante sottolineare che nell’elaborazione del piano educativo individualizzato e nella fase di attuazione, lo studente non è sottoposto a valutazione ma si ragiona attorno a strategie utili per valorizzarne le potenzialità.
Grazie ai recenti interventi legislativi in materia, è coinvolto anche il personale ata, frequentemente coinvolto nella scuola a supporto dell’autonomia degli alunni diversamente abili. È indispensabile una condivisione con loro del piano educativo individualizzato, per far acquisire loro consapevolezza sulle potenzialità dell’alunno/studente e per coinvolgerli nell’attuazione dei percorsi e delle strategie che la scuola mette in atto per garantirne inclusione.
- Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT) è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale, due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell’USR. Lo stesso riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all’USR. Per compiti di consulenza e programmazione, può essere integrato con realtà territoriali, istituzionali e associative.
- Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale(GLIR) è insediato presso i singoli Uffici Scolastici Regionali e svolge compiti di consulenza e di proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma; si dedica, in particolare, alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro, supporta i Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT) e le reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei piani di formazione in servizio del personale della scuola.
Infine, è importante richiamare un altro passaggio ampiamente sottolineato dal d. lgs n. 66: il riferimento all’individuale progetto di vita. Infatti, tale riferimento discende da legge n. 328 del 2000 in cui si stabilisce che ci sia un coinvolgimento di tutte le realtà all’interno delle quali alunno/studente diversamente abile entrano in contatto, come per esempio lo stesso ente locale. Sulla base profilo di funzionamento, infatti, attraverso questo progetto di vita si fa presente quanto l’attenzione sia rivolta all’intero contesto di appartenenza del ragazzo, in modo tale che anche le realtà territoriali, i servizi abbiano una collaborazione stretta con l’istituzione scolastica per garantire il percorso dell’inclusione.
Revisione Linee Guida Inclusione
La revisione delle Linee guida è avvenuta dopo una prima attuazione del decreto legislativo 66. La prima applicazione è stata, pertanto, oggetto di osservazioni raccolte.
Ne sono scaturite le seguenti novità:
- La domanda di accertamento deve essere presentata direttamente all’Inps, Istituto di Previdenza Sociale;
- Nella determinazione delle ore di sostegno è previsto un coinvolgimento diretto anche della famiglia.
- Nelle nuove linee guida si enfatizza molto la dimensione di coinvolgimento dell’intera comunità scolastica, della comunità di appartenenza dello studente diversamente abile;
- L’accertamento in età evolutiva ai fini dell’inclusione è, poi, propedeutico all’approvazione della profilo di funzionamento secondo le indicazioni del documento ICF, alla nuova impostazione che lo accompagna e fa esplicito riferimento alla formulazione del piano educativo individualizzato, rispettando e facendo riferimento al progetto individuale.
- Si sottolinea il ruolo di consultazione e di programmazione delle attività da parte del gruppo per l’inclusione territoriale, con il coinvolgimento delle associazioni più rappresentative sul territorio.
- Il gruppo di lavoro operativo prevede il coinvolgimento diretto dello studente.
La piena attuazione delle nuove linee guida ha cominciato a dispiegare i propri effetti a partire dall’anno scolastico 2020/2021.
Revisione modelli
Altro tema rivisto è stato quello dei modelli.
I precedenti modelli elaborati dal Ministero sono stati rivisti e introdotti dei nuovi con l’entrata in vigore delle linee guida.
Con la sentenza del 26 aprile 2022 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello del Ministero dell’Istruzione e annullato la precedente sentenza del TAR che aveva bloccato la messa in pratica del decreto interministeriale n 182/2020 e provocato l’intervento del Ministero, reintroducendo l’utilizzo dei precedenti modelli.
Aggiornamenti e prospettive
Nel bel mezzo dell’anno scolastico, siamo nuovamente ricascati nel caos.
Cerchiamo di ricostruire i passaggi.
Dopo l’approvazione del decreto interministeriale n. 182/2020 e delle linee guida sull’inclusione avrebbe dovuto entrare in vigore un nuovo modello di Piano Educativo Individualizzato.
In questa occasione, alcune associazioni operanti nel campo della disabilità hanno impugnato il decreto, insieme alle linee guida, ai nuovi modelli di Pei e a tutti gli atti ad esso collegati, chiedendone l’annullamento.
Il TAR del Lazio, riconoscendo le accuse di eccesso di potere verso il Ministero, aveva accolto le motivazioni e dato ragione ai ricorrenti.
Pertanto, all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 il Ministero, preso atto della sentenza del Tar Lazio, aveva sospeso l’applicazione del decreto e indicato alle istituzioni scolastiche di utilizzare i vecchi modelli di Pei.
Parallelamente, il Ministero ha, però, impugnato la sentenza del Tar chiedendone l’annullamento.
Il Consiglio di Stato, ricevuto l’impugnativa del Ministero, ha emesso la sentenza n. 03196/2022 con la quale ritiene che il decreto impugnato non sarebbe da qualificarsi come regolamento e sarebbe, pertanto, stato adottato correttamente, facendo, così, cadere l’accusa di eccesso di potere, punto focale delle motivazioni di accoglimento del ricorso da parte del Tar.
Alla luce della sentenza dovrebbero, pertanto, entrare pienamente in vigore il decreto interministeriale n.182 e tutti gli atti ad esso correlati.
Personalmente, ritengo più sensato concludere l’anno scolastico 2021/22 con la situazione in vigore, sfruttando, piuttosto, l’appuntamento della verifica finale del PEI da parte del Gruppo Operativo per l’Inclusione al fine di aggiornare sulle novità ed anticipare il nuovo modello in vigore dal prossimo anno scolastico.
Mi auguro che il Ministero dia indicazioni dettate dal buon senso per l’importanza che tali linee guida e modelli operativi hanno per la programmazione e l’attività didattica rivolta agli studenti ed alle studentesse che necessitano di particolare attenzione e non di meri adempimenti burocratici
Altro tema, molto delicato, sul quale si è intervenuti attraverso la Legge finanziaria 2021 è stata la cosiddetta formazione obbligatoria per tutti i docenti che abbiano all’interno delle proprie classi degli alunni diversamente abili certificati e che siano privi di specializzazione sull’insegnamento sostegno.
Il tema è stata una evidente invasione di campo del contratto, sede prevista per affrontare gli obblighi di lavoro.
In prima battuta, la scadenza entro la quale adempiere alla formazione obbligatoria è stata il 30 novembre del 2021.
Dopo il tempestivo intervento delle organizzazioni sindacali per richiamare quanto prescritto dal CCNL del comparto scuola in materia di formazione, la formazione è rimasta diritto-dovere e non obbligo. A seguito di tale chiarimento, ogni istituzione scolastica ha potuto prevedere che codeste 25 ore di formazione venissero deliberate dal collegio docenti o come attività funzionale alla docenza nelle prime fino a 40 ore collegiali o come attività riconosciuta con il finanziamento del forno d’istituto.
È stata, inoltre, prorogata la scadenza di questa formazione al 30 marzo del 2022.
La sottolineatura importante rispetto al tema della formazione, evidenzia come formazione e aggiornamento nella scuola, come per ogni professione, abbiano un ruolo fondamentale, è di primaria importanza perché per lavorare nella scuola è necessario essere costantemente aggiornati e al passo con i tempi. Tuttavia, come in ogni contratto di lavoro, è importante che le ore dedicate alla formazione vengano riconosciute come attività lavorativa e non vengono chieste come una elargizione gratuita. Se si crede davvero nella formazione si deve fare in modo che anche il contratto gli dia adeguato riconoscimento e, conseguentemente, il dovuto riconoscimento in termini di attività lavorativa prestata.
Seguimi
I'M SOCIAL
Per entrare in contatto con me anche su altre piattaforme, seguimi sui Social.