Con il riconoscimento dell’autonomia scolastica diverse figure professionali sono state reinquadrate giuridicamente: i direttori e presidi sono stati riconosciuti come dirigenti; il docente insieme alla comunità professionale è chiamato ad effettuare scelte responsabili e condivise per tradurre le Indicazioni Nazionali in una proposta formativa e didattica efficace; il personale ATA collabora con incarichi specifici a dare attuazione a codesta autonomia.

Il curricolo va, pertanto, costruito nella scuola, non emanato dal centro. I docenti collegialmente devono riuscire a fare sintesi, attraverso di esso, tra l’istanza centrale, normativa e unitaria e l’istanza locale, contingente e flessibile. In questo quadro si inserisce anche la visione della scuola come luogo di ricerca, sperimentazione, sviluppo (art. 6 DPR n. 275/1999) e laboratorio di innovazione.

Le istituzioni scolastiche diventano titolari del potere contrattuale, avendo acquisito personalità giuridica attraverso l’art. 21 della legge n. 59/1997, potendo in questo modo stipulare contratti finalizzati ad assolvere agli interessi pubblici in materia di istruzione e formazione.

Tale capacità negoziale configura situazioni di diritto privato e richiama i principi professionali afferenti alle regole giuridiche.

I principi giuridici di riferimento che regolano tale potere negoziale diventano i seguenti:

  • Legge n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
  • Legge n. 241/1990, Nuove norme sul procedimento amministrativo;
  • Legge n. 662/1996, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
  • Legge n. 59/1997, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
  • DPR n. 233/1998, Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • D.I. n. 44/2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Tenuto conto, pertanto, del nuovo contesto giuridico creatosi, sono modificati gli inquadramenti ed il ruolo di alcune figure professionali.

La prima figura coinvolta in tale revisione è il dirigente scolastico, ex direttore didattico o preside. In virtù dell’art. 25 del d.lgs. n. 165/2001 i dirigenti scolastici sono titolati a svolgere l’attività negoziale dell’istituto in quanto rappresentanti legali, nel rispetto delle deliberazioni del consiglio d’istituto. In materia di attività istruttoria e in materia contrattuale il dirigente scolastico può avvalersi del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, cui spettano alcuni profili dell’attività negoziale delegabili anche dal dirigente stesso.

In virtù dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le scuole possono stipulare accordi per forma associative tra scuole autonome quali accordi di rete, accordi di programma, intese di collaborazione, consorzi, convenzioni, protocolli d’intesa,… per perseguire interessi comuni in materia di istruzione e formazione.

Vediamo più nel dettaglio le diverse situazioni giuridiche.

L’accordo di rete è un vero e proprio contratto per formalizzare azioni collaborative finalizzate ad un interesse pubblico. Il DPR n. 275 prevede, infatti, che gli stessi siano rivolti ad attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e di aggiornamento, di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia  dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali. Tali accordi possono, inoltre, prevedere lo scambio temporaneo di docenti e l’istituzione di laboratori finalizzati alla ricerca didattica e la sperimentazione, alla documentazione, alla formazione in servizio del personale scolastico, all’orientamento scolastico e professionale.

Accanto a tale istituto giuridico abbiamo l’accordo di programma, regolamentato dal legge n. 241/1990, che prevede il coinvolgimento di altri soggetti, pubblici o privati, sempre per realizzare un interesse pubblico.

Il consorzio si concretizza nella realizzazione di una forma stabile di associazione finalizzata a gestire servizi e funzioni di comune interesse.

Esistono, poi, le cosiddette convenzioni finalizzate a favorire attività di aggiornamento, di ricerca, di orientamento scolastico, quindi finalizzate alla gestione di un servizio o alla realizzazione di un progetto.

Infine, va richiamato anche il protocollo d’intesa che è una dichiarazione d’intenti che non genera alcun vincolo giuridico tra le parti, salvo che le stesse non vogliano successivamente formalizzare in modo più stringente la propria collaborazione.

Legislazione Scolastica

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Il riconoscimento dell’autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche rende maggiormente significativo il potere dei cosiddetti organi collegiali in materia di attività negoziale. Infatti, i poteri del collegio docenti e del consiglio di istituto elencati nel d.lgs n. 297/1994, divengono vincolanti per operare scelte da parte del dirigente scolastico, che su alcune specifiche materie deve avere una vera e propria delibera.

Vi sono, inoltre, gli aspetti giuslavoristici legati alla dimensione di relazioni sindacali cui l’istituzione scolastica autonoma deve rifarsi: sono, infatti, istituite le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) che in rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici siedono al tavolo della trattativa del singolo istituto ed hanno titolo a contrattare il fondo dell’istituzione scolastica, a ricevere informativa preventiva e successiva sulle materie previste dal CCNL Comparto Scuola. Su questi ultimi aspetti è stato particolarmente incisivo l’ultimo CCNL, del 2016/2018, avendo inserito nuove materie oggetto di informativa, avendo introdotto lo strumento giuridico del confronto ed avendo ampliato le voci di finanziamento da contrattare.

Per un dettaglio, è possibile approfondire il seguente articolo 22 ai commi 4 – 5 – 8 e 9 del CCNL comparto scuola 2015/2018:

Comma 4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: […]

c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;

c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;

c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;

c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;

c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;

comma 5. Le materie a cui si applica l’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti c1, c5, c6, c7, c8, c9 […]

Comma 8. Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6 […]

b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;

b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;

b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavorocorrelato e di fenomeni di burn-out.

Comma 9. Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto comma: […]

b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;

b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Riprendendo le finalità per le quali ciascuna istituzione scolastica opera, possiamo sostenere che per garantire la qualità dell’offerta formativa ed il successo formativo di ogni studente e studentessa, sono centrali le specifiche modalità di attuazione delle indicazioni centralizzate: questa è una sfida ancora aperta ed una costante sperimentazione delle migliori forme di governance del sistema scolastico. Avremo modo di approfondire in contributi successivi quali siano gli ostacoli che la scuola si trova ancora ad affrontare e quali gli elementi di difficoltà che non favoriscono tale progettualità.