Il nostro Paese si è, pertanto, distinto per la scelta di non lasciare gli alunni diversamente abili nelle scuole speciali, ma di permettere loro di studiare insieme agli altri studenti.
Questa scelta ha dimostrato di essere vincente grazie alla promulgazione di alcune leggi fondamentali che hanno garantito l’inclusione scolastica.
Abbiamo già visto come la legge n. 104 del 1992 rappresenta un documento cruciale per l’inclusione scolastica nel nostro Paese.
Questa legge quadro sull’handicap è stata una vera e propria rivoluzione culturale perché ha affrontato in maniera organica il tema dell’integrazione sociale e scolastica delle persone con disabilità, considerando il piano complessivo ed esistenziale della persona.
Ogni articolo della legge è stato pensato per garantire la completezza e l’organicità dell’inclusione scolastica.
Negli ultimi anni, alcuni passaggi della legge sono stati rivisti attraverso il decreto legislativo 66/2017, che ha cercato di riordinare la materia dell’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti diversamente abili.
Il testo originario della legge 104 prevedeva alcuni documenti di riferimento che dovevano essere redatti dalla scuola in collaborazione con altre realtà e che dovevano essere di supporto al percorso di integrazione.
Grazie alla normativa in vigore, le scuole sono state in grado di impegnarsi per favorire un’effettiva inclusione degli alunni con disabilità, adottando strategie di personalizzazione e individualizzazione.
Purtroppo, non sempre le condizioni strutturali e la disponibilità di risorse umane specializzate ha aiutato la scuola, ma questa non è la sede per approfondire tali problematiche.
I documenti di riferimento erano i seguenti:
- DIAGNOSI FUNZIONALE.
- PROFILO DINAMICO FUNZIONALE.
- P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato).
Revisione documenti dopo legge 107
Tali documenti sono stati rivisti attraverso il d. lgs n. 66 del 2017 ed attraverso le Linee guida dell’inclusione del 2019.
Tale revisione è stata oggetto anche di un altro decreto discendente dalla legge 107, il d.lgs. n. 59/2017, più volte modificato, che ha prodotto effetti anche sui percorsi del TFA sostegno.
Ora i nuovi documenti di riferimento sono i seguenti:
- PROFILO DI FUNZIONAMENTO: redatto una volta avvenuto l’accertamento in età evolutiva, rispettando i parametri del modello bio-psico-sociale che discende dal cosiddetto I.C.F, cioè la Classificazione Internazionale della Disabilità e della Salute, entrata in vigore attraverso l’introduzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, assunta dall’Italia nel 2007. È il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del progetto individuale.
- PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO: redatto dal gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO), elaborato entro il mese di ottobre di ogni anno, diventa il documento fondamentale per lo scambio di informazioni nei passaggi tra un ordine ed altre di scuola ma anche per essere rivisto periodicamente in corso d’anno, nel caso in cui ci sia necessità di revisionare alcuni passaggi. Nella redazione di tale documento si tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità e, soprattutto, si presta attenzione ad inserire gli obiettivi educativi e didattici, gli strumenti, le tecnologie, le strategie e le modalità per realizzare l’ambiente di apprendimento consono ed adatto a garantire l’inclusione scolastica. Inoltre, è un punto di riferimento importante perché esplicita anche le modalità attraverso le quali deve essere garantita l’attività di sostegno, la modalità con la quale si conduce la fase di verifica e di valutazione e perché fondamentale per garantire l’esperienza di alternanza scuola-lavoro nella scuola secondaria di secondo grado, oggi ribattezzata Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Infatti, anche gli studenti e le studentesse con tali difficoltà hanno pieno diritto di vivere questa significativa esperienza. Vanno, poi, definite le modalità di coordinamento di diversi interventi, pertanto, se ne prevede una periodica revisione.
- PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIONE: definito e condiviso in ogni istituzione scolastica, inserito a pieno titolo nel piano triennale dell’offerta formativa, cioè nella carta d’identità di presentazione di un’istituzione scolastica.
Revisione gruppi di lavoro dopo legge 107
Il d. lgs n. 66/2017 e le successive linee guida del 2019 hanno rivisto anche i gruppi di lavoro, cioè quelle équipe impegnate per garantire il percorso d’inclusione.
Le nuove équipe sono le seguenti:
- Gruppo di Lavoro Operativo (GLO): di nuova istituzione, questo gruppo ha il compito di elaborare e attuare il Piano Educativo Individualizzato (PEI).
- Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI): questo gruppo supporta il Collegio Docenti nella progettazione e attuazione del Piano Annuale per l’Inclusione.
Il GLI è presieduto dal dirigente scolastico e include tutte le figure che entrano in contatto con gli studenti, tra cui i docenti, il personale ATA, specialisti dell’ATS, genitori e professionisti interni ed esterni alla scuola.
È interessante notare che anche gli studenti, in particolare quelli della scuola secondaria di secondo grado, possono partecipare a questo gruppo, al fine di essere coinvolti consapevolmente nella stesura e realizzazione del proprio PEI.
Si sottolinea che tale coinvolgimento non deve essere obbligatorio e che lo studente non è soggetto a valutazione. - Il Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT) è costituito da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale, due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione.
Le sue funzioni includono la quantificazione delle risorse di sostegno didattico e la formulazione della relativa proposta all’USR (Ufficio Scolastico Regionale).
Inoltre, il GIT può collaborare con realtà territoriali, istituzionali e associative per compiti di consulenza e programmazione, alle quali chiede la designazione di partecipanti. - Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) è un organismo istituito presso gli Uffici Scolastici Regionali, il cui ruolo è quello di fornire consulenza e proporre soluzioni all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma. In particolare, il GLIR si dedica alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro, offrendo supporto ai Gruppi per l’Inclusione Territoriale (GIT) e alle reti di scuole nella progettazione e realizzazione dei piani di formazione in servizio del personale scolastico.
Inoltre, grazie ai recenti interventi legislativi, anche il personale ATA è coinvolto nella scuola a supporto dell’autonomia degli alunni diversamente abili.
Si ritiene essenziale condividere con loro il Piano Educativo Individualizzato per far acquisire loro consapevolezza sulle potenzialità dell’alunno e coinvolgerli nell’attuazione dei percorsi e delle strategie per garantire l’inclusione.
Infine, va richiamato il progetto individuale, ossia quello strumento previsto dalla Legge n. 328/2000 che viene elaborato dall’ente locale competente, in collaborazione con il team multidisciplinare e la persona con disabilità o con la sua famiglia, per individuare le risorse, le strategie e le azioni necessarie per garantire l’inclusione della persona nel contesto di vita che ha scelto.
Il progetto individuale è quindi un documento personalizzato e flessibile che descrive le esigenze, le aspirazioni e le potenzialità della persona con disabilità e che individua le risorse disponibili sul territorio per realizzare gli obiettivi stabiliti.
Il progetto individuale viene elaborato attraverso un processo partecipativo che coinvolge la persona con disabilità e la sua famiglia, nonché tutti gli attori coinvolti nella sua vita (operatori sociali, sanitari, educativi, ecc.).
Esso è finalizzato a promuovere l’autonomia e l’inclusione della persona nella società, prevedendo interventi di sostegno e di accompagnamento personalizzati e coordinati.
Il progetto individuale è quindi uno strumento importante per garantire l’effettiva attuazione dei principi di inclusione e di uguaglianza sanciti dalla Legge 328/2000, in quanto consente di individuare e mettere in atto le azioni concrete necessarie per garantire l’accesso alla formazione, al lavoro, alla vita autonoma e alla partecipazione sociale delle persone con disabilità.
Revisione Linee Guida Inclusione
La revisione delle Linee guida è avvenuta dopo una prima attuazione del decreto legislativo 66. La prima applicazione è stata, pertanto, oggetto di osservazioni raccolte.
Ne sono scaturite le seguenti novità:
- La domanda di accertamento deve essere presentata direttamente all’Inps, Istituto di Previdenza Sociale;
- Nella determinazione delle ore di sostegno è previsto un coinvolgimento diretto anche della famiglia.
- Nelle nuove linee guida si enfatizza molto la dimensione di coinvolgimento dell’intera comunità scolastica, della comunità di appartenenza dello studente diversamente abile;
- L’accertamento in età evolutiva ai fini dell’inclusione è, poi, propedeutico all’approvazione della profilo di funzionamento secondo le indicazioni del documento ICF, alla nuova impostazione che lo accompagna e fa esplicito riferimento alla formulazione del piano educativo individualizzato, rispettando e facendo riferimento al progetto individuale.
- Si sottolinea il ruolo di consultazione e di programmazione delle attività da parte del gruppo per l’inclusione territoriale, con il coinvolgimento delle associazioni più rappresentative sul territorio.
- Il gruppo di lavoro operativo prevede il coinvolgimento diretto dello studente.
La piena attuazione delle nuove linee guida ha cominciato a dispiegare i propri effetti a partire dall’anno scolastico 2020/2021.
Revisione modelli
Altro tema rivisto è stato quello dei modelli.
I precedenti modelli elaborati dal Ministero sono stati rivisti e introdotti dei nuovi con l’entrata in vigore delle linee guida.
Con la sentenza del 26 aprile 2022 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello del Ministero dell’Istruzione e annullato la precedente sentenza del TAR che aveva bloccato la messa in pratica del decreto interministeriale n 182/2020 e provocato l’intervento del Ministero, reintroducendo l’utilizzo dei precedenti modelli.
Aggiornamenti e prospettive
Nel bel mezzo dell’anno scolastico, siamo nuovamente ricascati nel caos.
Cerchiamo di ricostruire i passaggi.
Dopo l’approvazione del decreto interministeriale n. 182/2020 e delle linee guida sull’inclusione avrebbe dovuto entrare in vigore un nuovo modello di Piano Educativo Individualizzato.
In questa occasione, alcune associazioni operanti nel campo della disabilità hanno impugnato il decreto, insieme alle linee guida, ai nuovi modelli di Pei e a tutti gli atti ad esso collegati, chiedendone l’annullamento.
Il TAR del Lazio, riconoscendo le accuse di eccesso di potere verso il Ministero, aveva accolto le motivazioni e dato ragione ai ricorrenti.
Pertanto, all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 il Ministero, preso atto della sentenza del Tar Lazio, aveva sospeso l’applicazione del decreto e indicato alle istituzioni scolastiche di utilizzare i vecchi modelli di Pei.
Parallelamente, il Ministero ha, però, impugnato la sentenza del Tar chiedendone l’annullamento.
Il Consiglio di Stato, ricevuto l’impugnativa del Ministero, ha emesso la sentenza n. 03196/2022 con la quale ritiene che il decreto impugnato non sarebbe da qualificarsi come regolamento e sarebbe, pertanto, stato adottato correttamente, facendo, così, cadere l’accusa di eccesso di potere, punto focale delle motivazioni di accoglimento del ricorso da parte del Tar.
Alla luce della sentenza dovrebbero, pertanto, entrare pienamente in vigore il decreto interministeriale n.182 e tutti gli atti ad esso correlati.
Personalmente, ritengo più sensato concludere l’anno scolastico 2021/22 con la situazione in vigore, sfruttando, piuttosto, l’appuntamento della verifica finale del PEI da parte del Gruppo Operativo per l’Inclusione al fine di aggiornare sulle novità ed anticipare il nuovo modello in vigore dal prossimo anno scolastico.
Mi auguro che il Ministero dia indicazioni dettate dal buon senso per l’importanza che tali linee guida e modelli operativi hanno per la programmazione e l’attività didattica rivolta agli studenti ed alle studentesse che necessitano di particolare attenzione e non di meri adempimenti burocratici
Altro tema, molto delicato, sul quale si è intervenuti attraverso la Legge finanziaria 2021 è stata la cosiddetta formazione obbligatoria per tutti i docenti che abbiano all’interno delle proprie classi degli alunni diversamente abili certificati e che siano privi di specializzazione sull’insegnamento sostegno.
Il tema è stata una evidente invasione di campo del contratto, sede prevista per affrontare gli obblighi di lavoro.
In prima battuta, la scadenza entro la quale adempiere alla formazione obbligatoria è stata il 30 novembre del 2021.
Dopo il tempestivo intervento delle organizzazioni sindacali per richiamare quanto prescritto dal CCNL del comparto scuola in materia di formazione, la formazione è rimasta diritto-dovere e non obbligo. A seguito di tale chiarimento, ogni istituzione scolastica ha potuto prevedere che codeste 25 ore di formazione venissero deliberate dal collegio docenti o come attività funzionale alla docenza nelle prime fino a 40 ore collegiali o come attività riconosciuta con il finanziamento del forno d’istituto.
È stata, inoltre, prorogata la scadenza di questa formazione al 30 marzo del 2022.
La sottolineatura importante rispetto al tema della formazione, evidenzia come formazione e aggiornamento nella scuola, come per ogni professione, abbiano un ruolo fondamentale, è di primaria importanza perché per lavorare nella scuola è necessario essere costantemente aggiornati e al passo con i tempi. Tuttavia, come in ogni contratto di lavoro, è importante che le ore dedicate alla formazione vengano riconosciute come attività lavorativa e non vengono chieste come una elargizione gratuita. Se si crede davvero nella formazione si deve fare in modo che anche il contratto gli dia adeguato riconoscimento e, conseguentemente, il dovuto riconoscimento in termini di attività lavorativa prestata.
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