Con l’approvazione del disegno di legge riguardante disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata si ritorna su un tema che sembrava ormai dimenticato.

Infatti, già nel 2019 si era affrontato il tema dell’autonomia differenziata lombarda in materia di istruzione.

Nei giorni scorsi, il nuovo disegno di legge approfondisce nuovamente la tematica.

Le finalità dichiarate con l’approvazione di tale norma sono il decentramento amministrativo, la semplificazione delle procedure, l’accelerazione procedimentale, la sburocratizzazione, la distribuzione delle competenze, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La procedura fa riferimento all’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione ed esplicita le modalità procedurali di attuazione delle relative intese fra Stato e Regione.

Lo stesso eventuale trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane,  strumentali e finanziarie alle Regioni, deve fare riferimento alle materie o agli ambiti di materie dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, la cui procedura va individuata dalle singole intese, solo dopo aver determinato i LEP ed i relativi costi e fabbisogni standard.

I LEP sono sostanzialmente i Livelli Essenziali delle Prestazioni, ossia i diritti civili e  sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, che vanno determinati considerando i costi e i fabbisogni standard, da determinarsi attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ora sarà interessante capire se e come l’attuazione dell’Articolo 116 c 4 della Costituzione possa coinvolgere anche il mondo della scuola oppure se ne rimane escluso.

Se dovesse coinvolgere la scuola, quali potranno essere vantaggi e svantaggi? Indubbiamente, sarà indispensabile leggere con attenzione il testo delle intese fra lo Stato e le Regioni interessate per comprendere nel dettaglio materie, procedure, risorse ed azioni.