Il sistema educativo di istruzione e formazione
Innanzitutto, è importante richiamare l’articolo 117 della Costituzione che prevede un riparto di poteri legislativi in materia di istruzione tra Stato e Regioni.
L’ordinamento scolastico è, così, composto da due sistemi correlati: l’istruzione, di competenza dello Stato, e l‘istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni.
Entriamo nel dettaglio di ciascuno di questi ordini di scuola e cerchiamo di riportare molto in sintesi anche i principali riferimenti normativi.
Sistema 0 – 6 anni
Il principale riferimento è il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il sistema è composto da due esperienze educative molto diverse tra loro, il settore 0 – 3 anni ed il settore 3 – 6 anni, complementari, è diffuso su tutto il territorio nazionale per supportare ed accompagnare la prima “uscita” dalla famiglia.
La portata innovativa del decreto n. 65 sta nel tentativo di coordinare e di potenziare la rete di servizi quali asili nido e scuole d’infanzia, cercando di far fronte ai divari territoriali che caratterizzano la storia del nostro Paese.
Altro riferimento è la il DPR n. 89/2009 che indica l’età degli alunni che possono essere iscritti alla scuola d’infanzia, cioè i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 30 Aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Inoltre, il D.P.R. n. 81/2009 indica la composizione delle sezioni ed il numero degli alunni: sezioni con un numero di bambini non inferiori a 18 e non superiori a 26, salvo la salvaguardia delle sezioni con alunni diversamente abili.
Il sistema 0-06 anni coinvolge sia la realtà della scuola statale che tutte quelle realtà di servizi educativi di istruzione facenti capo alle scuole paritarie e comunali.
Scuola primaria
La scuola primaria accoglie i bambini di 6 anni e può prevedere, previa verifica di particolari condizioni strutturali ed organizzative, l’accoglienza dei bambini e delle bambine che compiono i 6 anni di età entro il 30 Aprile dell’anno scolastico di riferimento.
La durata degli studi è di cinque anni ed è stato abolito l’esame conclusivo del corso attraverso il decreto legislativo n. 59/2004.
Il riferimento legislativo in materia è la L. n. 169/2008.
Le soluzioni orarie che possono essere scelte dalle famiglie all’atto dell’iscrizione sono le 24 ore settimanali con l’opzione per l’insegnante unico, ora docente prevalente, le 27 ore settimanali, le 30 ore settimanali e le 40 ore settimanali a tempo pieno. Le due ultime soluzioni orarie prevedono una necessaria verifica della disponibilità di risorse organiche per garantire i servizi come la mensa.
Altro riferimento da ricordare per la composizione delle classi e per le iscrizioni è il D.P.R. n. 81/2009, che stabilisce un numero minimo di 15 alunni ed un numero massimo di 26, elevabile a 27 con le redistribuzioni, sempre fatte salve le situazioni particolari delle pluriclassi e della presenza di alunni diversamente abili..
Secondaria di primo grado
Per considerare questo ordine di scuola va fatto riferimento alle seguenti norme:
- Legge. n. 133/2008 che ha previsto l’emanazione di specifici regolamenti sotto forma di Decreti del Presidente della Repubblica;
- DPR n. 81/2009 che ha razionalizzato la rete scolastica;
- DPR n. 89/2009 sul riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo;
- DPR n. 122/2009 che ha coordinato le norme per la valutazione degli alunni ed è stato successivamente integrato e rivisto attraverso il D. lgs. n. 62/2017, discendente da una delle deleghe della Buona scuola riguardante la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze.
La proposta oraria della scuola secondaria di secondo grado è di 30 ore, che possono essere estese a 36 o 40, con rientri pomeridiani, il cosiddetto tempo prolungato.
L’attività didattica si articola in discipline che hanno un monte ore settimanale e conseguente monte ore annuale obbligatorio.
Al tempo normale l’articolazione delle discipline è la seguente:
- Italiano, Storia, Geografia: 9 ore settimanali/ 297 ore annuali;
- Attività approfondimento materie letterarie: 1 ora settimanale/ 33 ore annuali;
- Matematica e scienze: 6 ore settimanali/ 198 ore annuali;
- Tecnologia: 2 ore settimanali/ 66 ore annuali;
- Inglese: 3 ore settimanali/ 99 ore annuali;
- Seconda lingua comunitaria: 2 ore settimanali/ 66 ore annuali;
- Arte e immagine: 2 ore settimanali/ 66 ore annuali;
- Scienze motorie e sportive: 2 ore settimanali/ 66 ore annuali
- Musica: 2 ore settimanali/ 66 annuali;
- Religione cattolica: 1 ora settimanale/ 33 ore annuali.
Nel tempo prolungato, l’articolazione dell’orario delle discipline è la seguente:
- Italiano, Storia, Geografia: 15 ore settimanali/ 495 ore annuali;
- Matematica e scienze: 9 ore settimanali/ 297 ore annuali;
- Tecnologia: 2 ore settimanali/ 66 ore annuali;
- Inglese: 3 ore settimanali/ 99 ore annuali;
- Seconda lingua comunitaria: 2 ore settimanali/ 66 ore annuali;
- Arte e immagine: 2 ore settimanali/ 66 ore annuali;
- Scienze motorie e sportive: 2 ore settimanali/ 66 ore annuali
- Musica: 2 ore settimanali/ 66 annuali;
- Religione cattolica: 1 ora settimanale/ 33 ore annuali.
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è inserito nell’ambito storico-geografico ed a partire dall’anno scolastico 2020/21 è stato sostituito dalla reintroduzione dell’insegnamento di educazione civica.
Riferimento per la composizione delle classi e per le iscrizioni rimane il D.P.R. n. 81/2009, che stabilisce un numero minimo di 18 alunni ed un numero massimo di 27, elevabile a 28 con le redistribuzioni, sempre salvaguardando le situazioni di presenza di alunni diversamente abili.
Secondaria di secondo grado
I diversi indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado si articolano in licei, istituti tecnici e istituti professionali.
I riferimenti legislativi sono rispettivamente per i licei il DPR n. 89/2010, per gli istituti tecnici il DPR n. 88/2010 e per gli istituti professionali il DPR n. 87/2010.
Nelle Indicazioni Nazionali e nelle Linee Guida è inserita l’articolazione dei diversi indirizzi di studio, il monte ore delle discipline ed il profilo d’uscita dello studente alla conclusione del percorso di studi.
Riferimento per la composizione delle classi e per le iscrizioni rimane il D.P.R. n. 81/2009, che stabilisce come la costituzione delle classi nel primo anno non possa essere inferiore a 27 studenti. Definito quest’ultimo riferimento numerico, eventuali resti sulla costituzione delle classi a 27 vanno redistribuiti senza superare comunque le 30 unità.
Anche in questo caso si prevedono delle salvaguardie per le classi iniziali uniche e per le classi terminali.
Centri permanenti di istruzione per adulti
I Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali presenti nelle istituzioni scolastiche sono stati recentemente riorganizzati su base provinciale e in reti territoriali: Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).
Il fondamentale riferimento legislativo è l’art. 1, c. 632, L. n. 296/2006.
I percorsi d’istruzione dei CPIA favoriscono il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall’ordinamento a conclusione della scuola primaria e per l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, assolvono al conseguimento della certificazione per l’obbligo di istruzione ed al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore. Si impegnano, inoltre, per favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati.
Il regolamento che ha riorganizzato centri EDA e corsi serali in CPIA riporta anche le norme per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico.
I corsi sono ora organizzati in due diversi livelli ed un percorso di alfabetizzazione
I percorsi di primo livello sono articolati in due periodi didattici volti rispettivamente al conseguimento del titolo di studio conclusivo del I° ciclo della certificazione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione.
I percorsi di secondo livello si articolano in istruzione tecnica, professionale e artistica e sono volti all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto, all’ammissione all’ultimo anno dei percorsi e all’acquisizione del diploma.
Infine, i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana sono finalizzati al conseguimento della certificazione relativa al livello di conoscenza della lingua italiana, che non può essere inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Consiglio d’Europa – 2001).
Istruzione e formazione professionale
Le norme di riferimento da ricordare parlando del sistema della istruzione e formazione professionale sono la legge n. 53 del 2003 e la legge n. 40 del 2007 che abbiamo già incontrato analizzando l’excursus delle riforme.
Il sistema concorre all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e rientra tra gli indirizzi di studio possibili per conseguire una qualifica almeno triennale entro i 18 anni di età.
Tali indirizzi di studio sono, inoltre, accesso privilegiato per i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore.
La competenza su tali percorsi è delle Regioni e si caratterizzano per un forte impegno nell’attività laboratoriale e nella presenza di un elevato numero di ore dedicate alle esperienze di stage e di alternanza scuola lavoro.
Sono state oggetto di recente intervento legislativo attraverso una delle deleghe della Buona scuola da cui è disceso il D. lgs n. 61 del 2017. Tale argomento sarà oggetto di approfondimento specifico nel video e nell’articolo dedicato a tale ultima norma ed ai decreti attuativi successivi.
Scuola paritaria
Infine, va fatto riferimento al nostro sistema che è definito pubblico integrato in quanto è costituito da scuole statali e scuole paritarie, private e degli enti locali, che rispettano gli ordinamenti generali dell’istruzione.
La legge che ha ufficialmente riconosciuto la parità scolastica è la L. n. 62/2001, che permette di riconoscere il servizio dell’istruzione come pubblico ma gestito da privati o dai enti locali.
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