Approfondiamo la questione della formazione nella scuola, ritornata fortemente alla ribalta con la vicenda delle 25 ore obbligatorie per i docenti che abbiano in classe un alunno o un’alunna certificati e siano privi di specializzazione sul sostegno.

Tale obbligo sarebbe stato introdotto attraverso il decreto ministeriale n.188 del 21/06/2021, approvato a seguito della legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023, che ha destinato risorse specifiche alla formazione del personale docente nella scuola nelle classi con alunni diversamente abili.

Secondo la legge di bilancio un apposito decreto avrebbe dovuto definirne le modalità attuative, escludendo l’esonero dal servizio.

Gli altri riferimenti del decreto in questione sono la legge n. 107/2015 che, come sappiamo, ha introdotto la formazione obbligatoria, permanente e strutturale (legge n.107/2015 art. 1 commi 124 e 125) ed il  decreto legislativo n. 66/2017 sulla promozione dell’inclusione scolastica, discendente dalla Buona scuola.

Le Organizzazioni Sindacali sono intervenute chiedendo di attivare l’istituto contrattuale del confronto per definire la questione in modo rispettoso del contratto vigente che riconosce la formazione come diritto/dovere e non obbligo.

Dal confronto ne è scaturito l’impegno del Ministero a fornire un chiarimento che potrebbe arrivare a breve e l’indicazione che tali ore vanno collocate nelle attività funzionali alla docenza, deliberate con il piano annuale delle attività da parte del collegio docenti, o vanno riconosciute con la contrattazione integrativa d’istituto.

Partendo dal presupposto che, come ho già espresso in più occasioni, la formazione è una leva strategica per la professionalità, ancora una volta siamo di fronte ad una invadenza di campo della legge sul contratto.

Peraltro, la tempistica del Ministero dimostra poca consapevolezza dei tempi e dei modi organizzativi della scuola: molti istituti deliberano la formazione per l’anno scolastico alla conclusione del precedente; il piano annuale delle attività del personale docente è approvato ad avvio anno scolastico; le scelte formative delle istituzioni scolastiche discendono dall’analisi condotta attraverso il rapporto di autovalutazione ed il piano di miglioramento dello specifico istituto;…

Pensare, poi, di destinare parte delle risorse della contrattazione d’istituto per riconoscere le ore prestate, rischia di rimettere in discussione molte delibere già fatte su progetti, lavoro delle commissioni, incarichi a supporto dell’attività didattica ed organizzativa.

Ancora una volta sarebbe bastato muoversi nell’alveo del contratto collettivo che necessita di essere rinnovato con urgenza.