Nella fase conclusiva delle lezioni a scuola, molti docenti e ATA cessano il proprio contratto di lavoro o con la fine delle lezioni ai primi di Giugno o alla conclusione dell’incarico annuale al 30 Giugno. Terminato il contratto va verificato se vi sono le condizioni per chiedere la cosiddetta indennità di disoccupazione.

L’Indennità di disoccupazione, denominata dal 2015, in virtù dell’Art. 1, Decreto Legislativo 22/2015, NASPI, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, consiste in una forma di sostegno al reddito erogato dall’INPS per tutti coloro che hanno perso involontariamente il lavoro.

Requisiti NASPI

La richiesta va presentata all’INPS in possesso di specifici requisiti:

  • essere in stato di disoccupazione;
  • avere versato nei quattro anni precedenti al momento della disoccupazione almeno tredici settimane di contribuzione;
  • avere maturato nei dodici mesi che precedono la disoccupazione almeno trenta giornate di lavoro effettivo.

Per non perdere economicamente sul riconoscimento della disoccupazione, va presentata domanda entro sette giorni dalla condizione di perdita del lavoro. La domanda può essere presentata oltre il settimo giorno, ma la decorrenza dell’erogazione parte dal momento di presentazione della domanda e non solo sette giorni dopo.

Documentazione da presentare

La documentazione necessaria per richiedere la prestazione è la seguente:

  • copia documento d’identità,
  •  copia codice fiscale,
  • copia ultimi tre cedolini dello stipendio,
  • copia ultimo contratto,
  • per banche fisiche o conti correnti postali, predisposizione del modello SR 163, scaricabile dal sito INPS, compilato e autenticato dalla propria banca,
  • per banche on line, è sufficiente stampare la schermata con il numero del conto corrente e dell’intestazione,
  • per chi richiede gli assegni al nucleo familiare, copia dei codici fiscali di tutti i componenti del nucleo, copia della dichiarazione dei redditi del nucleo familiare, data del matrimonio; in caso di coniugi separati o divorziati, va riportata la data dell’atto di separazione o di divorzio e l’autorizzazione dell’INPS a percepire gli assegni,
  • per chi svolge altra attività lavorativa, va dichiarato il reddito presunto da altra attività per l’anno corrente e la dichiarazione dei redditi dell’anno fiscale precedente.

La domanda può essere presentata direttamente dall’interessato sul sito dell’INPS o chiedendo il supporto di un patronato.

Quando riprendo il lavoro…

Importante è ricordarsi che alla riassunzione, il fruitore della NASPI deve comunicare entro cinque giorni l’interruzione dello stato di disoccupazione attraverso l’invio all’INPS del modello Naspi Com. Quest’ultimo è finalizzato ad indicare qualsiasi informazione di cui debba tener conto l’Inps perché influisce sull’indennità di disoccupazione.