Nel parlare di ricostruzione di carriera docenti è doveroso chiarire perché sia fondamentale e produca vantaggi sull’anzianità di servizio e sul riconoscimento del punteggio.
Infatti, con la ricostruzione di carriera docenti si attribuisce validità agli anni di supplenza per lo stipendio e per la graduatoria d’istituto.
Quali sono i servizi considerati validi in questo senso?
I servizi prestati in scuole statali per almeno 180 giorni effettivi o per il servizio continuativo dal 1 Febbraio agli scrutini, per il personale docente.
Sono riconosciuti validi anche i servizi in part time.
Si può riconoscere esclusivamente il servizio prestato con il titolo di studio prescritto, vigente all’epoca.
Per i docenti valgono i servizi prestati nel medesimo ordine di scuola per il quale sono di ruolo.
Ai docenti è riconosciuto anche il cumulo servizi nello stesso ordine di scuola.
Vale il servizio sul sostegno con il possesso della specializzazione per il sostegno fino al 24/05/1999 e, successivamente, anche il servizio sul sostegno senza specializzazione, a decorrere dal 25/05/1999 (L. 124/1999).
Vale, inoltre, il servizio nelle scuole pareggiate, parificate, materne comunali. A tal proposito, è fatto salvo fino al 31/08/2008 il servizio nelle scuole paritarie primarie che hanno mantenuto lo status di parificate (docenti – note alla tab. A CCNI del 27/01/2022).
Per il personale ATA valgono i servizi nelle scuole statali non di ruolo calcolati per la effettiva durata ed i servizi di ruolo in carriera inferiore.
Il servizio militare ed il servizio civile sono considerati validi se prestati in costanza di rapporto di lavoro o successivamente al 30/01/1987, sia per il personale docente che ATA.
Quando presentare la domanda di ricostruzione carriera?
A decorrere dalla legge n. 107/ 2015, richiamando il precedente dm n. 190/ 1995, la domanda di riconoscimento dei servizi ai fini della carriera rappresentata sul dopo aver superato il periodo di prova.
La domanda va presentata su istanze online, piattaforma del Ministero dell’Istruzione alla quale si accede esclusivamente con lo Spid introdotto con il riconoscimento della cittadinanza digitale.
In ogni anno scolastico è possibile presentare domanda dal primo settembre al 31 dicembre.
Prima di procedere con la domanda di ricostruzione carriera docenti, va debitamente compilata stazione dei servizi.
È utile richiamare un suggerimento: nel compilare la dichiarazione dei servizi, sempre su istanze online, è importante inserire tutte le attività svolte presso le istituzioni scolastiche statali, paritarie, …
Nella fase di compilazione della dichiarazione dei servizi non ci si deve preoccupare se gli stessi valgono ai fini della ricostruzione di carriera: questo sarà un passaggio successivo.
L’importante è non omettere alcun servizio.
Il diritto va in prescrizione?
È importante anche richiamare una recente novità: la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2232/2020 ha superato la prescrizione decennale e mantenuto la prescrizione quinquennale degli arretrati.
Infatti, prima di tale ordinanza, il personale ATA o docente aveva dieci anni di tempo per presentare la domanda di ricostruzione di carriera e far riconoscere tutti i servizi pregressi a ruolo. Superato tale limite temporale, si perdeva il diritto di far valere tali servizi.
Ora, la prescrizione decennale è stata superata, quindi si può presentare domanda di ricostruzione di carriera superati i dieci anni dal superamento del periodo di prova.
Tuttavia, è importante ricordarsi di presentare la domanda il prima possibile, infatti, è stata mantenuta la prescrizione quinquennale degli arretrati. Questo significa che, nell’applicare il disposto della ricostruzione di carriera, la Ragioneria Territoriale dello Stato attribuisce solo eventuali arretrati dei cinque anni precedenti e non di eventuali ulteriori altri periodi.
Quali i tempi di attesa?
Una volta presentata la domanda di ricostruzione carriera docenti nei tempi indicati, la scuola dovrebbe elaborare il decreto entro 90 giorni per il successivo inoltro alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la verifica. Questo arco temporale è elevabile a 480 giorni.
Purtroppo, la difficile situazione di molte segreterie scolastiche non permette di rispettare abitualmente tali scadenze, infatti, i tempi di elaborazione della ricostruzione carriera docenti sono spesso rallentati.
La segreteria, prima di poter elaborare il testo vero e proprio del decreto, deve verificare dalle segreteria delle altre istituzioni scolastiche la fondatezza della nostra autocertificazione, chiedendo il riscontro.
Capite, pertanto, che i tempi si dilungano, soprattutto di fronte a segreteria in grossa difficoltà.
In linea teorica, se vengono rispettati i tempi prospettati, la Ragioneria Territoriale dello Stato riceve il decreto di ricostruzione carriera docenti, lo verifica e, confermata la correttezza, ne dà applicazione con decorrenza 28 febbraio.
Anche i tempi della Ragioneria non sono sempre così fiscali.
Infatti, qualora abbiate fatto le domande di rito senza ricevere alcun riscontro, sollecitate per iscritto l’istituzione scolastica e, qualora la pratica sia giacente alla Ragioneria, chiedete alla scuola il protocollo in uscita del decreto e il protocollo in entrata alla Ragioneria stessa. In questo modo, potete rivolgervi alla Ragioneria Territoriale e chiedere conto della tempistica di attuazione della pratica.
Vantaggi della ricostruzione
Parlando di vantaggi della ricostruzione di carriera docenti, è importante analizzare anche alcune situazioni particolari: le cosiddette maggiorazioni e l’inquadramento degli insegnanti di religione cattolica.
Maggiorazioni
Esistono alcune situazioni di supervalutazione del servizio legate ad un contesto particolare o a situazioni di particolare disagio.
Infatti, è riconosciuto maggiorato il servizio prestato in istituzioni scolastiche all’estero con un aumento per i primi due anni del doppio e per i successivi dell’un terzo.
Inoltre, riceve una maggiorazione il servizio prestato nelle scuole multilingue del Trentino Alto Adige con la maggiorazione di un terzo.
In passato, esisteva anche la maggiorazione legata ad una invalidità per causa di servizio, abrogata nel 2011.
Insegnanti di religione cattolica
Un caso particolare è l’inquadramento degli insegnanti di religione cattolica, che hanno, infatti, un trattamento differente sulla ricostruzione carriera docenti rispetto al resto del personale.
Vedono inquadrato il loro stipendio già da incaricati annuali, dopo aver prestato quattro anni a tempo determinato, con il trattamento orario di cattedra.
A partire dal primo settembre 1990, questa prerogativa è valida se sei in possesso del prescritto titolo per l’insegnamento.
Qualora ad un insegnante di religione mancassero i requisiti per poter applicare questo meccanismo di ricostruzione carriera docenti, viene prevista la possibilità di applicare i cosiddetti scatti biennali.
Una volta immessi in ruolo, gli insegnanti di religione cattolica acquisiscono il diritto di applicazione della ricostruzione carriera docenti. Pertanto, si è reso necessario chiarire che gli stessi vedono conservato il trattamento economico in vigore prima dell’emissione ruolo e, superato l’anno di prova, si rivede la ricostruzione di carriera, mantenendo lo stipendio in vigore.
Qualora dalla ricostruzione di carriera diventi necessario modificare la classe stipendiale, applicandone magari una inferiore, si mantiene lo stipendio in godimento calcolando un assegno ad personam che quantifica la differenza tra lo stipendio tabellare del tempo determinato e del tempo indeterminato.
Parlando dei vantaggi della ricostruzione di carriera, è anche doveroso ricordare alcune situazioni particolari succedutesi nel corso degli anni.
Blocco degli scatti di anzianità
Altra situazione interessante è avvenuta nel 2010 con il blocco degli anni 2010, 2011 2012 sui cosiddetti scatti di anzianità. La finanziaria varata allora, in una situazione di forte crisi economica, ha pensato bene di recuperare risorse recuperando sulla scuola la differenza economica legata esclusivamente all’anzianità di servizio.
Solo grazie ad una sequenza contrattuale che ha ribadito il diritto al riconoscimento dell’anzianità di servizio e recuperato le risorse non utilizzate dai fondi d’istituto degli anni precedenti, si è riusciti a recuperare quei tre anni sugli scatti di anzianità.
Ulteriore blocco degli scatti di anzianità è avvenuto nel 2013 ma con la previsione da parte della legge dell’impossibilità del recupero. Infatti, oggi, sulla nostra anzianità di servizio, non vediamo riconosciuto l’anno 2013 e per tutti è slittata in avanti la scadenza dello scatto in vigore.
Questi sono solo alcuni esempi e gli effetti della ricostruzione carriera docenti.
Slittamento ricostruzione carriera
Esiste, poi, la possibilità di uno slittamento della ricostruzione di carriera: valutiamone le cause.
Il ritardo nella progressione di carriera può essere dovuto a:
- mancato raggiungimento del numero minimo di ore di formazione. Tale situazione è stata in vigore dal 04/08/1995 al 01/06/1999, quando era obbligatoria la formazione per il riconoscimento degli scatti biennali;
- per periodi trascorsi in posizioni con sospensione della retribuzione; in questo caso è previsto un anno di ritardo per sospensione dal servizio fino ad un mese per i docenti e sospensione fino a 5 cinque giorni per ATA;
sono previsti due anni di ritardo per sospensione dal servizio per periodi superiori
Il riferimento in materia è l’art. 79 del CCNL 28/11/2007.
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