Il sistema educativo di istruzione e formazione

Innanzitutto, è importante richiamare l’articolo 117 della Costituzione che prevede un riparto di poteri legislativi in materia di istruzione tra Stato e Regioni.

L’ordinamento scolastico è, così, composto da due sistemi correlati: l’istruzione, di competenza dello Stato, e l‘istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni. 

Entriamo nel dettaglio di ciascuno di questi ordini di scuola e cerchiamo di riportare molto in sintesi anche i principali riferimenti normativi.

Sistema 0 – 6 anni

Il principale riferimento è il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Il sistema è composto da due esperienze educative molto diverse tra loro, il settore 0 – 3 anni ed il settore 3 – 6 anni, complementari, è diffuso su tutto il territorio nazionale per supportare ed accompagnare la prima “uscita” dalla famiglia.

 I servizi educativi della prima infanzia sono molto articolati ed il D. Lgs. n. 65 è volto a tentare, in particolare, di promuovere una regia unitaria di tale sistema per ottenerne un’ampia diffusione, in risposta ai bisogni delle famiglie e per contrastarne la discriminazione nella diffusione territoriale. 

Altro riferimento è la il DPR n. 89/2009 che indica l’età degli alunni che possono essere iscritti alla scuola d’infanzia, cioè i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 30 Aprile dell’anno scolastico di riferimento.

Inoltre, il D.P.R. n. 81/2009 indica la composizione delle sezioni ed il numero degli alunni: sezioni con un numero di bambini non inferiori a 18 e non superiori a 26, salvo la salvaguardia delle sezioni con alunni diversamente abili.

Il sistema 0-06 anni coinvolge sia la realtà della scuola statale che tutte quelle realtà di servizi educativi di istruzione facenti capo alle scuole paritarie e comunali.

Scuola primaria

Il tempo-scuola della primaria si svolge secondo questi modelli: dell’insegnante unico, del tempo prolungato e del tempo pieno.

Il modello dell’insegnante unico, a 24 ore settimanali, supera il precedente assetto del modulo organizzativo e delle compresenze, anche se in realtà è stato ridefinito come insegnante prevalente.

Il riferimento legislativo in materia è la L. n. 169/2008. Il modello del tempo prolungato a 27 ore settimanali è stato introdotto dall’art. 7, c. 1, D.Lgs n. 59/2004.

Il  modello sino a 30 ore settimanali include le attività opzionali facoltative, sempre attraverso l’art. 7, c.  1, D.Lgs n. 59/2004, ma è subordinato all’esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.

Infine, il modello di 40 ore settimanali o tempo pieno fa riferimento all’art. 4, c.  3, D.P.R. n. 89/2009 e all’art. 1, c.  1, L. n. 176/2007,assicura l’assistenza alla mensa e deve tener conto delle risorse di organico assegnate e delle richieste delle famiglie. 

Altro riferimento da ricordare per la composizione delle classi e per le iscrizioni è il D.P.R. n. 81/2009, che stabilisce un numero minimo di 15 alunni ed un numero massimo di 26, elevabile a 27 con le redistribuzioni, sempre fatte salve le situazioni particolari delle pluriclassi e della presenza di alunni diversamente abili..

Secondaria di primo grado

I riferimenti legislativi indispensabili sono i seguenti:

  • Legge. n. 133/2008 che ha previsto l’emanazione di specifici regolamenti sotto forma di Decreti del Presidente della Repubblica;
  • DPR n. 81/2009 che ha razionalizzato la rete scolastica;
  • DPR n. 89/2009 sul riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo;
  • DPR n. 122/2009 che ha coordinato le norme per la valutazione degli alunni ed è stato successivamente integrato e rivisto attraverso il D. lgs. n. 62/2017, discendente da una delle deleghe della Buona scuola riguardante la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze.

La proposta oraria della scuola secondaria di secondo grado è di 30 ore, che possono essere estese a 36 o 40, con rientri pomeridiani, il cosiddetto tempo prolungato. 

Il quadro orario settimanale ed annuale delle singole discipline è così articolato:

  • Italiano, Storia, Geografia: 9 ore settimanali/ 297 ore annuali;
  • Attività approfondimento materie letterarie: 1 ora settimanale/ 33 ore annuali;
  • Matematica e scienze: 6 ore settimanali/ 198 ore annuali;
  • Tecnologia: 2 ore settimanali/ 66 ore annuali;
  • Inglese: 3 ore settimanali/ 99 ore annuali;
  • Seconda lingua comunitaria: 2 ore settimanali/ 66 ore annuali;
  • Arte e immagine: 2 ore settimanali/ 66 ore annuali;
  • Scienze motorie e sportive: 2 ore settimanali/ 66 ore annuali
  • Musica: 2 ore settimanali/ 66 annuali;
  • Religione cattolica: 1 ora settimanale/ 33 ore annuali.

Nel tempo prolungato, l’articolazione dell’orario delle discipline è la seguente:

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  • Italiano, Storia, Geografia: 15 ore settimanali/ 495 ore annuali;
  • Matematica e scienze: 9 ore settimanali/ 297 ore annuali;
  • Tecnologia: 2 ore settimanali/ 66 ore annuali;
  • Inglese: 3 ore settimanali/ 99 ore annuali;
  • Seconda lingua comunitaria: 2 ore settimanali/ 66 ore annuali;
  • Arte e immagine: 2 ore settimanali/ 66 ore annuali;
  • Scienze motorie e sportive: 2 ore settimanali/ 66 ore annuali
  • Musica: 2 ore settimanali/ 66 annuali;
  • Religione cattolica: 1 ora settimanale/ 33 ore annuali.

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è inserito nell’ambito storico-geografico ed a partire dall’anno scolastico 2020/21 è stato sostituito dalla reintroduzione dell’insegnamento di educazione civica.

Riferimento per la composizione delle classi e per le iscrizioni rimane il D.P.R. n. 81/2009, che stabilisce un numero minimo di 18 alunni ed un numero massimo di 27, elevabile a 28 con le redistribuzioni, sempre salvaguardando le situazioni di presenza di alunni diversamente abili.

Secondaria di secondo grado

I diversi indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado si articolano in licei, istituti tecnici e istituti professionali. 

I riferimenti legislativi sono rispettivamente per i licei il DPR n. 89/2010, per gli istituti tecnici il DPR n. 88/2010 e per gli istituti professionali il DPR n. 87/2010.

Nelle Indicazioni Nazionali e nelle Linee Guida è inserita l’articolazione dei diversi indirizzi di studio, il monte ore delle discipline ed il profilo d’uscita dello studente alla conclusione del percorso di studi.

Riferimento per la composizione delle classi e per le iscrizioni rimane il D.P.R. n. 81/2009, che stabilisce come la costituzione delle classi nel primo anno non possa essere inferiore a 27 studenti. Definito quest’ultimo riferimento numerico, eventuali resti sulla costituzione delle classi a 27 vanno redistribuiti senza superare comunque le 30 unità.

Anche in questo caso si prevedono delle salvaguardie per le classi iniziali uniche e per le classi terminali.

Centri permanenti di istruzione per adulti

I Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali presenti nelle istituzioni scolastiche sono stati recentemente riorganizzati su base provinciale e in reti territoriali: Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

Il fondamentale riferimento legislativo è l’art. 1, c. 632, L. n. 296/2006.

I percorsi d’istruzione dei CPIA favoriscono il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall’ordinamento a conclusione della scuola primaria e per l’acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, assolvono al conseguimento della certificazione per l’obbligo di istruzione ed  al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore. Si impegnano, inoltre, per favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati.
Il regolamento che ha riorganizzato centri EDA e corsi serali in CPIA riporta anche le norme per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico.

I corsi sono ora organizzati in due diversi livelli ed un percorso di alfabetizzazione

I percorsi di primo livello sono articolati in due periodi didattici volti rispettivamente al conseguimento del titolo di studio conclusivo del I° ciclo della certificazione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione.

I percorsi di secondo livello si articolano in istruzione tecnica, professionale e artistica e sono volti all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto, all’ammissione all’ultimo anno dei percorsi e all’acquisizione del diploma.

Infine, i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana  sono finalizzati al conseguimento della certificazione relativa al livello di conoscenza della lingua italiana, che non può essere inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Consiglio d’Europa – 2001).

Istruzione e formazione professionale

L’istruzione e la formazione professionale, di competenza regionale, sono state istituite attraverso la L. n. 53/2003 e la L. n. 40/2007. Sono state oggetto di recente intervento legislativo attraverso una delle deleghe della Buona scuola da cui è disceso il D. lgs n. 61 del 2017. Tale argomento sarà oggetto di approfondimento specifico nel video e nell’articolo dedicato a tale ultima norma ed ai decreti attuativi successivi.

Scuola paritaria

Infine, va fatto riferimento al nostro sistema che è definito pubblico integrato in quanto è costituito da scuole statali e scuole paritarie, private e degli enti locali, che rispettano gli ordinamenti generali dell’istruzione.

La legge che ha ufficialmente riconosciuto la parità scolastica è la L. n. 62/2001, che permette di riconoscere il servizio dell’istruzione come pubblico ma gestito da privati o dai enti locali.