Analizziamo gli aspetti salienti e riportiamo uno stralcio del riferimento legislativo.
La finalità, esplicitata dall’Ordinanza all’Art. 1, è fornire specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti per il corrente anno scolastico.
In molti passaggi è ribadita la competenza degli organi collegiali nella definizione e conduzione di tale delicata materia.
Infatti, i docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti (Art. 2 c. 1).
Inoltre, il collegio docenti procede alla eventuale integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa (Art. 2 c. 2).
L’Ordinanza si articola, poi, nella valutazione per la scuola secondaria di primo grado (Art. 3) e per le classi non terminali della scuola secondaria di secondo grado (Art. 4).
Sono, inoltre, previste disposizioni particolari per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (Art. 5).
In caso di valutazioni inferiori a sei decimi, sono previsti un piano di integrazione degli apprendimenti e un piano di apprendimento individualizzato (Art. 6). Sono esclusi da tale intervento i passaggi tra le classi terminali ad un nuovo ordine di scuola.
Sono previste disposizioni specifiche per l’istruzione degli adulti (Art. 7) e per situazioni particolari riscontrabili nelle singole scuole (Art. 8).
È utile anche fare riferimento alla norma che regolamenta la valutazione e la certificazione delle competenze, tuttora in vigore.
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