Nei giorni scorsi il Ministro Bianchi ha presentato con alcune slide e senza l’analisi del testo legislativo il contenuto del decreto legge sulla Riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento degli insegnanti.

Innanzitutto, sono da contestare il metodo e le motivazioni: il decreto legge, come prevede l’articolo 77 della Costituzione Italiana, è dettato da situazioni di necessità ed urgenza. Sui temi proposti, le uniche urgenze sono il ritardo con cui anche questo Governo ha affrontato il tema della formazione iniziale e del reclutamento, che ho approfondito anche in altri contributi. L’altra urgenza è l’avvio di una discussione seria e puntuale per il rinnovo del contratto comparto scuola, scaduto nel 2018 e ormai vetusto.

Accanto alle presunte necessità ed urgenza, è da denunciare l’invasione di campo della legge su temi contrattuali: la formazione continua del personale della scuola.

Nel testo del decreto la formazione continua si lega ad un altro tema contrattuale: la progressione economica di carriera.

Approfondisco, pertanto, solo questo aspetto del decreto.

Nel testo della bozza del decreto si legge:

1. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare l’autonomia scolastica, la Scuola di Alta formazione di cui all’articolo 16-bis, nell’ambito delle proprie disponibilità, avvia programmi di formazione continua incentivata.

a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti articolato in percorsi di durata almeno quadriennale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dall’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria.

3. L’accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 2 avviene su base volontaria. Al fine di incentivarne l’accesso è previsto un meccanismo di progressione salariale accelerata per gli insegnanti di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al superamento di ogni percorso di formazione si consegue in maniera anticipata la progressione salariale prevista dalla contrattazione nazionale attualmente legata esclusivamente all’anzianità di servizio, che rimane integralmente vigente. Resta altresì ferma la progressione salariale di anzianità per coloro che non prendano parte ai percorsi di cui al comma 2 o che per qualsiasi ragione smettano di svolgerli.

8. La definizione del carico orario aggiuntivo e del sistema di progressione salariale incentivante è rimessa alla contrattazione collettiva.

Quindi, si rimette alla contrattazione collettiva il tema già definito come criterio per la progressione di carriera?

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Non si vuole disconoscere il valore della formazione ma le osservazioni critiche sono rivolte alla non considerazione del tavolo contrattuale ed alla banale conclusione con cui si liquida coloro che smettono di svolgerla.

Il tema andava proposto in sede di trattativa per valutarlo nel quadro complessivo di rinnovo del CCNL, di un contratto che ha bisogno di essere rivisto completamente per essere adeguato alle mutate condizioni di lavoro, appesantite senza un conseguente riconoscimento ed umiliate senza una rispettosa considerazione.

Imporre per legge il quadro di come s’intende costruire due delicati argomenti, quali la formazione in servizio e la progressione stipendiale, è irrispettoso dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola, rappresentati al tavolo contrattuale.

Era doveroso e rispettoso per la scuola, proporre tali temi nel quadro della piattaforma di rinnovo del CCNL al fine di affrontarli in modo organico e complessivo.