Prima di approfondire nel dettaglio quali siano i documenti indispensabili per presentare la domanda di ricostruzione di carriera docenti, è importante approfondire come avvenga il calcolo utile a riconoscere i servizi.

Di tutti i periodi richiesti a riconoscimento, i primi 4 anni sono riconosciuti per intero ai fini giuridici ed economici, mentre il restante periodo vede riconosciuti i 2/3 per intero ed il restante 1/3 ai soli fini economici.

Il riconoscimento ai soli fini economici significa che il recupero di quel 1/3 residuo avverrà alla maturazione dei 16 anni di carriera per i docenti laureati scuola secondaria, dei 18 anni per i docenti degli altri ordini di scuola – ITP e DSGA, dei 20 anni per gli ATA.

Le classi stipendiali che sviluppano l’anzianità di servizio nella scuola sono le seguenti: classe 0-8/ 9-14/ 15-20/ 21-27/ 28-34/ 35.

Per poter presentare domanda di ricostruzione di carriera docenti e vedere riconosciuti i periodi dichiarati sono indispensabili i seguenti documenti:

  • Titolo di studio prescritto per prestare quel servizio, fornito in copia autentica o autocertificata;
  • Certificati di servizio o autocertificazione relativa ai periodi di servizio di cui si chiede il riconoscimento sull’anzianità di servizio;
  • Relazione sul superamento del periodo di prova e conferma in ruolo rilasciate dal comitato di valutazione;
  • Contratto a tempo indeterminato registrato.

I periodi di servizio dichiarati devono, poi, essere confermati dalle istituzioni scolastiche dove sono stati prestati.
Infatti, la scuola che gestisce la pratica di ricostruzione di carriera docenti interpella le singole istituzioni scolastiche dichiarate dall’interessato per ottenere tale riscontro.

Qualora si ritenga che non sia stato correttamente riconosciuto il servizio richiesto o vi siano stati degli errori da parte dell’amministrazione o della Ragioneria Territoriale dello Stato è possibile presentare ricorso.
L’eventuale ricorso va presentato al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro per ricostruzioni carriera successive al 15/09/2000.
Per decreti di ricostruzione entro il 15/09/2000, ormai concretamente non più esistenti, andava presentato ricorso al TAR (entro 60 gg) o al Presidente della Repubblica (entro 120 gg).
Per evitare il ricorso si può provare preliminarmente una strada alternativa: il tentativo di conciliazione all’ufficio scolastico regionale (USR) o all’ufficio territoriale del lavoro. Tale operazione è facoltativa dal 24/11/2010 e chiama in causa una terza parte, USR o ITL, con lo scopo di dirimere il contenzioso ed evitare la vertenza.