I cosiddetti organi collegiali nella scuola sono stati introdotti per la prima volta con la riforma dei decreti delegati del 1974: una vera e propria rivoluzione che ha visto nella scuola una gestione sociale, che, quindi, si apriva all’esterno perché potevano prendere parte alle decisioni della scuola anche le famiglie e gli studenti.

Dal 1974 ad oggi molta acqua è passata sotto i ponti, tuttavia, gli organi collegiali sono ancora attivi ed espressione di partecipazione democratica della scuola.

Essi sono organi di autogoverno interni cui compete garantire l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, realizzando il principio della gestione sociale della scuola e della partecipazione democratica alla vita scolastica di docenti, studenti, genitori, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, enti locali e forze sociali.

Gli organi collegiali sono i seguenti: 

Consiglio d’Istituto

Il consiglio d’istituto è organo amministrativo collegiale deliberante. La sua composizione varia nei numeri in base alla popolazione scolastica.

Il consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

I poteri deliberativi del consiglio d’Istituto sono svariati: approva il Piano triennale dell’offerta formativa, il programma annuale e il conto consuntivo, adotta il regolamento interno dell’istituto, adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali,…

Giunta esecutiva

La giunta esecutiva è eletta dal consiglio d’Istituto ed è composta da un docente, un rappresentante del personale amministrativo o tecnico o ausiliario, due genitori.

Sono membri di diritto della giunta il dirigente scolastico, che la presiede e rappresenta giuridicamente l’istituto, ed il direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

La giunta entro il 31 ottobre propone al consiglio di istituto il programma annuale, che potremmo definire il bilancio della scuola, prepara i lavori del consiglio e cura l’esecuzione delle delibere.

Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto da tutto il personale docente in servizio e dal dirigente scolastico che lo presiede. Il segretario del collegio è individuato dal dirigente scolastico tra uno dei collaboratori.

Il collegio può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro, ai quali affidare compiti istruttori e di analisi preliminare dei vari aspetti e delle varie incidenze dei problemi da esaminare.

I poteri del collegio dei docenti sono molteplici; vediamo nel dettaglio alcuni:

  • elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;
  • identifica le funzioni strumentali funzionali a fare attuazione al PTOF;
  • delibera il piano annuale o pluriennale di attività di aggiornamento del personale docente;
  • delibera sul funzionamento didattico della scuola;
  • formula proposte al dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la definizione dell’orario delle lezioni, considerando i criteri generali indicati dal consiglio di istituto;
  • valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica;
  • adotta i libri di testo, consultati i consigli di classe;
  • procede alla scelta tecnica dei sussidi didattici;
  • propone programmi di sperimentazione, ricerca e innovazione;
  • delibera le attività aggiuntive d’insegnamento e le attività funzionali all’insegnamento;
  • elegge i propri rappresentanti nel consiglio di istituto;
  • elegge i docenti componenti del comitato di valutazione dei docenti;
  • delibera la suddivisione dell’anno scolastico in periodi ai fini della valutazione degli alunni;
  • individua le modalità ed i criteri di valutazione degli alunni;
  • determina i criteri per lo svolgimento degli scrutini;
  • formula proposte al dirigente scolastico sull’assegnazione dei docenti alle classi.

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle norme dal D. Lgs n. 297/1994, dalle leggi e da regolamenti. Si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico.

Consigli di intersezione, di interclasse, di classe, 

I consigli di classe sono gli organi di governo didattico della sezione/classe; costituiscono la sede più diretta di collaborazione per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi e sono rispettivamente il  consiglio di intersezione nella scuola d’infanzia, il consiglio di interclasse nella scuola primaria e il consiglio di classe nell’istituto di istruzione secondaria. I consigli si preoccupano del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, hanno competenza in materia di programmazione, valutazione, sperimentazione e affrontano anche eventuali problemi specifici delle singole sezioni/classi per condividere ed intraprendere le opportune iniziative.

Sono componenti di tali consigli i docenti delle sezioni/classi, sono presieduti dal dirigente scolastico o da un docente del consiglio su delega.

Comitato di valutazione

Il comitato per la valutazione dei docenti è stato istituito con l´art. 8 del DPR n. 416/1974, assunto dall´art. 11 del D. Lgs n. 297/1994.

Tale organismo ha subito una recente modifica proprio attraverso la Legge 107 del 2015, che all’art 1 c. 129 prevede duri in carica tre anni scolastici e sia composto da tre docenti, due scelti dal collegio ed uno dal consiglio d’istituto, e da genitori e dagli studenti (differenti a seconda del ciclo di istruzione), scelti dal consiglio di istituto, da un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

La composizione con o senza la presenza dei genitori e degli studenti dipende dalla funzione: se riunito per definire i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a, b, c punto 3, del comma 129 della legge 107/15 è in composizione completa; se riunito per valutare del  superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo prevede la sola componente docenti. 

Inoltre, qualora un docente chieda la riabilitazione, essendo superato il periodo di validità di un provvedimento disciplinare, ai sensi dell’art.501 D.lgs. n. 297/94, lo stesso è valutato dal comitato in composizione completa.

Sono, poi, intervenute altre modifiche di aggiornamento della Legge 107/2015 nota come Buona Scuola.

Negli anni seguenti sono subentrati parecchi interventi: 

  • Prima il contratto comparto scuola del 2016/18 che ha ribadito come i criteri di ripartizione di tali risorse dovessero essere oggetto di contrattazione tra dirigente scolastico e le rappresentanze sindacali all’interno della scuola le cosiddette RSU. Quindi, i criteri di valutazione sono rimasti assegnati al comitato di valutazione.
  • Successivamente è intervenuta la legge finanziaria del 2020, la legge n. 160 del 2019, che ha precisato come l’intero compenso del bonus per la valorizzazione del merito dovesse rientrare completamente nella contrattazione integrativa, quindi, essere destinato a tutto il personale senza vincolo di destinazione. Questo ha inciso sulle contrattazioni d’istituto in corso e successive, rendendo necessario stabilire i criteri per poter assegnare il bonus. Le scelte operate dalle istituzioni scolastiche sono state molto diverse proprio perché trattasi di contrattazione integrativa decentrata. Alcuni hanno, infatti, deciso di rimandare all’anno scolastico successivo, quindi all’anno scolastico 2020/21, altri, invece, già firmato il contratto, hanno riaperto la trattativa per adeguarla alle nuove disposizioni. La sottolineatura importante da evidenziare è che tale compenso è rientrato a pieno titolo tra i finanziamenti della contrattazione, così come sono i compensi relativi al fondo d’istituto, alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici… rispettando il dettato del decreto legislativo n. 165/2001.

È da evidenziare, però, che è rimasto un vuoto normativo sul tema comitato di valutazione, non essendo intervenuta alcuna legge ad abolirlo. L’unico compito rimasto a tale comitato nella sola composizione del personale docente è quello di valutare il superamento dell’anno di prova del personale neo immesso in ruolo.

Nel 1974 sono stati istituiti anche degli organi collegiali territoriali per assicurare, a livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati.

  1. A livello centrale, è stato istituito il Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.
  2. A livello regionale, sono stati istituiti i Consigli regionali dell’istruzione.
  3. A livello locale, sono stati istituiti i Consigli scolastici locali.

Molti di essi sono andati ad esaurimento.

Ancora in carica e rinnovato periodicamente è il consiglio nazionale pubblica istruzione, ora Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), composto da rappresentanti della scuola, del Ministero Istruzione e della Conferenza Stato regioni.

Il CSPI formula proposte ed esprime pareri obbligatori in merito alla definizione delle politiche del personale della scuola, alle direttive del Ministro della pubblica istruzione in materia di valutazione del sistema dell’istruzione, agli obiettivi, agli indirizzi ed agli standard del sistema di istruzione e sulla quota nazionale dei curricoli, sull’organizzazione generale dell’istruzione. 

Il CSPI si pronuncia, inoltre, sulle materie sottoposte dal Ministro ed esprime pareri facoltativi su proposte di legge inerenti l’istruzione.