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La buona scuola, aggiornamenti legge 107

Dal 2015 ad oggi la legge 107, nota come Legge della Buona Scuola, ha visto susseguirsi una serie di aggiustamenti ed aggiornamenti: cerchiamo di approfondirli in modo chiaro e schematico.

buona scuola legge 107

Prima di entrare nel vivo delle modifiche apportate alla legge 107 in questi anni, ti suggerisco l’approfondimento dell’intero testo approvato nel 2015, aiutandoti con una sintesi della Buona Scuola.

Di seguito, approfondiamo, infatti gli argomenti introdotti dalla riforma sopracitata e modificati nel corso degli anni che decorrono dal 2015 ad oggi.

Organico dell’Autonomia

Questo organico è stato introdotto dalla legge 107 con un’articolazione in organico dell’autonomia e organico potenziato.  È intervenuto, poi, il contratto 2016-2018 del comparto scuola che negli articoli 27 e 28 ha ribadito come sia da considerarsi complessivamente organico dell’autonomia, senza distinzione tra potenziato o meno. 

Il contratto chiarisce anche l’iter da seguire per l’impiego dell’organico: una volta definito ed attribuito alle scuole, deve essere utilizzato dapprima per ricoprire gli insegnamenti previsti dall’ordinamento, in seconda battuta per dare attuazione a quei progetti che sono inseriti nel piano dell’offerta formativa triennale, infine, solo in ultima battuta, se residuano delle ore, queste possono essere destinate alla sostituzione del personale entro i dieci giorni di assenza. 

Pertanto, il contratto ha chiarito in maniera molto precisa come l’organico sia da considerarsi nell’insieme organico dell’autonomia e la dicitura di potenziato vada riferita esclusivamente a quelle attività progettuali che sono inserite nell’ampliamento dell’offerta formativa di una scuola. La differenza che in prima battuta aveva introdotto la legge n. 107 è stata anche influenzata dall’entrata in vigore nelle assunzioni in ruolo nell’anno scolastico nel 2015/16. Infatti, codesto personale è arrivato ad anno scolastico ormai avviato a potenziamento delle attività e per esplicita sostituzione del personale assente fino ai dieci giorni.

Sintesi Legge 107 del 2015

Scheda di lettura per una sintesi funzionale relativa alla Legge n. 107 del 2015, nota come Buona Scuola.

Buona Scuola – Sintesi

Compenso per la valorizzazione del merito

Altro argomento oggetto di modifica nel corso degli anni è stato il tema molto discusso noto come bonus docente, il compenso per la valorizzazione del merito.

La legge 107 ha introdotto questo compenso solo per i docenti e ha stabilito che i criteri per valutare chi ne fosse destinatario dovessero essere elaborati dal comitato di valutazione, lasciando nelle mani del dirigente l’individuazione dei destinatari, sulla base della raccolta dei dati secondo questi criteri definiti dal comitato. Negli anni seguenti sono subentrati parecchi interventi: 

  • Prima il contratto comparto scuola del 2016/18 che ha ribadito come i criteri di ripartizione di tali risorse dovessero essere oggetto di contrattazione tra dirigente scolastico e le rappresentanze sindacali all’interno della scuola le cosiddette RSU. Quindi, i criteri di valutazione sono rimasti assegnati al comitato di valutazione.
  • Successivamente è intervenuta la legge finanziaria del 2020, la legge n. 160 del 2019, che ha precisato come l’intero compenso del bonus per la valorizzazione del merito dovesse rientrare completamente nella contrattazione integrativa, quindi, essere destinato a tutto il personale senza vincolo di destinazione. Questo ha inciso sulle contrattazioni d’istituto in corso e successive, rendendo necessario stabilire i criteri per poter assegnare il bonus. Le scelte operate dalle istituzioni scolastiche sono state molto diverso proprio perché trattasi di contrattazione integrativa decentrata. Alcuni hanno, infatti, deciso di rimandare all’anno scolastico successivo, quindi al 2020/21, altri, invece, già firmato il contratto, hanno riaperto la trattativa per adeguarla alle nuove disposizioni.  La sottolineatura importante da evidenziare è che tale compenso è rientrato a pieno titolo tra i finanziamenti della contrattazione, così come sono i compensi relativi al fondo d’istituto, alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici… rispettando il dettato del decreto legislativo n. 165/2001.

È da evidenziare, però, che è rimasto un vuoto normativo sul tema comitato di valutazione, non essendo intervenuta alcuna legge ad abolirlo. L’unico compito rimasto a tale comitato nella sola composizione del personale docente è quello di valutare il superamento dell’anno di prova del personale neo immesso in ruolo.

Ambiti territoriali

Con introduzione della buona scuola le istituzioni scolastiche sono stati state riorganizzate all’interno di ogni provincia in una serie di ambiti sub provinciali che, quindi, accoglievano più istituzioni scolastiche.  Questi ambiti sono diventati anche i punti di riferimento di titolarità per un altro tema che affronteremo dopo: la cosiddetta chiamata diretta.

Ad oggi si può dire che gli ambiti siano sostanzialmente stati smantellati, nel senso che non sono diventati più gli ambiti di riferimento per la titolarità del personale ma è stata ripristinata la titolarità di scuola.

Chiamata diretta

Altro tema strettamente collegato al precedente territoriale è la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici: il personale assunto in ruolo con l’entrata in vigore della buona scuola ha dovuto autocandidarsi sulla base di una sorta di bando che i dirigenti dovevano esporre sul proprio sito della scuola. La finalità dell’autocandidatura era ricevere la proposta di nomina nella sede di una delle scuole destinatarie del proprio curriculum vitae.

Già la prima applicazione di tale dispositivo ha suscitato una serie di critiche: riguarda solo i docenti; esclusivamente gli immessi in ruolo dalla buona scuola; non è una forma di selezione in quanto le persone non scelte venivano destinate ad una sede d’ufficio,… 

Infatti, leggendo con attenzione la legge n. 107 si evince come non si possa definire una vera e propria chiamata diretta, per i vincoli posti dalla norma e previsti rispetto alla titolarità. Quindi, alla luce di questo, è stato sottoscritto un accordo tra le organizzazioni sindacali e il governo a maggio del 2018 che ha superato questa modalità della chiamata.

Peraltro, trattandosi di un tema che ha ricaduta su mobilità e titolarità avrebbe dovuto essere oggetto di contrattazione in sede di contratto integrativo sulla mobilità del personale scolastico e non introdotto per legge, affrontando, pertanto, il tema a tutto tondo.

Alternanza scuola lavoro

Tema sul quale nel corso degli anni sono intervenute diverse modifiche è l’esperienza di alternanza scuola/lavoro. 

Le attività di alternanza erano già previste ben prima della entrata in vigore della buona scuola che le ha rese, invece, obbligatorie per la scuola secondaria di secondo grado. Infatti, sono state la legge n. 53/2003 ed il d.lgs n. 77/2005 ha introdurla.

L’esperienza in questione è volta a favorire per gli studenti l’orientamento, sperimentando possibili diverse opportunità di lavoro nel pubblico e nel privato. L’altro obiettivo che ha introdotto in origine tale esperienza era la stabilizzazione, ma, ormai, i numeri di obbligo dell’alternanza hanno reso più complicata questa possibilità.

Nel 2015 il quantitativo di ore da svolgersi nel secondo triennio della scuola secondaria è stato definito in 400 per gli istituti professionali, 200 per gli istituti tecnici e per i licei. 

Tale monte ore è stato, poi, ridefinito nel 2019 non più come numero obbligatorio di ore da raggiungere ma come numero minimo di ore da svolgere sempre nel secondo triennio: non inferiore a 210 ore per istituti professionali, 150 per gli istituti tecnici e 90 per i licei.

La norma ha, inoltre, modificato la denominazione dell’esperienza: ora Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) in linea con quanto vi dicevo nell’introduzione rispetto alla finalità di questa esperienza di alternanza.

Abbiamo, pertanto, approfondito i principali interventi che hanno apportato sostanziali modifiche alla legge della buona scuola.

Avremo occasione di approfondire in successivi contributi un’altra parte molto significativa della buona scuola: le deleghe. Infatti, nell’articolo 1 commi 180 e 181 sono state delegate al Governo specifiche materie sulle quali prevedere la riorganizzazione e l’emanazione di norme specifiche.

La conoscenza di ciascuno dei decreti legislativi discendenti dalla buona scuola è indispensabile non solo per affrontare prove concorsuali o un esame all’università sulla legislazione scolastica ma per poter vivere con consapevolezza la quotidianità dell’esperienza scolastica.

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Il decreto legge è regolamentato dall’articolo 77 della Costituzione. 

Il decreto legge può essere emanato dal Governo in soli casi di necessità ed urgenza. 

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Il decreto legislativo è regolamentato dell’articolo 76 della Costituzione.

Il decreto legislativo è emanato dal Governo previa delega da parte del Parlamento che fissa anche i principi e criteri direttivi da rispettare per regolamentare la materia sul quale è stato delegato.

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Quali sono i decreti attuativi della Buona Scuola?

La Legge 107 del 2015, meglio nota come legge della Buona Scuola, ha previsto, all’articolo 1 Commi 180 e 181, di delegare il governo per normare determinate materie. Una di queste materie riguardava la riscrittura del Testo Unico delle norme sulla scuola ma non è stata discussa ed approvata. Mentre, le altre materie hanno visto l’emanazione di una serie di decreti legislativi, approvati nel 2017, che vanno dal numero 59 al numero 66 e ciascuno approfondisce una specifica materia che è stata delegata al Governo.

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Cos’è l’ordinamento scolastico?

Per ordinamento scolastico si intende come è organizzato il sistema scuola all’interno di un Paese. 

Nel nostro caso specifico, abbiamo il sistema integrato di educazione, istruzione dagli 0 ai 6 anni di età, che è articolato in servizi educativi e scuola d’infanzia. Nei servizi educativi troviamo i nido, i micro nido, le sezioni primavera. 

Abbiamo, poi, il primo ciclo di istruzione che si articola in scuola primaria, scuola secondaria di primo grado.

Si passa alla scuola secondaria di secondo grado che si articola in istituti tecnici istituti professionali e licei e nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, che include i percorsi triennali e quadriennali.

Infine abbiamo poi il sistema dei centri permanenti di istruzione per gli adulti (CPIA) che includono il percorso di primo livello, di secondo livello e di prima alfabetizzazione per l’acquisizione della lingua italiana.

LEX

Legislazione e Normativa Scolastica.

Decreto Legislativo n. 59 del 1998
Legge n. 53 del 2003 – Riforma Moratti
Decreto Legislativo n. 59 del 2004
PNRR Futura: la Scuola per l’Italia di Domani

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