Il tema della ricostruzione di carriera dei docenti è piuttosto articolato e complesso.

Iniziamo ad affrontarlo con un’introduzione relativa al contesto entro il quale si è sviluppata l’attribuzione di questa incombenza alle istituzioni scolastiche autonome.

Con il processo di riforma della Pubblica Amministrazione, noto anche come riforma Bassanini, del Ministro a capo del dicastero, si è cercato di attuare un progressivo decentramento dell’amministrazione pubblica.

Anche le istituzioni scolastiche sono state coinvolte in questo processo.

Infatti, a partire dall’approvazione dell’articolo 21 legge n. 59/ 1997 e del DPR n. 275/ 1999, il Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ad ogni scuola è stata riconosciuta la cosiddetta autonomia funzionale.

Sostanzialmente, il modello precedente era di tipo gerarchico e burocratico, infatti, è ben rappresentato con una piramide al cui vertice si trovava il Ministero della Pubblica Istruzione con compiti di gestione. Corpi intermedi che assumevano gli atti e di provvedimenti del Ministero erano i provveditorati agli studi. Alla base della piramide si trovavano le singole scuole cui competeva mettere in pratica quanto definito dai livelli superiori.

Con la progressiva entrata in vigore dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, potremmo dire di essere passati da una struttura piramide la struttura reticolare. Nodi di questa struttura sono le singole istituzioni scolastiche e tutti gli attori che con essa realizzano l’impegnativo compito di garantire il successo formativo di ogni studente e di ogni studentessa.

Accanto alle scuole troviamo l’amministrazione statale, oggi articolata in uffici scolastici regionali ed ambiti territoriali, uffici periferici più ampi uffici scolastici regionali, le Regioni e gli Enti Locali. Ciascuno di tali attori ha compiti specifici volti a garantire l’esercizio dell’autonomia funzionale. Ad esempio, agli enti locali compete la gestione e la manutenzione degli edifici scolastici, facenti capo le Province per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado e facenti capo i Comuni per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione. Tra l’amministrazione statale e le Regioni e gli Enti Locali il raccordo è garantito dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni – Enti Locali.

La scuola è, inoltre, inserita nel più ampio contesto sociale, economico e culturale, con il quale deve costantemente interfacciarsi.

In questo modo, le istituzioni scolastiche, con tutti gli altri attori che abbiamo descritto, si impegnano nel garantire istruzione, educazione e formazione.

Il documento nel quale la singola istituzione scolastica esplicita le attività finalizzate a raggiungere tali obiettivi è il cosiddetto POF, Piano dell’Offerta Formativa ribattezzato dal 2015 con la Buona scuola, PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

È stato utile fornire tale inquadramento, in quanto la rivoluzione copernicana introdotta con il riconoscimento dell’autonomia funzionale alle singole istituzioni scolastiche, ha comportato anche una modifica incombenze ad essere attribuite.

Molte attività che un tempo erano svolte dai cosiddetti provveditorati sono passate alla competenza delle istituzioni scolastiche: la ricostruzione di carriera è una di queste.

Dal 2000 in poi, le istituzioni scolastiche hanno dovuto farsi carico della gestione del fascicolo personale di ogni dipendente attraverso la piattaforma Sidi e di ogni incombenza allo stato giuridico del personale.

Legislazione Scolastica

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È di diretta gestione della scuola la ricezione della domanda di ricostruzione di carriera e l’elaborazione della stessa al fine di far adeguare stipendio, in base all’anzianità maturata, da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato.
Lo spartiacque temporale il 31 Agosto 2000, infatti, coloro che sono stati neoimmessi in ruolo e hanno superato l’anno di prova docenti in prossimità di tale data hanno depositato la domanda di ricostruzione di carriera agli allora uffici scolastici territoriali e la pratica istitutiva dell’inquadramento era competenza di quell’ufficio.

A partire dal primo Settembre 2000, tale attività è gestita esclusivamente dalle istituzioni scolastiche.
Alle scuole è, poi, stato attribuito il compito di verificare le graduatorie ATA e del personale docente. Infatti, in occasione della prima supplenza successiva all’aggiornamento di una graduatoria per lavorare nella scuola, l’istituzione scolastica presso la quale si prende servizio ha il compito di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite in occasione dell’aggiornamento.
Inoltre, si è progressivamente arrivati ad attribuire alle istituzioni scolastiche anche l’incombenza per predisporre le pratiche funzionali alla pensione e dalla liquidazione.

Queste sono solo alcune delle complicate pratiche e le istituzioni scolastiche devono gestire.

Da un lato, il riconoscimento dell’autonomia alle scuole ha permesso loro di esercitare autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Tuttavia, nel corso degli anni non si è fatto fronte a questa riorganizzazione con adeguate risorse umane e formazione per preparare a tali nuove impegnative incombenze.

La situazione di molte segreterie è, infatti, di forte sofferenza: organico sottodimensionato, elevato numero di precari, personale non adeguatamente preparato,… tutti aspetti funzionali all’esercizio dell’autonomia scolastica.

In ogni caso, anche nelle condizioni descritte, alle istituzioni scolastiche compete accogliere le domande di ricostruzione di carriera dei dipendenti, elaborarle ed inviarle alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la verifica e la successiva applicazione.