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Pensione complementare: pensare oggi al domani

Mentre si è immersi nel lavoro non si pensa alla personale condizione pensionistica. Vi sono, però, temi che non si possono procrastinare, in quanto le scelte di oggi avranno effetti domani. Uno di questi è la pensione complementare.

salvadanaio pensione complementare

Si tratta, indubbiamente, di un tema piuttosto complesso. Cerchiamo, pertanto, di partire con un di storia.

Storia di alcune riforme pensionistiche

Il sistema previdenziale italiano, a partire dalla cosiddetta Riforma Dini (Legge 335/1995) si articola in tre diversi sistemi di calcolo della pensione: retributivo, contributivo e misto.
In prima battuta, lo spartiacque tra i tre è stato l’anno di avvio al lavoro.
Chi al 31 Dicembre 1995 aveva già versato almeno 18 anni di contributi, poteva godere del sistema retributivo.
Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, si classificava nel sistema contributivo.
Chi, al 31 Dicembre 1995 aveva meno di 18 anni di contributi, si inseriva nel sistema misto, combinazione, cioè, dei due sistemi, retributivo e contributivo.

Cosa caratterizza i diversi sistemi di calcolo pensionistico?

In modo molto semplice, provo a differenziare i sistemi di calcolo.
Nel sistema retributivo, la pensione è calcolata sulla base della media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni di lavoro.
Nel sistema contributivo, invece, si guarda ai contributi effettivamente versati nel corso della carriera lavorativa. Tale montante di contributi è moltiplicato per un coefficiente che varia a seconda dell’età di uscita del pensionando.
Nel sistema misto, si applica un combinato disposto dei due calcoli.
I diversi sistemi di calcolo, che la riforma aveva previsto dovessero progressivamente succedersi fino a introdurre in via definitiva il sistema solo contributivo, non hanno, in realtà rispettato le tappe pianificate.
Si è, quindi, visto nel 2011 l’intervento della Riforma Fornero, che ha, sostanzialmente, introdotto dal primo Gennaio 2012, il metodo di calcolo contributivo pro rata per tutti i lavoratori. Questo ha comportato che, ad oggi, gli unici sistemi di calcolo vigenti rimasti sono il misto, marginale e il contributivo, prevalente.

INPS

Prima di addentrarci nell’analisi del sistema contributivo, un brevissimo approfondimento sul nostro istituto di previdenza. L’INPS è, appunto, il Sistema Nazionale di Previdenza Sociale, che ha mosso i primi passi nel 1898 per istituire una modalità a ripartizione del welfare pubblico. Ossia, i contributi versati durante il lavoro servono per garantire l’erogazione delle prestazioni di chi è in pensione, con un forte impatto intergenerazionale.
Inoltre, accanto alla erogazione delle pensioni, della liquidazione (TFS o TFR), l’INPS eroga un’altra serie di prestazioni classificate come assistenziali per tutelare malattia, maternità, invalidità, disoccupazione, cassa integrazione…

Sistema contributivo

Cerchiamo, ora, di approfondire la situazione del sistema contributivo, in quanto ormai prevalente e, soprattutto, con esiti di importo della pensione molto inferiori rispetto ai vecchi metodi di calcolo.
All’atto della domanda di pensione, viene verificato a quanto ammonta il totale dei contributi versati da un lavoratore per determinare il cosiddetto montante. Quest’ultimo viene moltiplicato per un coefficiente di trasformazione che ad oggi determina un importo della pensione molto inferiore rispetto al calcolo retributivo. Il motivo di tale differenza è che il sistema retributivo, applicato ben oltre la tempistica precisata dalla riforma Dini, combinato con l’aumentare dell’aspettativa di vita delle persone già in pensione, ha comportato l’erogazione di importi di pensione non adeguatamente coperti dai contributi versati da codesti lavoratori nel corso della carriera lavorativa.
Sulle generazioni più giovani, necessariamente inserite nel sistema contributivo, grava anche una certa frammentarietà dei contributi, dettata da lavoro flessibile ed eccessivamente precario.
“Buchi” nella contribuzione significa, un domani, montate più basso.
Pertanto, è doveroso che chi ha davanti a sé almeno una decina di anni prima della quiescenza, valuti seriamente l’adesione ad una forma di pensione complementare.

TFR e TFS

Un ulteriore approfondimento utile riguarda i trattamenti di liquidazione alla conclusione del rapporto di lavoro.
Il Trattamento di Fine Rapporto, prestazione al termine del lavoro per i dipendenti assunti dal primo Gennaio 2001, consistente nel 6.91% della retribuzione utile annua, è, di norma, per i dipendenti pubblici depositato all’INPS che lo contabilizza e lo rivaluta, senza possibilità di richiesta di anticipo. Operazione impossibile anche per chi si trova nel regime TFS, Trattamento di Fine Servizio, in vigore per chi ha iniziato a lavorare prima del 2001.

Cosa è e come funziona la previdenza complementare

Definita il secondo pilastro del sistema previdenziale, consiste nell’accantonamento volontario e regolare di ulteriori contributi per aumentare la rendita pensionistica del lavoratore.
Sul mercato ne esistono diverse forme:

  • fondi pensione negoziali o chiusi,
  • fondi pensione aperti,
  • Piani Individuali Pensionistici (PIP).

I diversi fondi pensione

I fondi aperti sono istituiti da banche, assicurazioni, società di gestione risparmio e di intermediazione immobiliare.
Le PIP sono di tipo assicurativo.
Entrambe le tipologie prevedono una adesione con versamento esclusivo del lavoratore, detrazione di parte dei costi, condizioni negoziate direttamente dal lavoratore con l’istituto.
I fondi chiusi sono, invece, istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, vincolati al settore contrattuale specifico, controllati da un consiglio di amministrazione ma anche dall’assemblea dei soci aderenti medesimi. Il fatto di essere inquadrati nell’ambito della contrattazione, vincolano il datore di lavoro al versamento di una quota aggiuntiva di contributi sul fondo scelto, aspetto non previsto nelle altre forme di previdenza integrativa. Tutto il patrimonio del fondo chiuso è ripartito nelle posizioni individuali dei soci ed i costi di gestione sono ridotti al minimo possibile, proprio per la natura no profit.
Concentriamoci su quest’ultima tipologia di fondi che hanno caratteristiche piuttosto uniformi.

Prestazioni e agevolazioni

Vi possono aderire i lavoratori a tempo indeterminato, anche part time, i lavoratori a tempo determinato almeno tre mesi prima dello scadere del contratto. Per questi ultimi i versamenti personali e del datore di lavoro sono attivati alla vigenza del contratto e sospesi nei periodi di non copertura, ma si mantiene aperta la posizione.

Accantonamenti e prestazioni

Se decido di aderire ad un fondo complementare negoziale, la mia posizione individuale si compone dei seguenti elementi:

  • mio contributo,
  • contributo del datore di lavoro,
  • risparmio fiscale per detrazioni,
  • TFR,
  • rendimento del fondo,
  • quota associativa per costi amministrativi e di gestione.

Raggiunta l’età pensionabile, decido se proseguire nel versamento, estendibile nei benefici ai familiari, oppure scelgo tra le seguenti tre opzioni:

  • trasformare il 100% del montante nel fondo in rendita,
  • prelevare subito il 50% del montante ed il restante riceverlo in rendita,
  • prelevare il 100% in capitale, possibile solo per coloro il cui importo della rendita sia inferiore all’assegno sociale Inps.

La rendita è mensile, vitalizia, rivalutabile e reversibile.
Inoltre, è possibile accedere a prestazioni prima dell’uscita pensionistica come l’anticipazione del capitale versato dopo otto anni di adesione, per sopraggiunte spese sanitarie, per la ristrutturazione o l’acquisto della prima casa per sé e per i figli.
Per i dipendenti pubblici e per la scuola i fondi istituti a livello contrattuale sono, rispettivamente, Perseo ed Espero.

Come posso valutare se e dove aderire?

Come avete avuto modo di vedere, il tema è, piuttosto, complesso ed articolato. Inoltre, la situazione particolare di ciascuno influisce in modo determinante per una valutazione oculata.
Infatti, va considerata l’età dell’aderente, la durata degli anni di iscrizione, la percentuale di versamento, i rendimenti, i costi in base alla tipologia di fondo scelto, i versamenti del datore di lavoro se si tratta di fondo negoziale,…
È, pertanto, consigliabile consultare tutti i documenti disponibili sul fondo che si intende approfondire. I documenti fondamentali sono lo statuto, la nota informativa ed il “progetto esemplificativo standardizzato per i fondi negoziali, le “condizioni generali del contratto” per gli altri fondi.
Inoltre, è, ormai frequente trovare sui siti strumenti di simulazione che aiutano nel verificare una situazione personalizzata.

Per concludere, è fondamentale pianificare oggi una scelta attenta, oculata e lungimirante, per evitare di rendersi conto troppo tardi di un futuro previdenziale insostenibile.

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FAQ

Domande Frequenti Correlate.

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Quali permessi retribuiti sono previsti per chi è di ruolo nella scuola?

8 giorni per partecipare a concorsi ed esami, eventualmente comprensivi anche del viaggio.

3 giorni di lutto per evento anche non continuativi, per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di un componente per nucleo familiare o convivente stabile o affine di primo grado.

3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, da documentare anche attraverso autocertificazione.

15 giorni consecutivi per il matrimonio, da fruire da una settimana prima a due mesi successivi all’evento.

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Cosa si intende con l’affermazione privatizzazione del pubblico impiego?

Con l’affermazione privatizzazione del pubblico impiego si fa riferimento a quel processo che, passando attraverso il decreto legislativo n. 92 del 1993 ed il cosiddetto Testo Unico del pubblico impiego, il decreto legislativo n. 165 del 2001, ha progressivamente equiparato la disciplina del pubblico dipendente a quella del lavoratore privato.

Questo processo ha comportato l’introduzione di un contratto individuale di lavoro ed una contrattazione collettiva di settore.

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Cosa ha comportato il processo di privatizzazione del pubblico impiego?

Ha comportato una serie di effetti.

  • La separazione tra indirizzo politico e l’attività di gestione. L’ indirizzo politico è detenuto dalla governo dagli organi di governo e fissa le linee generali e gli obiettivi. Le attività di gestione degli organismi, in particolare dirigenziali, sono volti ad attuare le scelte dell’indirizzo politico.
  • Effetti sul rapporto di lavoro inserito nel quadro della contrattazione collettiva nazionale e dei contratti individuali di lavoro di istituzione del ruolo unico di dirigenza.
  • La definizione di un trattamento di base stabilito in base all’efficienza e al raggiungimento di determinati obiettivi prefissati.
  •  La devoluzione delle controversie del rapporto di lavoro al giudice ordinario.
  •  L’istituzione del ruolo unico dirigenziale.
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Che cos’è un’azione in autotutela nella scuola?

Nell’azione in autotutela la scuola interviene unilateralmente, con mezzi a disposizione, per tentare di tutelare la propria sfera d’azione, per eliminare o conservare un atto invalido o inopportuno.

Sono considerati azione in autotutela i seguenti esempi: la correzione della graduatoria d’istituto, la sistemazione dei punteggi nella graduatoria dei concorsi, l’annullamento di un atto illegittimo…

Si definisce azione in autotutela in quanto la scuola interviene senza bisogno di attendere che un cittadino segnali l’errore o ricorra in tribunale.

Si tratta, pertanto, di un azione volta ad evitare contenziosi, giustificata da ragioni di interesse pubblico, che tiene conto degli interessati e dei controinteressati.

Le azioni di autotutela possono essere classificate in esecutive o decisorie.

LEX

Legislazione e Normativa Scolastica.

Decreto Legislativo n. 111 del 1995
Circolare Ministeriale n. 674 del 2016
DPR n. 249 del 1998
DPR n. 235 del 2007

Fai la differenza nella tua scuola!

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