Negli ultimi anni scolastici si è verificata un po’ di confusione sul modello PEI, il modello per il Piano Educativo Individualizzato.

Cerchiamo di ricostruire cosa sia accaduto e fare un po’ di chiarezza su quale modello bisogna utilizzare. 

La vicenda dei modelli per i Piani Educativi Individualizzati è piuttosto confusa: nuovi modelli sono stati, prima, applicati, poi, tolti a seguito di una sentenza e, poi, ripristinati.

Cerchiamo di partire dall’inizio. 

Decreto Interministeriale n. 182/2020

Con il decreto interministeriale n. 182 del 2020 è stato adottato un nuovo modello di piano educativo individualizzato e sono state approvate nuove Linee Guida dell’inclusione.

Questo decreto discende da un percorso che è nato attraverso la riforma della Buona scuola, la legge n. 107/2015, che ai commi 180 e 181 ha incluso alcune deleghe e tra queste la delega volta al riordino di tutta la materia dell’inclusione, dal quale è disceso il D. lgs n. 66/2017, Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, oggetto di specifica formazione e specializzazione nei percorsi del TFA sostegno.

Attraverso questo decreto ed i successivi atti, tra cui il DI n. 182/2020, sono stati proposti il nuovo modello per i PEI e le nuove Linee guida. 

La legge della Buona scuola è un testo piuttosto complesso ed articolato, composto da un solo articolo e ben 212 commi, con molti rimandi a decretazione successiva.

Il tema dell’inclusione scolastica ha da lungo tempo fatto la differenza nel nostro Paese che si è distinto, prima di altri Paesi, per avere chiuso le scuole speciali e per aver investito in un percorso che è passato attraverso l’integrazione e, successivamente, l’inclusione.

Sentenza TAR n. 9795/2021

In merito al DI n. 182 è accaduto che un gruppo un gruppo di associazioni impegnate nel campo della disabilità hanno impugnato questo decreto, ritenendo che fosse stato approvato con un eccesso di potere, ossia non fosse stato seguito l’iter necessario con le dovute consultazione per arrivare all’approvazione dello stesso. Pertanto, attraverso il ricorso al Tar del Lazio, è stato chiesto l’annullamento del decreto in questione.

La sentenza in materia è la numero 9795 del 2021 sessione terza che ha prodotto il blocco dell’applicazione del DI n.182 e quindi il blocco della messa in pratica di tutto quel che comportava questo decreto. Il tutto è avvenuto ad avvio dell’anno scolastico 2021/22, pertanto, la scelta è stata sospendere l’utilizzo dei nuovi modelli di PEI e l’indicazione fornita dal Ministero dell’Istruzione è stata quella di utilizzare i vecchi modelli. 

Sentenza Consiglio di Stato n. 03196/2022

Naturalmente la vicenda non finisce qui perché, a sua volta, il Ministero dell’Istruzione e il Ministero delle Finanze hanno impugnato il pronunciamento del Tar Lazio e da qui è scaturita la sentenza del Consiglio di Stato n. 03196 del 2022, che ha sostanzialmente ribaltato la sentenza del Tar Lazio. Ne è derivato che è prevista l’entrata in vigore del DI n. 182/2022 e tutto quanto in esso contenuto, quindi i nuovi modelli di PEI e le nuove Linee Guida sull’inclusione. 

La sentenza del Consiglio di Stato è stata emessa il 26 Aprile 2022, quindi, nella fase conclusiva dell’anno scolastico. Pertanto, il buon senso ha portato il Ministero dell’Istruzione a rinviare le indicazioni utili per l’utilizzo dei nuovi modelli all’anno scolastico successivo. 

Entrata in vigore DI n. 182: PEI, curricolo studente,…

Veniamo, pertanto, all’avvio dell’anno scolastico 2022/23. 

Legislazione Scolastica

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Dovrebbe entrare ufficialmente in vigore il DI n. 182 ma il Ministero dell’Istruzione ha emanato disposizione correttive, attualmente al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

In attesa delle disposizioni definite è interessante analizzare contenuti e passaggi fondamentali del DI n. 182.

La prospettiva alla quale si fa riferimento è in linea con quanto previsto dal D.lgs n. 66/2017, cioè si guarda ad una prospettiva bio-psico-sociale del funzionamento umano. Infatti, si fa esplicito riferimento al ICF Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e Salute del 2001 che ha ratificato sostanzialmente la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Questa impostazione si caratterizza per il fatto di ritenere che la disabilità non stia nella persona ma nel cattivo funzionamento della persona (difficoltà – menomazioni) ed il rapporto tra questa e l’ambiente di appartenenza. Per esempio, ciascuno di noi potrebbe trovarsi nella medesima situazione quando si rompe una gamba e si trova in difficoltà nel rapporto con il contesto di vita: questo è un esempio di cattivo funzionamento in rapporto al contesto.

E’ importante tale visione perché ribalta la prospettiva e costringe tutte le realtà a mettere in atto tutte quelle azioni e quelle strategie utili per garantire alla persona di essere inclusa e, quindi, poter svolgere tranquillamente tutte le proprie attività e, nel caso specifico della scuola, raggiungere, nonostante queste difficoltà, il proprio personale successo formativo. 

Infatti, anche il nuovo modello PEI si incentra sui processi di individualizzazione e di personalizzazione. 

Con l’individualizzazione s’intende dire che l’impegno della scuola è volto a garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi di apprendimento di ciascuno con ritmi e tempi diversi, rispettando gli stili cognitivi di ciascuno. 

Con la personalizzazione si mettono in atto quelle strategie utili a valorizzare il potenziale cognitivo di chi apprende, cercando di raggiungere i medesimi obiettivi di apprendimento di tutti gli altri. 

Questo modello del PEI deve essere elaborato dal GLO, Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione, un nuovo gruppo di lavoro istituito grazie al D.lgs n. 66 che ha rivisto la Legge 104 in materia di inclusione scolastica.

Il PEI ha durata annuale, è elaborato ed aggiornato dal GLO ed è rivisto ad ogni passaggio tra i vari gradi d’istruzione o in caso di trasferimento dello studente da un’istituzione scolastica all’altra.

E’ importante notare che all’interno si trova anche una sessione specifica dedicata al PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ex alternanza scuola lavoro, quell’esperienza molto significativa di attività che svolge lo studente o la studentessa nella propria carriera scolastica presso una realtà lavorativa. 

Per la scuola secondaria di secondo grado c’è anche un’altra novità: una sessione dedicata alla descrizione di sé da parte dello studente, condotta attraverso colloqui ed interviste. Si tratta del coinvolgimento dello studente, naturalmente senza costrizione, nella fase di elaborazione del PEI, con la finalità di far maturare consapevolezza e non valutare o giudicare. 

Interessante è scorrere velocemente altri passaggi di questo decreto interministeriale:

  • Articolo 9 dedicato all’ambiente di apprendimento, che deve essere un ambiente di apprendimento inclusivo, cioè bisogna prestare particolare cura ai processi decisionali di organizzazione ed ai processi decisionali corresponsabili, che devono coinvolgere anche tutti coloro che hanno a che fare con lo studente disabile per fare in modo che il percorso sia davvero un percorso inclusivo. 
  • Articolo 3 dedicato al GLO che deve portare avanti una progettazione di interventi inclusivi ed è composto dal team dei docenti della classe, dai genitori o comunque da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, da figure professionali specifiche che la scuola potrebbe aver introdotto e dall’unità di valutazione multidisciplinare. Questo gruppo elabora e tiene costantemente aggiornato il PEI.
  • Articolo 10 dedicato al curricolo dell’alunno, dove vanno indicati i percorsi e le attività ordinarie o personalizzate o differenziate rivolte allo studente o alla studentessa, i criteri di valutazione che devono essere seguiti.

Nella progettazione disciplinare potremmo avere, quindi, diverse ipotesi di curricolo:

  • che segue la progettazione didattica della classe;
  • con personalizzazione e verifiche identiche o equipollenti;
  • con percorso didattico differenziato e verifiche non equipollenti;
  • con esonero da alcune discipline di studio.

Nel PEI, va, pertanto, specificato se il percorso didattico è ordinario, personalizzato o differenziato con i relativi criteri di valutazione.

  • Articolo 12 relativo agli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza.
  • Articolo 10 sull’organizzazione generale del progetto di inclusione e dell’utilizzo delle risorse. Infatti, come ben richiama il D.lgs n.66, nel progetto di inclusione la scuola deve prevedere anche la richiesta di risorse da indirizzare all’ufficio scolastico regionale proprio per avere a disposizione risorse umane e materiali finalizzate a garantire l’inclusione.
  • Articolo 14 sulla certificazione delle competenze.
  • Articolo 15 sulla valutazione finale e sulla proposta di riassegnazione di eventuali risorse.
  • Articolo 17 sull’esame della documentazione in materia di controversie.
  • Articolo 20 che introduce le nuove Linee Guida dell’inclusione.

Linee Guida Inclusione

Approfondiamo con un excursus veloce del testo le nuove Linee Guida. E’, però, interessante consultare il testo che Vi suggerisco di leggere nel dettaglio.

  • Introduzione, quadro generale, riferimenti normativi. Offre un quadro dettagliato dei riferimenti normativi riferiti all’inclusione, passando in rassegna la storia che ha caratterizzato il nostro Paese, dalla chiusura delle scuole speciali al percorso di integrazione fino ad arrivare al percorso di inclusione.
  • Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO). Composizione del GLO. Compiti e scadenze degli impegni del GLO.
  • Partecipazione delle studentesse e degli studenti. Interessante novità riguarda il coinvolgimento degli studenti nella stesura del PEI con la finalità di far maturare maggiore consapevolezza di sè, dei propri punti di forza e di debolezza. 
  • Supporto dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare.
  • Incontri del GLO.
  • Organizzazione degli incontri e verbalizzazione.

Sezioni del PEI:

  1. Quadro informativo.
  2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento.
  3. Raccordo con il Progetto Individuale. Si sottolinea il raccordo tra il PEI ed il progetto individuale, altra novità che è doveva essere istituita da tempo e che è stata fortemente voluta e sottolineata proprio dal D.lgs 66/2017, con lo scopo di responsabilizzare non solo la scuola e la famiglia ma tutte le realtà all’interno delle quali lo studente o la studentessa disabile sono impegnati e sono coinvolti.
  4. Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico.
  5. Interventi sull’alunno: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità.
  6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.
  7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo.
  8. Interventi sul percorso curricolare.
    1. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).
      Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo.
  9. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse.
  10. Certificazione delle competenze con eventuali note esplicative.
  11. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari.
  12. PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo.

Conclusioni

Ho cercato di ricostruire in maniera sintetica l’iter di una vicenda piuttosto articolata e confusa, soprattutto dal momento che ha riguardato delle scelte nel bel mezzo dell’anno scolastico. La situazione ha, infatti, disorientato proprio il personale che ha iniziato con indicazioni e modello di un certo tipo, poi bloccato e, successivamente, di nuovo ripristinato.

Quindi si è trattato di una situazione che ha creato parecchia confusione, peraltro riguardante studenti e studentesse che dovrebbero avere maggiore attenzione, cura e rispetto, già sacrificati dalla frequente mancanza di continuità didattica per il limitato numero di posti stabili sul sul sostegno o di personale specializzato.

In attesa dei chiarimenti attraverso tali disposizioni correttive al vaglio del CSPI, le scuole stanno utilizzando vari modelli adattati. Il 13 ottobre il Ministero Istruzione ha fornito ulteriori indicazioni precisando che le scuole devono adottare i nuovi modelli PEI previsti dal DI n.182.

Speriamo che venga fatta chiarezza, si proceda con il buon senso e non avvenga un ulteriore cambio prescrittivo in corso d’anno.

Sarebbe, allora, importante che su un tema così delicato come quello dell’inclusione fosse gestito con meno confusione, più rispetto sia per la scuola nel garantire l’inclusione che per gli studenti diversamente abili ai quali questa inclusione dovrebbe essere a fine garantita proprio per il loro personale successo formativo.