Da dove provengono rispettivamente gli acronimi POF e PTOF?
Il POF è il Piano dell’Offerta Formativa e discende dal Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, il DPR n. 275/1999, cioè quando le istituzioni scolastiche sono state riconosciute autonome ed hanno acquisito personalità giuridica.
Il PTOF è il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, modificando la scansione temporale specifica l’offerta formativa di ogni scuola, che deve avere validità triennale e questo è venuto attraverso la legge n. 107/2015, nota come Buona scuola, che ha cercato di dare piena attuazione all’autonomia scolastica introdotta nel 2000.
Articolo 3 del DPR n. 275/1999
La progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Detto Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità (DPR n. 275/1999, ART 3 CC 1 – 2).
Il processo di progressivo riconoscimento dell’autonomia alle istituzioni scolastiche rientra nel più vasto processo di decentramento avviato con la legge Bassanini, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, nota come Riforma Bassanini dal nome del Ministro della Funzione Pubblica che vi diede avvio.
Si è trattato di una profonda riforma del sistema amministrativo, per sburocratizzare l’amministrazione pubblica, renderla più efficiente, più snella e in grado di offrire servizi di qualità.
Autonomia Scolastica
Approfondimento dettagliato di tutti i risvolti dell’autonomia scolastica e degli aspetti legati direttamente o indirettamente al tema.
Autonomia ScolasticaCon la Legge n. 59/1997 si è cercato, pertanto, di riformare l’amministrazione pubblica, attraverso un processo di decentramento, di liberalizzazione, di semplificazione e di responsabilizzazione, al fine di modernizzare il nostro Paese attraverso la costruzione di un’alleanza tra pubblico e privato.
In tale processo sono state coinvolte anche le istituzioni scolastiche attraverso l’articolo 21 della legge n.59/1997, con il Regolamento dell’autonomia e con le norme conseguenti al processo di decentramento, che ha comportato il passaggio da un’organizzazione piramidale ad una a rete.
In questo modo, ogni scuola riconosciuta autonoma, avrebbe potuto assumere decisioni calate nel contesto di appartenenza, in modo di raggiungere gli obiettivi generali del sistema, ma attraverso scelte specifiche e contestualizzate nella realtà di appartenenza.
Inevitabili sono, infatti, le ricadute sul piano didattico. Si passa, infatti, dai Programmi nazionali del Ministero alla progettazione curriculare di istituto, dalle prescrizioni dall’alto alla programmazione/progettazione dal basso.
Il riferimento diventano, allora, le Indicazioni Nazionali, quadro entro il quale si operano le scelte delle singole scuole con l’elaborazione del POF, documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche (Art. 3 c. 1 DPR n. 275/1999), (ora PTOF, a seguito della L. n. 107/2015).
La progettualità didattica trova, allora, espressione nella stesura, condivisione ed approvazione del curricolo disciplinare e verticale in una scuola, riconosciuta quale ambiente di apprendimento. Per riuscire in questo la scuola deve essere coerente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e fare sintesi con le istanze del contesto, la domanda delle famiglie e le caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti (Art.1 c. 2 DPR n. 275/1999).
Ne scaturisce la necessità di riorganizzare le direzioni didattiche e le scuole medie in istituti comprensivi, dalla scuola d’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.
I docenti collegialmente devono fare sintesi con il curricolo d’istituto tra l’istanza centrale, normativa e unitaria e l’istanza locale, contingente e flessibile.
Allora, anche la scuola diventa luogo di ricerca, sperimentazione, sviluppo (Art. 6 DPR n. 275/1999) e laboratorio di innovazione.
Il POF diventa la carta d’identità dell’istituzione scolastica, consegnata alle famiglie ed agli studenti all’atto dell’iscrizione.
Sull’autonomia è, poi, intervenuta nel 2015 la legge della Buona scuola, con l’intento esplicito di darvi piena attuazione attraverso l’organico potenziato, la programmazione triennale dell’offerta formative, un piano straordinario di assunzioni,…
Il PTOF ha durata triennale , come stabilisce la legge della Buona scuola, evidenzia le esigenze didattiche, organizzative e progettuali (art. 1, c. 5, L. n. 107/2015), esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa (art. 3, c. 1, DPR n. 275/1999; art. 1, cc. 6 e 14), è un documento pubblico (art. 1, c. 17, L. n. 107/2015), è consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione (art. 3, DPR n. 275/1999).
La procedura per l’adozione del PTOF ha subito qualche modifica rispetto alla precedente norma: il PTOF è predisposto entro il mese di Ottobre dell´anno scolastico precedente al triennio di riferimento ed è rivedibile annualmente entro il mese di ottobre (art. 1, c. 12, L. n. 107/2015).
Per la predisposizione dello stesso da parte del collegio docenti, il dirigente scolastico, ricevuto l’organico assegnato (art. 1, c. 13, L. n. 107/2015), definisce gli indirizzi per le attività della scuola e definisce le scelte di gestione e di amministrazione (art. 3, c. 4, D.P.R. n. 275/1999), promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio. Prima della legge n. 107, tali indirizzi erano definiti dal consiglio d’istituto.
Una volta elaborato, il PTOF è approvato da parte del consiglio d’Istituto per consentire al dirigente di predisporre gli strumenti attuativi del piano dell’offerta formativa che include il piano annuale delle attività del personale docente e del personale ata. Il piano annuale del personale docente è predisposto dal dirigente scolastico prima dell’inizio delle lezioni, è deliberato dal collegio docenti, è modificabile in corso d’anno per sopraggiunte nuove esigenze, include le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento e ogni impegno coerente con la funzione docente.
Il piano annuale delle attività del personale ata è predisposto dal Direttore generale dei servizi amministrativi ed include gli aspetti organizzativi e gestionali funzionali all’attuazione del ptof.
Dopo aver ricevuto la definizione dell’organico, lo stesso è indirizzato a realizzare attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione, coordinamento didattico e organizzativo (art. 1, c. 5, L. n. 107/2015; art. 28, ccnl scuola 2016/2018).
All’interno del Piano dell’offerta formativa vengono esplicitati tutti quegli aspetti che riguardano la progettazione educativa e didattica, che devono essere noti a tutti coloro che vivono l’istituzione scolastica quindi anche alle famiglie ed agli studenti, destinatari di questo documento.
Pertanto, nell’elaborazione, nell’approvazione e nell’attuazione dell piano dell’offerta formativa sono, pertanto, direttamente o indirettamente coinvolti tutti gli attori della scuola: collegio docenti, consiglio d’istituto, dirigente scolastico, personale ata, genitori, studenti. Pertanto il PTOF diventa un documento fondamentale, che non va considerato come un atto meramente burocratico ma è il documento che presenta l’istituzione scolastica e che, nella periodica revisione, dovrebbe essere funzionale al processo di miglioramento continuo.
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