L’ispirazione mi è venuta approfondendo quanto sta accadendo nel settore privato:  si sta cercando di costruire una forma di partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa.  È interessante ripercorrere alcuni di questi passaggi perché sembra di rivivere l’entusiasmo della partecipazione nella scuola dei lontani decreti delegati del 1974. Infatti, il settore privato sta provando a coinvolgere i lavoratori nei processi di miglioramento, chiedendo a questi di analizzare i punti di forza e di debolezza anche dei processi decisionali.  Quindi si sta tentando un coinvolgimento non più soltanto sul tema contrattazione, dove il lavoratore, tramite i propri rappresentanti, è titolato ad essere chiamato in causa, ma in merito ai processi decisionali che fanno capo esclusivamente a chi dirige un’azienda. Chiaramente questo è dettato da un forte investimento nella dimensione umana e relazionale, per costruire proprio un senso condiviso delle scelte.

Ebbene, rileggendo questi passaggi, mi sembrava proprio di rivedere l’entusiasmo col quale all’interno delle istituzioni scolastiche sono state introdotte le forme di partecipazione che noi abbiamo ancora oggi.  Gli organi collegiali sono indubbiamente datati, quindi, hanno inevitabilmente bisogno di essere rinnovati e/o rianimati. Non dobbiamo, però, dimenticare che sono un importante strumento nelle nostre mani per assumere decisioni condivise e responsabili.

Nel preparare questo contributo è stato spontaneo pormi molte le domande che elencherò perché possono essere di aiuto per una riflessione su alcuni passaggi importanti nell’introduzione della didattica digitale integrata, passaggi fondamentali per gli organi collegiali.

Approfondiamo, allora, quattro punti: 

L’autonomia didattica

Ripropongo un impostazione di lavoro a mio parere fondamentale: riprendere in mano i testi di riferimento perché sappiamo cos’è l’autonomia didattica e che è entrata in grazie al regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, il DPR n. 275 del 1999, ma è vero anche che rileggere quei passaggi ci fa toccare dei punti che sono essenziali ed irrinunciabili.

Mi riferisco in particolare all’articolo 4 del DPR n. 275:

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell’articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro:

l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;

la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’articolo 8, degli spazi orari residui;

l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

3. Nell’ambito dell’autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. Nell’esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell’articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l’introduzione e l’utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all’articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l’integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall’attuale ordinamento.

Centrale deve essere, allora, l’attenzione alla riflessione sulla progettazione didattica: una progettazione esplicita e condivisa, perché frequentemente ciascuno di noi conduce e prepara la propria progettazione nel segreto e nel chiuso delle proprie stanze.  Per riuscire nel  renderla esplicita e, quindi, riflettere anche sui passaggi e sui processi che mettiamo in atto, la condivisione con i colleghi diventa un passaggio fondamentale, che chiama in causa un altro tema:  la comunicazione. Come avviene la comunicazione nella nostra attività didattica? è una comunicazione unidirezionale prettamente trasmissiva? oppure è una comunicazione che cerca di costruire relazioni? Ne consegue che il porsi queste domande e trovare risposte a questi quesiti  mette in evidenza come vada prestata una particolare attenzione alla qualità dell’ambiente di apprendimento, allo sviluppo cognitivo ed emotivo, al coinvolgimento degli alunni e degli studenti.

La parte introduttiva del regolamento dell’autonomia richiama proprio la centralità dello studente e, quindi, il suo ruolo attivo nel processo di apprendimento.

Altro aspetto che non dobbiamo trascurare, parlando di dimensione didattica è la valutazione: quale valutazione impostiamo? una valutazione sommativa? una valutazione diffusa che coinvolge tutti i momenti della nostra attività didattica? una valutazione formatrice, che permette di raccogliere costantemente dati e soprattutto condividere questa raccolta e queste riflessioni anche con gli studenti? 

Riflettendo su questi aspetti, l’autonomia didattica ci costringe a porre al centro della nostra attenzione anche il ruolo delle discipline. Esse sono, infatti, i veicoli di insegnamento in funzione dei risultati di apprendimento che vogliamo raggiungere. 

Tutti questi aspetti, attraverso l’utilizzo del canale digitale con la DAD (Didattica A Distanza) prima e con la DDI (Didattica Digitale Integrata) poi, devono essere attentamente analizzati ed approfonditi.

Non si tratta, infatti, solo di acronimi ma nascondono dietro una riflessione: l’utilizzo del canale digitale per condurre l’attività didattica costringe anche a ridisegnare completamente l’impianto dell’insegnamento e dell’apprendimento all’interno di una una nuova significatività. 

Pertanto, molti dei quesiti proposti dovremmo averli affrontati all’avvio dell’anno scolastico 2020/21. Avremmo dovuto discutere della progettazione con la necessità di rivederla tenendo conto che è veicolata da un canale diverso, per evitare solo  di replicare quanto viene svolto in presenza.

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Avremmo dovuto collocare la progettazione rivista attraverso gli strumenti digitali all’interno del piano dell’offerta formativa, per declinare i risultati di apprendimento e per certificarne l’avvenuta maturazione.

Come posso tenere insieme la dimensione dei risultati di apprendimento con la relazione educativa che inevitabilmente viene veicolata da uno strumento e non dal contatto fisico?

 Quale tipo di valutazione posso applicare? Nella valutazione in questo nuovo ambiente di approfondimento ho rispettato i criteri che ha definito il collegio docenti? abbiamo rivisto come collegio docenti questi criteri dal momento che la condizione di contesto spazio – temporale è cambiata?

La comunicazione è ancora prettamente trasmissiva o ho messo in atto strategie per renderla maggiormente dialogica?

 E la domanda di fondo è: come consiglio di classe e come il collegio docenti ci siamo posti questi quesiti? Se sì, abbiamo costruito insieme delle risposte?

Autonomia organizzativa

La seconda dimensione dell’autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche è strettamente collegata alla prima.

Riprendiamo, allora, il DPR n. 275 all’articolo 5:

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa.

Leggendo questi passaggi viene immediatamente in mente come le dimensioni di spazio e di tempo, che sono le dimensioni del punto di vista organizzativo fondamentali, siano trasformate. Innanzi tutto, le stesse sono sganciate: prima l’attività didattica si conduceva in aula, si entrava e si usciva da scuola, c’era il momento della ricreazione,… Ora, potremmo avere, invece, esperienze con spazi e con tempi distanti tra loro, come per esempio nella lezione asincrona. Abbiamo, pertanto, bisogno di ripensarli tenendo però conto di alcuni vincoli di ordinamento: i testi di riferimento sono le Indicazioni nazionali per il curricolo e le Linee guida, nelle diverse articolazioni dal primo ciclo alla scuola secondaria, per istituti tecnici, professionali e licei.  Gli altri vincoli di riferimento sono interni alla nostra istituzione scolastica: le regole condivise che abbiamo stabilito con il piano dell’offerta formativa, elaborato dal collegio docenti ed approvato dal consiglio d’istituto, il regolamento della didattica digitale integrata, al quale dedicheremo in particolare attenzione nella parte finale del presente approfondimento.  Anticipiamo solo che tale regolamento è stato introdotto dalle Linee guida del Ministero e va elaborato da parte del collegio docenti di ogni situazione scolastica tenendo conto di tutti quegli elementi che abbiamo approfondito finora. 

Quindi, le domande che sorgono ora sono le seguenti: la DAD è cosa diversa rispetto alla DDI? qual è il fabbisogno di strumentazione sia da parte dei docenti che da parte degli studenti e delle famiglie per poter favorire l’attività didattica a distanza? come considero la frequenza degli studenti dal momento che cambia completamente la modalità e la gestione degli spazi e dei tempi dell’attività? Quali sono gli strumenti migliori da adottare per raggiungere gli obiettivi pedagogici che mi sono posto nell’insegnamento delle mie discipline? quale orario delle lezioni propongo? Quale orario stabilire per ogni disciplina? le ore che non ho svolto in virtù della soluzione oraria prospettata, come unità oraria inferiore all’ora o riduzione del monte ore, vanno recuperate? sono un patrimonio della scuola o sono una risorsa per sostituire i colleghi quando sono assenti? il piano della didattica digitale integrata che avremmo dovuto elaborare è un’appendice del ptof? è semplicemente appiccicato in coda al piano dell’offerta formativa o è stata l’occasione per riflettere sul modo di programmare e condurre l’attività didattica? Il piano della didattica digitale ha avuto effetti anche sul coinvolgimento delle famiglie? Infatti, la presenza fisica dell’alunno a casa ha avuto riflessi sull’organizzazione familiare.. c’è stato un momento di condivisione con la famiglia? ha avuto riflessi questo regolamento della didattica digitale anche sul patto educativo di corresponsabilità? Abbiamo definito una netiquette, delle regole di condotta e di utilizzo degli strumenti digitali?  

Queste sono alcune delle domande che avremmo dovuto porci nell’analizzare ed affrontare gli spazi di autonomia organizzativa.

Sono state veramente affrontate come organi collegiali?

Il contratto può, in questo senso, offrire elementi utili per trovare delle risposte. Cerchiamo, allora, di trovare delle risposte.

Contratto

Mi concentrerei su due contratti: Il più recente, CCNL del 2016/18 ed il precedente, CCNL del 2006/09. Infatti, molti aspetti del contratto 2016/18 rimandano al precedente.

Mi vorrei concentrare in particolare su alcuni articoli:

  • il primo nel CCNL 2006/09, è l’articolo 27;
  • Il secondo nel CCNL 2016/18, è l’articolo 24.

Rileggiamo, allora, il testo dell’articolo 27:

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.

L’articolo 27, rivisto ed arricchito nella versione del CCNL 2016/18, a mio parere, offre un’interessante traccia per fare un bilancio periodico delle proprie competenze professionali come docente. Inoltre, tali competenze sono ampiamente in gioco affrontando i due temi precedenti dell’Autonomia didattica ed organizzativa.

Un interessante approfondimento va fatto coordinando la lettura dell’articolo 27 con l’articolo 28, che vi invito a riprendere: precisa come le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale. Pertanto, nel rispetto della libertà di insegnamento costituzionalmente riconosciuta, i competenti organi collegiali delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche.

L’articolo 28 richiama, inoltre, per ogni ordine di scuola, quali siano l’orario e le attività di insegnamento dei docenti e le attività funzionali all’insegnamento. Infatti, non dobbiamo assolutamente dimenticarci che nel momento in cui noi progettiamo un’attività didattica, in presenza o a distanza, dobbiamo tener conto  della progettazione e, conseguentemente, del percorso di monitoraggio e di valutazione.

Infine, l’articolo 28 precisa che qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica e che la relativa delibera è assunta dal collegio docenti. Quindi, se faccio delle scelte di riduzione oraria, l’eventuale restituzione di queste ore può essere solo ed esclusivamente nell’ambito di una progettazione e nel piano dell’offerta formativa e in altra natura. Pertanto, non esiste l’istituto contrattuale della banca ore, come vedremo ribadirà anche la sequenza contrattuale della didattica digitale Integrata.

Il secondo punto da approfondire sono i commi 1 e 2 dell’articolo 24 del CCNL 2016/18:

1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi generali dell’ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.

In tale articolo sono ribadite importanti conquiste risalenti ai decreti delegati: il principio della comunità educante, fondamentale perché riconosce come la scuola sia una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Si precisa chi fa parte di questa comunità educante e mette al centro dell’azione di questa la progettazione educativa e didattica, definita con il piano dell’offerta formativa, elaborato dal collegio docenti nel rispetto dell’autonomia e della libertà di insegnamento.

A sostegno di tale impostazione è anche il lavoro condotto con la cosiddetta contrattazione d’istituto tra il dirigente e RSU e rappresentanti sindacali.  Infatti, al tavolo della contrattazione si definiscono i criteri generali per l’utilizzo delle strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare: il cosiddetto principio del diritto alla disconnessione.  Con questo principio il contratto della scuola ha per primo introdotto una novità di grande attualità ed è diventato modello per per molti altri contratti del pubblico e del privato. Con esso, infatti, si stabilisce quali debbano essere i canali attraverso i quali si veicolano le informazioni, il registro elettronico, la mail istituzionale,…  si articolano i tempi e i modi di utilizzo di questi strumenti. Lo spirito con cui è stato elaborato questo articolo non è la tutela corporativa del mondo della scuola, ma regolamentare correttamente situazioni fuori controllo riscontrate negli ultimi anni con l’uso delle nuove tecnologie: alcuni esempi sono il ricorso a qualsiasi strumento di comunicazione, comprese le chat, in qualsiasi orario e giornata, festivi compresi, con la richiesta di dar subito seguito a quanto prescritto magari, senza l’obbligatorio preavviso. Pertanto, il contratto che ha riconosciuto questo principio, ne ha demandato ad ogni istituto la regolamentazione. 

Interessante, infine, l’affondo relativo ai riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità da parte delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti servizi amministrativi. 

Alla luce degli elementi analizzati emerge come nel CCNL in vigore, sottoscritto ad Aprile 2018, manchi una regolamentazione del lavoro a distanza.

Sequenza contrattuale DDI

Quindi, nei mesi scorsi, si è reso necessario attivare una vera e propria sequenza contrattuale per regolamentare l’attività di didattica digitale integrata, a seguito del decreto scuola e delle insistenti richieste della Cisl Scuola. Sì è, pertanto, arrivati ad elaborare una sequenza contrattuale che Vi invito a leggere approfonditamente. 

Sì stabilisce, infatti, i casi di utilizzo della DDI: quarantena preventiva del docente o dello studente, senza copertura di malattia, chiusura della scuola per quarantena o lockdown, organizzazione oraria della scuola che scagliona le presenze,…

Da quando siamo stati classificati come zona rossa, si è reso necessario fare ricorso a quanto stabilito nella sequenza: regolamentare il necessario ricorso alla DDI per garantire la realizzazione dell’offerta formativa e proseguire l’anno scolastico. Rispettando le Linee Guida del Ministero emesse con il DM n. 89 del 2020, la sequenza contrattuale richiama anche a definire le unità orarie minime di lezione per ogni ordine e grado di scuola, demandando, però, la declinazione alle scelte delle istituzioni scolastiche. Infatti, ribadisce che, fatto salvo i vincoli contrattuali per l’orario di servizio del personale, rispettate le unità orarie minime stabilite dalle linee guida, è importante che vengano declinate dalle istituzioni scolastiche nell’apposito piano al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati e avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanali a tutte le discipline.

Quindi, nuovamente,  la sequenza rimanda  al ruolo del collegio docenti che deve prendere atto del proprio piano dell’offerta formativa, stabilire cosa sia importante ed essenziale di quel piano, definire attraverso quali unità orarie settimanali condurre le lezioni, declinare l’orario dei docenti, precisare l’articolazione dell’orario.

Il collegio docenti, che stabilisce un proprio piano annuale delle attività ad avvio anno scolastico, deve avere chiaro il tempo ed i modi della progettazione, del confronto e dell’attività didattica.  

La sequenza contrattuale in questione non poteva affrontare il tema dell’orario di servizio del personale docente perché trattasi di tema per un rinnovo contrattuale con importanti riflessi anche dal punto di vista economico. Inoltre, la sequenza non poteva occuparsi  dell’annoso problema delle infrastrutture tecnologiche, in quanto tema di carattere generale riguardante anche gli investimenti nel nostro Paese e non solo rivolto alla scuola.

Organi collegiali

Quarto ed ultimo punto è il ruolo degli organi collegiali, chiamati ripetutamente in causa.

In molti passaggi del contratto, in diversi e svariati passaggi sia nel piano scuola 2020/21 che nel DM n. 39, viene frequentemente richiamato il ruolo primario di protagonismo degli organi collegiali: per valorizzare la flessibilità, per condurre una riprogettazione dell’attività didattica, per avere l’esercizio pieno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, per garantire attenzione alle specificità degli ordini di scuole e del territorio, per progettare le attività del PCTO gravemente penalizzate dal lockdown, per integrare il PTOF con il piano che regolamenti la DDI, per integrare il regolamento delle istituzioni scolastiche con il piano di regolazione della DDI,…

È chiaro che tutti questi aspetti devono essere oggetto di discussione, di confronto e di delibera all’interno degli organi collegiali: consiglio di classe, collegio docenti, consiglio d’istituto,… Ill riferimento è e rimane il Testo Unico delle norme sulla scuola, il d. lgs n.297 del 1994, dall’articolo 5 all’articolo 15, dove è ancora stabilito quali sono gli organi collegiali, come debbano essere composti, quali siano i compiti e ruoli di ciascuno di essi,…

Dal confronto con molti colleghi sul tema, diverse sono le domande sorte spontanee: gli organi collegiali sono stati coinvolti nella stesura di questo regolamento per la DDI? è stato affrontato con interesse il tema? se c’è stato un coinvolgimento, vi è stato un coordinamento con il PTOF? L’approccio per la stesura del regolamento DDI è stato riflessivo o meramente burocratico? Si è riflettuto sull’utilizzo delle discipline per raggiungere gli obiettivi di apprendimento nella modalità di DDI? È avvenuta una riflessione sul curricolo in funzione di una essenzializzazione dello stesso? Tema che, peraltro, avrebbe già dovuto essere centrale con l’entrata in vigore delle Indicazioni Nazionali, ma ancora di grande attualità, perché diventa indispensabile per riuscire a garantire lo svolgimento dell’attività didattica e per poter portare avanti la nostra progettazione.

È avvenuto un coordinamento con le famiglie? 

Ogni tema di questi quattro passaggi ci rimanda allo slogan iniziale: non c’è innovazione senza partecipazione!

Infatti, il regolamento della DDI non può essere vissuto solo ed esclusivamente come un adempimento burocratico. L’essenzializzazione del curricolo è un’operazione necessaria nell’attività didattica ordinaria e lo diventa ancora di più ora, dove è indispensabile per riorganizzare tutto con modalità nuove, per sfoltire il tanto che all’interno dei nostri piani dell’offerta formativa è inserito, per definire all’interno del collegio cosa si valuta, quando e come si valuta,  per vivere la dimensione di interdisciplinarità che abbiamo richiamato anche con l’autonomia come messa in gioco delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, per predisporre i compiti autentici, per rendere davvero efficace una proposta didattica che sia più quella tradizionale.

Allora, diventa indispensabile riscoprire la dimensione collegiale, la dimensione di partecipazione, irrinunciabile per rinnovare. 

Per concludere riprendo una riflessione emersa in uno dei primi webinar organizzati durante il lockdown dal Cremit: la dimensione di collegialità e l’animatore di comunità sono due aspetti che la nostra scuola non può più trascurare e che devono essere oggetto di riflessione condivisa per poter riprogettare un’attività didattica che sia al passo coi tempi.