Articolo 21 legge n.59/97
Autonomia delle istituzioni scolastiche nella delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
Autonomia delle istituzioni scolastiche nella delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.


Con la Legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, all’art. 1 c. 2, il Piano dell’Offerta Formativa ha assunto una durata Triennale: PTOF.
Lo stesso può, comunque, essere rivisto ogni anno entro il mese di ottobre.


Cerchiamo di avviare un percorso di vitalità alla grande opportunità dell’autonomia scolastica.


Abbiamo frequentemente sentito parlare degli acronimi POF e PTOF: cerchiamo di capire nel dettaglio di cosa si tratta.


L'autonomia funzionale riconosciuta alle istituzioni scolastiche ha inciso sul loro profilo e funzionamento. A distanza di circa vent'anni la riforma della Buona scuola ha cercato di dare nuovo slancio all'autonomia: vi è riuscita?


L'eccessiva burocrazia incide in modo significativo sull'attività della pubblica amministrazione e sull’esercizio pieno dell’autonomia da parte delle istituzioni scolastiche.





