Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 79 del 29 giugno 2022 si è ufficializzata la tanto attesa e preoccupante conversione in legge del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022, relativo a Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Come già sottolineato in un’altra newsletter dedicata, non ho apprezzato e non condivido né merito né metodo. Siamo nel mezzo della trattativa di rinnovo del contratto collettivo nazionale comparto scuola, scaduto dal 2018, e Ministero istruzione e Governo procedono con modifica per legge di temi contrattuali.
Direi una palese violazione del Patto sul pubblico impiego, sottoscritto a Palazzo Vidoni nel Maggio 2021, in cui si parla di centralità della contrattazione, così come degli impegni assunti nelle linee guida dal Ministro Bianchi all’atto dell’insediamento.
Anche dalle dichiarazioni del Ministro sul DL 36 si evince che il testo ha al centro il tema formazione: iniziale, continua, per la progressione economica. Tema indubbiamente di vitale importanza, ma da non modificare per legge, viste le ricadute, economiche e di carico di lavoro, sul personale.
Entriamo nel vivo del testo approvato con alcune modifiche, dedicandoci in particolare alle nuove modalità di formazione iniziale e reclutamento:
- Sì rivede il sistema di formazione iniziale introdotto attraverso il D.Lgs n. 59/2017, discendente dalle deleghe della Buona Scuola, portando a 60 i CFU indispensabile per ottenere il titolo abilitante all’insegnamento e da effettuare presso le Università o nel sistema AFAM.
- Con specifico decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell’Istruzione e della Università e Ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, verrà definita la struttura dei percorsi secondo le indicazioni contenute nella presente legge di conversione.
- Per coloro che sono già in possesso di un’abitazione all’insegnamento o della specializzazione per il sostegno, è prevista una riduzione dei CFU a 30.
- Entro un anno è prevista la revisione delle classi di concorso con operazioni di razionalizzazione ed accorpamento.
- Il sistema di reclutamento prevede esclusivo accesso al ruolo tramite concorso, per il quale è prevista la necessità del titolo di studio di accesso e l’abilitazione alla professione di docente.
- È prevista deroga alla partecipazione al concorso con il solo titolo di accesso per coloro che hanno lavorato tre anni nella scuola statale nei cinque anni precedenti al bando, di cui almeno un anno sulla specifica classe di concorso per la quale si concorre.
- La fase transitoria che mantiene alcune delle prerogative e deroghe attualmente in corso varrà fino al 31/12/2024.
- È rivisto il periodo di formazione e di prova per gli immessi in ruolo con tale nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento, che differenzia la modalità per gli abilitati ed i non abilitati con i tre anni di servizio. Non appena chiaro il dettaglio del tema in questione, sarà interessante approfondirlo in maniera dettagliata.
- Fino al 31/12/2025, in caso di carenza di candidati su posto di sostegno, si potrà ancora accedere dalle GPS degli specializzati.
- È prevista un perfezionamento della semplificazione dei concorsi.
- E istituita la Scuola di Alta Formazione dell’Istruzione che ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero dell’Istruzione.
- A partire dall’anno scolastico 2023/24 è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo in percorsi di durata almeno triennale. Tali percorsi, se riguardanti attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento allo sviluppo delle potenzialità degli studenti e prestati fuori orario di servizio, possono essere riconosciuti economicamente sul MFOF (Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa).
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